Statuti dei Fermani libro quarto rubriche 1-94. Digitazione Albino Vesprini belmontese.

Traduzione in lingua Italiana

<Libro quarto: dalle Rubriche 1-94>

 Invocato il nome della santa ed individuale Trinità felicemente inizia il libro quarto degli Statuti.

Libro 4 Rub.1

Per quali reati o delitti si possa far procedura nell’indagine giudiziaria.

   Vogliamo principalmente e decretiamo che da tutti i singoli Rettori e gli officiali presenti e futuri della Città di Fermo e del suo contado e distretto sia eseguito questo, cioè che non osino o presumano investigare o far procedura o intromettersi, insieme o separatamente, né in altro qualsiasi modo, su qualunque tutti e qualsiasi reati o delitti e che siano di qualsiasi specie o genere commessi in qualunque modo e forma, prima dell’anno del Signore 1379 e del giorno 24 del mese di agosto dello stesso anno, né per mezzo di una via o per un modo di accusa, né di denuncia e di investigazione, essi insieme o separatamente; piuttosto riguardo alle dette cose commesse prima dell’anzidetto anno e del detto giorno dell’anno, la facoltà di investigare, far procedura e punire sia a loro preclusa e interdetta completamente. Qualunque cosa, tuttavia, che sia stata fatta in modo diverso o in contrasto non abbia validità per la legge stessa per la disposizione di questo statuto e nondimeno chi trasgredisce o fa trasgredire in qualunque modo incorra nella pena di 1000 fiorini d’oro per il fatto stesso. Riguardo poi alle cose commesse dal detto anno e giorno, in seguito, e sulle cose che si commetteranno nel futuro decretiamo e ordiniamo che il Potestà e il suo Giudice dei reati, insieme o separatamente, abbiano l’ordinaria giurisdizione e il potere e la tutela di far procedura per mezzo di una via e un modo di investigazione sulla base del loro mero officio, anche senza che ci sia una precedente denuncia fatta per opera del Sindaco, riguardo e sopra tutti i singoli reati, i crimini e i delitti commessi nella Città di Fermo o nel suo contado e distretto, o anche fuori, tra i cittadini o tra gli abitanti del distretto di Fermo, <reati>commessi tra di loro al tempo del loro officio oppure entro un anno prossimo, riguardo e sopra i furti e le ruberie sempre e in ogni tempo, nonostante alcun statuto che dica il contrario, a meno che si siano stati fatte la procedura e l’investigazione in modo diverso o sia stata fatta la sentenza su tali cose. Si fa eccezione per i reati di parole di ingiurie ed inoltre di improperio e peri reati di percosse o di minacce a mano vuota, soltanto con il piede o con qualunque membro umano, senza intervento di alcun strumento né di oggetto purché tali percosse non siano state fatte nel collo o al di sopra del collo oppure da lì uscisse sangue, o fratture di un osso, di un nervo e di un membro, o della debilitazione duratura della funzionalità di un membro, e purché non segua la morte. Sono eccettuati anche i delitti tra i genitori e i loro figli o le figlie, la moglie, tra i consanguinei congiunti tra di loro come fratelli da uno o da entrambi i genitori, o congiunti vicendevolmente, come sorelle tra loro o fratelli tra loro, e congiunti fratelli con sorelle (come detto prima) o fra altri congiunti vicendevolmente che sono consanguinei o affini fino al terzo grado di consanguineità o affinità da calcolare secondo il diritto Canonico; o <reati> ad opera di un signore o una signora, o commessi da un patrono o da una patrona contro un servo, o una serva, un domestico o una domestica; <inoltra> a meno che il detto reato sia strato tale che ne consegue la frattura di un nervo, o di un membro, o la loro debilitazione permanente, o la cicatrice enorme sulla faccia e purché non seguisse la morte né avvenisse, o purché non sia stato un reato tale che da esso o per esso venisse imposta o potesse essere imposta una pena corporale o principalmente afflittiva del corpo, tuttavia non nel modo condizionale, per la forma di uno statuto di questo volume, o a meno che i reati non avvenissero o si commettessero contro qualche officiale del Comune di Fermo e del suo contado o distretto. Peraltro in tutti questi singoli casi è valido fare la procedura per mezzo di una investigazione ed è valido investigare sul delitto, nonostante ci siano congiunti o servi o famigli, a meno che ciò non sia provveduto espressamente in qualche statuto in questi casi o in qualcuno di essi. Si fa eccezione anche per tutti i singoli altri casi e per i reati sui quali per la forma di qualche statuto di questo volume risultasse negato il potere di fare indagine o di fare la procedura per mezzo di una ispezione o di un esame. I detti Rettori e i loro Giudici, insieme o separatamente, sempre e in qualsiasi tempo, abbiano validità e possano ispezionar attraverso la modalità dell’accusa o della denuncia <da parte> dell’ingiuriato o di chi ha subito principalmente l’ingiuria, su tutti i singoli reati, i crimini e i delitti indistintamente, commessi nel tempo del loro officio o entro l’anno che precede immediatamente, in realtà sui furti e sulle ruberie. Coloro che delinquono debbano in realtà essere condannati ed essere puniti, secondo la forma e la modalità o come permesso dagli statuti di questa Città. E queste stesse sentenze in realtà siano pronunciate per mezzo del Rettore principale, non per mezzo di un suo Giudice né di qualche officiale, a meno che ciò non si riscontri in quanto è stato permesso in modo eccezionale da qualche statuto di questo volume.

4 Rub.2

I Sindaci dei Castelli e delle Ville possano e debbano denunciare i reati.

     Ci rendiamo conto che sono stati presi i provvedimenti in bene e decretiamo che qualsivoglia Sindaco della Comunità di un Castello e di qualunque Villa della Città e del distretto di Fermo, ed anche il Sindaco del Castello di Porto S. Giorgio siano obbligati, possano e debbano riferire e denunciare agli infrascritti signori Podestà o Capitano, o alla loro Curia, e al Giudice dei reati, che cose successe, che siano state commesse nel Castello o nella Villa, o nel territorio del Castello o della Villa, o della comunità da cui egli è stato stabilito, entro 10 giorni da calcolarsi dal giorno in cui il reato o il delitto è stato commesso, sotto la pena di 10 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta da riscuotersi sul fatto. E la detta denuncia o reclamo sui delinquenti contenga e debba contenere quanti siano, e i reati, e contro chi sono stati commessi, con <la data del> tempo e con le altre formalità utili e consuete. Per l’esecuzione di ciò, qualsiasi Comunità di un Castello o di una Villa del contado e del distretto di Fermo, entro otto giorni dall’inizio dell’officio del Capitano o del Podestà sia obbligata a stabilire e ordinare e mandare alla Curia del Podestà e del Capitano, il suo Sindaco, pera eseguire le dette cose, con un sufficiente mandato e insieme con lui due Massari competenti, i quali siano di detta Comunità, e garantiscano pienamente e solennemente per l’anzidetto Sindaco, sotto pena 25 libre di denaro da riscuotersi sul fatto da qualsiasi Comunità negligente.

4 Rub.3

Il modo e la procedura da seguire nelle cause penali o miste.

   Il modo e la procedura che sia praticata circa le cause penali o miste è questo, cioè che dopo che è stata presentata la denuncia da un semplice denunciatore, o l’accusa da un accusatore in un tribunale di fronte al Rettore o al suo Giudice dei reati, chi fa la denuncia faccia giuramento, così pure chi fa tale accusa, che egli nel denunciare oppure nell’accusare non procede per movente di calunnia; e inoltre che egli fa la denuncia in base alle cose a lui riferite e ascoltate, se si tratta di un semplice denunciatore; se è l’accusatore faccia giuramento anche che egli può dar prove dell’accusa e che fa l’accusa soltanto secondo verità e che l’accusa sarà portata avanti fino alla fine, secondo la forma dello statuto; e inoltre presenti i fideiussori o un fideiussore idoneo e approvato di fronte al Giudice sul proseguire e presentare le prove per l’accusa prodotta tramite lui, secondo la forma degli statuti e sul pagare la penalità contenuta nei presenti statuti qualora faccia il contrario. Dopo fatto questo, come già detto, il Rettore o Giudice dei reati nello stesso giorno mandi una copia di tale accusa oppure della denuncia chiusa e con il sigillo del Rettore o del Giudice al Cancelliere del Comune. Poi il detto Rettore o il Giudice dei reati faccia fare la citazione al tale accusato o denunciato, in modo personale, o nella casa della sua solita abitazione con la presenza di alcuni del suo vicinato o di familiari o di due altri testimoni per mezzo del pubblico Balivo del Comune di Fermo; un cittadino o un abitante della Città, entro la scadenza di due giorni; un abitante nel contado o nel distretto, di quattro giorni, si presenti di fronte a lui per scagionarsi dall’accusa o dalla denuncia prodotta contro di lui. E questa citazione sia emanata e avvenga con <atti> scritti con espressa la nota del reato contenuto in tale accusa e denuncia, all’accusato o al denunciato in modo personale o nella casa di sua abitazione alla presenza dei vicini, come <detto> sopra, per mezzo del detto Balivo sia rilasciata a lui stesso la cedola e la citazione nei reati non si possa fare in altro modo. E ciò quando si procede contro un Cittadino o un abitante della Città o del contado, o del distretto. Quanto, in realtà, si procede contro un forestiero che abita fuori dal distretto di Fermo, tuttavia nella Diocesi Fermana, in una causa penale, il Giudice o Rettore faccia la citazione con questa procedura cioè per mezzo di una sua lettera che contiene la nota del reato o del delitto, faccia la citazione a colui contro il quale si fa il processo, che entro cinque giorni o più, secondo come il Rettore o il Giudice deciderà, in considerazione della distanza del luogo, che si presenti di fronte a lui per giustificarsi e scagionarsi dalla denuncia o dall’accusa prodotta contro di lui. E questa lettera sia mandata per mezzo del pubblico Balivo del Comune di Fermo alla Terra, o al luogo della diocesi Fermana dove colui contro il quale si fa il processo abita o risiede, oppure da dove è oriundo. E sia presentata per mezzo dello stesso Balivo al Rettore, al Giudice o all’officiale di quel luogo o Terra, di cui è stato detto, affinché la citazione sia valida a pervenire per notifica a colui contro il quale si fa il processo. Qualora il Balivo riferirà al Giudice che egli non ha potuto presentare questa lettera a causa del pericolo del viaggio o per altro caso che gli impediva l’accesso, questa citazione valga fatta per mezzo di un editto alle porte del palazzo del Rettore o dell’officiale, con la nota del reato, come sopra. E in tutte le singole cose scritte sopra, ad opera del Rettore e del Giudice si dia fede alla relazione del detto Balivo riguardo alle cose a lui affidate. Qualora però si fa il processo, in una causa penale, contro un forestiero di fuori dalla diocesi Fermana, si faccia la citazione a colui contro il quale si fa il processo, per mezzo del Balivo del Comune di Fermo con atti scritti tramite una lettera che contiene la nota di uno reato su cui si fa il processo. La lettera va affissa alla porta del palazzo di residenza del Rettore o del Giudice che processa con la scadenza di cinque giorni o di più, secondo come sembrerà opportuno al Rettore o al Giudice. Entro tale termine, colui contro il quale si fa il processo, possa e valga presentarsi a giustificarsi e a scagionarsi. E lo stesso modo sia praticato, in tutto e per tutto, nel mandare la copia e nel citare quando si fa il processo soltanto per investigazione, meramente sulla base dell’ufficio. E qualora la citazione sia stato fatta in altro modo, la sentenza che ne provenisse non abbia validità. Sempre sia fatto salvo quello che è previsto nello statuto sotto la rubrica: “Non si renda invalida la sentenza per una mancanza delle formalità penale”. a cui, con questo <statuto>, non si deroghi affatto.

4 Rub. 4

Come si fa il processo contro chi si costituisce nelle cause penali.

   Colui che è stato denunciato, accusato e inquisito quando si costituisce di fronte al Rettore o al Giudice dopo la citazione fatta su d lui, sia obbligato a rispondere all’accusa, alla denuncia o all’investigazione, in modo preciso e limpido, senza un contenuto di alcuna obiezione, dopo aver interposto il suo giuramento, confessando o negando il fatto sul quale si fa la procedura in tutto o in parte, come a lui sembrerà giusto, tuttavia in modo chiaro e aperto. E si intenda che tutte le obiezioni che competono a lui siano capite e per lui siano in una procedura di una causa riservata, senza il ministero di alcun Giudice. Dopo fatta la risposta in tal modo, qualora il reato sul quale si fa la procedura sia tale che da questa sia da imporre o provenga una penalità semplicemente pecuniaria in modo esclusivo e chiaro, il tale denunciato, accusato, o inquisito sia rilasciato, piuttosto debba essere dato alle carceri, dopo che ha presentato un fideiussore o più fideiussori approvati dall’approvatore sul dover pagare la condanna che da ciò capitasse che si faccia.  Qualora, in realtà, il reato, sul quale si fa la procedura, sia tale che, a motivo di esso, si possa o si debba imporre una pena corporale o principalmente afflittiva del corpo, in nessun modo debba essere rilasciato, ma al contrario debba essere assicurato alle carceri, affinché, in caso di condanna, subisca su ciò il suo supplizio, a seguito dell’assoluzione, su cui non sia stato fatto l’appello. Quando, in realtà, la pena da imporre avvenisse afflittiva del corpo non in modo principale, ma in mancanza della penalità pecuniaria o sotto condizionale, allora, se il tale denunciato, accusato o inquisito avrà voluto fare un pagamento e abbia pagato al Banchiere del Comune di Fermo la somma di denaro di tassa in occasione del reato o del delitto, o da imporre per la forma degli statuti, sotto condizione di recuperarla nel caso in cui avvenga che egli sia poi assolto, e di tale pagamento abbia informato il Rettore o il Giudice per mezzo di un atto scritto di mano del Notaio del Banchiere e sottoscritto da questo stesso Banchiere, debba essere rilasciato subito dal Rettor o dal Giudice. E in contrasto contro questa forma o modalità nessun Rettore o Officiale possa o osi detenere nelle carceri o nel palazzo qualche accusato, denunciato o inquisito ad opera sua o di un altro, sotto la pena di 200 libre di denaro, per ciascuno e per qualsiasi volta. E dopo che la risposta è stata fatta dal denunciato, dall’accusato o dall’inquisito, come detto sopra, il Rettore o il Giudice dei reati assegni al reo <accusato> una scadenza di dieci giorni successivi per fare ricorso e opposizione con qualsiasi cosa che vuole opporre e può, per fare ogni sua difesa, e produrre tutti i diritti e dare le prove e avere dato prove per mezzo di testimoni di istrumenti scritti e di ogni altro genere di prova, quello che egli vuole e può. E la medesima scadenza sia assegnata e debba essere assegnata all’accusatore o al denunciatore, quando il denunciatore o l’accusatore sia presente nel giorno della detta risposta, o nel seguente, a lui di persona oppure nella casa di sua abitazione o nel luogo che abbia scelto per le citazioni che su di lui si dovranno fare. Dopo trascorsi questi dieci giorni, in realtà, il Rettore o il Giudice renda pubblico e apra tutta la procedura e stabilisca al reo e all’accusatore o al denunciatore, quando stia presente, la scadenza di cinque giorni successivi per prendere la copia di tutto il processo e per fare dichiarazioni contrarie e opporsi e controbattere qualunque cosa vuole e può, oppure una scadenza maggiore ad arbitrio dello stesso Giudice; ed entro questo termine, e non oltre, l’una e l’altra parte possano, con azione  valida, fare le opposizioni, dare le prove contro le persone dei testi e contro le cose che dicono e contro i documenti scritti prodotti e fare opposizione alla procedura che segue e abbia validità per opera di entrambe le parti, o per una delle due parti, e non in seguito. E il Rettore o il Giudice e il Notaio dei reati, dopo aver fatto tale cosa pubblica, faccia per le parti una copia di tutte le cose già dette, sotto penalità di 200 libre di denaro per ciascuna volta. E, in realtà, dopo trascorsi questi cinque giorni o più stabiliti sulle dette cose dal Giudice, il Rettore o il Giudice dei reati faccia pubblicamente eseguire un bando che chiunque ha da fare nella Curia dei reati, entro il terzo giorno successivo, venga a fare allegato dei suoi diritti, se ne ha alcuni. Dopo che così sono passate queste scadenze, il Rettore o il Giudice e il suo Vicario, quando il Rettore sia stato impedito da una malattia o da altra probabile causa, o non potesse essere presente nel Consiglio per profferire la sentenza, debba pronunciare e portare a termine la causa e la procedura, secondo la forma o il permesso dagli statuti, per mezzo di una sentenza penale. Tuttavia prima che questa sentenza sia pubblicata, il Rettore o il Giudice nel giorno precedente faccia fare un bando pubblicamente che chiunque ha da fare qualcosa nella Curia in occasione di qualche reato si presenti <costituisca> nel giorno seguente a quello del bando presso il Consiglio e ascolterà la sentenza. E questo bando abbia validità per l’autorità del presente statuto, per quanto la citazione perentoria fatta legittimamente sulle parti, per ascoltare la sentenza. Così, tuttavia, si proceda e in modo tale che sempre entro 40 giorni da calcolare per coloro che si costituiscono, dal giorno della <loro> giustificazione, invece per i contumaci da calcolare dal giorno della prima citazione, tutti i processi iniziati ad opera di questo Rettore o Giudice siano portati a termine completamente per mezzo della sentenza. In realtà egli debba portare completamente a termine i processi del suo predecessore entro due mesi dal giorno in cui ha iniziato il suo officio. E dopo scaduti gli anzidetti termini, qualora il Rettore o il suo Giudice, non abbia portato a termine questi processi, non abbia ulteriormente la giurisdizione di indagare su di essi, né di portarli a termine in qualche modo; ma al contrario questi processi non finiti siano portati a termine dal successore suo, entro un mese da computare dal giorno dell’ingresso al suo officio. In realtà, il Rettore e il Giudice dei reati che sia stato negligente in queste cose, assolutamente debbano essere condannati dal Giudice degli appelli o dai suoi Sindaci alle pene che potevano risultare da tali processi che hanno trascurato di ultimare; e nondimeno debbano del tutto essere condannati a 50 libre di denaro in più. Inoltre affinché nessuno sia trovato che è stato gravato in qualche modo dal tedio delle carceri, decretiamo che quando, precedenza, un’accusa, un denuncia o un’indagine legittima non è stata fatta, oppure è stata tramessa oltre il tempo, in contrasto a<quanto> permesso, come assegnato sopra, e giungesse oltre i 10 giorni da calcolare dal giorno in cui sia pervenuto alla forza <detentiva> o al potere del tale Rettore o del Giudice, entro tali giorni il Rettore o il Giudice possa fare la procedura per mezzo di una inquisizione, di un’accusa o di una denuncia, in occasione di qualche reato o delitto nessuno possa essere detenuto nella persona, nelle carceri o nel palazzo, su mandato di qualche Rettore o di un Officiale del Comune di Fermo o ad opera di questi stessi. E quando, entro il detto tempo, non è stata formulata né un’indagine, né un’accusa, neppure è stata prodotta una denuncia contro un tale che è sotto la sua forza, <il Rettore> non ardisca in nessun modo di tenere questo stesso in detenzione, sotto la penalità di 500 libre di denaro per chiunque fa il contrario, e per ciascuna volta, da prelevare nel tempo del suo sindacato; ma il tale detenuto debba compiutamente essere rilasciato alla propria libertà, sotto la detta penalità, dopo che ha dato i fideiussori, uno o più, idonei o approvati, o anche offerti a tale Rettore o al Giudice, e non ricevuti da parte di costui, riguardo al presentare il tale detenuto agli ordini del Rettore o del Giudice, sotto una certa penalità che non eccede libre 300 di denaro e che sia da pagare non più che una sola volta, dopo scaduto questo termine di 10 giorni. E facciamo uno statuto per rimediare alle calunnie e alle cautele degli officiali che qualora sia risultato e da parte dei testimoni o dagli instrumenti o da altra prove che colui che è stato rilasciato così in un solo giorno e poi nello stesso<giorno> o nel seguente sia stato trovato nella forza <detentiva> del detto Rettore o del Giudice o di uno di essi, non si intenda che fu rilasciato o restituito alla sua libertà costui che, mentre già precedentemente era detenuto, poi si trovasse rilasciato, nondimeno ridotto per la seconda volta, così, detenuto. Ma questo Rettore o il Giudice che agisce in contrario e non eviti in nessun mondo la detta pena e nondimeno il tale detenuto sia rilasciato del tutto, come sopra.

4 Rub.5

Come si debba fare la procedura contro un contumace nelle penali.

   Per il fatto che l’accusato, il denunciato e l’inquisito sia stato citato nel modo e nella forma trasmessi sopra, se non si sia costituito nella scadenza assegnata o prestabilita su un ordine del Rettore o del Giudice o per la citazione su di lui così fatta, da allora scaduto detto termine il Rettore o il Giudice faccia esiliare quel tale così citato e lo faccia mettere pubblicamente al bando da tutta la Città di Fermo e dal suo contado e dal distretto tramite il pubblico Banditore del Comune, con quella somma o penalità alla quale il accusato, il denunciato e l’inquisito dovesse essere condannato, oppure potesse esserlo; e a costui assegni nello stesso bando la scadenza di tre giorni successivi, o una <scadenza> maggiore a suo arbitrio, e il giorno del bando dato non sia conteggiato affatto entro questa scadenza. Dopo dato e fatto questo bando il Giudice o il Rettore faccia notificare questo bando, per iscritto, alla persona, tramite un Balivo del Comune al Cittadino, o a colui che abita nella Città, o ad un abitante nel distretto, nel contado, in modalità personale, o nella casa della sua solita abitazione; in realtà per le cose restanti presso la porta del palazzo del Rettore o del Giudice. Questa notifica così fatta sia pienamente sufficiente, e dal giorno di tale notifica inizi la scadenza del detto bando, senza che il giorno della notifica sia conteggiato affatto. Qualora entro questa scadenza il tale posto al bando o esiliato si sia costituito in giudizio, al cospetto del Rettore o del Giudice, con lui si faccia la procedura nel modo e nella forma assegnati nel titolo precedente. Se in realtà non si sia costituito e abbia trascurato di costituirsi nella scadenza del detto bando, da allora trascorso la detta scadenza, in nessun modo venga ascoltato dal Rettore o da Giudice, se non per un reato riguardo al quale si fa la procedura per confessare totalmente, a meno che al Giudice sia sembrato opportuno non ammettere costui stesso per negare. E colui che in nessun modo si sia costituito dinanzi al Rettore o al Giudice nella scadenza del bando, né in seguito, prima della sentenza, per l’autorità del presente statuto sia e venga considerato contumace, e sia ritenuto che abbia confessato, e sia convinto del reato sul quale si fa la procedura contro di lui, e dopo trascorso il detto termine del bando sia valido che sia condannato, senza aspettare ulteriormente. E in tutti i singoli casi del presente statuto da parte del Rettore e del Giudice ci si attenga al ragguaglio del Banditore e del Balivo circa le cose che a questi stessi sono state comandate.

4 Rub.6

Affinché nessuno, suo malgrado, sia costretto a fare un’accusa e non si debba ammettere un denunciatore segreto.

   Desideriamo di porre rimedio alle frodi dei privati e dei Giudici, e decretiamo che nessuno sia costretto fare un’accusa, suo malgrado. Inoltre chi fa un’accusa o una denuncia segretamente o privatamente non sia ammesso, ma senza dubbio palesemente e pubblicamente il suo nome debba apparire negli atti scritti, a meno in quanto sia riscontrato che sia previsto, in modo speciale, da qualche statuto di questo volume, sotto la pena di 100 libre di denaro che incombe sull’officiale trasgressore, per qualsiasi volta. E per la legge stessa, tuttavia, non abbiano valore quanto fatto contro ciò e qualsiasi cosa ne sia stato conseguita.

4 Rub.7

Nelle cause penali, i minorenni, i figli di famiglia abbiano una legittima persona, e il beneficio su questi stessi.

   In modo generale decretiamo che il minorenne di venticinque anni e i figli di famiglia, maggiori tuttavia di quattordici anni, anche senza il consenso del curatore o del padre possano stare in una procedura penale, ed abbiano una legittima persona nelle formalità parte attiva e passiva, quando venga discussa una causa penale, o per mezzo di un’accusa, o di una denuncia o di un’indagine. Aggiungiamo alle cose già dette che i delinquenti minori di quattordici anni, tuttavia maggiori di 10 <anni>, siano puniti e condannati a metà della pena, con la quale vengono puniti gli altri maggiori di quattordici anni. In realtà i delinquenti minori di 10 anni siano puniti ad arbitrio del Rettore, tuttavia purché non superi la metà della pena, considerata la condizione del reato e la persona del delinquente e la persona sulla quale è commesso il reato.

4 Rub.8

In quale modo e quando nelle cause penali il procuratore, il tutore o il curatore o il padre vengono ammessi a favore di un figlio.

   Con la presente legge decretiamo che nei reati o nelle cause penali nessun procuratore sia ammesso nelle formalità attiva e passiva, a posto di un altro quando per il reato, sul quale si fa la procedura, una pena corporale o afflittiva del corpo dovesse o potesse essere imposta, in via principale o sotto condizione o in mancanza;

 se non dopo che, per mezzo del principale, contro il quale si fa la procedura, la giustificazione o la risposta siano state fatte; e allora il procuratore con validità sia ammesso per gli atti restanti, fino alla sentenza inclusa. Nella funzione di procuratore o nella funzione difensore di un altro, invece, in tutti i singoli casi, quando in via principale è stata stabilita una penalità pecuniaria, benché sotto condizione, o in mancanza <la pena> sia corporale o afflittiva del corpo, sia lecito a chi vuole di comparire per confessare il reato e insieme con ciò per pagare la pena pecuniaria a nome di colui, a favore del quale così si costituisse. In realtà il padre per un solo figlio, o per più figli di qualsiasi sesso; il marito per la moglie; il tutore o il curatore per minorenni non adulti, per uno o per più, di qualsiasi sesso, possano essere ammessi soltanto per accusare e non per giustificare; e debbano, anche nei detti casi, ma dopo fatta la giustificazione ad opera del principale, possano essere ammessi per le restanti cose, come è stato detto sul procuratore. In realtà per un esiliato, o per uno sottoposto al bando, di qualsiasi condizione o sesso sia, nessuno sia ammesso, sotto qualunque nome, se non per presentare un instrumento di pace, nel caso in cui dalla pace il reo venga sollevato, secondo la forma dei presenti statuti, purché tuttavia colui che presenta tale instrumento a favore del detto esiliato, prima di tutto abbia pagato dodici denari per ogni libra di quella quantità o somma, la quale è da dimezzare o da diminuire, in vigore della pace sulla condanna. Nelle pene in realtà da imporsi, meramente, semplicemente pecuniarie, attivamente o passivamente, il procuratore o gli altri detti sopra, nella funzione di cui sopra, siano ammessi ad ogni singola cosa nelle cause penali, tranne che per l’esiliato, come è stato detto; invece per negare in nessun modo vengano ammessi, per la funzione di cui sopra.

4 Rub.9

L’abolizione da concedersi. 

   Inoltre con questa legge decretiamo che nessun Rettore, officiale o Giudice conceda ad alcuno l’annullamento di una qualsiasi accusa o di una denuncia di qualsiasi specie, neppure abbia validità che chieda ciò qualche accusatore, da se stesso o per mezzo di un altro, in nessun modo, sotto la pena di 100 libre di denaro per il Rettore o per il Giudice che la concede, e sotto la pena di 25 libre di denaro per colui che chiede <ciò> a nome di un altro. Invece non abbia validità quanto è stato fatto in modo diverso, per la legge stessa. Eccetto e salvo < il fatto> che l’abolizione possa essere chiesta con validità sull’accusa di disprezzo di un mandato, di disordine o di invasione di un possedimento o di una tenuta, e <ciò> esclusivamente fino alla sentenza, o a un solo giorno prima della lettura della sentenza, avendo pagati precedentemente 5 soldi al Comune da chi la chiede per qualsiasi accusato, e avendo fatta la garanzia del pagamento per mezzo di una bolla del Banchiere del Comune o del suo Notaio; e il Notaio dei reati debba registrare agli atti questa bolla, sotto la pena di 10 libre di denaro. E dopo fatto ciò, il Giudice pronunci che non si debba fare la procedura ulteriormente. E in tal modo tale processo sia concluso e si intenda che è stato concluso e il Rettore o il Giudice non possano ulteriormente fare la procedura su detto processo, altrimenti, per la legge stessa, quanto fatto in modo diverso non abbia validità. Aggiungendo correggiamo che, per la volontà del creditore e perché è stato soddisfatto, anche dopo notificata la sentenza o notificata la condanna, l’abolizione, non prima della sentenza, in qualsiasi momento, possa e valga che sia chiesta nelle cose consentite, come <detto> sopra, dopo che colui che richiede questa abolizione precedentemente ha pagato i 5 soldi al Banchiere del Comune per ogni condannato. Eccetto, tuttavia, che detta condanna non sia stata pagata precedentemente a questo Banchiere.

4 Rub.10

Le donne non siano costrette ad entrare nei Palazzi.

   Con la presente legge decretiamo che nessuna donna, di buona reputazione, venga costretta a entrare nel palazzo, da qualche Rettore o officiale, in qualche modo o per un gruppo richiesto, sotto la pena di 25 libre di denaro per il Rettore, per ognuno trasgressore. Sia fatto salvo e riservato che in tutte le cause penali, nelle quali potesse o dovesse essere imposta alla donna una pena corporale o afflittiva al corpo, in occasione di un’accusa, di un’inquisizione o di una denuncia precedente contro di lei, possa essere costretta, come un maschio, ed anche essere messa in carcere. Eccetto anche se sia stato condannata su qualche delitto; anche in questo caso, come un maschio, c’è validità che sia costretta e detenuta. In realtà negli altri casi, o atti, tanto civili quanto penali, sia sufficiente che la donna si costituisca dinanzi ad un Giudice o ad un officiale, in qualche Chiesa, per obbedire agli ordini di costui stesso.

4 Rub.11

I processi non iniziati da un Rettore <sono> da iniziarsi e ultimarsi da un altro.

   Noi desideriamo che i reati e i delitti siano puniti, e decretiamo che il Capitano e il Podestà e la loro Curia siano obbligati e debbano, entro 5 giorni dalla notifica fatta a loro, iniziare un processo riguardo e sopra un reato denunciato a loro. E se colui, a cui sia stato notificato prima, entro la predetta scadenza non abbia agito, un altro officiale, o la sua Curia, entro altri 5 giorni dopo la denuncia o la notifica fatta a lui, debba iniziare il processo su ciò e poi portarlo al termine, secondo come sarà stato per legge; purché, tuttavia, il reato sia tale che riguardo ad esso il tale Rettore, o il suo Giudice, abbia il potere di investigare propriamente per il suo officio. Dato che, in verità, talora succede che nasca una controversia fra i Rettori tra di loro e fra le parti in occasione di una prevenzione nel fare la procedura o nell’investigare sui delitti, decretiamo che si intenda e si debba intendere che colui che per primo abbia inviato la copia dell’accusa, della denuncia o dell’inquisizione sullo stesso reato al Cancelliere del Comune abbia la precedenza nel fare la procedura e nell’indagare sul reato. Su questa cosa ci si debba attenere alla semplice parola del detto Cancelliere, e la dichiarazione di costui ci si attenga e nient’altro sia richiesto ulteriormente.

