DOCUMENTO DELLA PACE SANCITA TRA AMANDOLA E MONTE SAN MARTINO CON ESENZIONE DI TASSE E CONCORDIA PER I CONFINI anno 1559 traduzione dal latino

Pace tra i comuni di Amandola e di Monte San Martino 24 agosto 1559. Documento dell’archivio di Macerata, fondo Curia Generale della Marca di Ancona, fascicolo “Paces” edito da Cecchi Dante, in “Studi Maceratesi”, 3. Macerata 1968 pp. 148-150. Traduzione dal latino.
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Nel nome di Dio, Amen. Nell’anno 1559, indizione seconda, vacante la Sede Apostolica per la morte del pontefice massimo Paolo IV, di felice memoria, il giorno 24 agosto. Sia chiaramente noto a quelli che vedranno, leggeranno e useranno il presente istrumento pubblico di pace che mentre negli anni trascorsi verteva una discordia che era sorta e continuava fra la comunità e le persone della Terra di Amandola da una parte e dall’altra parte la comunità e le persone della Terra di Monte San Martino, riguardo alla riscossione della gabella o vettigale del pedaggio, furono presentate o date le fideiussioni nella Curia Generale della Marca Anconetana di non fare offese da una parte e dall’altra, sotto penalità di 2000 scuti d’oro da applicare alla Camera Apostolica, così più o meno e come meglio si deve vedere più ampiamente nell’istrumento di queste cauzioni date, comprendendo che si fa riferimento in tutto e per tutto a questo istrumento, e nel presente felicissimo giorno, con il favore e consenso di Dio ottimo massimo venga completamente rimosso il litigio con le discordie per mezzo della transazione e dichiarazione dei magnifici uomini incaricati, il signor Tarquinio Urbano da Monte San Martino dotato di ampio e pieno mandato a farlo da parte della sua comunità di Monte San Martino e il signor Nonio Picuccio da Amandola parimenti per vigore dell’amplissimo mandato fatto nella sua persona dalla comunità di Amandola, in modo da agire, nonché cambiare, in tutto e completamente l’eliminazione il pagamento della gabella o vettigale del predetto pedaggio della piazza e di qualsiasi altra cosa, sia dentro che fuori queste terre di Monte San Martino e di Amandola; inoltre sia fatta perenne perenzione dei confini tra queste parti e i termini siano affissi e murati tra questi castelli, come più precisamente risulta scritto dai nostri notai rogati a ciò e in tal modo da una parte e dall’altra si rimuovono ogni lite ed ogni causa di lite tra queste comunità e le loro persone. Pertanto avvenga che i magnifici uomini cioè Adriano Gallo, uno dei magnifici signori Priori della terra di Amandola, messer Tommaso Corvino e ser Bartolomeo Fermano, sindaci della comunità e degli uomini della Terra di Amandola che rappresentano la completa università di Amandola da una parte e dall’altra parte i rappresentanti della completa università di Monte San Martino i magnifici uomini Giuliano Cervini, uno dei magnifici signori Priori della terra di Monte San Martino e Pietro di Michele sindaco del comune e delle persone della Terra di Monte San Martino. Questi tutti predetti rendano grazie altissime a Dio immortale creatore dei cieli, esultando a motivo di questa terminazione, fine e rimozione del pagamento di queste gabelle e della loro riscossione e per l’affissione dei termini. Essi desiderano giungere alla pace e alla pienissima concordia, come si addice ai buoni seguaci di Cristo, per gli incarichi predetti delle loro università, affinché si viva insieme con fraterna benevolenza. Si sono presentati di fronte a noi notai sottoscritti e ai testimoni sottoscritti e in ogni miglior modo, via, diritto, causa e forma con cui maggiormente e meglio e con piena validità giuridica si può e si deve fare, ed essi, per gli incarichi predetti poterono e dovettero spontaneamente con consapevolezza certa di loro e di ciascuno di essi, di proprio moto e di volontà deliberata, senza alcun errore di diritto o di fatto, senza violenza, senza né danno, né timore, né frode, né indotti né sedotti da alcuna avversa macchinazione facendo intervenire il bacio della pace e lo stringersi la mano, tra di loro e l’un l’altro vicendevolmente, per gli incarichi predetti, fecero la pace e il generale condono di ogni singola ingiuria a parole o di fatto, in qualsiasi modo e comunque fossero avvenute, fino a questo giorno tra le stesse università e le persone singole della terra di Amandola e della terra di Monte San Martino, ponendo fine perpetua per tutte singole le predette ingiurie