Gli Statuti dei Fermani sono confermati da Sisto V nel 1786

SISTO V PAPA anno 1586

Ai diletti figli, alla Comunità e agli uomini della Città nostra Fermana.    Diletti figli, salute e Apostolica benedizione. La costanza della fedeltà e la sincerità della devozione con cui venerate noi e la Chiesa Romana ci inducono a dare il consenso volentieri alle vostre oneste petizioni. Inclinati pertanto alle vostre suppliche con l’autorità Apostolica a tenore del presente atto, con la nostra certa consapevolezza, approviamo e confermiamo e aggiungiamo la forza della validità perpetua e inviolabile a tutti i singoli vostri statuti, gli ordini e le delibere, nonché i privilegi, le concessioni, le immunità, le grazie e gli indulti che fino ad ora sono stati concessi nel tempo a voi e alla vostra Comunità, ad opera di qualsiasi dei Romani Pontefici nostri predecessori e dei loro legati in quanto queste cose esistono nell’uso e non attentano contro la libertà ecclesiastica né a pregiudizio per la Camera Apostolica, inoltre approviamo le tasse delle mercedi per i giudici e per i notai penali di questa nostra Città Fermana assegnati ad opera vostra e approvati altra volta ad opera del diletto figlio il nobiluomo Jacopo Boncompagni di questa Città, allora Governatore di questa Città, con anche un rescritto edito dallo stesso Governatore Jacopo riguardante le indagini da fare sopra alcune cause da esaminare rispettivamente ad opera della Curia del Capitano di questa Città e ad opera dei Vicari dei Castelli del suo contado e accordato dal suo luogotenente il giorno 2 aprile 1578 e il giorno 4 dello stesso mese, intimato al Cancelliere Penale e al Capitano, senza tuttavia un pregiudizio per le riscossioni e gli altri diritti Camerali e pertanto diamo ordine e comandiamo a tutti quelli a cui compete, che si faccia un’esatta osservanza, decidendo come non valido e nullo tutto quello che da qualsivoglia autorità o consapevolmente o ignorantemente capiterà che si tenti di fare in contrasto a queste cose; nonostante la costituzione del Papa Pio IV di felice memoria nostro predecessore sul dover registrare e insinuare le grazie della Camera Apostolica concernenti l’interesse della stessa Camera entro un certo tempo e nonostante qualsiasi altra Costituzione e gli ordini Apostolici e nonostante il giuramento della Città di Fermo e nonostante la conferma Apostolica o qualsiasi altra validità rafforzata con statuti e consuetudini e privilegi anche con indulti e lettere apostoliche in qualsiasi modo concessi, approvati e rinnovati. Consideriamo i contenuti di essi siano come espressi in questo atto, ad effetto delle cose dette sopra, deroghiamo, per lo meno in modo espresso e speciale, ogni altra cosa in contrasto. Data a Roma presso San Pietro con sigillo dell’anello del Pescatore il giorno 10 febbraio 1586 anno primo del nostro Pontificato.            Giovanni Battista Canobi.

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