4 Rub.12

Coloro che possano essere ammessi a testimoniare in penale e l’esame dei testimoni.

   Affinché la facoltà delle prove non sia angustiata, in alcun modo,  decretiamo che in tutte le singole cause penali, di qualsiasi modalità o genere siano, tanto le donne quanto gli uomini siano ammessi a esprimere la testimonianza, e siano ritenuti idonei purché, tuttavia, il testimone, uomo o donna, sia maggiore di quindici anni, e superiore ad ogni opposizione prima che esprima la testimonianza; e qualsivoglia testimone, di qualsiasi sesso, nella causa penale, giuri alla presenza della parte ammonita o citata legittimamente, e contro tale parte è stato portato o prodotto. E la dichiarazione e la testimonianza di qualsiasi testimonio in una causa penale per mezzo del Notaio dei reati siano scritte, per esteso, come viene testimoniato, non invece scrivendo in una modalità tale o simile, cioè “disse che erano cose vere” quelle contenute nell’accusa, nella denuncia, nell’indagine o nell’articolo; neanche scrivendo, “disse come un altro testimone”, o in modalità simile, sotto pena per il Notaio che scriva così, in contrasto alla proibizione di questo statuto, di 10 libre di denaro, per qualsiasi volta; e nondimeno, non sia prestata fede, in nessun modo a tali scritture fatte in tale modo. Circa la fedeltà e l’idoneità dei testimoni sia lasciato alla disposizione e alla considerazione o all’arbitrio del Giudice.

4 Rub.13

Le torture.

   Facciamo divieto a tutti i Rettori, ai Giudici e agli officiali di sottoporre o di far sottoporre qualcuno a qualche tortura, a meno che i legittimi indizi sul delitto precedono contro il torturando, secondo una disposizione del diritto Comune, sotto la pena di 500 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta.

4 Rub.14

Le sentenze penali da presentare in Consiglio e tramite chi possono essere presentate.

   Decretiamo che le sentenze condannatorie o assolutorie nelle cause penali nelle quali sia espresso il crimine o il delitto sul quale qualcuno sia condannato o assolto, possano e debbano essere pronunciate e promulgate, nelle solite modalità, anche nei giorni festivi in onore di Dio, nel Consiglio generale nel palazzo del Comune, e del popolo. E un bando sulle dette sentenze si debba far precedere, nel giorno che precede queste sentenze. E pertanto queste sentenze con validità debbano essere lette per mezzo di un Notaio dei reati, e abbiano il vigore e l’efficacia, come se siano stati lette dal Rettore principale o dal Giudice, purché dopo lette queste stesse, il Rettore principale, non il suo Vicario, con oracolo di viva voce, proclami che come è stato letto, così si sentenzia, così si ratifica o si conferma. Si fa salvo che quando il Rettore per infermità, o per un altro motivo, non potesse essere presente nel Consiglio per pronunciare le sentenze, siano pronunciate tramite il suo Vicario, come è stato detto sul Rettore.

4 Rub.15

In penale, quando e quali sentenze non possono essere pronunciate in Consiglio.

   I Rettori della Città di Fermo, in qualsiasi tempo del loro officio, possano portare qualsiasi sentenze penali; fatta eccezione, negli ultimi 10 giorni del proprio officio, minimamente pronuncino da se stessi le sentenze assolutorie sui crimini <penali> o sui delitti, e neanche le facciano pronunciare attraverso un altro, sotto penalità di 100 libre di denaro da prelevare a ogni trasgressore, per ciascuna volta. E tuttavia una sentenza assolutoria pubblicata così non abbia validità per la legge stessa e il negozio debba essere ultimato dagli stessi atti, nuovamente, per mezzo di una sentenza.

4 Rub.16

Il beneficio della confessione della pace.

   Consapevoli di convenire con la ragione, ordiniamo che, se qualcuno, contro il quale si fa la procedura su un crimine, nella sua prima risposta o discolpa, che ha fatto dinanzi al Giudice sul reato o sul delitto sul quale si fa la procedura contro di lui, spontaneamente, o candidamente o semplicemente abbia confessato il crimine o il delitto, per cui si fa la procedura contro di lui, la quarta parte nella pena originale pecuniaria stabilita per il reato, sia diminuita dalla condanna da farsi su lui stesso. In realtà, qualora abbia avuto anche la pace da colui, contro il quale è stato commesso il delitto, solo un giorno prima che la sentenza sia pubblicata, abbia porto una scrittura di tale pace dinanzi al Giudice, in forma pubblica, similmente un’altra quarta parte della detta pena originale sia diminuita. E qualora abbia avuto soltanto la pace, come è detto sopra, e abbia porto questa, nel modo anzidetto, una quarta parte soltanto di detta pena stabilita sia diminuita. E ciò in tutte le pene pecuniarie limitate o tassate. In realtà, nelle pene pecuniarie arbitrarie in tutto o in parte, i detti benefici o uno di questi due, avuto dal reo, e di cui abbia documentato, come detto sopra, soltanto dopo pubblicata la sentenza i benefici possano o debbano essere conservati, e per l’autorità di questo statuto si comprenda che sono conservati, e i detti benefici siano diminuiti dalla somma contenuta nella sentenza. E i detti benefici o qualcuno di essi non abbiano vigore nei casi nei quali ci si attenga alla relazione sul delitto di un officiale o di un servo del Rettore; in realtà mentre gli statuti di questo nostro volume che inibiscono i detti benefici, o qualcuno di essi, permarranno nel loro vigore, a questi in nessun modo si faccia deroga, né si desti un pregiudizio con questo statuto. Ed inoltre decretiamo che se la pena pecuniaria abbia annessa una pena corporale, o afflittiva del corpo, come condizione, la stessa condizione e la pena, siano aggiunte e abbiano luogo anche per quelli esposti precedentemente, o per quelle aventi gli anzidetti benefici della confessione e della pace.

4 Rub.17

In quali casi la pace sia operativa, oppure no.

   Decretiamo ed ordiniamo che in tutte le cause penali, nelle quali la pena del delitto, secondo la forma dello statuto del presente volume è semplicemente pecuniaria, e ha anche una condizione al modo di condizione annessa ad una pena corporale o afflittiva al corpo, il beneficio della pace giovi al reo <accusato> purché tuttavia, se ne abbia la constatazione di esso e sia prodotta, come sopra è dato nel titolo precedente, a meno che in qualche caso, non sia stato espressa altra cosa o il contrario con qualche statuto di questo volume. Per le pene puramente personali o afflittive del corpo, né la confessione né la pace siano utili, in nessun modo.

4 Rub.18

La pena da dimezzare per gli uomini dei Castelli, delle Ville del contado, e del d0istretto di Fermo.

   Vogliamo ed ordiniamo che le pene puramente e semplicemente pecuniaria e limitate anche determinate per mezzo degli statuti di questo volume, sia che siano pecuniarie, o, in carenza, condizionali e afflittive del corpo, pene che non sono arbitrarie, né in tutto né in parte, in una stessa sentenza o condanna e siano dimezzate dal Rettor per gli uomini del contado e del distretto di Fermo, se offendessero altro <cittadino> dello stesso contado o distretto nello stesso contado. In realtà le pene pecuniarie arbitrarie, in tutto o in parte, sia che, come condizione, abbiano sia che non abbiano annessa una pena corporale o afflittiva del corpo, per gli anzidetti uomini così colpevoli, o oltraggiosi, come è detto prima, siano dimezzate e si intendano dimezzate dopo la stessa sentenza o la condanna e non prima. Nelle pene, invece, stabilite per mezzo degli statuti di questa Città a motivo di danni dati, di parole ingiuriose, o diffamatorie, di bestemmie, o della maledizioni di Dio e dei santi, o di un vergognoso o inopportuno giuramento fatto e giurato per mezzo del nome di Dio, o dei Santi suoi, o in altro modo a disonore di Dio e dei Santi, o fatto o detto a disprezzo, qualsivoglia siano le pene stabilite, per detti uomini, il dimezzamento contenuto in questo statuto non abbia valore sulle pene stabilite per i delitti per i quali ci si attiene al resoconto dell’officiale, o di un servo del Rettore. Inoltre gli uomini di Porto San Giorgio siano trattati e siano puniti al modo come i Cittadini sui reati commessi da loro, in ogni cosa e per mezzo di ogni cosa, riguardo ai crimini. E questo statuto abbia valore nelle le cose passate, nelle presenti e nelle future. E questa pena così dimezzata sia capita e sia la pena originale per i delinquenti detti sopra e sia capita e valutata completamente come una pena originale.

4 Rub.19

Il raddoppio delle pene.

   Con questa legge decretiamo che le pene pecuniarie dei presenti statuti, o che siano puramente e semplicemente pecuniarie limitate e determinate, o siano pecuniarie arbitrarie, in tutto o in parte, o che siano pecuniarie principalmente e corporali in modo secondario, o che hanno annessa una pena corporale o afflittiva del corpo, siano raddoppiate e debbano essere raddoppiate, malgrado che non sia espresso dai Rettori, quando i reati o i delitti siano stati commessi nottetempo, cioè dopo il tramonto del sole e prima del sorgere del sole, o se sono stati commessi in presenza dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia della Città di Fermo o di qualcuno di questi stessi durante il loro officio. Vogliamo anche che oltre al detto raddoppio colui che percuote qualcuno in presenza dei signori Priori del popolo nel palazzo della loro residenza, sia obbligato e debba sul fatto pagare 50 ducati d’oro al Comune di Fermo e sia posto nelle carceri e in nessun modo sia liberato dalle dette carceri fino a ché effettivamente abbia pagato, e sia anche ad esempio per gli altri, se questo delinquente sia stato dell’amministrazione e dell’officio del Priorato, da subito per l’autorità della presente legge, sia privato per sempre di tutti gli offici e benefici del Comune di Fermo. E qualora tale delinquente entro la scadenza di un mese dal giorno quando è stato commesso tale reato, non avrà pagato la detta pena di 50 ducati d’oro, gli sia amputata la mano destra e le dette cose per mezzo del Podestà o del Capitano di questa Città e della Curia di questi stessi siano eseguite, e siano mandate in esecuzione sul fatto e sommariamente, tralasciando ogni solennità della legge, essendo constatato il reato commesso, come sopra. E nella stessa pena incorrono i signori Priori, se fra questi stessi uno dei due Priori anzidetti, nel modo detto sopra, percuotesse l’altro dei detti Priori, acciocché la dignità di un Magistrato non venga deturpata; quandanche in presenza di qualche Rettore o di un suo officiale della Città, che sia del tribunale; o se siano state cose commesse in qualche Chiesa o alla porta di qualche Chiesa, o nella Città o nel contado, purché tuttavia entro il corpo della chiesa o alla porta, come già detto; o se siano state commesse in qualcuno di questi giorni, cioè nel giorno primo delle calende di gennaio, nel primo dell’Epifania del Signore, di Sant’Antonio del mese di gennaio, Purificazione della Beata Maria del mese di febbraio, primo del giorno della Quaresima o in qualunque giorno di venerdì del mese di marzo; nel giorno dell’Annunciazione della Beata Maria Vergine, della domenica degli ulivi <o delle palme>, o in qualunque giorno della settimana santa, nel giorno della Pasqua di Resurrezione del Signore, o in qualche giorno dei tre seguenti dopo lo stesso giorno, nel giorno della Pentecoste, o in qualcuno dei due giorni seguenti dopo detto giorno, nel giorno dell’Ascensione del Signore, nel giorno primo delle calende di Maggio, nel giorno della Natività del beato Giovanni Battista, nel giorno di qualsiasi fiera, nel giorno dell’Assunzione della Beata Maria Vergine del mese di agosto o nella sua vigilia; nel giorno del beato Bartolomeo apostolo, nel giorno della Natività della Beata Maria del mese di settembre, nel giorno della festa di Tutti i Santi, nel giorno della beata Caterina, nel giorno della beata Lucia, nel giorno della Natività del Signore o nella sua vigilia; nel giorno del beato Stefano, nel giorno del beato Giovanni Evangelista. E quando <i reati> siano state commessi nell’ultimo mese del governo del Podestà o del Capitano o se siano stati commessi contro qualcuno presso la casa o nella casa della sua solita abitazione, o presso il magazzino o il negozio proprio, o affittato dell’ingiuriato, o in questo, o presso un terreno di suo possesso, o nel terreno di possesso proprio, o affittato, oppure vicino alla detta casa, al magazzino, o al possedimento per 5 piedi vicino ai piedi del Comune, eccettuando nei furti, e nella loro asportazione, dato che a motivo del luogo non siano raddoppiati; o quando <i reati> siano stati commessi nel Palazzo della residenza dei signori Priori o del Vessillifero di giustizia o nel Palazzo della residenza del signor Podestà o del signor Capitano, o del Giudice di giustizia, oppure qualora siano stati commessi in presenza di qualche officiale di qualsiasi Castello del Comune di Fermo, tuttavia nell’abitazione, o nel luogo della sua residenza per il suo officio, oppure qualora siano stati commessi nel Girofalco <o Girfalco>, o nella Piazza di San Martino in qualunque parte dell’estensione fin dove le catene delle strade terminano, o dove dall’angolo dell’abitazione del Giudice di giustizia in linea retta verso il Girone sino alle mura dello stesso Girone, e dove dalla casa di Jacopone di Vanne, o dall’angolo di questa stessa verso il Girone fino alle mura del Girone; anche sotto il portico della chiesa di San Martino, e in generale fin dove c’è questa stessa ampiezza, inclusivamente fino agli angoli delle vie, attraverso le quali si entra nell’ampiezza della detta piazza, e fino ai muri, o alle pareti che stanno tutto intorno, in qualunque via pubblica attraverso la quale si va al Girifalco, verso la piazza di San Martino in linea retta, o in qualunque via o strada maestra del Comune di Fermo, cioè dalla piazza di San Martino verso la porta di San Giuliano, o di San Marco, o di Santa Lucia in linea retta; o in qualcuna di queste porte, nella piazza di mezzo, dove sono le spezierie o dalla stessa piazza, in linea retta, fino alla porta di San Francesco, o nella stessa porta, o dalla porta di San Francesco fino a Porto di San Giorgio in linea retta attraverso la via del mare, o nella piazza di questo Porto, o in qualche porta di questo Porto, o nella strada di questo Porto, che inizia dalla chiesa di San Giorgio in questo Porto in linea retta, fino alla porta attraverso la quale si va presso il Castello di Torre di Palme o in riva al mare, fin dove si prolungano le mura di questo Porto verso il mare dentro al bastione <della baia> o nella via pubblica attraverso la quale si va dalla piazza di San Martino fino la chiesa di San Domenico in linea retta verso la casa degli eredi di Vanne di Guglielmo di Anselmo; o da questa casa nella via pubblica verso la porta di Santa Caterina in linea retta, o nella porta di Santa Caterina; o nel mercato di Belmonte. E nessuna pena possa essere raddoppiata, se non una sola volta, benché insieme concorrano due o più (condanne) dette prima. E affinché i Rettori, o gli officiali abbiano dubbi circa il raddoppio o siano vaganti nell’incertezza, il raddoppio sia fatto in questo modo, cioè che se una pena sia stato semplicemente pecuniaria, limitata, determinata, e anche certa, essi accumulino nella sentenza la pena semplice con l’aggiunta, o la duplicazione insieme. Se in realtà sia stato penalità pecuniaria arbitraria in tutto o in parte, allora prima indichino nella sentenza la pena semplice del reato, poi aggiungano anche altrettanto, indicando anche la somma di ragione di aggiunta o di raddoppio. E se la pena pecuniaria abbia annessa come condizione una <pena> corporale, o afflittiva del corpo, allora la stessa condizione sia e sia aggiunta nella pena raddoppiata, che sia stato o che venisse aggiunta, o che si dovesse assegnare nella pena semplice. Qualora invece per la forma di qualche statuto, su qualche reato commesso in qualcuno tra i detti luoghi, sia stato trovata come stabilita una pena certa e determinata, allora a ragione di tale luogo il detto raddoppio non sia fatto in alcun modo. In realtà le pene di ogni qualsiasi Cittadino, del contado o forestiero, che delinque negli stessi Castelli del contado, cioè nei palazzi di residenza degli officiali degli stessi Castelli, e dinanzi ai detti officiali, e nelle piazze, e nelle porte dei detti Castelli siano raddoppiate e debbano essere raddoppiate per mezzo di qualunque officiale o esaminatore dei detti reati.

4 Rub.20

Le multe e le loro modalità.

   Inoltre acciocché per la paura della pena sia data fiducia ai Rettori e agli officiali e questi stessi e chiunque di essi possano pienamente esercitare i loro offici, decretiamo che il Podestà e il Capitano e chiunque di essi abbia il potere di multare e di punire al di fuori di un ordine e sul fatto per una somma fino a 50 libre di denaro inclusivamente, infliggendo cioè la multa per il primo precetto fino a 10 libre di denaro, per il secondo fino a 25, per il terzo fino al 50. E se colui al quale i tre precetti siano stati fatti, con imposizioni delle multe, per la sua disobbedienza o per la contumacia, soffrisse che il parlamento e il Consiglio si riuniscano, neanche prima, tuttavia, sarà stato obbediente al detto Rettore, sul fatto possa essere punito ad arbitrio del Rettore da 50 fino a 100 libre di denaro. Tuttavia i Giudici, i detti Rettori e i loro militi abbiano la facoltà di multare per la metà di dette somme, cioè per il primo, secondo e terzo (precetto), praticando la forma detta sopra per la rata di queste somme. E per mezzo dei Rettori, dei Giudici e dei detti militi, possano emanare altri precetti con una multa e con l’intimazione della penalità, come sopra, contro chiunque, fino alle dette somme e insieme e una sola volta in una sola voce. In realtà i Notai di questi Rettori abbiano la facoltà di multare fino a 25 soldi di denaro, purché tuttavia soltanto contro una sola persona non possano intimare una multa, se non una sola volta in un solo giorno, ma certamente ci debba essere sempre un intervallo di un giorno fra un precetto e l’altro. Tuttavia gli altri officiali della Città, secondo il modo loro assegnato dagli statuti che trattano del loro servizio, abbiano il potere di multare. Sempre d’altra parte il motivo, negli scritti, sia aggiunto da tali Rettori, dai Giudici e dagli officiali quando impongono le multe o le pene; e non ci sia validità ad oltrepassare tale modo. Anzi qualora facessero in modo diverso si intenda ricondotto al modo già detto. E quello che sia stato fatto in contrasto con il detto modo non abbia validità per la legge stessa, ma il Rettore o l’officiale trasgressore incorra per la cosa stressa nella penalità di cento libre di denaro e sia tenuto all’interesse per la parte. In realtà nell’esercito o nella cavalcata, questi Rettori abbiano la facoltà di imporre e di infliggere sul fatto qualsiasi multa e pena a loro arbitrio, non soltanto con parole a viva voce, ma anche mediante una lettera, o mediante la persona del Balivo o di un nunzio, con imposizione di multe o di pene, tanto nelle cause civili quanto anche in quelle penali, i precetti e i detti comandi possano esser fatti da costoro secondo il modo e la forma detta sopra, purché colui, contro il quale questi precetti vengono fatti o sono emanati, non altrimenti venga astretto per le stesse cose se non sia stato trovato di persona o non sia stato afferrato. E sulle cose già dette ci si attenga al resoconto del detto nunzio o Balivo o dell’Araldo che fa l’annuncio; e colui che disprezza tali precetti valga che sia accusato da chiunque, nonostante alcuno statuto.

4 Rub.21

Il tempo per pagare le condanne.

   Indulgiamo per tutti i condannati principalmente a pene pecuniarie principalmente, o, in carenza, sotto condizione, e con la presente legge decretiamo che chiunque da condannato abbia pagato al Banchiere del Comune di Fermo la condanna fatta a lui, entro 10 giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, o prima della pubblicazione della sentenza, a costui stesso che ha pagato sia diminuita la quarta parte di tutta la pena originale sulla condanna fatta su di lui, e per l’autorità stessa  di questo statuto, senza il ministero di un Giudice, si comprenda che è assolto e libero. Aggiungiamo inoltre che i condannati a una pena pecuniaria, che hanno il perdono dall’offeso, e l’abbiano presentato nella scadenza e abbiano confessato il delitto, volendo pagare la pena entro il tempo, abbiano il pieno condono del raddoppio della pena, se per caso la pena sia stata doppia. Se qualcuno, in realtà, non abbia pagato effettivamente la condanna pecuniaria fatta su di lui entro i detti 10 giorni al detto Banchiere, oltre a tale condanna, sia obbligato pagare interamente anche una quarta parte della somma espressa nella condanna, sia che sia stato detto nella sentenza, sia che lo non sia, e nondimeno, non essendo stata pagata questa stessa, e per lui non abbia validità che la condanna sia cancellata. L’aggiunta o l’aumento di tale quarta parte non rivendichi di per sé un vigore, qualora alla condanna pecuniaria una pena corporale o afflittiva del corpo sia stato annessa. Tuttavia questo statuto non rivendichi per sé un vigore, se, per mezzo degli statuti di questo volume, sia stato trovato stabilito un maggiore o minore tempo per pagare le condanne o le pene.

4 Rub.22

Una sentenza penale non sia invalidata a motivo della carenza di una formula giuridica.

   Vogliamo ed ordiniamo che qualora su un crimine o su un delitto, per mezzo della confessione della parte, o per una legittima prova dei testimoni, o legittimamente altrimenti si faccia la constatazione sul crimine o sul delitto, quantunque una qualunque formula giuridica, nel processo, sia stata omessa, o sia stata trascurata, o l’ordine della legge o degli statuti del Comune di Fermo sia stato stravolto o non sia stato praticato, tuttavia non pertanto la sentenza sia nulla né da annullare, ma egualmente abbia validità e regga, come se l’ordine e la formula giuridica di ogni statuto e della legge siano stati praticati in pieno. Per qualche occasione, per le dette cose, quando si ha così la costatazione sul crimine, nessun Rettore, Sindaco o Giudice degli appelli possa dichiarare nulla, non valida, inefficace la sentenza pubblicata su tale crimine, né annullare, invalidare, rendere inefficace <questa>, né in qualche modo intraprendere qualche cosa contro questa stessa, sotto la penalità di 200 libre di denaro per il trasgressore; e nondimeno ciò che sia stato fatto contro ciò abbia validità per la legge stessa e neppure regga in alcun modo.

4 Rub.23

I beni dei condannati.

   Affinché nessuno sia oppresso per un reato di un altro né patisca danno alcuno, decretiamo ed ordiniamo che quando qualcuno sia stato condannato a morte, che per costui stesso sia stata fatta l’esecuzione, o no, i suoi beni in nessun modo si possano né si debbano confiscare, ma anzi, quelli provenienti da uno che non ha fatto un testamento, o per un diritto debbano essere conservati e siano riserbati per i successori debbano; fatta eccezione per i beni di chiunque sia stato condannato per tradimento o per ribellione, commessi contro la Città Fermana, o contro il suo Comune; e fatta eccezione per i condannati per eresia, per assassinio, per rapine stradali o per il vizio di sodomia; in tutti questi singoli casi i beni dei delinquenti debbano essere resi beni pubblici e confiscati <devoluti> al Comune di Fermo; e si capisca che sono stati confiscati anche se non sia stato espresso nella condanna; ma avendo riservato ai figli sempre la legittima, se non nel caso di detto tradimento o della ribellione. E dovunque si fa menzione dei beni di qualcuno resi pubblici, a meno che ivi apertamente si derogasse a questo statuto, per qualche motivo, si intenda e si faccia la stessa cosa. E va fatta eccezione per gli altri casi in modo speciale espressi negli statuti e in questo volume, circa il rendere i beni dei delinquenti, beni pubblici. Tali Statuti devono rimanere stabili nella loro validità.

4 Rub.24

Per coloro che bestemmiano e che maledicono Dio e i suoi santi e che giurano con malizia e in modi turpi, inopportunamente su di loro o mediante loro o contro le immagini o le figure loro fanno qualunque cosa.

   Allo scopo di reprimere i reati di coloro che presi da una istigazione diabolica presumono di profferire o fare bestemmie, parole o fatti a motivo dei quali abbiamo conosciuto che ne nascono pestilenze, terremoti, o fame nei territori, decretiamo con leggi più umane, che divine, e sanzioniamo con questa legge, che sarà per la validità perpetua, che se qualcuno abbia bestemmiato o abbia maledetto Dio, suo Figlio il Cristo o lo Spirito Santo, o la Beata Vergine Maria, o nominando uno o più dei loro i membri o delle parti di oscene, di uno o di un altro di loro stessi, o parlando con parole simili, in modo disonorante, sia punito con scudi 25 per qualsiasi volta. Inoltre se qualcuno abbia detto qualcosa per disprezzare Dio o qualcuno di questi santi o abbia profferito qualche simile parola turpe su di loro, o contro qualcuno di loro, similmente sia punito con la detta pena. Se, in realtà, una persona abbia bestemmiato o maledetto o imprecato qualche altro Santo o Santa di Dio con qualcuno dei detti modi o con simili, sia punita a 10 scudi. E in tutti i singoli i casi già scritti dal principio fino a qui, una persona che delinque, di qualsiasi sesso sia stata, qualora non abbia pagato la condanna fattagli o la pena impostagli secondo i detti modi, entro 10 giorni dopo pubblicata la condanna, o dopo la pena impostagli, sia posta alla catena o alla berlina per la prima volta, in realtà per altra volta sia tagliata effettivamente la lingua del tutto dalla sua bocca. Qualora, in realtà, qualcuno abbia fatto un giuramento per mezzo della testa, dei capelli, degli occhi, del naso, degli orecchi, delle mani, del petto, dei piedi, della corona, delle clavicole, delle ferite, del latte, del cuore, del fegato, del polmone, delle viscere, della milza e di cose simili a queste di Dio, o di Cristo, o della beata Maria Vergine, o dei Santi, o delle Sante di Dio, coloro che giurano fino alle membra dei Santi, siano puniti a scudi 5; ma quelli che giurano per mezzo delle membra di Dio, di Cristo o della Beata Vergine, siano puniti con scudi 10, per qualsiasi volta. E in tutti i singoli casi di tutto il presente statuto sia lasciato all’arbitrio del Rettore o del giudicante quel che possa e debba essere considerato simile a ciò. Se, in realtà, qualche persona abbia colpito, abbia inciso, abbia vituperato, o raschiato, o guastato, in tutto o in parte, una pittura, una figura o una immagine di Dio, del Cristo, della Beata Vergine, o di qualche Santo o Santa di Dio con un coltello, o con qualche genere di armi o con qualunque altro strumento di qualsiasi genere, oppure, in modo premeditato e con animo ostinato, abbia scagliato o messo pietre, legni, fango o alcune immondizie, contro di loro, o contro qualcuna di loro, oppure abbia percosso queste immagini, pitture o figure, o qualcuna di loro, o soltanto abbia colpito con le anzidette cose, o con qualcuna di esse, le immagini, le pitture, le figure anzidette o qualcuna di loro, anche soltanto con la mano o con un calcio nel volto di qualcuna delle pitture, delle immagini o delle figure dette prima, gli sia completamente amputata la mano destra oppure l’altra, soltanto una mano, fino a separarla da corpo, non entrambe, quella con cui le dette cose o qualcuna di esse siano state fatte. Il Podestà, il Capitano e il Giudice di giustizia e uno qualsiasi di questi, abbiano libero potere e autorità di fare indagini, di investigare e di punire sulle dette cose o su ciascuna di queste, tutti i singoli delinquenti di cui si fa menzione in questo statuto, con le pene descritte sopra, per ciascuna volta quando abbiano sono stati delinquenti, sul fatto, e senza alcun processo, subito appena sia stata fatta la constatazione di ciò. E riguardo alle dette cose tutte e singole e per ciascuna di queste anzidette, chiunque sia accolto e sia considerato come legittimo accusatore e denunciatore e sia tenuto segreto e abbia la metà della penalità pecuniaria e una metà del residuo di questa penalità sia del Comune e l’altro di chi fa l’esecuzione. Nei casi predetti meramente personali non abbia luogo alcun beneficio né di pace né di confessione. E nessuna persona che faccia un appello o una opposizione per nullità o un reclamo in qualunque maniera, sia ascoltata, in alcuno di questi casi, anzi, in qualsiasi occasione, il potere di fare appello, di reclamare, o di parlare di nullità sia completamente interdetta e negata per chiunque sia stato condannato, secondo la modalità e la disposizione del presente statuto, non fare appello, reclamare, o parlare di nullità, né da sé, né tramite altri a loro nome, né a nome di questo condannato.

4 Rub.25

Le pene per chi disturba i divini offici.

   Desideriamo che il divino officio sia celebrato con ogni pace e riverenza, e decretiamo che se qualcuno, in qualunque modo, abbia disturbato un divino officio, mentre è celebrato, o abbia procurato un ostacolo a coloro che celebrano in modo che non lo celebrino, e l’abbia fatto con consapevolezza, sia condannato e punito a 100 libre di denaro. E la stessa pena e lo stesso statuto siano capiti e siano a contrasto di coloro che disturbano le preghiere litaniche o coloro che le celebrano, o procurando un impedimento a loro o a qualcuno di loro, mentre sono celebrati; e la differenza di sesso non venga ammessa in nessun modo, nelle dette cose.

4 Rub.26

La pena per coloro che commettono un tradimento o una ribellione.

   Ognuno di qualunque sesso, che da qualche Castello, dai fortilizi, da una rocca, da una comunità o da una Villa del Comune di Fermo, abbia commesso o abbia fatto o abbia ordinato per fare o per commettere qualche defezione, ribellione o tradimento, o contro la Città Fermana, o contro il suo popolo, o contro il Comune, in qualunque modo abbia commesso, fatto, ordinato, o abbia trattato altra ribellione, defezione o rivelazione, venga trascinato alla coda di un asino attraverso la Città, poi sia appeso con una corda alle forche, in modo che muoia del tutto e anche sia punito, ad arbitrio del Rettore, con una pena più atroce, e tutti i suoi beni siano applicati al Comune. Se in realtà un Castello, una Villa abbia commesso, ordinato o fatto un tradimento, una ribellione o rivelazione contro questo Comune, gli svescioni, i ribelli o i traditori principali siano puniti con la pena detta sopra e il Castello o la Villa venga devastata e nello stesso posto, in futuro, non si possa costruire. E per queste cose e per qualsiasi di esse si possa essere accusati, indagati, e giudicati fino a quindici anni dopo che è stato commesso un tale reato, nonostante uno statuto che lo proibisca che non si possa, giudicare o punire sulle cose commesse prima di un certo tempo, e nonostante qualunque altro statuto o legge. Salvo sempre riservato che per le cose commesse prima dell’anno del Signore 1379 e il giorno 25 del mese di agosto del detto anno, anche se siano cose come quelle contenute in questo statuto, in nessun modo si possa far procedura né giudicare. E il presente statuto soltanto circa i reati commessi dopo detto anno e giorno e circa quelle verranno in futuro ad essere commesse per lo meno rivendichi per sé vigore. E se qualche persona per qualche occasione delle anzidette sia stata condannata o esiliata, mai abbia validità che ritorni o si riduca alla Città di Fermo.