verbali e fattuali, come sopra. Le dette parti promisero questa pace per mezzo della solenne stipulazione che interviene con gli incarichi predetti. Ciascuna di esse comunità promise a noi notai in qualità di persone pubbliche e facenti fede, presenti, stipulanti e riceventi a nome e nelle veci di quanti sono, e saranno interessati o in qualsiasi modo in futuro avranno interesse di avere pace stabile, gradita e durevole in perpetuo nei tempi venturi e non compiere nulla contro questa pace, né dire, né venire, né contrapporre alcunché in giudizio fuori, sotto le pene contenute nelle sacre costituzioni della Provincia. Questa pace non sia considerata infranta a causa di parole ingiuriose, né per insulto senza armi, né per risse di donne o di minori di 14 anni. E la predetta pace parimenti non sia considerata infranta quando cinque uomini o meno, da una parte e dall’altra di qualcuna di queste università offendessero le persone dell’altra di esse, eccetera. Le parti predette rinunciano all’eccezione di pace non fatta, eccezione di condono o riconciliazione delle offese che non siano state stipulate così e eccezione che sia stato detto diversamente da come presentemente scritto, e in generale ad ogni eccezione di inganno, di male, eccetera. Essi obbligano, per l’osservanza delle cose predette, ogni singolo bene loro e di ciascuno di queste comunità nella forma della Camera Apostolica, eccetera. E per accrescere vigore e fermezza e validità alle cose contenute in questo istrumento di pace, le dette parti giurarono e ciascuna di esse giurò per mezzo dei santi Vangeli di Dio, toccando con mano corporalmente le scritture, che le cose predette contenute nel presente istrumento sono state e sono tutte e singole vere e di rispettarle, osservarle, compierle pienamente e non agire contro, né tentare, né dire, né venire in contrario in qualsiasi modo, né richiesta, né colore, in giudizio o fuori, di diritto o di fatto, sotto l’obbligazione di ipoteca come già detto e con il presente giuramento fatto dalle stesse parti. E sopra tutte singole queste cose richiesero e ciascuna di esse richiese da noi notai che si facesse uno o più atti pubblici. Le parti predette hanno dato completa facoltà e poteri a ciascun notaio pubblico di togliere del tutto e cancellare l’strumento delle predette fideiussioni date tra queste comunità di Monte San Martino e di Amandola. Redatto, fatto e stipulato nei confini dei detti paesi di Amandola di Monte San Martino, cioè nel termine o presso il termine affisso murato poco sopra la Fonte detta di Coccio da sole, presso i beni dell’uno e dell’altro territorio delle dette Terra, eccetera: erano ivi presenti gli uomini prudenti ser Giulio Rampacono da Montelparo, il mastro Orazio Camparano da Castignano, ser Ludovico Cesari da Belmonte e ser Giovanni Bonaventura da Gualdo, castello del contado di Fermo come testimoni richiesti, chiamati in particolare ed avuti per le cose predette. Ed io Prospero Silvagi da Monte di Nove, notaio pubblico di imperiale autorità e giudice ordinario, attualmente cancelliere e notaio delle delibere del Comune e delle persone della Terra di Amandola fui presente alla predetta pace e ad ogni e singola cosa detta sopra, mentre ciò si compiva e avveniva, per il rogito di ciò, insieme con ser Costanzo Ricci da Monte San Martino, cancelliere delle persone e della magnifica comunità di Monte San Martino. Io notaio surrogato a scrivere scrissi fedelmente e feci l’atto pubblico e per fare fede di ogni singola cosa detta sopra ho apposto il mio sigillo e il mio nome. Mi servo di questo segno † io sottoscritto pubblico notaio. Ed io Costanzo Ricci notaio pubblico da autorità imperiale attualmente cancelliere della mia terra di Monte San Martino intervenni e fui presente a questa pace e ad ogni singola cosa scritta e a ciò surrogato insieme con Prospero Silvagi da Monte di Nove, attualmente onorabile cancelliere e giudice ordinario e notaio delle delibere della magnifica comunità e delle persone della Terra di Amandola, io notaio surrogato a scrivere, ho scritto con rogito e atto pubblico. A far fede delle predette cose ho apposto il mio sigillo e il mio nome ed ho firmato segno di me † notaio predetto.
———— Digitazione di Vesprini Albino ———-
Sintesi. I Comuni di Amandola e Monte San Martino fecero pace e remissione insieme con il rito della pace per il pedaggio ai confini tra di loro, abolendo le gabelle.

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