4 Rub.27

Le pene per gli ambasciatori che eccedono gli ambiti del mandato.

   Diamo precetto che la forma e il modo del mandato e dell’ambasciata devono essere praticati da chiunque. Se ci sia stato qualcuno invece di tanto grande temerità che abbia ecceduto in un qualche modo, oltre gli ambiti dell’ambasciata o del mandato a lui imposti o affidati per mezzo dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia o del Concilio o del Comune della Città di Fermo, e quando sarà stato inviato ambasciatore fuori Città per mezzo di questi o in altra maniera a nome del Comune, venga sul fatto punito, in modo reale e personale, ad arbitrio del Rettore, anche senza processo e senza alcuna formula giuridica, dopo aver considerato la condizione della persona e la qualità del fatto, e per il resto, per il fatto stesso ,in perpetuo, sia privato degli uffici, privilegi ed onori del Comune di Fermo.

4 Rub.28

Le pena di chi fa una conventicola, una cospirazione, una sommossa o cose simili.

   Con questa legge, che sarà valida in perpetuo, affinché tutti, in qualunque condizione o stato stiano, in perpetuo, si astengano da cose tali che, in qualsivoglia modo, potessero danneggiare, turbare o essere di pregiudizio al presente Stato popolare, libero, pacifico, e tranquillo, facciamo precetto che nessun terrigeno o forestiero o  <abitante> del distretto o del contado che sia ragguardevole o sia nobile, in qualunque stato o condizione stia, osi o presuma, pubblicamente o di nascosto, dire, ordinare o fare, trattare, o fare che sia fatto fare o sia trattato, o consentire o partecipare a qualche conventicola, o a una cospirazione, o a una combriccola popolare, o a una congiura, o ad un  tumulto, o ad uno schiamazzo nella Città di Fermo, o tra il suo popolo di questa Città, o nel Comune o nel suo contado o nel distretto, né incitare o aizzare nella Città di Fermo o nel suo contado o nel distretto, allo schiamazzo, alla congiura, alla sommossa, o allo scuotimento dello Stato presente, pacifico, libero, popolare e tranquillo della Città o del detto contado di Fermo, né fare o porre barricate o sbarre in qualche parte della detta Città, di persona o tramite altri a proprio nome, o con comando direttamente o indirettamente, nel tempo dello schiamazzo, della contestazione o in altro tempo, in modo che i Priori del popolo o il Vessillifero della giustizia generale, o gli altri Confalonieri delle Contrade e i Capitani delle società di questa Città, in qualsivoglia modo, non possano e non siano in potere di andare e di tornare liberamente e senza ostacolo né impedimento attraverso la detta Città per l’aiuto, per la difesa e per la protezione dello Stato pacifico, popolare tranquillo e libero del Comune e del popolo della detta Città e dei detti signori Priori e del Vessillifero di giustizia. Inoltre che nessuno dal contado o dal distretto di Fermo o un abitante di questo stesso contado o del distretto, in qualsiasi stato o condizione stia, o anche da altro luogo, in tempo di schiamazzo o di rivolta, osi né presuma venire verso la Città o dentro la Città di Fermo con armi o senza, destinare, portare o mandare, direttamente o indirettamente ad una parte, o a persone particolari, o ad una persona particolare di questa Città, genti, armi o cavalli, o altre cose qualunque, che influiscono o che fanno brigare, o consentire tacitamente o espressamente per un servizio di qualcuno, per un giovamento o in altra maniera qualsiasi, o per qualcuno, o per chiunque, o per gli anzidetti, o per qualcuno di essi, in qualunque maniera, o motivo, o richiesto schieramento, se non con uno speciale permesso e per un mandato esplicito dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia di questa Città e del signor Podestà o del Capitano. Inoltre che nessuna persona, di qualunque stato o condizione sia, osi né presuma, pubblicamente o di nascosto, dire, ordinare, fare, consentire, trattare o procurare, in qualsiasi maniera o comunque, qualcosa per cui si possa derogare o arrecare in qualcosa un danno allo stato pacifico, libero, popolare, Comune e tranquillo di questa Città, né alla giurisdizione e ai suoi privilegi, o del contado e del distretto, né nelle cose già dette o in qualcuna di esse, dare o prestare aiuto, consiglio o sostegno o comunque di essere d’accordo a favore di uno di qualunque stato dignità o superiorità sia, neppure dargli consenso. Ma piuttosto se abbia saputo, abbia ascoltato, sentito o abbia capito qualcosa delle dette cose, immediatamente, celermente senza indugio, sia obbligato e debba dire, rivelare, divulgare, o manifestare quella cosa o quelle cose ai signori Priori del popolo e al Vessillifero di giustizia di questa Città e anche al Podestà e al Capitano, quelli che saranno incaricati nel tempo, e dire loro ed accusare coloro sulle cose dette o su qualcosa di queste dicono, ordinano, trattano, procurano o consentono; uno o più, chiunque siano stati, e nondimeno poter resistere e contraddire con tutte le possibilità, agli stessi che così dicono, ordinano, trattano, procurano o consento, come già detto, affinché qualcosa delle predette non venga eseguita né portata a termine. Se qualcuno invece di qualunque Stato o condizione si sia, abbia trasgredito o sia stato venuto o non abbia rispettato e non abbia adempiuto le dette cose o qualcuna di esse che sono contenute sopra nel presente statuto, sia punito, a libero volere del Podestà e del Capitano in maniera reale e personale, dopo aver valutato la condizione e la qualità del trasgressore e del fatto. In tutte queste e singole cose i detti Podestà e Capitano e ciascuno di questi abbia la pienissima giurisdizione, il potere e libero arbitrio di investigare a motivo del loro officio, di fare indagine e anche di far procedura in forza di una accusa o di una denuncia di chiunque; e di punire chi è trovato colpevole sulle cose dette o su qualcuna di esse, poi punirlo, a libero arbitrio, in maniera reale e personale, sul fatto, e senza formalità né obbligo di legge e di uno statuto, e omettendo ogni solennità. E con lo stesso libero arbitrio e la stessa maniera, si possa fare la procedura, e punire e condannare coloro che abbiano parlato male o in derisione o in altra maniera sconveniente del popolo, o della società del popolo, o dello stato popolare. E contro questi tutti i singoli, nel fare la procedura, nel condannare si capisca che tutte le singole dette cose siano ripetute e stabilite e abbiano luogo. E nelle dette cose o in qualcuna di queste non abbia affatto luogo nessun beneficio di pace, o di confessione né qualunque altro <beneficio> rivendichi per sé valore. Se qualcuno invece a causa delle cose dette o di qualcuna di esse, delle quali nel presente statuto si fa menzione, sia stato condannato alla privazione o alla perdita della persona o della vita non abbia vigore, in futuro, che egli ritorni in un modo qualunque alla Città di Fermo o nel suo contado o in essi, in nessun momento. Inoltre se qualcuno che abbia destato sospetti ai signori Priori o al Vessillifero di giustizia, o al Podestà, o al Capitano, che facesse qualcuna delle già dette cose, che attentasse, commettesse, o maneggiasse, palesemente o di nascosto, o in altra maniera, sullo stato popolare, libero e tranquillo di questa Città, sia stato ritenuto sospetto dai detti signori Priori e dal Vessillifero di giustizia o dal signor Capitano o dal Podestà o che facesse qualcosa o attentasse o commettesse o maneggiasse qualcosa a pregiudizio, a danno, o a disastro di questo stesso Stato o contro lo stesso Stato, in qualsivoglia e qualsiasi caso dei già detti, sul fatto e senza processo né scrittura, con libero arbitrio, il signor Podestà e Capitano e ciascuno di essi possa segregare, espellere dalla terra, e condannare al confino nella Marca, e fuori, per lo statuto che parla dello stabilire il confino o gli esili, o nonostante l’ostacolo di un altro statuto né, in alcun modo per una legge. E affinché gli officiali, non possano dichiarare, per un qualsiasi minimo reato, neppure usare quelle parole nel processo «Motivo per cui lo stato della Città si sarebbe potuto turbare, eccetera» decretiamo che quelle parole non possano essere usate in alcun processo, se non sia stato deliberato dal Podestà unitamente con il Capitano del popolo della Città di Fermo; e qualora il Capitano non sia stato <presente> in Città, allora, insieme con il Giudice di giustizia. E di questa cosa ci sia evidenza e debba essere evidente per mano del Notaio dei reati del già detto Podestà e per mano del Notaio del Capitano o del Giudice di giustizia. E se si facesse in maniera diversa, per la legge stessa, la sentenza da pubblicare su questo processo non abbia alcuna validità. E il Podestà e il Giudice che abbiano agito in contrasto alle dette cose incorrano nella penalità di 500 libre di denaro per ciascuno. E ad opera dei Sindaci si debba fare il sindacato, espressamente, sulle dette cose, nel tempo del suo sindacato.

4 Rub.29

Le pene per coloro che offendono i signori Priori del popolo, il Vessillifero della giustizia, il loro Notaio o il Cancelliere del Comune.

   Se qualche persona abbia offeso qualcuno tra i signori Priori del popolo o il Vessillifero della giustizia della Città di Fermo, si faccia la procedura in questo modo per le infrascritte offese, cioè qualora abbia proferito o abbia detto parole ingiuriose o minatorie, una o molte, per ciascuna volta venga punito con 50 libre. Se contro qualcuno di essi abbia fatto minacce con mano vuota, venga punito con 100 libre di denaro. Se con armi 200 libre. Se in realtà abbia percosso qualcuno tra i detti Signori con un bastone o con un altro strumento, senza sangue o anche a mano vuota con sangue o senza, la mano con la quale avrà percosso se sia stata una sola o entrambe le mani, se con ambedue abbia percosso, a costui stesso sia amputata o amputate totalmente, in modo tale che siano separate dal corpo. Se abbia percosso qualcuno degli anzidetti con armi di ferro, e da lì sia stato uscito sangue, venga punito alla morte, in modo che l’anima venga separata dal corpo. Se qualcuno invece abbia ucciso qualcuno fra gli anzidetti Priori o il Gonfaloniere durante il loro officio, venga punito con la <pena> capitale, in modo tale che esattamente muoia, e l’anima di lui venga separata dal corpo, e tutti i suoi beni siano resi pubblici, confiscati e annessi alla Camera del Comune di Fermo, affinché si passi come esempio, sia che la esecuzione sia fatta nella persona, sia che no. Se in realtà con alcuni dei detti modi offendesse il Notaio di questi signori Priori o il Cancelliere del Comune, sia punito con la pena doppia di quella con la quale verrebbe punito, se avesse offeso un altro Cittadino. Se qualcuno invece abbia ucciso il Cancelliere o il Notaio dei signori Priori durante il loro officio, sia punito con la <pena> capitale, in modo tale che esattamente muoia, e tutti i suoi beni siano resi pubblici, siano confiscati e siano annessi alla Camera del Comune di Fermo, sia che si faccia la esecuzione nella persona, sia che no. Inoltre se qualcuno abbia offeso qualcuno che sia stato Priore o Vessillifero di giustizia, entro i due mesi successivi dopo ultimato il suo officio, venga punito al doppio di quanto verrebbe punito se abbia oltraggiato un altro Cittadino. Inoltre chiunque abbia offeso qualcuno che sia stato Priore o Vessillifero di giustizia, entro un anno dopo deposto il loro officio di priorato o l’officio di vessillifero di giustizia, nell’occasione del detto loro officio, egualmente venga condannato e punito al doppio. Su queste cose il Podestà e il Capitano e ciascuno di loro abbiano il libero arbitrio di investigare e di punire sul fatto con le pene già dette, e senza altra formalità né processo o scrittura, tanto nel fare la procedura, quanto anche nel condannare.

4 Rub.30

Per stabilire il confino o la relegazione <come condanne>.

   Affinché non si faccia la procedura con leggerezza e sconsideratamente per le liti, decretiamo che il Capitano, il Podestà e ciascuno di questi abbiano il libero arbitrio di esiliare o di porre al confino o di mandare i litiganti davanti a qualcuno di questi stessi, o davanti a qualche loro officiale nel palazzo della residenza di qualcuno di loro, se tali litiganti a parole o a fatti abbiano avuto con sé alcune armi, purché tuttavia la relegazione sia soltanto entro la Provincia della Marca e non oltre, per quanto sia duraturo l’officio di colui che fa la relegazione o pone al confino o vi manda. In realtà per i reati commessi non in presenza ma in assenza degli anzidetti, ciascuno dei detti Rettori abbia valido potere di esiliare i delinquenti o di porli al confino o mandarli al confino o di inviarli soltanto nel contado di Fermo, e per un tempo non maggiore di venti giorni, fuorché per parole ingiuriose dette in assenza degli anzidetti, e per queste cose non è lecito esiliare o porre o mandare a confino, se non in quanto fosse garantito da qualche statuto espressamente. E gli anzidetti Rettori a loro arbitrio possano fare e stabilire le dette relegazioni o porre o mandare a confino, oltre le altre pene contenute negli statuti. La persona in realtà relegata nel detto modo e in generale qualunque altra persona sia mandata o posta a confino, per la forma o della permissione di qualche statuto di questo volume, sia obbligata totalmente ad accondiscendere e obbedire e di non trasgredire, in nulla al Rettore che fa la relazione o che manda a confino, né possa assentarsi dalla Città di Fermo, durante il tempo della sua relegazione, in alcuna maniera, senza una speciale ed esplicita licenza di colui che relega; altrimenti, qualora abbia fatto in modo difforme, sia considerato totalmente come un ribelle della Città di Fermo, e possa e debba essere condannato come ribelle.

4 Rub.31

La Pena di coloro che offendono i Rettori o gli officiali della Città e del contado e della loro famiglia.

   Gli eccessi e i reati di ingiurie o degli offensori contro il Podestà o il Capitano, o qualcuno tra i loro officiali, o verso qualche altro Rettore o officiale del foro del Comune di Fermo, o verso un suo officiale, durante l’officio di quel Rettore o del già detto officiale del foro, il quale ha ricevuto l’oltraggio o l’offesa, o nel sindacato di lui, o nel venire al suo officio alla Città di Fermo, sia durante il viaggio nell’allontanarsi da questa, venga punito, sul fatto e in modo reale e personale, a libero arbitrio del Rettore, dopo considerate la qualità del fatto e la condizione delle persone; in realtà le cose commesse contro il Podestà, o contro il suo officiale siano punite dal Capitano o dalla sua Curia; in realtà le cose commesse contro un altro officiale del foro del Comune, o contro un suo officiale, o famiglio, siano punite dal Podestà o dal Capitano con l’anzidetto arbitrio. Se qualcuno in realtà abbia offeso qualche Cittadino Fermano, o un Rettore del contado, o del distretto, o un officiale di qualche Castello del contado o del distretto di Fermo, o un suo Notaio, nel luogo ove esercitasse il suo officio, durante il suo officiò, o durante il suo viaggio andando verso detto Castello per il suo officio, o ritornando da lì dopo averlo finito, oppure durante il suo officio; inoltre se qualcuno abbia oltraggiato un domestico, o un servo del Podestà o del Capitano o di un altro Rettore, o un officiale del foro, in qualsivoglia dei detti casi di questo paragrafo venga punito col doppio di quanto sarebbe punito un Cittadino che offende un Cittadino, e in tale doppio sia compresa la <pena> semplice; decretiamo e dichiariamo che contro tali offensori debba essere ed intendersi doppio come pena semplice e non raddoppiata.

4 Rub.32

Per i guastatori delle carceri.

   Chi, mentre sta in carcere, devasta il carcere pubblico della Città di Fermo, sia punito con la pena capitale; inoltre chi dopo l’effrazione dello stesso carcere, fuoriesce, sul fatto stesso, sia punito con la stessa pena; e sia tagliata la testa dalle spalle a chi intraprende la fuga dalle pubbliche carceri della Città, in modo tale che muoia del tutto. Inoltre qualora qualcuno stando fuori dal carcere, o non carcerato, consapevolmente, abbia rotto con inganno il pubblico carcere della Città, o abbia dato in prestito, o abbia affittato, o prestato, o dato o portato uno o più ferri o altri strumenti, uno o molti, a chi devasta o per devastare le dette carceri, sia punito con la detta pena del taglio della testa, così che muoia, sia che ci sia un fuoruscito, o fuggiasco, sia che no. Se in verità qualche persona sia fuggita non dalle dette pubbliche carceri, ma dal palazzo di qualche Rettore della Città o del contado, ad arbitrio del Podestà o del Capitano venga punito con 10 fino a 50 libre di denaro.

4 Rub.33

La pena di coloro che si oppongono alle esecuzioni della Curia o che impediscono la stessa esecuzione.

   Se qualche persona di fatto si sia opposta ai servitori del Podestà o del Capitano o di un altro officiale della Città di Fermo o a qualche Balivo del Comune per una commissione di qualcuno di loro, o per un mandato trasmesso; o chi abbia procurato un impedimento, soltanto di fatto, a qualche Balivo, o ad un famiglio dei detti officiali affinché chi così è stato inviato non esegua la commissione o il mandato ingiunto o fatto, e anche chi abbia permesso che il tale così inviato prenda da sé o con un altro il pegno o i pegni e si peggiori in altro modo, venga punito sul fatto e senza alcun processo a 5 libre di denaro e su queste cose sia prestata fede e ci si attenga al resoconto di codesto inviato con un teste oculare. Ed in ciò il beneficio della confessione abbia validità e non <quello> della pace. Aggiungiamo alle dette cose che se qualcuno abbia fatto fuggire o evadere o abbia procurato un impedimento, per cui qualcuno fugga o evada dalle mani di qualche officiale o di un famiglio di qualche officiale della Città di Fermo, e per l’occasione di questo impedimento il detto prigioniero, o chi sta nelle mani o nella forza del detto officiale o di un famiglio sia fuggito o sia evaso, o che sia stato catturato nell’occasione di un reato, o a richiesta di qualche creditore di questo catturato, o per qualunque altra ragione, il detto esecutore dell’impedimento o chi fa fuggire, come sopra, sia punito come quella pena, e sia obbligato a quella somma di denaro alla quale il detto fuggitivo o evadente era obbligato, e ad un quarto in più della penalità pecuniaria o del debito, da assegnare al Comune di Fermo. Se in realtà nella occasione di un reato, sul quale si dovesse imporre una pena corporale o principalmente afflittiva del corpo, o sia stata imposta, colui che procura il detto impedimento o chi fa fuggire sia punito, come sopra, e per ciascuna volta, ad una pena di 1000 libre di denaro, sul fatto, e senza alcun processo.

4 Rub.34

La pena per chi impedisce a qualcuno di fare testamento, o fare contratti o disporre altrimenti delle proprie cose.

   Coloro che, contro i comportamenti buoni, impediscono direttamente o di traverso ad una qualche persona di fare liberamente testamento, o in altra maniera disporre nell’ultima volontà dei suoi beni, o costringendo o in altra maniera non determinando a fare liberamente il testamento o di disporre, come già detto, sia punito e condannato a 200 libre di denaro. Per il fatto stesso perda ogni cosa o comodo di lei, che abbia, o potesse avere o gli spettasse sui beni o riguardo ai beni della tale persona ostacolata e in perpetuo ne sia privato di fatto, e in perpetuo. E con la stessa penalità sia punito chi abbia sedotto o abbia spinto un altro a fare ciò.

4 Rub.35

Le carceri private.

   Desideriamo che il nefandissimo crimine di incarcerare in privato sia punito con l’ultimo supplizio e decretiamo che se ci sia stata qualche persona di tanto grande temerità che per una sua presunta autorità, contro i buoni costumi, abbia carcerato privatamente una qualche persona e l’abbia deprivata della propria libertà, incarcerata o coatta nell’abitazione, o altrove e l’abbia tenuta priva della libertà per lo spazio di 24 ore, o abbia fatto fare o commettere alcunché di questi atti, o abbia agito una persona da sola o sia stata associata chi abbia fatto o commesso o abbia fatto fare o commettere tale cosa, a lei stessa sia amputato il capo dalle spalle, tanto che muoia, e i suoi beni siano resi pubblici e incametati e si intendano incorporati al Comune di Fermo, quand’anche nella sentenza non sia stato chiaramente espresso che deve essere fatta la confisca dei beni. Se qualcuno invece abbia imprigionato qualcun altro, come è stato detto sopra, e l’abbia tenuto nelle dette carceri e l’abbia privato della libertà per lo spazio di 23 ore, oppure meno, il tale che incarcera o che priva qualcuno della libertà venga punito e condannato per ciascuna ora con 25 libre di denaro.

4 Rub.36

Gli assassini e le loro pene e i mandanti che fanno percuotere per mezzo di sicari.

   Qualora una persona, nella Città di Fermo o nel suo contado o distretto, abbia fatto offendere una persona per mezzo di qualche assassino o con un modo di assassinio, con qualche genere di armi con effusione del sangue o senza, e dalla offesa non siano state inferte, fatte, né siano a seguire né la morte, né una cicatrice che rimanga in perpetuo sulla faccia, neanche una mutilazione, o una rescissione, o una debilitazione che sia duratura in perpetuo su qualche membro, o su un nervo, o su una funzione di un membro, né ci sarà, chi fa offendere così sia punito e condannato a libre 500. E qualora entro dieci giorni, da calcolare dalla emanazione della sentenza, non abbia pagato la condanna fattagli, sul fatto, gli siano rescisse interamente la lingua e insieme una mano tanto da separarle dal corpo. L’assassino che offende così sia condannato a 1000 libre di denaro e qualora non abbia pagato effettivamente questa somma entro cinque giorni da calcolare dalla emanazione della sentenza sia sospeso alla gola sulla forca, in modo tale che muoia del tutto. Se in realtà qualche assassino abbia percosso qualche persona o abbia offeso tanto che dalla percossa o dall’offesa sia seguita la morte o una cicatrice che rimarrà in perpetuo sulla faccia, o una rescissione, una mutilazione, o una debilitazione tale da restare duratura in qualche nervo o di un membro o nella funzione di un membro, siano state fatte o siano a seguire, in perpetuo, da ciò, questo stesso assassino che così percuote, o offende sia sospeso per la gola alla forca in modo che muoia del tutto e tutti i suoi beni siano resi pubblici. E in realtà chi abbia fatto o comandato di percuotere così o di offendere per mezzo del tale assassino, sia punito con la pena capitale in modo che muoia del tutto e tutti i suoi beni siano resi pubblici. Ma se qualcuno, su mandato e su committenza di qualche suo consanguineo fino al terzo grado incluso, da calcolare secondo il diritto Canonico, per la vendetta di una ingiuria inferta in qualsivoglia modo a tale mandante o al committente, abbia percosso o abbia offeso quel tale che precedentemente ha inferto ingiuria al tale mandante o al committente in vendetta d’ingiuria, non vogliamo che sia legato, né si punisca con questa pena di questo statuto, a meno che per mezzo di una corruzione di denaro o di altra cosa, abbia percosso o anche offeso per questa vendetta, ma tanto chi lo fa, quanto anche chi così offende siano puniti con pari pena, secondo le altre pene degli statuti. E non sia considerato assassino chi su mandato del tale consanguineo di cui si parla sopra, abbia offeso, come già detto, a meno che non abbia percosso o offeso per essere stato corrotto con denaro o con altra cosa oppure anche che abbia pattuito. E per il terrore e per sterminare gli assassini decretiamo che se qualcuno in qualche terra o luogo sia stato condannato come assassino ossia per assassinio, fuori dalla Città e dal distretto di Fermo, e su tale condanna esiste la costatazione per mezzo di un pubblico istrumento, se lui sia venuto nella Città o nel distretto di Fermo, e se qui viene scoperto,  debba essere condannato e punito nella persona e con <multa di> danaro con pari pena per l’assassinio commesso altrove, del quale si è avuta la constatazione, come già detto, dopo rinnovato il processo per mezzo del Rettore di Fermo o senza farlo, a libero arbitrio del Rettore. E per l’autorità del presente statuto, qualsivoglia forestiero <forense> fa o commette un assassinio o che in passato l’abbia commesso sia considerato e valutato come un vagabondo. Vogliamo anche che se un famoso assassino sia stato scoperto nella Città di Fermo, o anche nel contado e nel distretto o al Rettore consta che lui è un assassino o lo è stato, per mezzo di tre testimoni che testimoniano o depongono sulla pubblica voce e sulla fama riguardo a ciò, benché questo tale sia riscontrato come forestiero e benché nella Città di Fermo e nel suo distretto non abbia sbagliato al modo di un assassinio e neppure abbia commesso qui un assassinio, tuttavia sia punito nella persona e con <multa di> denaro ad arbitrio libero del Rettore. E qualora il Rettore abbia deciso di condannarlo a una pena inferiore alla morte,  del tutto lo scacci dalla Città di Fermo e dal distretto e lo condanni e sottoponga al bando perpetuo di denaro e di persona. Per assassino si intenda e si consideri, per l’autorità del presente statuto, chi, essendo stato corrotto o colluso con denaro o con altra cosa, o avendo pattuito, abbia offeso qualche persona, oppure l’abbia percossa per mandato altrui o di un altro committente a far fare, che interviene con la corruzione, o con patto di denaro, o altra qualsiasi cosa, o quando lui stesso, per un motivo e per la speranza di denaro o di altra cosa, lo abbia fatto da sé, di sua spontanea volontà; inoltre sia considerato e sia valutato e sia punito come l’assassino anzidetto, consapevolmente in tutto e per tutto, quando qualcuno sia stato un intermediario tra l’assassino e il mandante che fa commettere o fa fare l’assassinio, o sia intervenuto da depositario del denaro o di altra cosa, o chi sia intervenuto o ci sia stato messo in opera per di queste cose. Su tutte le cose contenute nel presente statuto si possa fare la procedura, fare indagine e punire su qualsiasi cosa che così sia stata commessa, come è contenuto nel presente statuto, al tempo dell’officio del Rettore che indaga o <al tempo> del predecessore, o antecedentemente entro 5 anni; e ciò sia praticato nelle cose future.

4 Rub.37

Coloro che intercettano, asportano, nascondono, sottraggono o invadono i beni mobili del Comune.

   Se qualcuno abbia asportato, afferrato, rapinato, sottratto, invaso, in qualsiasi modo, a danno del Comune, per autorità o per temerità propria, in passato, anche in futuro, i denari o altre cose pertinenti e spettanti o cose pervenute, o almeno che debbano pervenire a questo stesso Comune, o beni mobili pertinenti e spettanti o pervenuti o almeno che debbano pervenirgli, di qualsiasi genere, e in qualsiasi modo, oppure almeno abbia fatto, procurato o consigliato dolosamente, a danno del Comune, asportate, afferrare, rapinare, sottrarre, o invadere, sia obbligato alla restituzione effettiva di quanto così asportato, afferrato, rapinato, sottratto o invaso, oppure sia obbligato all’estimo di quello e sia punito al triplo in più, ad arbitrio libero del Rettore, anche sul fatto, senza alcun processo, né scrittura. E contro tutti e singoli coloro che in passato o in futuro abbiano sbagliato nelle dette cose o in qualcuna di esse, qualsivoglia Rettore della Città abbia arbitrio libero di investigare, di indagare e di fare la procedura e punire e condannare i colpevoli, come già detto, e abbia la quarta parte della penalità pecuniaria che avrà fatto pervenire effettivamente al Comune in occasione delle dette cose, o di qualcuna di esse. E questa quarta parte poi sia sottratta dai beni del tale condannato o punito e debba essere riscossa a favore del Comune. E il Rettore nell’occasione della condanna o della pena che avrà fatto o avrà stabilito contro qualcuno in occasione di qualcuna delle dette cose, non possa né debba essere sindacato né stare al sindacato, né esservi tenuto, se non solamente per furto e per baratteria (peculato). E nelle dette cose non abbia udienza alcuno che faccia appello, oppure faccia opposizione di nullità o che voglia opporsi. E qualsivoglia Rettore faccia fare il bando di questo statuto, una volta al mese, sotto penalità di 25 libre di denaro.

4 Rub.38

La pena per chi commette peculato o frode nel suo officio.

   Allo scopo che ognuno nel suo officio e nel suo servizio abbia le mani pulite con la presente legge decretiamo che se qualcuno che ha in qualche luogo dal Comune o per conto del Comune un officio pubblico o anche un’amministrazione pubblica nel suo officio, o nell’amministrazione o per riparo, o per considerazione del medesimo officio, o anche dell’amministrazione, abbia commesso, abbia fatto, o abbia esercitato o abbia fatto commettere, abbia fatto fare o abbia fatto esercitare qualche baratterie <peculato>, furto, estorsione, frode o un illecito guadagno o l’abbia comandato o vi abbia partecipato, oppure abbia ritenuto ciò fatto, accolto, o approvato, sul fatto venga punito con 200 libre di denaro, senza alcun processo né scrittura, e nondimeno <punito> anche alla restituzione di ciò che gliene sia stato pervenuto, o all’estimo di ciò e venga condannato e punito in più al decuplo per il Comune. E nondimeno qualsiasi cosa sia stata compiuta, fatta o avvenuta per riparo, con l’occasione o la considerazione, o con l’intervento di qualcuna delle dette cose, per la legge stessa, non abbia alcuna validità. Su tutte queste singole cose qualsivoglia Rettore della Città abbia libero arbitrio di investigare, di inquisire e di far procedura contro coloro che così delinquono, e di punire e di condannare con le pene già dette con lo stesso arbitrio. E per le sentenze così pubblicate o per le pene imposte per tale motivo non possa essere fatto appello, né fare opposizione di nullità contro le stesse. E il Rettore che così condanna o punisce per queste cose che abbia fatto o abbia stabilito, per la detta occasione, non possa essere sindacato, se non avesse fatto o anche avesse stabilito in tal modo ciò per mezzo di un furto o con baratteria <peculato>. E colui che così abbia condannato e punito abbia la quarta parte di quanto da ciò abbia fatto pervenire al Comune. E affinché non sorga il dubbio o si si discuta, o si faccia sulle dette cose che si debba intendere, come anzidetto, «in un officio pubblico» o anche «nell’amministrazione pubblica» o «dell’officio dello stesso», o anche «acquisizione; occasione considerazione» dell’officio o dell’amministrazione, in vigore dell’autorità perpetua di questo statuto, ciò che sia stato così affidato, o fatto, o comandato, partecipato, o accolto, ricevuto gradito, sia affidato all’arbitrio del Rettore.

Statuta 4.da 39.a.54.

4 Rub.39

La pena di coloro che commettono una ruberia, un furto di schiavi, o cose simili e portano al male una fantesca.

   Per mezzo di questa saluberrima legge decretiamo che se qualcuno nella Città o nei Castelli o fuori dalla Città e dai Castelli del Comune di Fermo, in qualche abitazione o percorso, o fuori dall’abitazione o fuori dal percorso nel distretto di Fermo, o anche in mare, o nella riva del mare abbia derubato qualche persona di 20 soldi o più di ciò o di una cosa o di cose di altrettanto valore per mezzo della violenza inferta a tale persona, o abbia preso o abbia catturato qualche persona con lo scopo di far riscattare costei o anche di rubare; sia sospeso alle forche con un laccio cosicché muoia, sia quando tale persona presa o catturata sia stata riscattata da sé stessa o per mezzo di un altro, sia anche che sia stata fatta una riscossione o no; e tutti i suoi beni siano resi pubblici <confiscati> al Comune. Con la medesima pena sia punito se qualcuno abbia fatto fare o comandato di fare o di commettere le dette cose o qualcuna di esse, o consapevolmente e dolosamente abbia partecipato a tali cose fatte o commesse; o abbia dato o prestato aiuto, consiglio e sostegno a chi commette o fa le dette cose o qualcuna delle dette cose; o per commettere o fare qualcuna delle dette cose. Inoltre se qualche ladro pubblico e famoso, o un rapinatore nella Città di Fermo o nel suo distretto, abbia fatto o commesso una ruberia, una rapina, un ladrocinio o un furto di una somma da estimo come scritti sopra, o maggiore, o di una cosa o di cose di tanto valore o di più, sia punito con la pena scritta sopra. E in qualsivoglia caso degli anzidetti, sia condannato alla restituzione della cosa o del denaro così sottraeti e al risarcimento del danno, se qualcosa sia provenuto da ciò. Nondimeno per la legge stessa sia privato di un diritto se gli competa qualcosa in tale cosa sottraeta. Inoltre se qualche persona fuori dal distretto di Fermo, abbia sedotto il figlio di un altro, o una figlia, sia che l’abbia posto o posta, sia che non l’abbia posto o posta nella potestà di un altro, commettendo un furto di schiavo, o no; purché tuttavia, in un modo o con un motivo disonesto e contro i buoni costumi abbia fatto e commesso così, e successivamente abbia condotto o abbia fatto condurre nella Città di Fermo o nel suo distretto il sedotto o la sedotta; o al contrario, se qualche persona così abbia sedotto così qualcuno o qualcuna nella Città di Fermo o nel suo distretto, come già detto, e successivamente abbia condotto o abbia fatta condurre il sedotto o la sedotta così fuori dalla Città o dal distretto di Fermo, in qualsivoglia dei detti casi sia punito con 500 libre di denaro. E se non abbia pagato la condanna a lui fatta o la pena a lui imposta entro dieci giorni da calcolare dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia amputata la testa, in modo che muoia. In realtà che sia da intendere e debba essere inteso nei detti modi o in uno di essi, per «sedurre», «avere sedotto», o «avere condotto», o «avere fatto condurre» sia affidato e sia posto e resti posto nel libero arbitrio del Rettore. Inoltre nei casi di questo statuto, o in qualcuno di questi stessi il beneficio della pace non trovi luogo, né il beneficio della confessione sia praticato. E qualsiasi Rettore della Città abbia valido potere di fare la procedura, di informarsi e di punire sulle cose anzidette, sul furto di schiavi, sulla seduzione, sul trasporto degli anzidetti e su cose simili a queste, come già detto, fatte o commesse al tempo del suo officio o antecedentemente, tre anni prima. E ciò abbia validità per le cose future. Se qualcuno in realtà abbia sottratto o in altra maniera abbia trattenuto, senza il permesso del patrono qualche serva o fantesca di qualche Cittadino e di un abitante di questa Città e del suo contado, per la legge stessa, incorra nella pena di 10 ducati d’oro e di tre tratti di corda da compiere sul fatto, senza alcun processo. E il Podestà, che ci sarà stato nel corso del tempo, sia obbligato a riscuotere la detta pena; se non l’abbia riscossa e non l’abbia fatta riscuotere, allora, sia collocata e conteggiata nel salario di questo Podestà.

4 Rub.40

La pena di chi sottrae un bene mobile.

   Ognuno, di qualunque sesso, che porta via con la violenza a qualche persona qualche bene mobile di valore di 100 soldi di denaro o meno di ciò, una o più cose, o denaro fino a 100 soldi di denaro inclusivamente o meno, purché tuttavia non abbia fatto o abbia commesso ciò con l’animo né con il proposito di rubare, sia punito con 25 libre di denaro. Se in realtà abbia portato via, come già detto, denaro, o una cosa, o cose di un valore sino a 100 soldi, o superiore, fino a 10 libre inclusivamente, sia punito con 50 libre di denaro. Se in realtà abbia portato via, come già detto, denaro, o una cosa, o cose di un valore superiore alle 10 libre, di qualunque somma o estimo sia punito con 100 libre di denaro. In qualsiasi dei casi anzidetti sia condannato alla restituzione della cosa o del denaro così portato via, e all’estimo del danno, quando qualcosa così ne sia derivato; e nondimeno, per legge, qualora qualcosa in tale bene portato via apparteneva a lui stesso, ne sia privato sul fatto stesso. In realtà quando <ciò> sia avvenuto senza scopo, né proposito di derubare o di trafugare, la pena del ladrocinio o del furto non trovi applicazione nei casi di questo statuto. In realtà le dette pene o una qualsiasi di esse non abbiano applicazione contro colui che abbia portato via da qualche cosa rinvenuta o trovata che arrecava danno nel suo possedimento o bene.

4 Rub.41

La pena di coloro che impongono una taglia o fanno riscattare per mezzo di una taglia, o cose simili e <pena> dei loro messaggeri.

   Desideriamo rendere sicuri tutti i singoli contro l’arroganza e la superbia di alcuni che procurano o anche osano vergognosamente di applicare ai propri usi e di rapire la ricchezza altrui, e con questa legge decretiamo che se qualcuno sotto minacce o con la pressione della paura, abbia preteso da qualche persona denari o qualche cosa, da sé stesso, o per mezzo di un altro, a mezzo di una lettera di costui, o abbia imposto in tal modo una taglia a qualche persona; o abbia fatto in qualche modo sì che qualche persona sia sottoposta a riscatto per una cosa o con denaro in maniera reale o personale; sia punito ad arbitrio del Rettore. E con la stessa pena sia punito colui che nelle dette cose, o in qualcuna di esse, sia stato un messaggero o un ambasciatore, o abbia portato la lettera su ciò, qualora con consapevolezza abbia fatto un qualcosa come ciò, o abbia offerto aiuto o favore nelle dette cose o in qualcuna di esse.

4 Rub.42

L’omicidio.

   La ragione non tollera che si usi umanità verso coloro che sono disumani. Pertanto decretiamo che se qualche persona deliberatamente e di proposito, o abbia ucciso un uomo, o l’abbia abbattuto, fatto morire o l’abbia eliminato con la spada, con il veleno, o con qualunque altro mezzo, o in qualunque altro modo, o abbia fatto sì o abbia comandato che così fosse ucciso, distrutto o fatto morire o l’abbia fatto eliminare, e l’eliminazione sia stata completata, seppure egli, al tempo della condanna, fosse presente nel potere militare di un Rettore, sia punito con la pena capitale, in modo che muoia; e in questo caso i suoi beni in realtà non siano resi pubblici. Qualora, in realtà, al tempo della condanna, egli non sia stato presente nel potere militare di un Rettore, allora, sia condannato con la pena capitale, in modo che muoia, se in un qualche tempo sarà pervenuto nel potere militare del Rettore o del Comune. E in questo caso tutti i suoi beni siano resi pubblici <confiscati> e nella stessa sentenza siano conosciuti come pubblici. Qualsivoglia donna che deliberatamente e di proposito abbia fatto o abbia partorito un aborto sia punita con un modo e una pena simili. E anche qualsivoglia persona che abbia fatto accadere o nascere un aborto, oppure l’abbia comandato, sia assolutamente punita allo stesso modo e con la stessa pena, come sopra. In realtà, qualsiasi persona abbia prestato aiuto, consiglio o sostegno per le dette cose, o per qualcuna di quelle che sono contenute sopra, sia condannata a 1000 libre di denaro. Se entro dieci giorni, da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, non abbia pagato questa condanna, sia punito con la pena capitale, in modo che muoia. Se qualcuno invece abbia ucciso un uomo <persona> o l’abbia distrutto, fatto morire, o l’abbia eliminato, non di proposito e senza deliberazione, ma per caso, tuttavia coinvolgendosi in una qualche colpa, sia punito con 500 libre di denaro. E per le cose contenute nel presente statuto qualsivoglia Rettore possa investigare ed anche fare la procedura, indagare e punire, se qualcuna di queste stesse cose sarà stata commessa al tempo dell’officio di costui, o entro i successivi cinque anni, e questo statuto abbia validità nelle cose future.

4 Rub.43

I delitti, gli avvelenamenti, i negromanti e le cose simili.

   Se qualche persona abbia esercitato l’arte della stregoneria, dell’avvelenamento o della negromanzia, oppure se abbia fatto o abbia esercitato qualcosa in qualche modo pertinente alle dette cose o l’abbia fatta fare o esercitare, o accadere, di qualunque sesso sia, poi sia bruciata da viva con le fiamme ed i suoi beni siano resi pubblici <confiscati>.

4 Rub.44

L’adulterio, lo stupro, l’incesto, il rapimento di vergini, o di consacrate a Dio, l’omosessualità, l’empietà, l’accoppiamento proibito e cose simili; i lenoni <mezzani>.

   Vogliamo allontanare tutti dai crimini per mezzo del terrore della pena, decretiamo che se qualcuno abbia rapito, o abbia portato fuori da un monastero una suora o una monaca, contro la sua volontà, oppure volente, con la decisione della unione carnale con lei stessa o abbia fatto l’unione carnale alla fine, oppure non l’abbia fatta, sia punito con la pena capitale, e ad arbitrio libero del Rettore con peggiore pena, fino a che sia completamente morto. Inoltre sia punito con la pena scritta sopra, quando qualcuno abbia fatto unione carnale con una suora o una monaca dentro al monastero. Qualora poi questa abbia tentato di commettere o fare qualcuna delle dette cose o qualcuna di queste e sia pervenuto a qualche atto effettivo, anche se non ha portato a termine l’atto criminoso, sia punito con 1000 libre di denaro e qualora non abbia pagato questa penalità o condanna entro dieci giorni da calcolare dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia tagliata spalle la testa, cosicché muoia. Se poi qualcuno con il motivo di violentare nella carne una reclusa e carcerata e chi vive da eremita, condiscendente o contro la sua volontà, o l’abbia rapita, o portata fuori dalla sua dimora, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia. Sia affidato all’arbitrio del Rettore il significato di cosa si intenda quando una è chiamata «reclusa e carcerata e «vivente da eremita». Nei casi già detti e in qualsivoglia di essi, quando qualcuno sia condannato principalmente alla morte, anche i suoi beni sono resi beni pubblici <confiscati>, qualora, al tempo della condanna, egli non sia pervenuto e fosse nel potere militare del Comune, e se l’esecuzione avvenisse sulla persona, allora e in tale caso, i suoi beni non sono resi pubblici. Inoltre se qualcuno abbia violentato nella carne una sua consanguinea che sta nel primo, secondo, terzo, o quarto grado, sia condannato alla pena capitale cosicché muoia. Qualora abbia fatto soltanto un tentativo con il motivo di unirsela nella carne sia condannato a 500 libre di denaro. E in tutti i singoli detti casi la donna consanguinea di colui che unisce nella carne, e lei abbia sopportato di essere così unita, sia punita alla medesima pena come colui che la unisce nella carne. Se in realtà, qualcuno abbia violentato nella carne, contro la di lei volontà, una parente ‘affine’ legata con il grado primo, secondo, terzo, o quarto, o una vergine, sia punito con la pena capitale, cosicché muoia. Se in realtà <si unisce> con lei volente, allora il maschio e la femmina siano puniti, a 500 libre di denaro per ciascuno. E qualora non abbia pagato questa pena entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, ad arbitrio del Potestà, gli sia tagliata dal braccio la mano destra oppure la sinistra, così che a chi non paga sia separata dal corpo. Se in realtà, abbia fatto il tentativo soltanto con l’intento di violentarla nella carne, sia punito a 200 libre di denaro. Qualora, in realtà, qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una sua parente ‘affine’ non vergine, che sta legata nel primo, secondo, terzo, o quarto grado, se contro la volontà di lei, sia punito con la pena capitale; se invece con lei volente, ciascuno di questi, tanto il maschio quanto la femmina, siano puniti a 200 libre di denaro; e se non abbia pagato questa pena entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato con flagelli nudo attraverso la Città di Fermo, si intende chi non paga; e qualora uno non abbia fatto l’unione carnale, ma qualora abbia tentato soltanto, con l’intento di violentarla, senza che sia avvenuta l’unione carnale, sia punito a 100 libre di denaro. E in tutti i singoli casi di questo statuto, il detto grado della consanguineità e dell’affinità debba essere calcolato e numerato soltanto secondo il diritto Canonico. Inoltre se una persona abbia fatto il coito carnale turpemente con qualche animale bruto, allora siano bruciati al fuoco, da vivo tanto colui che fa il coito, quanto l’animale vivo bruto. Inoltre se qualcuno abbia commesso il vizio di sodomia, in verità, colui che ha l’età maggiore di 18 anni, sia bruciato vivo al fuoco, cosicché muoia. Colui che subisce la sodomia con età maggiore di 14 anni sia punito a libre 200 di denaro. Inoltre se qualche Cristiano abbia fatto l’unione carnale con qualche Giudea o al contrario uno Giudeo l’abbia fatta con qualcuna Cristiana, egli sia bruciato vivo al fuoco, cosicché muoia: E quando lei sia stata passiva spontaneamente nell’essersi così unita nella carne, sia punita con la stessa pena con cui il maschio. Inoltre se qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una vergine contro il diritto, e contro i buoni costumi, sia condannato a 1000 libre di denaro e se entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza non abbia pagato questa penalità, gli sia tagliata la testa cosicché muoia. Qualora, in realtà, qualcuno abbia fatto il rapimento di qualche vergine o di qualche donna sposata di buona vita e di fama, con l’intento di farci l’unione carnale, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia, sia che abbia fatto con lei l’unione carnale, sia che no. Se qualcuno poi abbia fatto soltanto il tentativo violento con l’intento di unirsi nella carne con qualcuna vergine, sia punito a libre 200 di denaro. Inoltre se qualcuno si sia unito nella carne con una moglie altrui di buona vita e di fama con lei volente, sia condannato a libre 200 di denaro e se non abbia pagato questa condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato nudo con flagelli attraverso la Città di Fermo e nondimeno sia rimesso nel carcere e fino a quando non abbia pagato non sia affatto rilasciato. Qualora, in realtà, uno fa la violenza carnale fatta contro la volontà di lei, sia punito alla pena capitale. Il “fare un tentativo” poi va inteso come quando uno sia andato nell’abitazione di lei o sia entrato o sia voluto entrare nella possessione di lei o altrui, o l’abbia presa <addosso> sulla persona. E queste cose abbiano applicazione in qualsiasi caso di tentativo contenuto nel presente statuto; qualora, invece, non sia avvenuta l’unione carnale con lei, ma abbia fatto soltanto il tentativo con violenza, sia punito a 200 libre di denaro. Se qualcuno invece abbia fatto l’unione carnale, o l’abbia tentata, con la moglie altrui di vita e di fama non buone, né di buona fama, o abbia agito con colei volente, sia il maschio, sia la femmina siano puniti a libre 10 di denaro; in realtà, se contro la volontà di colei, questo <uomo> adultero sia punito a libre 25 di denaro. E al fine di aver prova che la tale donna sia o sia stata una donna di fama e di vita non buone e non oneste, sia sufficiente la prova della deposizione di quattro testimoni che riferiscono su ciò dalla pubblica voce e dalla fama. Inoltre se qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una vedova di vita e di fama buone e oneste, con lei volente sia punito a 200 libre; se al contrario, abbia agito contro la volontà di lei sia punito a libre 1000, e qualora non abbia pagato questa penalità di 1000 libre, entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia punito con la pena capitale. Se peraltro abbia fatto con la vedova soltanto un tentativo nell’intento dell’unione carnale con violenza sia punito a 200 libre di denaro. Se poi uno abbia rapito tale vedova con violenza, sia che abbia fatto l’unione carnale sia che no, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia. Se qualcuno abbia fatto l’unione carnale con una domestica sua o altrui con un patto o senza un patto, non coniugata, neanche vergine, tuttavia di vita onesta, sia punito con 25 libre di denaro a favore del Comune; e sia condannato a dare a questa donna, con cui si è accoppiato così, 500 libre di denaro in modo che per mezzo di ciò sia in grado di farsi una dote. Se, in realtà, questa domestica sia vergine o coniugata sia punito a 50 libre a favore del Comune; e sia condannato a dare 100 libre a colei vergine per la sua dote. Inoltre se qualcuno abbia fatto il tentativo con l’intento di unirsi nella carne, in modo violento, con una sua o altrui domestica coniugata, oppure non coniugata, anche vergine, sia punito a libre 10 di denaro. Qualora lui abbuia fatto soltanto un tentativo di unirsi, sia punito a 5 libre di denaro. Inoltre al fine di frenare la libidine delle sposate e delle vedove, decretiamo che una donna sposata che spontaneamente in modo passivo si sia unita nella carne, sia condannata a 500 libre di denaro, e qualora non abbia pagato questa condanna entro venti giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia condannato alla pena capitale, cosicché muoia; e per il fatto stesso lei sia privata della sua dote e (questa) sia assegnata al marito. Invece una vedova che spontaneamente commette uno stupro sia punita a 200 libre di denaro. Tuttavia nel presente statuto generalmente decretiamo e facciamo statuto, cioè che nessun Rettore o Giudice della Città, che sarà stato in carica nel tempo, possa fare la procedura né l’investigazione sulle cose dette sopra nel presente statuto, se non soltanto per mezzo dell’accusa da parte di chi per tale cosa ha patito l’ingiuria, del marito, o anche del padre, del fratello carnale per entrambi o di un altro dei genitori o del patrono o del signore o zio della moglie così accoppiata nella carne. E se si facesse la procedura in altro modo che non sia per mezzo dell’accusa di qualcuno degli anzidetti, qualunque cosa succedesse non abbia validità per la legge stessa. Si fa eccezione per il vizio di sodomia e per l’accoppiamento carnale, o tentato con una monaca o con una religiosa carcerata o con una che vive da eremita; inoltre <eccezione> per il coito carnale di un Cristiano con una Giudea e di un Giudeo con una Cristiana. Si fa anche eccezione per il crimine dell’incesto fino al grado che è stato segnalato sopra. In questi casi il Potestà abbia l’arbitrio di fare l’inquisizione e di punire; tuttavia allorché una fama pubblica già precede; per avere la prova di questa fama sia sufficiente il numero di cinque testimoni degni di fede; e in questi casi eccettuati sia valido fare la procedura e indagare per mezzo dell’inquisizione. E in tutti i singoli casi del presente statuto, quando viene imposta una penalità pecuniaria, sia quando alla penalità pecuniaria sia stata annessa, in modo secondario una pena corporale, oppure in mancanza non sia stata annessa, il beneficio della confessione e della pace, queste insieme e separatamente siano praticati e tornino a vantaggio. <Non si pratichino>, tuttavia in altri casi. Chi commette però qualche lenocinio a una donna che non sia una pubblica prostituta, inoltre chi porta a seduzione qualche ragazza o ragazzo o donna con l’intento della libidine o del coito carnale, con modalità di lenocinio o anche di chi tenta di commettere un lenocinio sulla donna detta sopra, sulla ragazza o sul ragazzo, sia condannato e punito nella persona e nelle cose, ad arbitrio libero del Rettore. E riguardo a queste cose, il Rettore e il suo Giudice dei reati della Città di Fermo abbia arbitrio libero di fare indagine, di far la procedura per mezzo dell’inquisizione. E se qualcuno turpemente abbia sedotto qualche donna vergine o un’altra che non è pubblicamente prostituta né contro i buoni costumi con l’intento della propria o altrui libidine carnale e l’abbia condotta nella Città di Fermo o nel suo distretto, da qualche luogo fuori dal contado di Fermo, sia condannato alla stessa pena, sia che la tale sedotta sia stata prostituita, sia che no. E contro chi delinque si faccia inquisizione e sia fatta la procedura, come sopra, con lo stesso arbitrio libero. Aggiungiamo che allo scopo di dover reprimere gli atti turpi degli uomini, se qualcuno abbia baciato con violenza una vergine o altra donna di buona fama, qualora sia sotto il militare dominio del Comune di Fermo, sia punito alla pena capitale, cosicché muoia completamente; se tuttavia chi ha baciato sia fuggito, suo padre per lui sia obbligato a pagare al Comune la parte legittima e in questo caso si possa fare la procedura anche per mezzo dell’inquisizione, dell’accusa e della denuncia.

4 Rub. 45

I furti e l’agricoltore o il bifolco con patto che commette furto al patrono.

   Desideriamo che l’abominevole vizio del furto sia punito totalmente e decretiamo con la presente legge che se qualche persona di qualunque sesso abbia commesso qualche furto nella Città di Fermo o nel suo distretto su una somma o un valore di 20 soldi di denaro o di meno, sia punita in ciascuna volta a libre 25; in realtà, al di sopra di ciò, se la somma o il valore della cosa rubata sia inclusiva di 100 soldi di denaro o di meno, sia punita, in ciascuna volta, a libre 50. E in qualsivoglia dei detti casi qualora non abbia fatto il pagamento della condanna fattagli entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato nudo attraverso la Città. Se, in realtà, la somma o il valore del furto o della cosa rubata sia stato oltre 100 soldi di denaro e non superi libre 20 di denaro, il ladro sia punito a libre 100 di denaro. E qualora non paghi la condanna fattagli entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia fustigato nudo attraverso la Città e gli sia tagliato l’orecchio destro sicché sia staccato dal corpo. In realtà chi commette un furto di somma o di estimo o di valore sopra 20 libre, qualunque sia la somma, sia fustigato nudo con flagelli e gli sia tagliato l’orecchio in modo che da separarlo totalmente dal corpo. E queste cose siano capite e abbiano luogo per il primo furto. Per il secondo furto, in realtà, fatto nell’intervallo di almeno un giorno dopo il primo, su qualunque somma, estimo o su una cosa, al ladro sia estratto un occhio dalla testa sicché sia separato dalla testa. Se qualcuno, in realtà, oltre i due furti, abbia commesso un terzo furto o molti, anche fuori dal territorio di Fermo, sia sospeso alla gola sulla forca, cosicché muoia; quando tuttavia abbia commesso o abbia fatto il terzo furto, o il quarto o più, nella Città di Fermo o nel suo distretto o abbia contrattato il fatto altrove nella Città di Fermo o nel suo distretto, purché tuttavia tutti i suoi furti, che egli stesso ha commesso, superino la somma di 20 libre di denaro e, qualora non le eccedano, sia punito ad arbitrio del Rettore, nonostante che abbia commesso molti furti. Tale arbitrio però non si estenda e non sia esteso fino alla morte del ladro, ma al di sotto. E inoltre il delinquente sia condannato, in qualsiasi caso del presente statuto, a restituire la cosa rubata o l’estimo di questa e in più il doppio dell’estimo di essa. Un minorenne tuttavia al di sotto 14 di anni e maggiore di 10 anni, capace di inganno, quando commette qualche furto possa essere condannato, per ciascuna volta, fino a 20 libre inclusivamente e alla restituzione della cosa rubata e non di più né in altro modo nella persona o nelle cose, considerando anche la qualità del reato e altresì la condizione della persona. E in tutti questi singoli casi in cui è stata stabilita principalmente una pena pecuniaria non ci sia a vantaggio il beneficio della pace, ma quello della confessione ci sia. Tuttavia nei furti personali in maniera principale non è valido assegnare né la pace né la confessione. I ladri però che programmano i furti fatti altrove, nella Città di Fermo, o nel suo distretto o con questi stessi vengono in questa Città o distretto, per il primo e secondo furto siano puniti alle pene dette sopra, con le condizioni già scritte: per il terzo furto siano puniti a morte come detto sopra; e nondimeno siano costretti a riconsegnare le cose rubate con il doppio del loro estimo. I ladri notturni poi o i ladri diurni pubblici e famosi o i rapinatori che commettono o hanno commesso nella Città di Fermo o nel suo distretto un furto o una rapina, cose commesse o anche programmate altrove che commettono in questa Città e nel distretto, siano puniti ad arbitrio libero del Capitano e del Podestà nella loro persona, fino anche ad includere la morte. Vogliamo tuttavia e facciamo statuto riguardo a questi che siano da considerare e valutare soltanto come ladri pubblici famosi o come rapinatori, come sopra, e debbano e possano essere condannati, soltanto coloro che per tre volte abbiano fatto furti, o anche tre rapine, cose che nel processo e nella sentenza debbono essere espresse completamente, essi debbano e possano essere condannati; e in altro modo non possano essere puniti o condannati come ladri pubblici e famosi e come rapinatori. Inoltre coloro che sono stati trovati con le cose rubate o rapinate o fuggono con cose rubate o rapinate possano essere catturati da chiunque e bastonati e qualora si difendessero con le armi o con pugnale possono essere uccisi impunemente. Se però qualcuno abbia trovato nella sua casa di abitazione una persona sospetta che verosimilmente in quella casa ci stia per un furto o sia entrato a motivo di altri atti illeciti o non onesti, sia legittimo a chi lo trova e alla sua famiglia catturare quello così trovato e portarlo alla Curia e anche percuoterlo, senza pena,  finanche fino ad includere la morte, purché tuttavia poi si abbia la fede che questo tale ucciso sia entrato per un motivo illecito, altrimenti chi lo percuote o lo uccide sia punito alle pene degli statuti del presente volume. Aggiungiamo al presente statuto anche questo, che se qualche persona abbia rubato molte cose tutte insieme e in una sola volta, senza intervallo di tempo, debba essere condannata solamente per un solo furto. Gli statuti sui danni dati restino validi nel loro vigore e ad essi non fa affatto deroga il presente statuto. Inoltre se qualche padrone abbia accusato il suo agricoltore o lavoratore che egli ha con patto, riguardo ad un furto la cui la somma o l’estimo non superano 40 soldi, si debba stare al giuramento di questo padrone, né sopra tale accusa siano richieste altre prove; e in questo caso con validità il tale che è stato accusato viene condannato per tale cosa o somma che viene dichiarata sottratta con furto e <in più> ad altrettanto. Inoltre se qualche agricoltore senza apposita autorizzazione del suo padrone abbia venduto qualche lavoro con i buoi, sia condannato per ciascuna volta a 100 denari e la metà di questa condanna sia per il padrone che fa l’accusa di ciò. E si intenda che lo stesso statuto vale e si pratica nella stessa maniera nel caso in cui uno ha fatto patto di non lavorare se non il terreno o la possessione del padrone o del signore che fa il patto. Aggiungiamo anche che i lavoratori o i coloni che, ad opera propria o per mezzo di altri, senza l’autorizzazione del padrone della possessione, portano fuori o estraggono il grano, l’orzo, la spelta, le fave e ogni altro genere di frumento <cereale> da questa possessione in cui sono raccolti, incorrono nella pena del furto per il quale non si possa fare la procedura se non riguardo all’accusa di questo padrone o del signore della possessione.

4 Rub.46

La pena di coloro che saccheggiano i beni di una eredità.

   Se qualche persona abbia saccheggiato una eredità giacente <con curatore> o abbia depredato alcune cose, ossia di questa stessa eredità, o abbia prestato aiuto al saccheggiatore per saccheggiare, o abbia consapevolmente fatto incetta delle cose saccheggiate, sia punito con 200 libre di denaro, e sia obbligato alla restituzione delle cose e dei beni saccheggiati oppure sia obbligato <a dare> il loro estimo. E oltre a ciò sia condannato al doppio di tale estimo a favore di chi è interessato. Né la pena, né la condanna del saccheggiatore giovino, in alcun modo, a vantaggio dell’incettatore, o del coadiutore dell’azione, ma senza dubbio, qualsivoglia di essi, che così abbia errato, come detto, sia punito e condannato.

4 Rub.47

Le cose falsificate.

   Affinché le falsitànon siano commesse impunemente né facilmente, con la presente legge decretiamo che se qualche persona abbia composto o abbia fatto comporre un falso documento o abbia commesso qualche falsità in qualche documento, o abbia fatto che si commettesse; sia che ciò sia stato fatto cancellando, o cambiando, o diminuendo, o aggiungendo, o in altra maniera a pregiudizio della verità e della parte; gli sia amputata una mano, in modo che gli sia separata dal corpo, e per sempre sia un infame. Se, in realtà, qualcuno con consapevolezza abbia fatto uso di un istrumento falso, sia condannato a 100 libre di denaro; e qualora entro dieci giorni dal giorno di pubblicazione della sentenza, non abbia pagato questa condanna, gli sia amputata una mano, in modo che sia separata dal corpo. Inoltre se qualcuno abbia falsificato gli atti di qualche officiale della Curia, o abbia commesso una falsità in essi, sia anche che abbia falsificato la sentenza di qualche Giudice o di un officiale della Città, o abbia commesso in essa una falsità, in qualsivoglia dei detti casi sia condannato a libre 200 di denaro; e qualora, entro dieci giorni dal giorno di pubblicazione della sentenza, non abbia pagato questa condanna, gli sia completamente recisa una mano sicché sia separata dal corpo. Se qualcuno in realtà abbia falsificato, in occasione della morte, un testamento, o i codicilli, o una donazione, o abbia commesso o fatto, o fatto sì che fosse fatta, o abbia fatto commettere, una falsità in essi o in qualcuno di essi, in qualunque maniera o con qualsiasi qualità ciò sia stato fatto o commesso, o diminuendo, o aumentando o cancellando, o cambiando, a pregiudizio altrui e contro la verità, gli sia amputata una mano sicché sia staccata dal corpo, e per il fatto stesso, in perpetuo sia un infame. Qualora poi qualcuno abbia prodotto con consapevolezza qualche istrumento falso, un testamento, i codicilli, una donazione nella circostanza della morte, o una qualsiasi altra ultima volontà, o atti giudiziari, o altra scrittura privata, o altra sentenza, o cose simili, e, in realtà, non abbia fatto uso delle cose anzidette né di alcuno delle dette, a motivo della sola produzione di qualcuno di questi stessi, senza uso, sia condannato a 100 libre di denaro e, qualora entro dieci giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza non abbia pagato ciò, gli sia amputata una mano, sicché sia staccata dal corpo. Inoltre se qualcuno abbia dettato consapevolmente o fraudolentemente, un qualche istrumento, un contratto, un testamento o altra ultima volontà, o un atto giudiziario, o una sentenza, o qualcosa di simile falso, sia condannato a 100 libre di denaro e se non le abbia pagato ciò entro dieci giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia completamente tagliata la lingua dalla sua bocca, e per il futuro, sia privato della sua arte <notarile>, per la legge stessa e sia infame in perpetuo, per lo stesso fatto. E in tutti i singoli casi sopra scritti nel presente statuto, colui che abbia fatto qualcuna delle già dette cose o le abbia fatte avvenire o commettere, come già detto, sia obbligato all’intero interesse per la persona che in qualche modo sia stata danneggiata da ciò e nondimeno costui debba essere mitriato <condannato> con la mitria <mitra> di disprezzo o di biasimo. Inoltre se qualche persona abbia portato o abbia presentato consapevolmente un falso testimonio in qualche causa civile, in un tribunale, o al di fuori, dinanzi a qualche Giudice ordinario, o delegato, ad un arbitro, o a un compositore, o dinanzi a qualche sostituto, o dinanzi a qualcuno di questi stessi, sia condannato a 100 libre di denaro e in perpetuo sia infame, e sia ‘mitriato’ come sopra, e nondimeno sia condannato all’intero interesse per la parte lesa. Se in realtà in una causa penale, dove avvenisse di doversi imporre o possa essere imposta una pena semplicemente pecuniaria, se il reato fosse vero, e qualche persona abbia portato o abbia presentato un falso testimonio, sia condannata a 100 libre di denaro e all’interesse per la parte lesa, e alla imposizione della mitra, come sopra, e nondimeno per il fatto stesso, in perpetuo, sia infame. Se in realtà qualche persona abbia portato o presentato un testimonio falso in una causa penale, in cui la pena, tutta sulla persona o in parte, in modo principale o condizionale, o in mancanza <di un modo>, arrivasse a dover essere imposta a colui contro il quale o a favore del quale il falso testimonio è o sia stato presentato, qualora il tale che presenta un falso testimonio per e sopra il reato già detto, sia condannato e sia punito con quella pena personale, con la quale sarebbe stato punito o condannato o dovrebbe essere punito e condannato colui, contro il quale il falso testimone è stato recato o presentato, qualora il reato o i reati siano veri; se, in realtà, qualcuno abbia presentato consapevolmente falsi testimoni soltanto e non ce ne sia stato l’uso nel processo, per ogni testimonio sia condannato esattamente a 50 libre di denaro; qualora, in realtà li abbia presentati in un processo e si sia fatto consapevolmente uso di essi, sia condannato a 100 libre di denaro per qualsivoglia testimonio, e nondimeno, per questa cosa sia obbligato del tutto a dare l’interesse alla parte lesa, e sia mitriato <condannato> come sopra. Inoltre se qualcuno abbia sedotto qualche testimonio o l’abbia ammaestrato per dire, fare o presentare un falso testimonio in una causa civile o penale, per ogni testimonio che così abbia sedotto o ammaestrato sia condannato esattamente a 25 libre di denaro. Inoltre se qualcuno a danno di un altro, o del fisco o di un privato, in modo diverso rispetto ai danni dati, per sé abbia modificato il nome, sia condannato a dieci libre di denaro e all’interesse per la parte lesa da ciò. Inoltre se qualcuno, con inganno e con consapevolezza, abbia diffamato qualche persona su qualche reato o su alcuni reati o delitti, con una scrittura, o senza, soltanto contro la verità, dovunque o dinanzi a chiunque lo abbia fatto, o abbia procurato che sia fatto, sia punito, senza remissione, alla pena del taglione, cioè a quella con cui dovrebbe essere punito il diffamato, se sia stato vero il crimine già detto. Inoltre se qualcuno abbia falsificato il sigillo del Comune, o il bollettino con la croce, in qualunque modo e in qualunque qualità, sia punito col fuoco e sia bruciato totalmente, cosicché muoia completamente, se sarà venuto in potere del Comune; e se non sarà venuto in potere del Comune, allora tutti i suoi beni siano ridotti pubblici del Comune di Fermo e siano confiscati e nondimeno sia condannato al fuoco, come sopra. Inoltre se qualcuno abbia falsificato o abbia commesso una falsità nel o con il detto sigillo o in qualsiasi modo con il sigillo o con il bollettino, o in qualunque altra maniera, sia punito con 500 libre di denaro; e qualora non abbia pagato questa condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia amputata la mano destra, cosicché sia separata dal corpo. Se qualcuno invece abbia falsificato o alterato il bollettino del Comune dell’officio del Regolatori di questo Comune, o in qualunque modo abbia commesso una frode o una falsità nel sigillo sia condannato a 200 libre di denaro. Inoltre se qualcuno abbia falsificato, alterato o in qualunque modo abbia commesso una falsità nel sigillo del signor Podestà, o del Giudice di giustizia o del Capitano del popolo di questa Città, sia condannato e punito a 100 libre di denaro. Inoltre se qualcuno in realtà abbia falsificato, alterato, o in qualunque modo abbia commesso una falsità in qualche sigillo o nel bollettino della Gabella, e degli officiali deputati all’officio della riscossione delle Gabelle, o di chiunque altro della Città di Fermo, sia condannato a 100 libre di denaro. E in tutti i singoli casi già detti, il colpevole sia condannato al doppio a favore di chi ha sofferto il danno. Inoltre se qualche persona abbia commesso, o abbia fatto commettere qualche falsità diversa da quelle già dette, anche tacendo, o in qualunque altro modo, o nella sua arte o nel suo servizio di qualunque qualità, sia punito a 50 libre di denaro, e nondimeno sia condannato al tornaconto a favore della parte <passiva>. E in tutti i singoli casi di questa rubrica o statuto, il beneficio della pace in nessun modo rivendichi per sé alcun valore. E qualsivoglia Rettore possa fare la procedura, investigare, indagare e punire sulle cose le cose qualmente sono contenute sopra nel presente statuto, se siano state commesse al tempo del suo officio o antecedentemente entro i cinque anni prossimi.

4 Rub.48

La pena di coloro che costringono al parto.

   Aneliamo a impedire la tanto grande malvagità e allontanare le perfidie di coloro, i quali o le quali non aborriscono di subornare un parto e decretiamo che chi suborna un parto o fa subornare qualche parto, con inganno, consapevolmente e con falsità, sia condannato a 1000 libre di denaro, e, per la legge stessa, sia totalmente privato o privata di ogni utile dell’eredità o dei beni di colei il cui parto sia stato preteso con falsità, senza aspettare nessun altro fatto.

4 Rub.49

La pena dei fabbricanti o spacciatori di moneta falsa.

   A tutti vietiamo di battere e fabbricare una moneta falsa o di farla battere e fabbricare. Se ci sia stato qualcuno dispregiatore temerario di questo statuto, sia bruciato con le fiamme cosicché completamente muoia; e la casa nella quale, con la consapevolezza del padrone, la falsa moneta sia stata coniata o fabbricata, per ciò stesso, si intenda confiscata a favore del Comune stesso. Se in verità qualche persona con consapevolezza abbia speso o fatto spendere, qualora sia stato speso sopra 20 soldi, sia condannata a 200 libre di denaro. Se in realtà abbia speso o abbia fatto spendere soldi 20 di denari e al di sotto di ciò con consapevolezza, sia punita con 50 libre di denaro. E si intenda che è chi ha speso con consapevolezza o ha fatto spendere tale moneta, colui che in precedenza si è adoperato per cercare o procurare di avere tale moneta, e successivamente abbia speso o abbia fatto spendere la stessa, come è stato detto sopra.

4 Rub.50

La pena di coloro che rivelano le cose di fedeltà o i segreti del Comune.

   Per mezzo di ogni cosa, aneliamo che la fedeltà e il silenzio per il nostro Comune siano praticati da tutti i singoli, decretiamo ed ordiniamo che se ci sia stato qualcuno di tanto grande temerità che abbia rivelato, manifestato o reso note a chiunque le cose di fedeltà, sotto silenzio o segrete del nostro Comune, imposte o affidate a lui, per mezzo del Consiglio, dei Priori del popolo, o del Vessillifero di giustizia, o di un altro, o di altri a nome del Comune, congiuntamente <con altri> o separatamente, in maniera reale e personale, a libero arbitrio del Rettore, anche sul fatto <stesso> e senza alcuna solennità, tuttavia, dopo considerata la qualità del fatto, sia punito con la pena della privazione dell’officio e del beneficio del Comune di Fermo, almeno per un decennio.

4 Rub.51

La pena di chi reca un insulto insieme con un gruppo o senza.

   Ordiniamo che siano puniti in tale maniera i reati e i crimini di coloro che fanno un oltraggio insieme con un gruppo di persone, cioè che se qualcuno insieme con quattro o più persone impiegate, abbia fatto un oltraggio contro qualcuno presso la dimora o dentro la dimora di sua abitazione, o presso un magazzino o una bottega propria o in gestione dell’oltraggiato, o ivi, o presso un suo possedimento o in un possedimento, o in una piazza del Comune; se con armi, il principale o l’associato siano puniti con 200 libre di denaro. In realtà chiunque si è associato, o chi in tal modo, stia con questo tale sia punito con 100 libre di denaro. Qualora in realtà senza armi, il detto principale sia punito con 100 libre. In realtà chiunque così si associa sia punito con 50 libre. Se in realtà tale oltraggio sia stato fatto contro qualcuno, altrove, anziché in qualcuno dei detti luoghi, se con armi, il principale sia punito con 100 libre e chiunque si associa in tal modo sia punito con 50 libre di denaro. Se in realtà senza armi, il principale sia punito con 25 libre di denaro; in realtà chiunque si associa sia punito con libre dodici. Se qualcuno invece, così oltraggiato sia stato colpito in questo oltraggio, con armi, o con arnesi di ferro, o non di ferro, con spargimento di sangue, nell’abitazione, o presso l’abitazione, o presso il possedimento o nel possedimento, presso il magazzino o presso il negozio proprio o in affitto, o ivi, o in una piazza del Comune, il principale sia punito con libre 500 di denari, e qualora non le abbia pagate entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, a lui sia completamente amputata la mano destra sicché sia separata dal corpo. In realtà chiunque che così si associa sia punito con libre 200 di denaro, e qualora non le abbia pagate entro 10 giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia completamente amputata la mano destra, cosicché sia separata dal corpo. Se in realtà in tale oltraggio, fatto in qualcuno dei detti luoghi, l’oltraggiato sia stato colpito e a causa della percossa una cicatrice perpetua nella faccia, o nel collo, o una menomazione duratura per sempre, o un taglio con una menomazione duratura in perpetuo di un membro, di un nervo o della funzione di un membro, siano state fatte, siano state conseguite, siano state tali da permanere, il principale sia punito con 800 libre di denaro. Chiunque in realtà così si associa sia punito con 400 libre di denari; e qualora non abbiano pagato la propria condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia al principale, come anche a colui che così si associa, sia amputata la mano destra, in modo che sia separata dal corpo. Quando in realtà sia morto colui così oltraggiato, si pratichi lo statuto sull’omicidio. Qualora invece il tale oltraggiato sia stato colpito senza sangue in alcuno dei detti luoghi, o presso qualcuno di questi, e senza cicatrice, e senza taglio o senza una menomazione, come detti prima, il principale certamente sia punito con 200 libre, e chiunque in realtà così si associa sia punito a 100 libre di denari. Se invece il tale sia stato oltraggiato insieme con l’anzidetto raggruppamento, altrove, anziché in qualcuno dei luoghi detti, e sia stato colpito con armi, o con strumenti di ferro, o non di ferro, e con sangue, e soltanto con la fuoruscita di sangue, e nessuna cicatrice nella faccia, né taglio nel collo tali che siano per rimanere in perpetuo, né una menomazione perpetua, anche senza sangue, né un taglio con menomazione perpetua di qualche membro, o di un nervo o della funzione di un membro siano state fatte, o siano seguite o sarebbero da seguire <in futuro> da tale percossa, il principale sia punito con 500 libre di denaro e in realtà chiunque così si associa sia condannato a 200 libre di denaro. E a chiunque degli anzidetti che non abbia pagato la propria condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, sia completamente amputata la mano destra in modo tale che sia separata dal corpo. Qualora in realtà dalla detta percossa sia uscito soltanto sangue, senza nessuna cicatrice, né taglio, né la detta menomazione siano state fatte, né seguite né sarebbero a seguire <in futuro> il principale sia punito con 200 libre di denaro e chiunque così si associa sia punito con 100 libre. Se in realtà la percossa, nel detto oltraggio sia stata senza sangue, il principale sia punito con 100 libre di denaro e chiunque così si associa sia punito con 50 libre. E in qualsivoglia dei detti casi di questo statuto quando l’oltraggio e la percossa siano intervenuti, solamente le soprascritte pene rivendichino per sé valore, e su tali percosse non si esiga in maniera diversa. Se qualcuno invece in qualcuno dei luoghi dichiarati sopra o in altro luogo, abbia fatto un oltraggio, come detto, insieme con un raggruppamento e nell’oltraggio sia intervenuta una minaccia con armi o senza, senza una percossa, il principale oltre alla pena dell’oltraggio, sia punito a 50 libre di denaro e chiunque, in realtà, che così si associa sia condannato a 25 libre di denaro; e in questo caso la pena dell’oltraggio non sia confusa con la pena della minaccia. E affinché non si faccia revoca per il dubbio su chi sia stato il principale nel raggruppamento, che si comprende nel presente statuto, e <dubbio> su chi si associa, sia capito come principale colui che viene dichiarato dall’oltraggiato; ma se da costui non venisse dichiarato, sia affidato all’arbitrio del Rettore. E tutte le singole le dette cose abbiano vigore, quando quattro o in più di essi siano stati insieme con un principale inclusivamente per commettere queste cose o qualcuna di queste. Se invece l’oltraggio sia stato fatto senza un gruppo, contro qualcuno, nella casa o presso la casa dell’abituale sua abitazione, o presso il magazzino, o presso il negozio suo proprio o in affitto, o ivi, o presso un possedimento, o nel proprio possedimento, o in affitto dello stesso oltraggiato; se con armi, colui che fa l’oltraggio sia punito a 20 libre di denaro, se senza armi, a 10 libre di denaro. Se in realtà l’oltraggio sia stato fatto in altro luogo, non in alcuno o alcuna tra i detti luoghi, se con armi, chi oltraggia sia punito a 10 libre di denaro; se senza armi sia punito con 5 libre di denaro. E la pena di tale oltraggio sia confusa con la percossa, qualora una percossa sia stata fatta; invece non sia confusa insieme con la sola pena della minaccia, qualora sia intervenuta la sola minaccia senza alcun intervento di qualche percossa. E a questo presente statuto aggiungiamo che quando l’oltraggio si debba interpretare come fatto in casa o presso la casa dell’abitazione, o presso il magazzino, o presso un negozio detto prima, o ivi, o presso un possedimento, o nell’anzidetto possedimento dell’oltraggiato, o altrove, in tutti i singoli casi di questo statuto sia affidato all’arbitrio del Rettore, e sopra ciò incarichiamo la sua coscienza.

4 Rub.52

La pena di coloro che minacciano con armi o senza.

   Decretiamo di punire le minacce in questa maniera: se qualcuno abbia fatto minacce contro qualcuno con armi di ferro, o con parti ferrate, oppure con altre armi, cioè con un rametto o con un bastone o con un altro arnese non leggero, per ciascuna volta sia punito a 25 libre di denaro. Se qualcuno invece abbia sguainato o alzato qualcuna tra le dette armi e non abbia minacciato, sia punito per ciascuna volta con 100 soldi. Quando abbia fatto minacce contro qualcuno con una canna, o con una cinghia di cuoio o con un altro strumento leggero, sia punito, per ciascuna volta, a 10 libre. Tuttavia che cosa si debba intendere per strumento leggero, o non leggero, sia affidato all’arbitrio del Rettore. Se in realtà, abbia minacciato con una mano vuota, in direzione del collo o al di sopra a questo, contro qualcuno o contro la persona di qualcuno, sia punito con 5 libre di denaro e se da lì al di sotto, sia punito con 40 soldi. E la pena per l’oltraggio in nessun modo sia confusa insieme con la pena del minacciare o dello sguainare <un’arma>, neppure al contrario, ma qualsivoglia pena rivendichi vigore di per sé stessa.

4 Rub.53

La pena di chi colpisce con armi o senza.

   Aneliamo che sia punita con il provvedimento di questo statuto la temerità di coloro che percuotono, e decretiamo che se qualcuno abbia colpito qualche persona sul collo, o sopra il collo, con armi, o con uno o più strumenti, con mezzi ferrati o di ferro con un ferro di tali armi, con versamento di sangue, sia punito a 200 libre di denari per ogni percossa. E se da tale percossa la frattura o la rottura di un osso o del cranio siano state effettuate, o siano seguite, o abbiano a seguire, sia punito con libre 400. E se da tale percossa un segno enorme o una cicatrice sulla faccia o evidente sulla gola siano stati effettuati o siano seguiti, o abbiano a seguire, tali da rimanere in perpetuo, sia punito con libre 400; e qualora non le abbia pagate, entro un mese dal giorno della pubblicazione della sentenza, la mano destra gli sia completamente amputata, cosicché sia separata dal corpo. Qualora in realtà abbia tagliato il naso, o una parte di esso, un orecchio, o una sua parte, un labbro, o una sua parte, in modo che li abbia separati dalla faccia, oppure abbia accecato un occhio, o l’abbia cavato fuori, sia punito a libre 500; e se non abbia pagato questa pena o condanna entro dieci giorni da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia tagliato il naso, un orecchio o il suo labbro, come l’ebbe tagliato all’altro, e l’ebbe così separato; e così ebbe accecato o cavato l’occhio, similmente estratto, nella misura, più o meno, ad arbitrio del Rettore. Se in verità abbia colpito qualcuno al di sotto del collo con le dette armi, o con qualcuna di esse, con versamento di sangue, o senza, e se, a causa della percossa, una totale recisione o una debilitazione perpetua di un nervo, o di un osso o di un membro, o la funzione di un membro, siano stati effettuati o siano seguiti, o abbiano poi a seguire, sia punito con 400 libre; e se non abbia pagato questa pena entro un mese dal giorno della pubblicazione della sentenza, gli sia amputato o tagliato un membro simile, o un osso, o la funzione di un membro, come l’ha tagliato o ha debilitato l’altro o l’ebbe debilitato, o altra cosa, ad arbitrio del Rettore. Se in realtà dalla percossa fatta con qualcuna delle dette armi al di sotto del collo sia uscito solamente il sangue e nessuna delle dette cose sia stata effettata, né avrà a seguire, sia condannato a 100 libre. Se in realtà da tale percossa, con qualcuna delle dette armi, non sia uscito sangue, e la percossa sul collo o sopra al collo sia stata fatta con lividura, sia condannato a 100 libre per ogni percossa; se senza lividura sia condannato a libre 50. Se, tuttavia, abbia colpito dal collo in giù con qualcuna delle dette armi, se senza sangue, se con lividura, sia condannato a 50 libre; se senza lividure, a libre 25 per ciascuna percossa. Inoltre se con un solo colpo o con unico colpo siano state fatte più percosse con qualcuna delle dette armi, quando sia dal collo in su, chi percuote sia punito per il totale delle percosse per quante qualcuno è trovato colpito. Se in realtà siano state percosse fatte dal collo in giù o seguite con sangue, a libre 100, e se fosse stata una sola percossa soltanto, sia punito e condannato la sola. Se in realtà abbia colpito o ferito qualcuno con sangue, con qualche strumento bipartito, tripartito o con più parti, come le forbici, il bidente, il pettine, il rastrello, o simili, quantunque abbia fatto molte ferite con un solo colpo con tale strumento, sia punito a libre 200. Se in realtà dalla percossa fatta con qualcuna delle dette armi o con i detti strumenti, uno o più denti siano stati caduti o siano stati rotti, colui che ha percorso sia punito con 50 libre di denaro per qualsivoglia dente. Se in verità qualcuno abbia reciso totalmente o in parte la lingua a qualcuno, sia punito con 200 libre. Se in realtà qualcuno abbia reso in qualche modo un uomo eunuco o castrato, in qualunque modo, tanto che sia reso completamente menomato a procreare, sia condannato con libre 1000 di denaro; e se entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza non le abbia pagate, gli sia tagliata la testa, cosicché muoia completamente. Se in realtà ad alcuno abbia inciso soltanto uno dei due testicoli o l’abbia tagliato, o l’abbia separato dal corpo, sia punito a 200 libre; e se non le abbia pagato entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, gli sia tagliata una mano, cosicché sia separata dal corpo. Se qualcuno invece con qualche vaso di terra, o con un altro strumento, o con un’asta, un bastone, un legno, una pietra, un legno, una roncola, una mazza piombata, e con cose simili a queste, o con qualcuna fra le armi aventi un ferro, anche non ferrate che sia stato tra una delle cose già dette, se abbia colpito sul collo o sopra il collo e dalla percossa sia uscito sangue, per ciascuna percossa sia punito a 100 libre. Se in realtà dalla percossa una cicatrice o un segno evidente sul collo o sulla faccia, o una menomazione perpetua di qualche nervo o di un membro o della funzione dei un membro, o la frattura di un osso o del cranio, o una rottura, con uno dei detti strumenti siano stati fatti, siano seguiti o avranno a seguire, sia punito con 200 libre. Se in verità abbia accecato un occhio o l’abbia cavato con la percossa fatta con qualcuno dei detti strumenti, sia condannato a 500 libre per ciascun occhio accecato o cavato; e se non abbia pagato questa condanna di 500 libre entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, gli sia cavato un suo occhio, o uno solo o ambedue, similmente come li ebbe cavati o accecati all’altro. Se in realtà per la percossa fatta con detto strumento sia caduto un dente dalla bocca di chi è stato percosso o sia stato rotto, sia punito e condannato a 50 libre per qualsiasi tale dente. Se in realtà abbia colpito soltanto dal collo in giù soltanto con sangue, con uno dei detti strumenti, o con simili, sia punito e condannato con 50 libre. Se invece abbia colpito con lividura, senza sangue, sul collo o sopra il collo, con uno dei detti strumenti, sia condannato a 100 libre; se senza lividura sia punito con 50 libre. Se in realtà abbia colpito dal collo in giù con lividura, oppure senza, con uno dei detti strumenti, sia punito con 25 libre di denaro. Se in realtà abbia colpito con una canna, una cinghia o con un altro strumento leggero simile a questi, dal collo in su, con sangue o con lividura soltanto, per ciascuna percossa sia punito con 40 libre; se senza sangue e senza lividura sia punito a 20 libre. E se in realtà da tale percossa con sangue, una cicatrice o uno segno evidente sul collo o sulla faccia o una menomazione perpetua di qualche nervo o di un membro, o la rottura di un osso o del cranio, o una frattura o abbia accecato un occhio o l’abbia cavato per la detta percossa, sia stata effettuata o sia seguita o sarà per poi seguire, sia punito in tutte le cose e per tutte le cose come se abbia colpito con un vaso di terra, come sopra. Se da tale percossa sia caduto un dente dalla bocca di chi è stato percosso, o sia stato rotto, sia punito con 20 libre di denaro per qualsiasi tale dente. Se in realtà abbia colpito dal collo in giù, con sangue, con tale leggero strumento più prossimo, o simile ad esso, sia punito con 20 libre di denaro. Se in realtà abbia colpito con lividura o in modo diverso senza sangue, sia punito con 10 libre di denaro. Se qualcuno in realtà abbia scagliato contro qualcuno una pietra o qualcuno dei detti strumenti, e non abbia colpito, sia punito per ognuno e per ciascuna volta a 5 libre di denaro. Se qualcuno in verità con un solo colpo con qualcuno dei detti strumenti abbia effettuato molte percosse, sia condannato secondo la distinzione fatta sopra per la stessa cosa su coloro che percuotono con armi di ferro sotto o sopra il collo. Se qualcuno invece con i denti abbia morso qualcuno con lividura o con sangue o con ambedue, sia punito con 50 libre di denaro, se senza lividura e senza sangue, sia punito con 25 libre. Se in realtà abbia morso con denti il labbro, il naso, o un dito, o un orecchio o una guancia o la gola, e abbia strappato o abbia fatto cadere la carne, sia condannato e punito con 100 libre. Inoltre se con tale morso abbia menomato un nervo, un membro o la funzione di un membro o l’abbia troncato in tutto o in parte, o abbia strappato la carne da qualche parte del corpo, che è descritta sopra, o l’abbia fatta cadere in terra, sia punito a 100 libre. E se talora si abbia avuto un dubbio, o sia introdotto un dubbio in qualche caso dei presenti o di altri statuti, di questo volume, su” forse che”, o su “quando” il segno o la cicatrice sia evidente, o sia enorme o sulla menomazione perpetua di un nervo, o di un membro, o della funzione di un membro o la frattura di un osso o di un dente, sia stata fatta la frattura, o sia seguita o avrà a seguire, sia affidato e ci si attenga al giudizio del Rettore, secondo il giudizio di due medici con giuramento. Se qualcuno invece con la mano vuota, con il braccio, con il gomito, con un calcio o con la testa, o con qualunque membro umano, o parte di un membro abbia colpito qualcuno al di sopra del collo, se da ciò sia uscito sangue, sia punito a 50 libre; se in realtà da ciò non sia uscito sangue, sia punito con 25 libre. Se in realtà abbia colpito al di sotto del collo così, se con sangue sia punito a 10 libre di denaro, se senza sangue a 100 soldi. Se in realtà da tale percossa sia stato accecato o cavato un occhio, o un osso sia stato debilitato in perpetuo, o sia stato spezzato, o un dente sia stato rotto, o sia stato sradicato, o sia stata fatta, sia seguita o avrà a seguire una menomazione perpetua di un nervo, di un membro, o la funzione di un membro, quel tale che così ha colpito sia condannato a 100 libre di denaro. E nel caso già detto, quando qualcuno con tale percossa abbia accecato un occhio o l’abbia cavato, se entro dieci giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza non abbia pagato la detta condanna, gli sia completamente amputata una mano, cosicché sia separata dal corpo. Se qualcuno invece ad un altro abbia carpito o tirato la barba, o una parte di questa, o l’abbia tirata, o abbia tirato i capelli dalla testa, o un orecchio, o gli orecchi ad un altro, se da ciò non sia uscito sangue, sia punito con 25 libre; in realtà se da ciò il sangue sia uscito sia punito con 50 libre. Se in realtà con ciò abbia troncato un orecchio dalla testa o l’abbia separato tutto o una sua parte, sia punito con 100 libre; e se non abbia pagato questa condanna entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, gli sia amputata una mano sicché sia separata dal corpo. Se in realtà abbia spinto qualcuno senza farlo cadere a terra sia punito con 5 libre; se in realtà abbia fatto cadere chi è stato spinto, se da ciò non sia uscito sangue, sia punito con libre 10; se in realtà per detta spinta, o in occasione di essa il sangue sia uscito, colui che ha dato la spinta sia punito con 25 libre. Se in realtà qualcuno abbia spinto qualcun altro o l’abbia fatto cadere, e da ciò, o in occasione di ciò, un occhio sia stato cavato, o accecato, o se sia stata fatta, sia seguita o avrà a seguire la frattura di un osso, o la menomazione perpetua di un nervo, o di un membro, o della funzione di un membro, colui che ha dato la spinta così, sia punito con 200 libre di denaro. Inoltre se qualcuno abbia trascinato qualcun altro per terra o l’abbia tirato, se da ciò non sia uscito sangue, sia punito con 25 libre di denaro; e se in realtà da ciò il sangue sia uscito, sia punito con 50 libre. Se in realtà da ciò sia stato fratturato un osso, o una menomazione perpetua di un nervo, di un membro o della funzione di un membro, sia stata fatta o sia seguita o avrà a seguire, sia punito con 200 libre. Inoltre se qualcuno abbia tolto ad un altro dal capo un cappuccio o altro copricapo di un uomo o di una donna, o l’abbia fatto cadere, o abbia stracciato qualche indumento sul dorso di un altro, sia punito con 10 libre, anche al risarcimento col doppio del danno. In realtà, i reati dei minori di sedici anni commessi in qualcuno tra i questi casi, o in simili, siano puniti con una pena minore ad arbitrio del buon Rettore, dopo aver considerato la qualità del reato e la condizione delle persone, secondo la differenziazione fatta nella rubrica “Che i minorenni e i figli della famiglia abbiano una legittima personalità”.

4. Rub.54

La pena di coloro che percuotono un contrattista altrui.

   Desideriamo che si abbia un criterio e un modo più mite verso coloro che percuotono un contrattista altrui, o un servo, e decretiamo che se qualcuno con la mano, con un calcio o con armi, o con un qualunque altro strumento ferrato o non ferrato abbia colpito qualche contrattista altrui o un servo o una serva, oppure contro di essi abbia fatto un oltraggio, o abbia fatto minacce, o abbia sguainato qualche altra arma, sia punito nei modi principale o condizionale con metà della pena pecuniaria con cui verrebbe punito se abbia offeso un altro non contrattista o servo altrui; questa pena detta dimezzata si intenda e sia una pena semplice e originaria per i delinquenti già detti. Se qualcuno in realtà abbia colpito qualche altrui contrattista o servo o serva, con armi o con qualche altro strumento o con qualunque cosa in qualunque modo nella faccia, o nella gola, e da questa percossa, una cicatrice, o un segno stragrande potranno rimanere in perpetuo, sia punito e condannato a 100 libre di denaro. E per intendere chi sia l’altrui contrattista o servo, sia sufficiente la testimonianza di quattro che danno prova sulla pubblica voce e sulla fama riguardo a ciò. In verità il padrone o il patrono che percuote o flagella un suo servo o un contrattista di qualunque sesso, in nessun modo sia obbligato a qualche pena, a meno che nel flagellare o nel percuotere egli si sia comportato spietatamente e severamente. Tuttavia debba essere inteso come cosa fatta spietatamente e severamente soltanto allorquando una cicatrice nella faccia, o nel collo, il totale taglio o la menomazione duratura in perpetuo di un nervo, di un membro o la funzione di un membro o di un osso siano stati fatti, o avranno a seguire in perpetuo o un occhio sia stato accecato o sia stato cavato, o la carne sia stata separata dal corpo. Chiaramente quando avviene per questa atrocità e questa severità, al di qua della morte, tale padrone o patrono sia punito a 25 libre di denaro.

Libro 4° fine rubrica 94

4 Rub.55

Il forestiero che offende un Cittadino.

   Desideriamo ostacolare i forestieri con la paura della pena, e decretiamo che se qualche forestiero, o chi non sia soggetto alla giurisdizione del Comune di Fermo, in qualsivoglia dignità, condizione o stato stia, il quale, nella Città o nel suo distretto, abbia offeso un Cittadino o un abitante del distretto, o sia stato promotore e autore di una rissa o di un oltraggio, ovvero <in un luogo> al di fuori del distretto di Fermo, abbia offeso o derubato nella persona uno stesso Cittadino o abitante del distretto, sia punito con il doppio di quella pena con la quale sarebbe punito un Cittadino che offenda un Cittadino. E ciò quando la pena è soltanto semplicemente pecuniaria e stabilita dalla forma di uno statuto di questo volume. In realtà se la pena del reato per un Cittadino contro un Cittadino sia anche puramente arbitraria, o corporale o afflittiva del corpo in modo principale o condizionale, allora tale forestiero, in modo reale e personale, insieme <con altri> o separatamente, sia punito ad arbitrio del Rettore, dopo valutate le condizioni delle persone e del fatto; mai, tuttavia, condanni ad una pena minore, tale forestiero, o uno non sottoposto <a Fermo>, come già detto, in confronto a chi fosse un Cittadino o uno sottoposto.

4 Rub.56

Le parole ingiuriose.

   Coloro che dicono o profferiscono una parola ingiuriosa contro qualcuno, anche se in un solo impeto, ne abbiano detto molte insieme, siano puniti con 40 soldi, per ciascuna volta. Se <le> abbiano dette dinanzi al Podestà o al Capitano o a qualcuno dei loro officiali nel Palazzo del Comune, o del popolo, siano puniti con 100 soldi. E nelle anzidette cose, senza dubbio, abbia per sé valore il beneficio della pace; e qualsivoglia Rettore, per tutte le singole dette cose, abbia potere di condannare e di punire, sul fatto, senza alcun processo né atto scritto.

4 Rub.57

La pena per coloro che ripetono gli improperi.

   Decretiamo che quando vengono pronunciate contro qualcuno parole ripetute di improperio per qualche atto o su una cosa del passato, o riguardanti colui contro il quale sono profferite, o chi abbia detto o profferito in qualche modo una cosa infamante o contro il decoro del padre, della madre, del fratello carnale, della moglie o di un altro consanguineo<dell’altro> fino al terzo grado incluso, da computarsi secondo il diritto Canonico, ci sia la punizione a 25 libre di denaro. Se qualcuno invece abbia esibito, con gli scritti o con la parola, una sua difesa ossia per conservare un suo diritto, scrivendo o facendo scrivere, o facendo un’opposizione, o in altra maniera, non sia obbligato affatto alla detta pena. In realtà, se qualcuno abbia detto che qualcuno è mentitore, per mezzo di queste parole, “tu dici menzogne”, o cose equipollenti, o abbia ripetuto a costui stesso improperi come, ad esempio: ‘cieco’, ‘zoppo’, ‘monco’, o cose simili o qualche difetto che gli sia soprastante, per concessione divina, o per opera di un altro, sia punito con 5 libre di denaro. E nei casi di questo statuto il beneficio della pace abbia vigore e giovi.

4 Rub.58

Coloro che, a propria difesa, offendono qualcuno, e la pena di chi rifiuta la giurisdizione del Comune.

   Decretiamo che è legittimo, senza pena, a ciascuno il difendersi, con moderazione per la sua tutela <di dignità> incolpata. Tuttavia, se qualcuno, a causa di qualche dignità, o di un privilegio, o di qualche ragione o motivo, si sia sottratto, o abbia voluto sottrarsi dalla giurisdizione del Podestà o del Capitano del Comune di Fermo, al fine di non essere punito per una offesa che egli abbia fatto contro qualcuno, o per un reato, ovvero affinché faccia accordi in modi civili , ossia non sia punito in maniera penale, secondo la forma e il modo o secondo le pene di questa Città, sia punito alla pena di 50 scuti e alla privazione degli offici o di qualunque dignità nella Città di Fermo e nel contado. E chiunque si sia associato, in qualche modo, a qualcuno che così si sia sottratto, o abbia voluto sottrarsi, per commettere un reato, ossia abbia prestato aiuto, consiglio o sostegno a lui per commettere ciò, sia obbligato come se egli stesso avesse commesso il reato. E questo statuto, in realtà, rivendichi valore per sé, se il convenuto principale in materia civile o penale a nome suo proprio abbia rifiutato la detta giurisdizione, e anche se l’abbia rifiutata a nome di altri, come procuratore, tutore, parte attiva, curatore o sindacatore, e in questo caso, quando abbia rifiutato a nome di un altro, lui stesso tutore, curatore, attore, procuratore o sindaco sia astretto al presente statuto. E nondimeno il tale signore a nome del quale le dette cose siano state fatte o dette, o sia stato rifiutato, possa essere leso nei beni e nelle cose, come sopra è stato detto.

4 Rub.59

La pena di coloro che infrangono la pace.

   Contro coloro che infrangono la pace decretiamo in maniera tale che se qualcuno abbia infranto o rotto la pace, o abbia percosso o abbia fatto percuotere, in qualche modo, anche senza percuotere né far percuotere, o in qualsivoglia altra maniera colui con il quale abbia fatto la pace, a motivo di tale percossa o dell’offesa fatta in qualunque modo, oltre alla pena sull’osservare la pace promessa, a causa della pace infranta sia punito con la pena contenuta nelle Costituzioni della Marca. E lo stesso statuto ci sia e sia riconosciuto qualora qualcuno abbia così offeso o abbia fatto offendere, percuotendo o facendo percuotere un qualche consanguineo di colui con il quale abbia fatto la pace, fino al terzo grado incluso, da computarsi secondo il diritto Canonico; solo quando abbia offeso o abbia fatto offendere nella detta maniera, soltanto infrangendo l’anzidetta pace, ma non per un nuovo motivo o per una offesa fatta a lui ad opera di quel tale.

4 Rub.60

Decreto del Consiglio sulle vendette trasversali, confermato dal Breve di Pio IV in data Roma 10 febbraio 1560.

   Allo scopo di reprimere e di ostacolare le intenzioni e gli animi dei perversi e degli empi, i quali mentre desiderano vendicarsi delle ingiurie, eccedono i limiti propri della vendetta dell’offensore con l’offesa a realtà trasversali, pertanto con questa saluberrima legge decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno, in futuro abbia fatto una qualche vendetta trasversale, cioè quando l’offesa sia stata soltanto verbale, il tale che così fa l’offesa incorra nella pena dell’esilio per un quinquennio; se invece l’oltraggio e l’offesa siano stati fatti sulla persona, seppure senza sangue, né frattura di un osso, sia esiliato per un settennio. Quando in realtà l’offesa sia stata con sangue o con la frattura di un osso, o con il troncamento di un membro, o con debilitazione o con un segno che rimane perpetuo, la pena per il tale che offende così sia l’esilio per un decennio, con la confisca di mezza parte di tutti i suoi beni e soltanto nel caso di troncamento di un membro e della debilitazione, la mano destra sia troncata e amputata in modo che sia separata dal corpo. E si intendano i detti esuli come fuori dalla Città e dalla giurisdizione Fermana. Se invece da qualcuna delle dette offese fatte di traverso sia seguita la morte di colui che così sia stato offeso, colui che offende, come ribelle e traditore del pacifico stato di questa Città, sia dipinto nella parete del palazzo Vecchio della Curia pubblicamente e palesemente, all’usanza per i traditori, e sia sottoposto al perpetuo esilio, con la confisca di tutti i suoi beni e la demolizione delle abitazioni. Abbiamo decretato che la grazia, il perdono o la clemenza non possano essere concessi da parte di chi ha il potere; e non rimanga, né abbia validità su tutte le singole pene dei detti casi quando fatta o conseguita, né giovi la pace <beneficio> in alcuno dei detti casi. Aggiungiamo e proclamiamo che le dette pene ed ognuna di esse si intendano imposte oltre a tutte le altre pene legali o statutarie, e queste pene anzidette abbiano vigore tanto per colui che faccia ciò, quanto per chi comanda che sia fatta una vendetta trasversale. Inoltre un’offesa proclamiamo fatta in modo trasversale, ogni qualvolta l’offeso o un altro congiunto per consanguineità o per affinità abbiano offeso non lo stesso offensore, ma un altro congiunto per consanguineità o per affinità. E a quel tale che offende in tal modo non giovi allegare un nuovo motivo, a meno che non abbia dato prove con chiarissime e legittime conferme che il motivo è effettivamente vero e non esiste per un sospetto. Inoltre la pena della demolizione delle abitazioni recuperi di per sé vigore anche contr coloro che commettano una vendetta trasversale sui figli della famiglia, come sopra, per la quantità che concorre alla <quota> legittima da assegnarsi nell’abitazione paterna, al fine di dover fare la demolizione. E similmente la comunione <di beni> non giovi.

4 Rub.61

Sul non offendere debbono essere dati i fideiussori.

   Al fine di rendere tutti protetti e sicuri decretiamo che se qualcuno dinanzi a qualche Rettore della Città abbia esposto di avere qualche sospettato che voglia offenderlo per precedenti minacce, per indizi o segni, per i quali verosimilmente qualcuno debba avere dubbi, tale Rettore, a richiesta o per sollecitazione di quel tale che ha sospetti, sia obbligato e debba costringere effettivamente, come sembrerà opportuno a lui, senza alcun processo, colui sul quale si ha timore o si ha il sospetto, e ad offrire allo stesso sospettoso o intimorito, idonei fideiussori o un idoneo fideiussore; e certamente anche per essere in guardia per quel tale che così è ritenuto sospetto e per promettere a nome suo proprio e dei suoi congiunti per consanguineità o per affinità fino al terzo grado da computarsi secondo il diritto Canonico, di non offendere il tale sospettoso, neppure i suoi congiunti per consanguineità o affinità fino al terzo grado da computarsi secondo il diritto Canonico, sotto una pena che il detto Rettore avrà stabilito a suo arbitrio da 100 libre fino a 1000. E questa pena sia pretesa effettivamente qualora ci sia stata una trasgressione da parte di chi dà garanzia o dai suoi fideiussori, senza processo alcuno, concorrendo anche i fideiussori quando il principale è trascurato. Tuttavia questi fideiussori abbiano il regresso verso la persona del tale principale e il tale principale sia costretto a salvaguardarli indenni nei loro beni per la loro indennità, sul fatto e senza alcun processo né scrittura, in modo reale e personale; e a domanda o a richiesta di costoro cioè di detti fideiussori. E qualsivoglia Rettore abbia il libero arbitrio di multare e di punire, anche di costringere nella persona, e di carcerare, e parimenti di inviare al confino ed esiliare colui che intimidisce o fosse sospettato fino a quando abbia dato garanzia o abbia dato sicurezza, come già detto, senza l’intervento di alcun processo né scrittura. Possa anche questo Rettore, se a lui sembrerà opportuno, costringere nel modo e nella forma già detti quel tale sospettoso o timoroso, al fine che stia in guardia e garantisca di non arrecare offese a colui che egli così per sé considera sospetto. D’altra parte disponiamo nel presente statuto che nessuno possa pretendere o chiedere tali fideiussori o un fideiussore, dei quali sopra si fa menzione, neppure possa deputarli, contro qualcuno che egli in precedenza abbia offeso, neanche dai consanguinei dell’offeso, né da alcuno degli affini, né possa considerare così sospettabili costoro già detti né alcuno di loro. Aggiungendo decretiamo anche ed ordiniamo che i signori Priori e i signori Regolatori abbiano la piena autorità, il potere e l’arbitrio di provvedere, comandare, come sopra, nel dare le dette fideiussioni e le cauzioni per non fare le offese fra le parti, fra le quali le risse e le inimicizie girano <tra consanguinei>, fino al terzo grado da computarsi  dal diritto Canonico, sotto le pene da imporsi ad opera dei detti signori Priori e Regolatori, anche di fare altre cose e costringere, relegare, esiliare, come sopra. Ed ancora i detti signori Priori e Regolatori debbano operare e interporsi per pacificare le dette parti, tuttavia non contro la volontà delle stesse parti, né prima del pagamento della penalità. E per l’osservanza della forma del presente statuto sulle multe da imporre, i precetti che saranno fatti dal Podestà o dal Capitano o dai detti signori Priori e Regolatori alle parti affinché si presentino, possano essere fatti anche con atti scritti, ed essere affissi nelle abitazioni di uno di qualche parte, non rintracciato, e siano di tanta validità quanta quando esibiti di persona, e coloro che non obbediscono siano condannati alla pena contenuta nel precetto. Ogni giorno debba essere fatto un precetto di tale modo, fino a che sia obbedito. Se qualcuno in realtà, tramite due testimoni idonei, con giuramento, sia confermato che permane fuori distretto, sia scusato.

4 Rub.62

La pena per chi dalla Città di Fermo o dai Castelli entra o esce non dalle porte, ma in altro modo.

   Se qualche persona sia entrata o uscita dalla Città di Fermo o da qualche suo Castello, anziché attraverso una pubblica porta del Comune, attraverso un altro luogo o con altra maniera, sia punito con 25 libre di denaro, per ciascuna volta.

4 Rub.63

La pena di che guasta o occupa le mura della Città o dei Castelli.

   Con questo statuto decretiamo che se qualche persona abbia rovinato o guastato o in qualche modo abbia rotto qualche muro della Città di Fermo o di qualche Castello, o abbia occupato qualche muro tale, con una presunta autorizzazione, o abbia costruito un altro muro nella vicinanze di esso e anche abbia collegato o abbia fabbricato, o abbia violato questo stesso in qualche maniera, rompendo o distruggendo o facendo cose simili, sia punito, per ciascuna volta, a 25 libre di denaro; e sia costretto a ricostruirlo tali allo stato antecedente a sue spese. Inoltre nessuna persona osi né presuma di fare un passaggio con animali o senza, attraverso le ripe della Città o di qualche Castello, o di scavare, tenere o anche occupare le dette ripe o qualcosa di esse, con una presunta autorizzazione, sotto la pena di 25 libre di denaro da riscuotere su qualsivoglia trasgressore e per ciascuna volta, sul fatto; e nondimeno sia costretto a ristabilire lo stato antecedente. E chiunque stia come legittimo accusatore e denunciatore delle dette cose e abbia la metà della detta pena pecuniaria.

4 Rub.64

Gli Incendiari e i distruttori dei molini e delle abitazioni e di opere simili.

   Affinché nessuno abbia vigore a vantarsi della propria malizia, decretiamo che se qualcuno abbia immesso il fuoco dolosamente, o lo abbia messo per motivo di bruciare qualche abitazione sita nella Città o nel distretto di Fermo, o abbia incendiato tale abitazione dolosamente; sia che tale abitazione sia sita dentro la Città, in un Castello, sia che in una Villa o altrove, purché qualcuno abbia abitato o sia stato solito abitare in essa, se tale colpevole sarà pervenuto al presidio del Comune, sia bruciato vivo con le fiamme, tanto che muoia; e il danno sia riparato con il doppio a favore di chi l’ha sofferto. Se invece non sarà pervenuto nel presidio del Comune, sia condannato alla medesima pena e alla riparazione del danno con il doppio, e in perpetuo sia in esilio nella detta condanna. E la stessa pena si intenda che è stata stabilita e ci sia contro colui che abbia immesso il fuoco dolosamente in qualche casolare con il motivo di incendiare o abbia incendiato, purché, tuttavia, qualcuno con la sua famiglia abbia abitato di continuo nel detto casolare o vi sia stato. Inoltre se qualcuno con il motivo di incendiare abbia immesso fuoco con inganno, ossia dato fuoco in qualche meta di grano o di altro cereale o in qualche abitazione, o casolare posti fuori dalla Città o da qualche Castello che non fossero luoghi abitati, né siano stati soliti abitarsi da qualcuno con la sua famiglia, oppure abbia devastato o rotto qualche mulino o qualche sua mola o macina, sia punito e sia condannato a 100 libre di denaro e alla riparazione con il doppio del danno a favore di chi l’ha sofferto. E se questa condanna non sia stata pagata entro 10 giorni dal giorno della pubblicazione della condanna, gli sia amputata la mano destra in modo che sia divisa dal corpo. Inoltre se qualcuno abbia devastato un’altrui abitazione o un casolare posti fuori dalla Città di Fermo, e non abitati da alcuna persona in alcun modo, sia condannato e punito con 25 libre di denaro, per ciascuna volta e riparare al doppio del danno, a favore di chi ha sofferto. E infine, in ogni caso di incendio qui non espresso, l’incendiario sempre sia obbligato a riparare con il doppio del danno a favore di chi l’ha sofferto, e ancora in più, questa pena, se quell’incendio sia stato fatto con astuzia e con malizia, sia stabilita dai Rettori della Città di Fermo, fino a 20 libre di denaro.

4 Rub.65

Gli Avvocati, i Procuratori, i Notai non siano accettati come fideiussori.

   Tutti i singoli officiali e i Rettori della Città di Fermo evitino totalmente di ammettere o di accettare per fideiussori o al posto dei fideiussori, coloro quelli che appartengono al collegio e sono registrati, gli Avvocati, e i Procuratori, i Notai delle banche <tesorerie> civili di Fermo. Se qualcuno invece fra i detti Avvocati, Procuratori o Notai di banche, contro la disposizione di tale modo, si trovi, almeno di fatto, accettato o ammesso tra i fideiussori in una causa civile o penale, o in un’altra occasione qualunque, per l’autorità di questo statuto, in nessun modo sia costretto né obbligato, e colui che l’accoglie in tal modo o chi lo accetta sia punito a libre 25 di denaro per ciascuno e per ciascuna volta. E tale fideiussione o promessa non possa essere avallata con un giuramento, al contrario questa stessa e qualsiasi cosa che consegua da ciò non abbia vigore per la legge stessa; e a questo statuto non si possa rinunciare espressamente, tacitamente, direttamente o indirettamente.

4 Rub.66

La pena di coloro che portano un’arma.

   Se qualcuno nella Città di Fermo, o nei suoi borghi, o nel Porto di San Giorgio abbia portato un’arma in contrasto al permesso dello statuto di questa Città, se ad opera di qualche officiale o dei loro cooperatori sarà stato rintracciato, sia punito in questo modo, cioè per un coltello che ferisce, o per una daga <spada corta> o per simili, con tre libre di denaro; per una spada, uno spontone <tipo asta>, uno stocco <tipo spada>, un falcione bergamasco <coltellaccio>, una lancia, un roncone o simili, per ognuno, e per ciascuna volta, con libre 5 di denaro; per una mazza ferrata, una roncola, o un bordone di legno ferrato o non ferrato, o per un bastone nocivo, con 40 soldi, per ciascuna cosa e per ciascuna volta. E sia affidata all’arbitrio del Rettore o del suo Vicario qualunque cosa debba essere considerata simile alle dette o ritenersi come simile, o considerarsi malefica. In verità per un altro coltello maggiore di un palmo, calcolato il manico, sia punito, per ciascuna volta, con 20 soldi. Se qualcuno invece sia stato rintracciato che porta le dette armi o qualcuna delle dette, di notte, dopo il tramonto del Sole e prima del sorgere del Sole, sia punito al doppio. Se invece sia stato rintracciato che porta una “gorzeria”, un “corinto”, una “bracciarola”, o altra arma da difesa sia punito con 20 soldi di denaro per qualsivoglia arma e per ciascuna volta. Se qualcuno invece, in qualche Castello del Comune di Fermo, sia stato rintracciato mentre porta qualcuna fra le armi di difesa ovvero di offesa descritte sopra, senza espressa licenza del Podestà o del Capitano della Città, sia punito con la metà di dette pene, attribuendo le singole pene alle singole persone. Inoltre nessun forestiero presuma di poter portare le armi offensive o difensive dentro la Città di Fermo o dentro il Porto di San Giorgio, e chi abbia trasgredito, per qualsivoglia delle dette armi offensive sia punito con 5 denari, e per ognuna delle armi difensive sia punito con soldi 20 di denaro e perda le armi e siano assegnate al Comune, e immediatamente dopo il ritrovamento siano consegnate ivi al Tesoriere; a meno che tale forestiero abbia dimostrato una giustificazione o una difesa legittima sulle dette cose; e lo stimare legittima o l’ammettere o il respingere sia affidato all’arbitrio del Rettore. E chiunque dà ospitalità ai forestieri, inoltre ogni custode delle porte della Città di Fermo e di Porto San Giorgio e degli altri Castelli siano obbligati a preavvertire ciascun forestiero allorquando sarà arrivato nel suo ospizio o presso le dette porte, che non porti un’arma attraverso la Città, il Porto o un altro Castello dove è tale ospizio, o dove egli fa la custodia; e qualora non abbia fatto ciò, sia costretto, sul fatto, a risarcirgli e a restituire con i propri beni, il danno nel quale tale forestiero sia incorso a motivo del portare tali armi. E il Podestà e il Capitano della Città con vincolo del giuramento, almeno una volta in qualsivoglia giorno, sia obbligato a inviare i suoi cooperatori per investigare, per fare controlli contro coloro che portano le armi già dette o qualcuna delle dette attraverso la Città. E dalla sola relazione dei cooperatori, sul fatto e senza processo alcuno, punisca e possa e abbia autorità di punire quelli trovati che le portano così, senza altra indagine né discussione. Se qualcuno invece (fatta eccezione per i Priori, o per il Vessillifero di giustizia di questa Città) di giorno o di notte abbia trasportato o portato qualcuna delle armi anzidette nel Consiglio, nel Parlamento o nella Congregazione o nel Palazzo del Comune, o del popolo, o della residenza degli stessi signori Priori o del signor Podestà o del Capitano, sia di giorno, sia di notte, sia punito sul fatto a libre 10 per ciascuna volta e perda le armi. E ciascuno sia ritenuto legittimo accusatore sulle dette cose e ci si attenga anche alla relazione dei cooperatori o dell’officiale. E in tutti i singoli casi di questo presente statuto, sia cosa propria dell’officiale nella sua elezione il rilasciare a suo arbitrio e il condurre qualcuno, così rintracciato, presso la Curia o di rilasciarlo ai fideiussori. E quello che i cooperatori di qualche officiale della Città, del Porto, o del contado va investigando o controllando attraverso la Città, il Porto o i Castelli contro coloro che portano così <le armi>, se qualcuno sia fuggito dal cospetto di tali cooperatori o non abbia permesso di essere controllato, egli abbia autorità di punire sul fatto al modo stesso come se gli fosse stato trovato un coltello atto a ferire, e si abbia fiducia e ci si attenga alla relazione su ciò, con giuramento, di due cooperatori di tale Rettore o dell’officiale. Inoltre se qualcuno abbia portato armi con sé davanti o dietro o a lato o vicino qualche bambino o ragazzo che porta un’arma, su richiesta di questo stesso, costui, a richiesta del quale le armi così erano portate sia punito, sul fatto, come se le portasse lui stesso. Inoltre nessuna persona, col pretesto di qualche dignità o di una familiarità o di un privilegio presuma di portare qualche arma, se non per il privilegio del Priorato o del Vessilliferato di giustizia. Se qualcuno invece abbia voluto scagionarsi dalla pena soltanto con qualche anzidetto pretesto, sia punito, sul fatto, con 25 denari: e in questo caso il padre per il figlio, il fratello per il fratello, siano obbligati e tale somma possa e valga riscuoterla da questi, se vivano in Comune o senza una divisione. Tuttavia ad ognuno nell’andare così fuori dalla Città, dal Porto, o da un castello, oppure nel tornare da uno di questi o nel venire alla Città, o al Porto o ad un Castello, e nel tornare da lì, sia lecito portare impunemente le armi muovendosi da qui per un percorso diretto, da una abitazione o da un ospizio verso una abitazione o un ospizio. E se qualcuno che sta andando, o venendo così o ritornando per un percorso diretto, sia stato rintracciato che porta palesemente un “galerio”, senza malignità, oppure che conduce un somaro, o che porta legna, erbe, paglia, fieno, olio, o cose simili, o porta una bevanda per i lavoratori, gli è lecito che abbia avuto armi con sé; tuttavia, se uno abbia fatto ciò senza malizia, non sia soggetto ad alcuna pena, e su ciò diamo incarico alla coscienza del Rettore. Inoltre ciascuno con esplicito permesso del Podestà o del Capitano, che risulti da una scrittura o da una ricevuta di questo Rettore, possa portare armi di difesa, dopo aver presentato un idoneo fideiussore, uno o più, sul non offendere con esse. Se invece con esse o con qualcuna di esse abbia colpito sulla faccia, o sulla testa con sangue, sia punito, per ciascuna volta, con 50 libre di denaro, oltre alle altre pene degli statuti. E i fideiussori siano obbligati a pagare questa somma, in modo reale e personale, anche se il principale non sia stato esaminato. Tuttavia il Podestà o il Capitano non concedano né abbiano potere di concedere a nessuno il permesso di portare armi di difesa insieme con i fideiussori o senza <questi>, eccettuati solamente i propri officiali o coadiutori. E nei casi di questo statuto, né il beneficio della pace, né quello della confessione rivendichi per sé vigore. Inoltre se qualcuno abbia portato qualsivoglia genere di armi di possibile offesa nel Girone di Fermo, sia punito, per ogni specie di armi, a 25 libre di denaro e per ciascuna volta. E chiunque possa accusare e denunciare coloro che portano le armi anzidette, in uno dei detti luoghi, ed abbia la metà della pena.

4 Rub.67

La pena di coloro che vanno in strada dopo il terzo suono della campana.

   A tutti vietiamo di camminare attraverso la Città, il Porto o qualche Castello della Città, senza una luce sufficiente, o con una torcia accessa o con un tizzone, dopo il terzo suono della campana, che si suona di sera per la custodia della Città, e prima del suono della campana che si suona al mattino per il giorno. Se qualcuno invece abbia agito in contrasto con questo o sia stato rintracciato da un officiale o dai coadiutori del Podestà, ad eccezione per quelli che siano stati trovati nel raggio di tre abitazioni vicino alla propria abitazione, sia punito, sul fatto con 10 soldi 10 di denari, per ciascuna volta. Tuttavia, gli studenti che vanno alle scuole, o i mugnai che vanno al mulino con somaro o quelli che tornano da lì, o i fornai o le fornaie, o i cursori, o quelli che vanno a portare olive a macinare per esercitare il proprio mestiere, non sono affatto obbligati dal siffatto statuto. Inoltre al presente statuto aggiungiamo che, per evitare la penalità, un solo lume sia sufficiente a più persone che vanno attraverso la Città, il Porto o un Castello. E per questo statuto né la pace né una confessione servano ad alcunché.

4 Rub.68

La pena di coloro che giocano ai dadi, o ad altro gioco proibito.

   Inoltre decretiamo che se qualcuno, nella Città o nel distretto di Fermo, abbia giocato segretamente, o di notte, a qualche gioco dei dadi o ai tasselli o a bastoncini, o con le carte da gioco, sia condannato a 10 libre di denaro. Se in realtà abbia giocato pubblicamente e di giorno sia punito con libre 5 di denaro, per ciascuna volta; se si gioca silenziosamente o palesemente a danaro sia condannato e punito a 50 libre di denaro, lo sia anche chi abita l’edificio, nel quale così sia stato fatto il gioco; e tuttavia “pubblicamente” sia riconosciuto se il luogo, nel quale così si gioca, in quei momenti non stia chiuso; inoltre colui che tiene le candele, o la luce per i giocatori, o chi presta denaro agli stessi, o chi concede gratis in altra maniera i dadi, o il taccuino , sia punito con la medesima pena, come il giocatore. Inoltre colui che così abbia prestato denaro al giocatore, perda il prestito, e i pegni, quando ne abbia presi alcuni per tal motivo sia obbligato a restituirli sul fatto. Gli istrumenti scritti o le obbligazioni e le garanzie in tale occasione, fatte o intraprese, per l’autorità di questo statuto non abbiano alcuna validità e i colpevoli di tal modo, sul fatto, possano e valga che siano puniti, senza processo alcuno, con le pene designate sopra. E sulle dette cose si presti fede, sul fatto, alla relazione di qualsivoglia coadiutore del Rettore, e il Rettore i cui coadiutori hanno scoperto tali delinquenti, abbia la quarta parte delle dette pene. E ognuno possa denunciare tali giocatori, e tale denunciatore abbia e debba avere la quarta parte di quello che sia pervenuto in Comune in occasione di tale denuncia e sia tenuto segreto colui al quale si presti fede, con un solo testimonio. Il Banchiere del Comune sia obbligato a dare la detta quarta parte a tale denunciatore senza altra attestazione di mano dei signori Priori o dei Regolatori, ma sia prestata fede soltanto alla semplice parola e alla dichiarazione del Podestà che dichiara allo stesso Tesoriere che tale denunciatore ha denunciato il detto giocatore o i detti i giocatori. Sia lecito invece a chiunque nell’esercito di giocare palesemente ai dadi, o nella cavalcata ai dadi e ai tasselli, o giocare ad azzardo, senza pena in qualunque modo e forma. Inoltre sia lecito ad ognuno nelle osterie e negli ospizi di giocare impunemente lo scotto, purché gli osti e gli albergatori già detti non tengano la abitazione, l’osteria o l’ospizio chiuso con una spranga o con catenacci o in qualsiasi altro modo. A nessuno in realtà sia lecito giocare a palla o un altro qualunque gioco presso o vicino alle Chiese, affinché i riti divini non siano impediti dai giochi, sotto pena di 10 soldi per ciascun trasgressore e per ciascuna volta.

4 Rub.69

La pena di chi nega la parentela, il notaio o cose simili.

   Desideriamo che tutti adducano la verità senza raggiro, e decretiamo che se qualcuno, in una causa civile o penale, abbia negato con qualunque parola che comporti la negazione, che qualcuno sia, o sia stato segretario, o defunto, o padre, o figlio, marito, o moglie, zio paterno, o zio materno o altro congiunto per affinità o per consanguineità, fino al terzo grado da computarsi secondo il diritto Canonico; se non abbia rinnegato tale negazione, nello stesso giorno o nel giorno seguente a quello in cui così abbia negato,  non l’abbia revocata né abbia confessato la negazione, quando poi tale cosa negata sia stata provata con quattro testimoni che su ciò offrono una testimonianza sulla voce pubblica e sulla fama, decretiamo anche che questa prova sulle dette cose è valida, quel tale che così nega o che così abbia negato, sia punito, sul fatto, senza alcun processo, a 10 libre.

4 Rub.70

La pena di chi richiede il pagamento di un debito già pagato, o più del debito.

   Vogliamo contrastare le frodi di coloro che in un processo abbiano chiesto un debito già pagato o in altro modo soddisfatto, anche senza una contestazione della lite, e decretiamo che se qualcuno abbia richiesto in tale modo un debito, come già detto, sia punito con 25 libre di denaro, sul fatto e senza alcun processo; e di questa pena la metà sia per il Comune e l’altra per colui al quale così viene chiesto, sia che costui abbia presentato una querela o un’accusa riguardo a ciò, sia che no. E con la stessa pena similmente sia chi richiede più del debito, e nondimeno decada da tutto. E al debitore siano raddoppiate le proroghe contro chi richiede prima della scadenza. Le emissioni tuttavia per coloro che richiedono su eredi o successori, universali o particolari, un debito già pagato, per l’anzidetta legge non abbiano luogo, a meno abbiano chiesto le emissioni, con consapevolezza, così, o dopo la protesta o dopo l’accertamento su tale pagamento, o sul pagamento emesso, come è detto sopra.

4 Rub.71

La pena di coloro che invadono o occupano un <bene> immobile o infastidiscono qualcuno nella sua proprietà.

   Sta nelle nostre intenzioni di reprimere con tutti i modi l’altrui protervia, per cui decretiamo che se qualcuno di propria autorità, con il contributo o con la comitiva di due, o di più abbia occupato o invaso la proprietà di un altro o un bene immobile con violenza, da se stesso o tramite un altro o tramite altri a suo nome, o abbia fatto fare qualcosa come questa nel nome anzidetto, o qualcosa tale sia stata fatta scacciando da tale bene o non permettendo che il possessore di tale bene o un altro a suo nome, di rioccupi o recuperi tale bene o la detta proprietà; il principale che fa ciò, o che lo fa fare, sia punito a 200 libre, per qualsiasi volta, e chiunque si associa a chi lo fa sia punito a 100 libre di denaro per ciascuna volta. Quando invece tale cosa sia stata fatta o commessa senza comitiva, chi lo commette o colui che lo fa commettere sia punito a libre 100 di denaro, e in qualsivoglia dei detti casi, egli perda, per il fatto stesso, e sia privato di ogni diritto che abbia su tale possesso o bene, o verso questo stesso, senza che sia aspettata una sentenza di tribunale. Se qualcuno invece abbia turbato o molestato, per la proprietà di cui si parla sopra, qualcuno in qualche altro modo rispetto ai già detti, con una comitiva, da sé o tramite un altro a suo nome, il principale sia punito con libre 100 di denaro e invece chiunque si associa alle dette cose sia punito con 50 libre di denaro. Se in realtà la comitiva non sia intervenuta, il principale che fa in questo modo o che lo fa fare sia punito con 50 libre. Gli operai invece e i salariati, che siano entrati senza alcuna intenzione di turbare o di danneggiare la proprietà di un altro, non siano obbligati affatto ad alcuna pena. Inoltre qualsivoglia Rettore della Città sia obbligato e debba con tutto il suo potere mantenere, e conservare anche difendere nei loro possedimenti gli abitanti distrettuali e i Cittadini della Città e coloro che ivi abitano e prestare ad essi aiuto e sostegno riguardo a ciò, e intraprendere contro chiunque coloro che, in qualunque dignità, privilegio o giurisdizione esistano, turbano o danneggiano questi stessi o i loro possedimenti o occupano o invadono i beni, come già detto, o vogliono fare qualcuna delle dette cose, e contro la violenza di chiunque. E nondimeno tale Rettore, dopo acquisita la fiducia, in modo sommario, semplice, tranquillo, senza chiasso, né parvenza processuale, sul fatto, reintegri chi è stato così depredato sul bene che possedeva al tempo della deprivazione e lo salvaguardi nel possedere il medesimo bene. E se qualcuno, con presunzione di autorità, abbia occupato in qualche modo, boschi, prati, pascoli o qualsiasi altre proprietà e beni del Comune, sia punito con 10 libre di denaro, e quello che ha occupato al Comune, lo reintegri nello stato precedente, insieme con il danno e con l’interesse. E qualora in qualcuno dei casi già detti sia intervenuto un accusatore, chi e stato vinto sia condannato alle spese legittime a favore del vincitore. Aggiungiamo ai casi anzidetti, ed anche dichiariamo che siano considerati invadere, perturbare e occupare tutti coloro che siano entrati in una proprietà altrui, nonostante che siano entrati con l’autorizzazione di qualche Giudice, e abbiano coltivato in qualche modo tale podere, o da esso abbiano raccolto o abbiano percepito qualche frutto, senza che abbiano fatto una citazione.

4 Rub.72

La pena di chi estrae o sposta i termini <a confine>.

   Decretiamo con il presente statuto che se qualcuno di propria autorità abbia cavato fuori o spostato uno o più termini <di confine> vicinale, all’insaputa o contro il volere del vicino o del padrone, sia condannato 25 denari, per ciascuna volta e per ciascun termine così estratto o spostato. Se tuttavia una lite sia stata originata fra alcuni su un termine o sui confini o per tale motivo, tale lite in modo sommario, sereno, senza chiasso, né parvenza processuale, entro 10 giorni dopo la querela fatta su ciò, debba essere conclusa dal Podestà, o dal suo Giudice o dal Giudice dei danni dati, come meglio a loro sarà sembrato essere opportuno, nonostante, in alcun modo, le festività solenni o introdotte in onore di Dio ovvero altre.

4 Rub.73

La pena di coloro che occupano una tenuta assegnata ad opera della Curia.

   Allo scopo che i decreti dei Rettori o dei Giudici non stiano in ludibrio, decretiamo che se qualcuno sia entrato nella tenuta di un suo bene o a lui spettante, che fu assegnato ad un altro ad opera di un Rettore o da qualche officiale del Comune di Fermo avente il potere sopra a ciò, sia punito sul fatto a soldi 40 per la sola entrata, se ne è stato consapevole, o gli sia stato notificato che tale tenuta era stata assegnata. Tuttavia colui che del quale tale bene sia stato <proprietà>, possa andare presso la Curia, entro otto giorni dopo tale assegnazione della tenuta, e chiedere e fare sì che tramite il Giudice questa stessa sia contrastata alla giusta quantità con un terzo in più. E qualora non abbia fatto ciò e così vi sia entrato, sia punito con la detta pena a meno che durante il tempo della sua difesa <giustificazione> dall’accusa fatta su ciò non abbia restituito effettivamente tale tenuta, cioè di fatto, non a parole. E in questo caso il Giudice, perché lasci tale tenuta ovvero la sgombri e non ne faccia uso, da se stesso, neppure tramite un altro, comandi la pena di 10 libre. Invece, tale tenuta possa essere trattenuta sino alla consegna del <pagamento> insoluto. L’accusa presentata sopra ciò, tuttavia, sempre possa essere revocata, secondo il modo e la forma tramandata sopra ciò nello statuto relativo sulla revoca da concedersi.

4 Rub.74

Coloro che offendono gli esiliati.

   Decretiamo in odio e in pena degli esiliati che se qualcuno abbia offeso, e se abbia anche ucciso, uno che è stato esiliato condannato a morte, in modo principale o sotto qualche condizione, non sia obbligato affatto ad alcuna pena. In realtà colui che offende un esiliato e un condannato nella persona, in modo principale o condizionale, tuttavia al di fuori dalla morte, tuttavia non sia impedito in altro modo dall’offesa, se la morte del tale esiliato non sia avvenuta. Qualora questa morte avvenga, chi colpisce tale esiliato sia punito con 500 libre di denaro. Tuttavia chi colpisce un esiliato e condannato non sia obbligato alla pena soltanto pecuniaria puramente e semplicemente, cioè fino a 50 libre di denaro o sopra a ciò, a meno che dall’offesa non siano effettuate, seguite o verranno a seguire una cicatrice che rimarrà per sempre sulla faccia, o un taglio totale o una frattura di qualche osso, o una menomazione perpetua di qualche nervo, o di un membro, o la funzione di un membro. Quando sono intervenuti questi casi o è intervenuto qualcuno di essi, il tale che offende sia punito a 100 libre di denaro. Qualora invece sia intervenuta la morte del tale esiliato, il tale che offende sia punito a 1000 libre e tuttavia, e se non le abbia pagate entro un mese dalla pubblicazione della sentenza, gli sia tagliata la testa dalle spalle in modo che muoia del tutto. Invece chi offende un esiliato e condannato <sia punito> a al di sotto e non oltre 50 libre, se però senza <causare> sangue, a 10 libre; qualora in realtà dall’offesa del tale esiliato e condannato il sangue sia uscito, sia punito a 25 libre di denaro. Qualora invece, la morte, o una amputazione o una frattura totale di qualche osso, o una menomazione perpetua di qualche nervo, o di un membro, o della funzione di un membro, o una cicatrice che rimarrà per sempre sulla faccia siano state effettuate, o seguite o che avessero a venire dall’offesa, sulla persona di tale esiliato e condannato, allora il tale che offende sia similmente punito e condannato, come se il tale offeso non fosse stato o non sarebbe stato da essere esiliato e neanche condannato.

4 Rub.75

Gli esiliati per le offese fatte contro i giurati del popolo.

   Vogliamo e decretiamo che quando qualcuno sia rimasto condannato e sia stato contumace in occasione di qualche offesa o di una percossa fatta contro qualcuno del collegio <dei giurati> del popolo, o contro qualcuno che per una ragione o un motivo sia stato nell’officio del collegio, o contro qualcuno facente o non facente parte del collegio, in occasione di una arringa fatta per mezzo di lui nel Consiglio generale del popolo, oppure in quello speciale, o in Credenza, o in qualche Cernita di uomini convocata per ordine del signori Priori e del Vessillifero, o contro qualche statutario del Comune, costui, per l’avvenire, non abbia potere di ritornare nella Città di Fermo o nel suo distretto, quand’anche abbia catturato qualche esiliato o condannato del Comune di Fermo, o anche benché sia stato presente in una forza <presidio> del Comune o di qualche Rettore; ma al contrario, sia esiliato dalla detta Città e dal suo distretto in perpetuo.

4 Rub.76

I forestieri che offendono i Cittadini debbono essere catturati.

   Affinché i forestieri non presumano di offendere i Cittadini né i Fermani del distretto, decretiamo che se qualche forestiero abbia offeso, con armi, qualche Cittadino o Fermano del distretto di Fermo, che sono presenti nel luogo di tale offesa o da dove il tale forestiero sia fuggito, se siano stati negligenti nel gridare o nell’inseguire tale forestiero, siano puniti con 25 libre di denaro, e il tale offensore forestiero immediatamente possa essere offeso dai Cittadino e da chiunque altro. Se invece tale forestiero abbia commesso un omicidio contro qualcuno degli anzidetti, quando che sia, anche con un intervallo <di tempo>, valga che sia impunemente offeso e ucciso. Se invece qualche Fermano, o abitante della Città o del distretto abbia ricettato qualcuno forestiero tale <esiliato>, o abbia prestato aiuto, consiglio o sostegno a questo stesso offensore, sia punito similmente a quella pena con cui il forestiero. E tale forestiero per sempre sia esiliato dalla Città di Fermo, né in modo alcuno valga che egli venga nella stessa Città o nel suo distretto, per l’occasione della sua cattura o anche della presentazione di un altro esiliato.

4 Rub.77

Coloro che si siano sottratti o si siano rifiutati a ragione di qualche privilegio.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno a causa di un privilegio clericale, o di una qualche dignità, o per altra ragione, abbia schivato la giurisdizione di Podestà, della sua Curia o di Capitano; o abbia rifiutata <il potere> da se stesso o per mezzo di un altro, o in qualche modo egli vi sia stato sottratto, qualora successivamente, in qualsiasi momento abbia dismesso l’abito clericale, o l’abbia ripudiato, o abbia preso moglie, sia punito da qualche Rettore sulle dette cose, e almeno per il reato da lui commesso, sia punito e condannato per mezzo di un’accusa, una denuncia o una inquisizione sul reato già commesso, secondo la forma degli statuti di Fermo, nonostante uno statuto che dispone che il Podestà o il Capitano non abbia potere di indagare e di punire per le cose commesse prima di un certo tempo. E il Podestà o il Capitano debba praticare questo statuto sotto la pena di 100 libre di denaro. E il detto Podestà, il Capitano o il Giudice di giustizia o un officiale di chiunque di questi stessi non possano proclamarsi non competente come Giudice sopra qualche processo civile o penale, a meno che le opposizioni (eccezioni) schivanti e provate non siano state opposte con atti scritti, sotto pena di 50 libre di denaro per ciascuna volta, quando abbia trasgredito, da riscuotergli nel tempo del suo sindacato e da assegnare al Comune di Fermo.

4 Rub.78

I malfattori che sono entrati nello stato religioso dopo un reato commesso.

   Non vogliamo che un’azione temeraria altrui rimanga impunita e decretiamo che se qualcuno abbia commesso qualche reato e poi sia entrato nell’esistenza religiosa e alla fine abbia apostatato; se non è stato ordinato con gli ordini sacri, possa e debba essere punito e condannato, per mezzo di un’accusa, una denuncia o un’indagine su tale reato, nonostante che già gli sia stata fatta l’assoluzione per quel reato, perché era entrato in religione, e anche nonostante uno statuto che proibisce di informarsi sulle cose commesse prima di un certo tempo.

4 Rub.79

I ricettatori di esiliati.

   Tutti coloro, di qualunque sesso, che hanno dato ricetto con consapevolezza a qualche esiliato e condannato del Comune di Fermo, anche se questo tale che è stato ricettato sia stato un congiunto in qualunque grado di consanguineità o di affinità con quelli che lo hanno ricettato, essi siano puniti nel modo infrascritto, cioè, se qualcuno abbia dato ricettacolo a qualche esiliato e condannato a motivo di un tradimento, o di una ribellione commessa contro il Comune di Fermo, o per il crimine di lesa maestà di questo Comune e del presente stato popolare, a costui sia tagliata la testa dalle spalle, in modo che muoia, e tutti i suoi beni siano resi pubblici <confiscati> e sia considerato ribelle perpetuo del Comune di Fermo. Se qualcuno in realtà abbia dato ricettacolo, con consapevolezza, ad un esiliato e condannato a morte in modo principale, o condizionale, per altro motivo, sia punito con 500 libre di denaro. Se qualcuno in realtà abbia dato ricettacolo ad un esiliato e condannato di persona o nella persona in modo principale, o condizionale, tuttavia al di fuori della morte, sia punito con 100 libre di denaro. Chiunque in realtà, con consapevolezza, abbia dato ricettacolo ad un esiliato e condannato in denaro soltanto, chi lo ricetta debba essere condannato al doppio di quanto a cui il ricettato era stato condannato, purché la detta pena da farsi su chi dà ricettacolo, non ecceda 100 libre di denaro. Un nobile di Fermo, abitante del contado, in realtà, che accoglie, con consapevolezza, un esiliato e anche condannato a morte, in modo principale, o condizionale, sia punito con la pena capitale, cosicché muoia. Se in realtà un tale nobile del comitato abbia dato ricettacolo, con consapevolezza, a qualche esiliato e condannato nella persona, in modo principale o condizionale, al di fuori della morte, o soltanto in denaro, sia punito a 1000 libre di denaro. E in qualsivoglia dei detti casi il tale nobile del contado che così ricetta <un esiliato condannato> per il fatto stesso sia privato in perpetuo di tutti i singoli diritti, e privilegi, immunità e di qualsiasi esenzione che ottenesse dal Comune di Fermo. Tuttavia qualsivoglia Comunità o Associazione generale del distretto di Fermo, che abbia dato permesso di stare o dimorare nel loro Castello, o dato ricettacolo, con consapevolezza, a qualche esiliato e condannato in occasione di una ribellione, o di un tradimento o per il crimine di lesa maestà del Comune di Fermo o del presente Stato popolare, sia punito con 1000 libre di denaro. Se in realtà la Comunità o l‘Associazione abbia ricettato, con consapevolezza, un esiliato e anche un condannato a morte in modo principale, o condizionale, per un altro motivo che non l’anzidetta, o, con consapevolezza, abbia permesso che questo stesso abitasse o dimorasse nel loro Castello, o nella Villa, sia condannata a 200 libre. Se in realtà, <la comunità> abbia dato ricettacolo o permesso di abitare, stare o dimorare, come è scritto sopra, tuttavia con consapevolezza, ad un esiliato e condannato, nella modalità personale, in forma principale o condizionale, o anche in modo pecuniario, al di fuori della morte, sia condannata a 50 libre di denaro. Inoltre qualsivoglia Comunità o Associazione del distretto di Fermo sia obbligata e debba adoperarsi per catturare e per far catturare, con ogni potere, tutti i singoli esiliati e condannati del Comune di Fermo che dimorano o vengono nei loro territori, e anche tutti i singoli delinquenti nei loro territori. Se, tuttavia, nelle dette cose esse siano state negligenti, siano punite con 50 libre, per ciascuna volta. Decretiamo ciò, tuttavia, in modo generale e con il presente statuto aggiungiamo che un esiliato e condannato, come viene notato sopra, si intenda che è stato ricettato con consapevolezza, da una singola persona o da una Comunità o da una Associazione, scritta sopra, e si intenda che è stata data consapevolmente con tolleranza la permanenza e la dimora al tale esiliato, dopo che il nome dell’esiliato e condannato sia stato notificato con lettera del Rettore della Citta a qualche Comunità o Associazione del Castello o della Villa, o quando il nome del detto esiliato o condannato sia stato scritto e posto pubblicamente e palesemente nella tabella pendente nella loggia di San Martino o in altro luogo a ciò deputato, o se il nome dell’esiliato e condannato sia stato letto pubblicamente nel Consiglio del Comune di Fermo. E intervenendo qualcuna di queste cose, l’ignoranza sulle dette cose non abbia validità da addurre, ma la conoscenza vera sulle dette cose sia presunta e considerata. Si intenda ricettare (dar ricettacolo) quando nel territorio della Città, del contado, o del distretto di Fermo, chi sia stato esiliato e condannato in tale modo sia stato ricevuto nell’abitazione o altrove, o associandosi a lui, siano stati dati cibo o bevanda o si abbia avuta con lui qualche correlazione.

4 Rub.80

La pena per coloro che prestano patrocinio, aiuto, consiglio e favore a qualcuno esiliato o condannato.

   Se qualcuno abbia prestato chiaramente nella forma principale un patrocinio a qualche esiliato e condannato del Comune di Fermo in occasione di qualche ribellione o di un tradimento o di un crimine di lesa maestà dello stesso Comune o del <suo> presente stato popolare, consapevolmente, con atti di procuratore o di avvocato, sia punito con la pena di 100 libre di denaro, per ciascuna volta, e da subito, per l’autorità del presente statuto, per tale esiliato e condannato, non sia reso in alcun modo un diritto in una causa civile o penale nell’azione attiva, neanche nella difesa in forma principale, o di conseguenze, ad opera di alcun Rettore né da un officiale del Comune di Fermo, sotto la penalità imminente di 100 fiorini d’oro per qualsivoglia trasgressore, Rettore o officiale , per ciascuna volta. In realtà non sia reso in alcun modo un diritto in una causa civile o penale ai condannati ed esiliati per reati diversi da quelli detti sopra, chiaramente nell’azione attiva, sotto pena di 25 libre di denaro per il trasgressore, Rettore o officiale, da imporsi per ciascuna volta. Se qualcuno invece abbia dato aiuto, consiglio o sostegno a qualche esiliato e condannato in occasione di una ribellione, di un tradimento, di <crimine di> lesa maestà del Comune o dello stato <suo> già detto, o facendogli comitiva, o prestando denari, o beni ad usura, o fornendo o offrendo a lui stesso cose commestibili o altre cose necessarie per il vitto, o in altra maniera senza dare ricettacolo, facendo in qualunque modo, sia punito con 300 libre di denaro. In realtà, chi presta aiuto, consiglio o sostegno ad esiliati e condannati per altri reati, non per quelli detti sopra, sia punito a 25 libre di denaro. Su queste cose, tuttavia, che sono contenute nel presente statuto, qualsivoglia Rettore abbia potere di fare una indagine e di punire con le dette pene con libero arbitrio. Invece per il provvedimento di questo presente statuto, non siano generati nessun pregiudizio e nessuna deroga allo statuto precedente, che dispone norme per i ricettatori degli esiliati, ma quello stesso <statuto> rimanga immutato e stabile nel suo vigore.

4 Rub.81

Beneficio dell’esiliato che presenta un altro esiliato.

   Con questa legge generale decretiamo che se qualcuno abbia catturato un esiliato e puramente e semplicemente condannato, per una qualche somma di denaro, che sta in contumacia fuor> dal Comune e dal distretto di Fermo, e l’abbia presentato effettivamente da se stesso o tramite un altro, alla forza <presidio> del Comune di Fermo o di qualche Rettore della Città, anche qualora il tale che ha catturato e ha presentato da sé, o tramite un altro, non sia uno condannato dal Comune di Fermo, ha il potere di ricevere, chiedere ed avere dalla pecunia e dai beni del Comune, 5 soldi per ogni libra della condanna di quel tale catturato e presentato. Tuttavia se l’esiliato e condannato, nel modo principale o condizionale, nella persona, o a morte, da un altro non esiliato e non condannato, sia stato catturato e presentato, come già detto, costui <catturatore> può percepire 100 libre di denaro dai beni di quel tale che è stato presentato, se si trovano, altrimenti ha il potere di percepirle, chiederle ed averle dai beni del Comune. Se qualcuno invece abbia catturato e abbia presentato, come già detto, qualche esiliato e condannato in occasione di una ribellione, di un tradimento o <di un crimine> di lesa maestà, o del presente stato popolare di questo Comune, quand’anche egli stesso sia stato esiliato e condannato in qualsiasi occasione, costui stesso sia considerato e sia assolto da questo esilio e dalla condanna, sia esente e libero e, per l’autorità di questo statuto, sia ristabilito nello stato precedente, e l’esilio e la condanna suoi siano considerati e siano cancellati, annullati e di nessuna efficacia. Se invece qualcuno abbia catturato e presentato, come detto sopra, un esiliato e condannato per altri reati anziché per gli anzidetti, e colui che lo cattura e così lo presenta fosse un esiliato e condannato ad una pena pari o minore di quel tale che è stato presentato, costui stesso che lo presenta sia liberamente esentato e assolto e sia ristabilito nello stato precedente, come sopra; e sia considerato e stia come se non sia stato esiliato e condannato. Ma quale pena si debba capire e considerare e avere come pari o minore fra le anzidette, sia affidato all’arbitrio del Rettore. E qualsivoglia Rettore e Giudice della Città, a domanda e richiesta di chi ha catturato e presentato, come sopra, sia obbligato e debba cancellare, annullare e invalidare la condanna e pronunciare, decidere e dichiarare che la condanna e l’esilio di tale presentatore secondo il modo scritto sopra sono annullati e invalidati; e debba far fare sopra a ciò un atto pubblico o una lettera opportuna. Aggiungiamo tuttavia, in generale, al presente statuto che in qualsiasi caso di esso chi ha catturato e presentato in forma principale sia soltanto un solo che goda e fruisca del frutto e del beneficio di questo statuto. E chi debba essere riconosciuto come principale nelle dette cose sia affidato all’arbitrio del Rettore. Tuttavia, per effetto di questa rubrica o statuto, non vogliamo in nessun modo pregiudicare né derogare ad un altro statuto che, in modo specifico, dà una disposizione in contrasto.

4 Rub.82

Gli Avvocati e i Procuratori che si accordano su una somma.

   Tutti i singoli Avvocati e Procuratori che fanno accordi su una somma della lite della causa o del bene che è discusso nel processo, siano puniti, sul fatto, a 25 libre di denaro, per ciascuna volta; e in tale lite o causa, in futuro, non siano ascoltati ulteriormente, e per il resto e siano infami per il fatto stesso, e per il resto, in futuro, non debbano esercitare l’officio della procura <procuratori> o dell’avvocatura e dal Giudice sia interdetto ad essi di esercitare e qualora esercitassero, per la legge stessa, ciò che abbiano fatto non abbia validità.

4 Rub.83

La pena degli accusatori che non hanno prove.

   E’ conveniente alla ragione che chi non abbia dato le prove sulla <sua> accusa subisca una pena. Decretiamo pertanto che se qualcuno abbia accusato chiunque di aver elaborato o costruito un istrumento falso e non abbia dato le prove, sia punito a 100 libre di denaro. Se in realtà abbia accusato su una elaborazione, o sull’uso di un documento falso, o su una testimonianza o una presentazione di una testimonianza falsa, e non abbia dato le prove, per ciascuna volta, sia punito a 50 libre di denaro. Se invece qualcuno abbia accusato chiunque di un omicidio, e non abbia dato le prove, sia punito a 200 libre. Se, in realtà, qualcuno abbia accusato chiunque di rapina o di un crimine di un carcere <sequestro> privato, o di un altro reato, per il quale, secondo la forma dei nostri statuti, potesse essere imposta o dovesse venire imposta una pena in tutto o in parte corporale, o principalmente afflittiva del corpo chiaramente in modo principale, non invece condizionale, e non abbia dato le prove, sia punito, per ciascuna volta, a 100 libre di denaro. Se, in realtà, abbia accusato chiunque di un reato, e la pena di questo fosse semplicemente pecuniaria o avesse annessa anche una pena corporale o afflittiva del corpo nella modalità condizionale, e non abbia dato le prove, sia punito a dodici denari per ciascuna libra di quella pecunia che il Rettore potesse o avrebbe potuto imporre all’accusato, quando il reato fosse stato vero e provato; purché tale pena di chi non dà prove non superi in alcun modo 100 libre di denaro. E gli anzidetti statuti e qualsivoglia di essi siano contemplati sull’accusatore che non sia stato un evidente calunniatore. Se invece sia stato un evidente calunniatore, sia obbligato in ogni modo alla pena del taglione. E non si intenda come evidente calunniatore solamente per il fatto che non abbia dato le prove. Tuttavia all’accusatore sia sufficiente per la sua giustificazione e per l’esenzione dalle dette pene, che abbia provato la sua accusa in modo semipieno. E in tutti i singoli casi sopra descritti, l’accusatore che non dà le prove, come già detto, possa essere punito e condannato alle dette pene, dall’officio del Rettore o del Giudice, o anche a richiesta della parte accusata, nella stessa istanza della detta accusa o anche subito dopo, anche con un intervallo. E sempre l’accusatore che così non dà le prove, sia condannato alle legittime spese a favore dell’accusato. Invece le dette pene non rivendichino di per sé un vigore, né alcuna di altre <pene>per le accuse di danni dati o per le invasioni, per le turbative o per le occupazioni delle tenute. In realtà i Sindaci dei Castelli o delle Ville del distretto di Fermo che denunciano reati secondo il loro officio, quandanche non abbiano prodotto prove, non siano obbligati ad alcuna pena, a meno che non siano stati in una evidente calunnia; e in questo caso, siano puniti secondo lo statuto, sopra, contro l’accusatore che fa una calunnia.

4 Rub.84

La pena di coloro che prestano aiuto, consiglio e favore per qualche reato o a chi commissiona qualche reato.

   Per il motivo di dover reprimere i delinquenti, decretiamo che nessuno osi né presuma, a parole o con opera o in qualsivoglia modo, prestare o offrire un aiuto, un consiglio o un favore per qualche reato o a chi commissiona qualche reato. Se qualcuno invece abbia fatto diversamente o in contrasto o si sia avvicinato, seppure la pena secondo la forma dei nostri statuti sia stata stabilita meramente e semplicemente pecuniaria, il tale che così trasgredisce o vi si avvicina debba essere condannato e punito a metà della pena con la quale il principale <delinquente> viene condannato o punito. Se in realtà il reato fu tale, la cui pena in modo principale o condizionale sia stata stabilita sulla persona, in tutto o in parte, o afflittiva del corpo in forma principale, o condizionale contro il delinquente principale, allora colui che abbia prestato aiuto, consiglio o favore al reato o a chi lo commissiona, ad arbitrio del Rettore, sia punito in modo reale o anche personale, tuttavia, non fino alla morte, e non peggio rispetto a colui a cui abbia prestato qualche tale aiuto, consiglio o sostegno. Mentre resteranno nella loro validità gli statuti di questo volume, i quali impongono una speciale pena per tale aiuto, consiglio o sostegno, in nessuna maniera, sia derogato ad essi tramite questo <statuto>.

4 Rub.85

Gli istigatori al duello, o alla guerra.

   Noi diamo ordine, proteggendo, che il bene e la pace si abbiano fra le singole persone e siano praticati; e se qualcuno nella Città o nel distretto di Fermo abbia provocato chiunque alla guerra, o da se stesso o tramite altri abbia invitato un altro al duello, sia punito con 50 scuti. E il Rettore abbia libero arbitrio di costringere a fare la pace e l’accordo, in modo reale e personale il tale che provoca, che invita o fa richiesta, e anche chi è stato provocato, chi è stato invitato e chi è stato richiesto. E se abbiano rifiutato, con libero arbitrio, possa ed abbia potere di multare o bandire o destinare al confine chi rifiuta.

4 Rub.86

L’esecuzione delle sentenze penali. 

   Noi valutiamo che la legge e la giustizia sarebbero poca cosa se non avvenga l’esecuzione di queste stesse; perciò decretiamo ed ordiniamo che qualsivoglia Rettore o officiale del Comune di Fermo sia obbligato ad eseguire e mettere in esecuzione tutte le singole sentenze e le condanne penali pubblicate da loro stessi, che siano state ripresentate o abbiano avuto dei fideiussori nel processo contro i principali <colpevoli> o contro i fideiussori o contro il principale o anche simultaneamente per entrambi, ad arbitrio della loro propria volontà, entro un mese dal giorno della pubblicazione della sentenza, sotto la pena di 200 libre di denaro per qualsiasi sentenza che non sia stata messa in esecuzione. E nondimeno la somma contenuta in essa sia computata nel suo salario. In realtà, metta in esecuzione le sentenze pubblicate contro i contumaci con le cose e i beni di costoro, con diligenza, per quanto gli sarà stato possibile, in questo modo, cioè che questi officiali o i Rettori che pubblicano tali sentenze facciano e facciano fare un’indagine o un’investigazione su tutti i singoli beni mobili e immobili e sui nomi dei debitori e sui crediti di tali esiliati o condannati in contumacia e su ciò ci sia risultanza negli atti della Curia. E qualora abbiano trovato alcuni beni o cose, o i crediti, o i nomi dei debitori, li faccino registrare per iscritto e li facciano assegnare al Sindaco del Comune di Fermo deputato agli affari, ed anche al Notaio del Registro del Comune, in modo che l’impossessamento e l’incorporazione di questi si possano fare a vantaggio del Comune, e nel frattempo si faccia il sequestro di tali beni registrati e siano affidati a persone idonee. E questo Sindaco sia obbligato a impossessarsi di tali beni e poi a prendere e tenere o vendere tali beni a vantaggio del Comune. E qualora sia stata commessa una negligenza sulle dette cose, il Rettore ed il milite associato che abbiano trascurato che tali condanne siano eseguite siano obbligati a computarle nel proprio salario. Tuttavia il Sindaco negligente in tali cose, ad arbitrio del Rettore, valga che sia multato e sia punito fino a 10 libre di denaro e non oltre. Tuttavia sulle sentenze che siano state ristabilite o no, pubblicate nell’ultimo mese del governo di un Rettore, le dette pene non siano in vigore su un milite o su un Rettore, ma il successore e il suo milite associato, qualora non abbiano dato l’esecuzione a queste stesse entro un mese da quando hanno iniziato il loro officio, come già detto, incorrano nelle dette pene e nelle somme contenute nelle dette sentenze ristabilite non date in esecuzione, siano computate nel loro salario e debbano effettivamente esservi computate.

4 Rub.87

Un genere con un altro genere, un numero singolare con uno plurale, e viceversa, si concepiscano in modo simile.

   Con l’intento di dover eliminare i dubbi e le liti, con la presente legge decretiamo che il genere maschile, prenda insieme e si colleghi con il femminile e il neutro e al contrario, ed inoltre il numero singolare prenda insieme e si colleghi con il plurale e al contrario e sia stabilito in un genere o un  numero, e sia riconosciuto e sia stabilito per l’altro nel medesimo modo. E ciò abbia vigore se la cosa, il caso, la disposizione, la materia o la cautela siano indifferenti, o così convenga o valga convenire nei detti generi e nei numeri all’uno come all’altro, o abbia vigore in tali cose. E ciò sia stato disposto e provveduto tanto nelle cause penali quando anche nelle cause civili o miste; salvi sempre gli statuti con i quali si trova che è stato provveduto l’opposto o il contrario.

4 Rub.88-

I possedimenti dei Cittadini e i beni stabili non si debbono alienare, né trasferire a coloro che non sottoposti <a Fermo> e non fare parentela con coloro che non sono sottoposti.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona, in qualunque stato e condizione stia, senza un esplicito permesso e volontà dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia di questa Città e del Consiglio speciale di questa Città, possa o debba in qualunque modo alienare o in qualunque modo trasferire alcuni beni immobili, i possedimenti, le abitazioni o i fortilizi, che sono siti nella Città di Fermo, o nel suo contado e nel distretto o al di fuori vicino ai confini del distretto di Fermo o del suo contado, o fuori, tuttavia vicino ai confini del distretto di Fermo e del suo contado, a qualche persona ecclesiastica o secolare non soggetti alla giurisdizione temporale o al dominio della detta Città o a qualcuno che non sostenga gli oneri della detta Città o del contado e che non sia un abitatore costante della detta Città o del contado. E se sia stato fatto in modo diverso l’alienazione o il contratto, per la legge stessa, siano nulli e di nessuna validità; e il detto bene così alienato o trasferito, per l’autorità della presente legge, senza alcun’altra sentenza, , per la legge stessa, sia riconosciuto e sia confiscato e assegnato al Comune di Fermo. E tal modo sia riconosciuto, se viene fatto con una ultima volontà, un testamento, i codicilli, una donazione a motivo della morte, o per qualsiasi altro motivo, o per un titolo di ultima volontà. Tuttavia, se chi aliena così o trasferisce nell’ultima volontà a coloro non sottoposti <a Fermo>, come è stato detto sopra, avesse consanguinei a lui congiunti fino al terzo grado incluso di consanguineità, da calcolarsi secondo il diritto canonico, e i detti congiunti fossero abitanti della Città o del contado di Fermo e sostenessero gli oneri del Comune di Fermo, allora e in tal caso, i detti consanguinei abbiano e debbano avere la successione di quei beni, così trasferiti con detto titolo, salva sempre la prerogativa del grado <terzo incluso>. Se in realtà i detti consanguinei non esistessero, allora i detti beni pervengano e debbano pervenire al detto Comune, e siano assegnati al detto Comune e siano confiscati. E per l’autorità della presente legge si abbiano e siano riconosciuti come beni pubblici e confiscati. Aggiungiamo inoltre che la stessa cosa sia riconosciuta e abbia vigore in mancanza di testamento per i beni mobili e stabili, così che coloro non sottoposti e anche questi stessi o gli autori degli stessi, se in nessun modo sostengono gli oneri del Comune di Fermo, siano stati oriundi dalla Città o dal contado di Fermo, in nessun modo né via possano né debbano avere la successione sui detti beni stabili o mobili che rimangono e esistono nella Città o nel contado di Fermo, né nel loro estimo, tanto senza testamento che con testamento o con qualsiasi altra ultima volontà. Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona in qualsiasi stato, grado, o dignità stia, osi o presuma, contrarre o far contrarre alcun matrimonio, gli sponsali sul presente o sul futuro, con qualche nobile o plebeo, o con qualsivoglia altra persona non sottoposta alla giurisdizione della detta Città, come è stato detto sopra, senza un esplicito permesso dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia e del Consiglio della detta Città. E qualora avvenga in modo diverso, per l’autorità della presente legge, sia riconosciuto che tutti i beni dotali o non dotali di tale persona che sposa o che si fidanza, per il fatto stesso, sono stati assegnati e confiscati a favore del Comune della detta Città; e colui con il quale avvenisse il contratto, incorra nella pena di 500 fiorini d’oro da assegnarsi al detto Comune. E con una pena simile di 500 fiorini, siano puniti i mediatori o gli altri consanguinei e amici, i quali in tali cose prestassero loro l’aiuto, il consiglio e il sostegno; sia punito con simile pena anche il Notaio che per le dette cose o per qualcuna delle anzidette abbia accolto il rogito o il contratto o se abbia redatto l’atto per le dette cose. Su tutte queste singole cose i Sindaci del Comune siano obbligati a dare la denuncia al signor Podestà e alla sua Curia, al modo come sono obbligati a denunciare gli altri reati. E il Podestà, che ci sarà nel tempo, per suo officio, e su denuncia di chiunque, sia obbligato a fare la procedura sulle dette cose, e a punire quelli scoperti colpevoli, omettendo ogni solennità della legge, dopo aver trovato la sola verità del fatto. Inoltre nessuna persona osi o presuma di contrarre a parole il fidanzamento, al presente o al futuro, con qualche donna, senza il permesso e il consenso del padre della donna, se ci sia il padre; se in realtà non c’è il padre, senza il consenso della madre di tale donna, e di due consanguinei prossimi della tale donna che si sposa, o almeno di due fra essi, sotto la pena per tale donna che tollera di essere condotta alle nozze o per chi contrae il fidanzamento, e per chiunque tratta e chi contrae con lei il matrimonio, o il detto fidanzamento, di 500 libre di denaro, sul fatto e senza alcun processo, che debbono essere riscosse dal Podestà della Città di Fermo sulla sua dote, e da assegnare, sul fatto, al Comune di Fermo.

4 Rub.89

La pena di chi uccide o bastona gli animali di qualcuno.

   Se qualcuno abbia ucciso un cavallo, un bue, un asino o un mulo di un altro, sia punito a 25 denari. Se in realtà non l’abbia ucciso, ma l’abbia in altro modo percosso, se con menomazione di qualche membro, sia punito a 10 libre di denaro; se l’abbia percosso senza menomazione, in qualunque modo, con perdita di sangue, sia punito a 40 soldi di denari, per ciascuna volta. Se in realtà qualcuno abbia ucciso un maiale, una capra, una pecora o altro simile animale piccolo, sia condannato alla terza parte delle dette pene; e nei singoli detti casi, sia obbligato al risarcimento del danno, con il doppio, al padrone di detto animale. Sia tuttavia lecito ad ogni padrone del podere e ai suoi familiari, ed anche ai lavoratori dei poderi e agli altri che hanno diritto ai frutti, di percuotere e uccidere impunemente gli animali, le oche e i polli di un altro, quando li abbiano trovati a recare un danno nelle vigne, negli orti, e nei canneti coltivati e lavorati, o anche tra i cereali. E nelle dette cose sia sufficiente la prova di un solo testimonio che testimonia che abbia visto quel tale uccisore mentre ha ucciso, e abbia riconosciuto l’arrecare danno nei detti luoghi o in qualcuno dei detti luoghi. E il beneficio della pace avuta da parte del padrone degli animali percossi o uccisi, in detti casi, rivendichi per sé vigore.

4 Rub.90

I reati non esaminati entro un mese nel contado.

   Allo scopo che reati non siano coperti e non rimangano impuniti, decretiamo ed ordiniamo che i reati non esaminati, entro un mese dal giorno in cui il reato è stato compiuto, ad opera degli officiali dei Castelli e degli altri luoghi del contado e del distretto di Fermo, che hanno la giurisdizione di investigare su di essi, possano e debbano essere esaminati e puniti ad opera del Podestà della Città di Fermo. Dopo trascorso detto mese, questi officiali dei Castelli e degli altri luoghi del contado e del distretto di Fermo, in nessun modo, in seguito, si intromettano su questi reati e in nessun modo per essi sia valido di investigare su questi stessi e di punire, sotto pena di 25 ducati d’oro per qualsivoglia degli stessi officiali trasgressori e per ciascuna volta, da prelevare sul fatto. E qualsiasi cosa sia stata tentata e esaminata dagli stessi officiali, dopo la scadenza di detto mese, non abbia validità e sia nulla per la legge stessa. E i Sindaci dei detti Castelli siano obbligati a riferire su questi reati al Giudice dei reati del Podestà di Fermo, al modo come sugli altri reati; nonostante qualsiasi cosa che si ponga in contrasto.

4 Rub.91

La pena in cui i disobbedienti ai signori Priori incorrono.

   Dato che i regni vengono meno, né alcuno Stato potrebbe permanere dopo che l’obbedienza è stata distolta, con questa legge per reprimere la contumacia e la malignità dei disobbedienti, sia garantito che quando dai magnifici signori Priori verbalmente o per iscritto, si ordina qualcosa, o tramite i commissari, i legati, e gli officiali loro o tramite gli officiali dei Castelli, a nome o da parte degli stessi signori Priori, coloro, ai quali sia stato dato un ordine, siano obbligati ad obbedire, subito, senza contraddire. E coloro che, in realtà, abbiano trasgredito, debbano pagare sul fatto 25 ducati d’oro al Comune di Fermo, e siano torturati per 10 volte posti sul cavalletto. E al fine che si possa riconoscere chi sia disobbediente, l’officiale che così dà l’ordine, sotto la pena di 10 ducati d’oro da prelevare a lui sul fatto, sia obbligato a mandare ai signori Priori, in una lista il numero e i nomi di quelli che in tal modo disobbediscono.

4 Rub.92

Gli albanesi che vengono alla Città di Fermo e al suo contado siano puniti per i reati commessi fuori dal distretto, come se abbiano prevaricato in Città e nel contado.

   Con la finalità che i reati siano impediti, poiché gli Albanesi sembrano più propensi a fare i reati, con questa giustissima legge sia garantito che, per l’avvenire, gli stessi Albanesi che compiono alcuni reati e siano venuti condannati fuori dal distretto di Fermo e che dimorano nella Città o nel contado, non siano tranquilli avendo prevaricato, ma siano catturati, e siano puniti secondo le loro condanne e per qualsiasi reati, non diversamente come se abbiano prevaricato nella Città o nel contado.

4 Rub.93

La pena di coloro che commettono frode sul proprio prezzo <estimo>.

   Se qualcuno con frode al Comune abbia fatto togliere dal proprio estimo i possedimenti siti nel distretto della Città di Fermo, e stimati nel registro degli estimi della Città di Fermo, e l’abbia fatto mettere falsamente nell’estimo di qualcuno, in realtà nonostante il dominio o il quasi dominio, o il possesso della cosa posta nel detto estimo di qualcuno, non passi a colui che lo pone <per sé>; ma l’abbia fatto allo scopo che chi lo pone abbia una somma maggiore di estimo affinché possa essere un consigliere o affinché sua moglie possa portare un vestito scarlatto <pregiato>, o per altro motivo; quando quel tale che abbia tolto il suo estimo sia scoperto che egli possiede il detto bene, e che ne raccoglie i frutti; quand’anche esso sia stato cancellato dal suo estimo, colui che lo pone con frode sia punito con 25 libre di denaro e possa essere accusato da chiunque.

4 Rub.94

Le pene non stabilite per mezzo di uno Statuto.

   Una pena per quei reati che non è stata stabilita per mezzo degli statuti di questa Città, debba essere decisa e determinata a somiglianza delle altre pene degli statuti di questa Città; e per farla o dichiararla debbano accordarsi il Giudice di giustizia insieme con il Rettore o con il Giudice di costui. E sia riconosciuta come pena simile e come deciso e determinato correttamente quella a cui abbiano dato il consenso unanime, e quella sia la pena per tale reato. Se invece per mezzo di questi stessi fosse sembrato di non potere, in modo unanime, fare la procedura di cose simili per cose simili, allora, al delinquente per il reato, sia stabilita una pena reale, o personale, che concordemente avranno dichiarato o tassato a loro giudizio e volontà.

FINE DEL LIBRO QUARTO

Posted in Senza categoria | Tagged , , | Leave a comment

Servigliano ha lo stemma municipale del Leone alato di San Marco come Venezia.

SERVIGLIANO Stemma esposto presso la porta del Palazzo municipale sotto le logge=== In campo azzurro leone alato regge il Vangelo iscritto «Pax tibi marce evangelista meus» “Pace a Te, o Marco, mio evangelista”. Arma con corona ducale e attorno epigrafe per il popolo e il governo di Servigliano, popolus et regimen Servigliani. San Marco, simbioleggiato dal leone è titolare della parrocchia dello stesso luogo. Le relazioni di commercio con i mercanti veneti per le fiere serviglianesi può aver facilitato l’adozione di tale stemma tipicamente veneziano.

Posted in Senza categoria | Tagged | Leave a comment

Santa Vittoria in Matenano monastero nel 1236 Concessione dell’abate farfense Oderisio per vestiario.

Pergamena dell’archivio della parrocchia di Santa vittoria in Matenano. Documento notarile dell’abate di Farfa, Oderisio

Nel nome di Dio. Amen. Anno del Signore 1236, indizione nona, giorno 5 ottobre, nel territorio di Santa vittoria, alla presenza del signor Filippo da Coservano; Costantino notaio del signor Oderisio abate; Nicola da Florentano; Todino da San Germano e Guerriero camerario del signor abate, ai tempi del Papa Gregorio papa nono e di Federico imperatore. Sembra opportuno che a tutti i religiosi è lecito vivere del bene comune e che non manchino loro le risorse, soprattutto ai monaci secondo la regola del Santissimo padre nostro Benedetto, si divida per i singoli come di necessità.  Noi pertanto, Oderisio, per divina misericordia, abate Farfense, con il consiglio dei fratelli nostri di Santa Vittoria, concediamo, confermiamo, corroboriamo al convento dello stesso monastero, cioè al signor Rainaldo priore; al confratello Attone da Orano; al confratello Deuguardo da Capistrello; al confratello Leonardo da Perticaria e al confratello Giovanni da Monte San Martino, per noi e per i nostri successori, a voi presenti e ai nostri successori in perpetuo la terra del defunto Udiato, sotto la via e sopra la via posta nel vico di Sant’Ippolito; la terra che fu un tempo di Morico di Cencio e di Carbone di Copparo, tutta la terra del Castellare e di Cauda Pennulla, tutta la terra come questo monastero ha davanti alla porta di Santa vittoria; tutta la terra che il detto monastero ha in Gaianello; tutta la terra che esso ha in Fiurano; le decime del frumento da Monte Falcone; le decime del frumento e dell’orzo da Santa Trinità; tutti gli affitti che lo stesso monastero deve ricevere; il dazio di tutti gli uomini da Moriana e il dazio di tutti gli uomini di Monte Falcone, cose spettanti a questo monastero; il fruttato di due molini posti nel fiume Aso e le decime del mosto e del vino che lo stresso monastero deve avere dal castello di Monte Falcone per vostri panni, in modo che il fruttato dalle dette cose non sia diviso se non inquanto vien dato soltanto per gli indumenti dei monaci del detto monastero di Santa Vittoria; e chiunque abbia voluto infrangere questa nostra costituzione da sé o per mezzo di altri, o chi abbia la presunzione di contrastarla, incrra nella perpetua pena della scomunica. Ed io Bartolomeo fui presente a tutte le dette cose come si legge sopra per ordine dell’abate Farfa signor Oderisio e ho pubblicato.

NOTA BENE. Esistevano quattro copie che altri notai hanno fatto di questo documento. Alcune sono state asportate e sono mancanti. In due di esse nonostante che i notai dichiarino di averle fatte in modo preciso, si leggono delle varianti nel modo di scrivere i nomi propri dei luoghi o toponimi. Inoltre nota che questa pergamena è edita da Colucci Giuseppe,  Antichità Picene volume XXIX, pagina 83, numero 39.

Posted in Senza categoria | Tagged , | Leave a comment

STATUTI DEI FERMANI TRADOTTI DAL LIBRO 5° RUBRICE 69-150. Digitazione di Albino VESPRINI

Statuta Firmanorum edizione 1589 in latino

STATUTA.FIRMANORUM. LIBER 5

RUBRICHE da 69 alla FINE

5 Rub.69

Pena per coloro che esportano cibarie dalla Città e Distretto.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona osi né presuma di portare o far portare, grano, orzo, spelta, fave, ceci, carni vive o morte, fresche o salate, né alcun altro genere di cibarie, attraverso il mare o la terra, dalla Città o dal distretto di Fermo, con o senza un animale, allo scopo di esportarli dal distretto della Città di Fermo. E chi abbia trasgredito sia punito senza alcuna remissione a 100 libre di denaro, e nondimeno per il fatto stesso perda gli animali e le cibarie che abbia portato. Tre parti delle cose sequestrate, trovate o denunciate da qualcuno, se sarà provato, siano per il Comune e l’altra parte per il denunciatore o per lo scopritore o per chi sequestra, anche se lo scopritore sia stato un officiale del Comune. E chi porta, o fa portare in tale maniera, si intenda con lo scopo di esportare, anche quando sia stato trovato in cammino vicino o verso i termini o i confini del distretto di Fermo, purché non vada ad un mulino del distretto; e si intenda che ha l’intenzione di esportare chi andasse verso un mulino e superasse i confini del molino o chi non andasse per la giusta via verso un mulino. E si intenda che esporta, chi sia stato trovato condurre o portare qualche genere di cibarie entro i confini del distretto del contado di Fermo vicino agli stessi confini per un quarto miglio. È in ciascuno dei detti casi, il Podestà e il Capitano abbiano arbitrio di punire e condannare quelli trovati colpevoli, dopo aver esaminata la qualità del reato e delle persone, ad una pena minore o maggiore, sul fatto, in modo sommario, come a lui sembrerà convenire o piacerà. Salvo che se qualcuno portasse queste cibarie verso i Castelli del contado di Fermo dalla stessa Città o da un Castello ad un altro Castello per il motivo di suo proprio uso, con una ricevuta fatta dagli addetti alla ‘Grascia’ <vitto> del Comune di Fermo, non sia sottoposto minimamente ad una alcuna pena. Inoltre a nessuno sia lecito vendere il grano, l’orzo, o la spelta, né alcun altro genere di cibarie a qualche forestiero non sottomesso alla giurisdizione del Comune di Fermo, senza un esplicito permesso dei signori Priori della Città di Fermo, o anche dei ‘Grascieri’ di questa Città per il motivo di esportare fuori dal contado di Fermo o dal suo distretto, sotto pena di 100 libre di denaro, e <a penalità> maggiore o minore, ad arbitrio di questo Podestà o del Capitano che avesse conoscenza di queste cose. Aggiungendo diciamo che nessuno possa esportare dalla Città e dal contado e suo distretto, come sopra, né possa trasportare, condurre ad un altro mercato; o far portare formaggio, uova, polli, capretti, agnelli, maialini e tutti i volatili, e i legumi e tutti gli altri frutti commestibili per le persone umane, sotto le dette pene, come avessero esportato cibarie. Eccetto tuttavia che tutte queste cose possono essere esportate, senza penalità, per via mare, e alle fiere fuori distretto. Inoltre aggiungiamo che nessuno, di qualunque condizione sia, osi o presuma di poter esportare o di far esportare dalla Città, dal contado o dalle Terre riassegnate a questa Città, alcun genere di frumento o di altri cereali, allo scopo di portarli fuori dal territorio e dal controllo di forza della Città di Fermo, senza il permesso e il bollettino dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia e del Podestà e per mano di uno dei Cancellieri di questa Città, e dopo che precedentemente abbia avuto una delibera solenne della Cernita, sotto la pena espressa e dichiarata negli statuti della Città di Fermo, nonostante qualsiasi ordinamento e delibera che applichino una pena minore; e di tale pena la quarta parte sia e debba essere per il Rettore o per l’officiale che ha comminato la pena, un’altra quarta parte sia per il denunciatore o accusatore; le due restanti parti pervengano al Comune di Fermo. E a chiunque sia lecito di accusare o di denunciare i frodatori e costui sia tenuto segreto. A questo denunciatore o accusatore sia prestata fede, dopo esaminata la qualità e la condizione della persona del detto denunciatore o accusatore. Se in realtà l’officiale della Città, o del contado, o delle Terre riportate alla sottomissione trovasse qualcuno che froda un incapace, e che esporta, come detto sopra, in fragrante reato, abbia e guadagni mezza parte della detta pena. E se chi commette una frode non abbia pagato la pena entro 10 giorni dal giorno della confessione, o dopo sia stato comprovato, sia frustato nudo attraverso la Città Fermana e i luoghi pubblici della Città; e nondimeno sia obbligato a pagare la penalità e per la pena già detta sia stata messo nelle carceri. Se in realtà un inserviente di qualcuno sarà stato trovato a fare una frode al detto incapace, o sarà stato denunciato o comprovato, come sopra, se questo inserviente si sia potuto catturare, immediatamente, sia frustato come sopra, e il padrone sia obbligato a pagare la detta pena pecuniaria con denaro suo proprio. E nelle dette cose gli officiali possano fare la procedura contro costoro con metodo di investigazione d’ufficio, di una denuncia o accusa, e punire e condannare i colpevoli scoperti sul fatto, in modo sommario, semplice, e calmo, omettendo ogni formalità, e solennità dei processi, soltanto dopo aver trovato la verità del fatto. In realtà l’officiale che fa l’indagine per competenza di ufficio debba avere la quarta parte della pena che abbia fatto pervenire al Comune, e tre parti vengano al Comune. E nessuno dai Castelli del contado e dalle Terre riassegnate possa andare ai mulini per macinare il frumento o altro cereale, senza la bolla del detto officiale; e se abbia trasgredito deve perdere l’asino e la salma <carico>, o un altro animale sopra cui abbia trasportato; e oltre a ciò sia obbligato a pagare a titolo di pena 10 libre di denaro. L’officiale delle Terre, o dei Castelli, dopo il ritorno dal molino debba riprendere e riportare il detto bollettino e trattenerlo presso di sé. Inoltre a nessuno sia lecito portare alcun genere di cereali da un Castello ad un altro senza il bollettino dei signori Priori, come sopra, e scritto e sottoscritto come sopra, sotto la già detta pena degli statuti contro coloro che fanno esportazioni fuori dal territorio di Fermo. E in questo caso non sia richiesta una delibera della Cernita, come sopra; e l’officiale abbia la parte in tutti i casi già detti, come sopra. Se in verità fosse vacante l’officio del Podestà o del Capitano del popolo, sia sufficiente il bollettino di quell’officiale che sarà in Città, con una bolla dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia, come sopra. E queste cose rivendichino per sé valore per le cose passate, presenti e future e soprattutto per quelle compiute da sei mesi in qua. E i signori Priori e il Vessillifero di giustizia, quelli che lo sono ora, o <quelli> che lo saranno nel tempo, non possano trasgredire tali cose, né condonare in tutto o in parte le pene, né fare proposte nelle Cernita o nei Consigli affinché le dette pene siano condonate in tutto o in parte, né alcuno possa dare consiglio, né fare un’arringa, né il Cancelliere possa scrivere, sotto pena di 50 ducati d’oro per ogni trasgressore e per ciascuna volta. Inoltre vogliamo che i signori Priori, quelli che lo sono ora o <quelli> che lo saranno nel tempo, in ogni singolo anno debbano eleggere 10 Cittadini con pieno arbitrio; e questi eletti abbiano il potere, l’autorità, e il potere di far condurre grano o altre cibarie nella Città dai Castelli del contado, o da altri luoghi, come a loro sembrerà opportuno e piacerà stabilire nella vendita del frumento o dei cereali, e comandare ai Castelli affinché portino nella nostra Città e di fare tutte le cose, e di imporre pene come e secondo tutto il consiglio della Città Fermana. E gli officiali della Città siano obbligati a praticare gli ordini impartiti da questi stessi, e a riscuotere le pene, sotto la penalità di 100 libre di denaro da prelevare a questi nel tempo del sindacato, a ciascuno e per qualsiasi volta quando da essi o da qualcuno di essi sia stata fatta una trasgressione.

5 Rub.70

I pedaggi che non vanno riscossi.

   Inoltre nessun <Cittadino> privato, Castello, o Comunità del distretto di Fermo osi riscuotere qualche dogana, pedaggio o dazio da alcuni che transitano in qualunque luogo, e specialmente attraversando la riviera del mare, dal Tronto fino al Porto di San Giorgio; e se qualcuno abbia trasgredito, ad arbitrio del Capitano, venga punito come furfante e ladrone, a meno che non abbia avuto una commissione dal Comune di Fermo.

5 Rub.71

Nessuno da un Castello della riviera vada ad abitare altrove.

   Inoltre decretiamo che nessun che è abitante di Fermo, ora o in futuro, e verrà ad abitare nei Castelli della riviera, cioè al Porto di San Giorgio, o nel Castello di Torre di Palme, di Boccabianca, di Sant’Andrea di Grottammare e di San Benedetto, osi o presuma di andare ad abitare da una ad un altro castello; e se qualcuno abbia trasgredito, per qualsiasi volta sia punito a 25 libre di denaro; e tale Castello che accoglie tale uomo sia condannato a 50 libre di denaro: e nondimeno il tale sia costretto a tornare alla abitazione di prima; salvo che presso il detto Castello di San Benedetto sia lecito andare ad abitare a chi vuole, da qualsiasi luogo. E il Capitano abbia l’obbligo di notificare le dette cose ai detti Castelli, affinché osservino tutte le cose che contenute in questo capitolo. E chiunque sarà andato ad abitare presso il detto Castello di San Benedetto abbia la franchigia di non pagare il dazio fino a 10 anni e quelli saranno per venire siano considerati Cittadini <Fermani>.

5 Rub.72

Divieto del sale.

   Se qualcuno sia stato di tanta temerità che nella Città o nel contado di Fermo, senza il permesso del consiglio di questa Città, abbia recato, ovvero importato, o abbia fatto recare o importare da qualunque Terra, da qualunque luogo, da fuori del distretto di Fermo, una qualche quantità di sale, piccola, o modica, o grande, in qualunque modo, o, consapevolmente, abbia sia stato ricettore di quello così portato, o abbia fatto prendere dai ricettatori o abbia fatto comprare il sale o ne abbia fatto uso per sé, o per la sua famiglia, o lo abbia fatto usare, o per un qualche nome, modo, ragione, o aspetto, o causa l’abbia preso o ricevuto o l’abbia fatto prendere, o l’abbia fatto prendere , se non soltanto quello o da quello che viene venduto nella Città di Fermo o ad opera dello stesso Comune di questa Città, pubblicamente, o palesemente, di qualunque condizione sia tale temerario, sia punito con 50 libre di denaro o di più ad arbitrio del Rettore della Città di Fermo, in maniera reale e personale, sul fatto e senza alcun processo, per mezzo del Capitano o del Rettore, e il sale con gli animali e con le cose con cui il detto sale fosse recato in contrasto con il divieto del siffatto statuto, si intenda, per ciò stesso confiscato. E sulle dette cose si possa fare indagine e investigare ad opera di qualunque Rettore della Città di Fermo; e inoltre ognuno sia considerato come legittimo accusatore e denunciatore, e sia tenuto segreto sulle dette cose. E chi fosse trovato a importare il detto sale, possa essere preso da chiunque insieme con gli animali addetti al trasporto, e sia condotto al Rettore della Città di Fermo. E alle condanne fatte su tali cose non si possa porre appello, né querela, né ricorso o parlare, obiettare di nullità, né fare opposizione. E il Rettore, o qualche officiale fra costoro che abbiano fatto o sentenziato, in occasione delle dette cose, o di qualcuna fra esse, non possa in qualsiasi maniera essere sindacato sindacare, se non soltanto per un furto o un baratto commessi nelle dette cose, o in qualcuna di esse. E sulle condanne che avvenissero e sulle penalità che fossero pagate per le dette cose, o a occasione di esse, ogni denunciatore, relatore o scopritore abbia la quarta parte. I Rettori, in realtà, o gli officiali che abbiano scoperto anche personalmente le cose già dette, i trasgressori sulle dette cose o su qualcosa di esse, abbiano la quarta parte di quello che abbiano fatto giungere al Comune, e le restanti tre parti rimangano al Comune. Tanto gli scopritori, i relatori e i denunciatori, quanto pure i Rettori e gli officiali debbano avere questa quarta parte delle penalità <multe> che abbiano fatto pervenire in Comune, per i loro personali i ritrovamenti.

5 Rub.73

Vesti ed ornamenti delle donne.

   Come la vite che si allarga troppo in ogni parte deve essere confinata <potata> con il falcetto dell’esperto agricoltore, affinché si avanzi nel fruttare, così la vanità delle mogli, e il lusso, i quali non hanno moderazione nelle vesti, nell’oro e negli ornamenti, sono da reprimere con inviolabilissime leggi, in modo che le donne mantengano l’onorabilità e non riducano i mariti in miseria. Pertanto con questa perpetua legge facciamo una sanzione a che, in futuro, nessuna donna possa né debba esser vestito, né vestirsi con vesti di velluto, di broccato aureo o argenteo, né di seta; ma possano portare nelle maniche dei vestiti, soltanto, le due braccia al massimo tra i detti <vestiti> di velluto, broccato, o seta, ed altre due braccia in altri ornamenti, oltre alle maniche, e non oltre, sotto la pena di 10 ducati d’oro per qualsivoglia moglie e per ciascuna volta dalle doti delle mogli che li portano <nelle vesti>. E sul fatto, i mariti delle stesse possano essere costretti e vincolati a pagare questa pena. E gli officiali scopritori e gli esecutori con successo, abbiano una quarta parte delle dette penalità, e abbiano una quarta parte gli accusatori i quali debbono essere tenuti segreti; in queste accuse anche gli officiali esecutori abbiano una quarta parte, e in realtà il residuo di questa penalità sia del Comune di Fermo.

5 Rub.74

Donativi.

   Dato il fatto che interessa alla Repubbliche avere Cittadini e abitanti facoltosi, decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona della Città di Fermo o del contado osi, o presuma ad opera sua, o tramite altri con una schiera cercata, donare o far donare borse di seta, o di qualsiasi altro genere, o donare il denaro, o la cintura d’oro, o d’argento, il <tessuto> filato, le perle, o alcune altre cose, o qualche offerta di alcune cose, eccettuati i frutti, o i pomi <mele, pere> degli alberi, neppure ornamenti di qualsivoglia altro genere alla moglie sposata o a suo marito, o a qualcuno che li riceve a nome direttamente di questi stessi, o a nome di chiunque altro, o indirettamente o per qualche altra schiera richiesta per quel giorno nel quale il marito porta la moglie a abitazione sua, o qualcuno alla abitazione della moglie; o in un altro giorno nel quale le dette cose venissero fatte da costoro che ricevono i detti onori o qualcuno di questi stessi, o prima o dopo l’occasione già detta, sotto la pena di 5 libre di denaro, e ogni trasgressore debba essere condannato a questa pena, sia colui che fa il dono sia colui che lo riceve. E il Podestà e ogni altro officiale del Comune di Fermo, cioè chi per primo sia arrivato alla procedura per inquisire, sia obbligato e debba fare indagini contro i delinquenti, per <dovere> d’officio di questi stessi o di chiunque degli stessi, sia per una denuncia, e in seguito a denunce di qualunque informatore, e punire, e condannare quelli scoperti colpevoli, ed eseguire con successo le pene contro di questi. E il trasgressore nelle dette cose possa essere accusato e denunciato da chiunque e l’accusatore o il denunciatore abbia la quarta parte della penalità. E immediatamente, quando questa pena sia stata inflitta, i predetti officiali, o uno di questi stessi sia obbligato ad esigere questa pena sul fatto, senza chiasso, né parvenza di sentenza, neppure condanna alcuna, senza che nessun trasgressore e delinquente nelle dette cose goda del beneficio della pace

5 Rub.75

Il modo e il comportamento da praticare per le condoglianze dei morti.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna moglie debba uscire fuori da una abitazione, o stare o sostare avanti o vicino ad una abitazione, nella quale sia stato un corpo umano morto, o dalla quale il detto corpo debba essere portato via per la sepoltura, o nella quale in qualunque modo si faccia il lutto, non esclamando, o facendo qualche segno di tristezza battendo le mani, o tenendo la testa scoperta a causa del lutto; né alcuna moglie debba vestirsi di panni vedovili, o di vesti fuori dalla detta abitazione, né comparire altrove fuori da questa abitazione, al cospetto delle genti in tempo di lutto; ma per opera di donne debba vestirsi dentro la detta abitazione, e non da uomini, sotto la pena di 5 libre di denaro per ciascuna e per qualsiasi volta. E nessuna moglie, per il motivo di fare lutto, debba entrare dietro al cadavere nella Chiesa ove sarà da seppellire il corpo, oppure per tale motivo <andare> in altro luogo, o per altro motivo di lutto, sotto la detta pena. E dopo che il corpo sia stato portato a seppellire, o quando sia capitato che qualcuno muoia fuori Città, e sia sepolto, dopo fatti il lutto o la tristezza, nell’abitazione, nessuna donna presuma di tornare poi all’abitazione del lutto, per il motivo di compiangere quel corpo con l’occasione della tristezza, fatta eccezione per le mogli appartenenti a un grado di consanguineità o di affinità fino al terzo grado da calcolarsi secondo il diritto canonico; fatta eccezione anche per le donne vicine e prossime all’intorno per cinque abitazioni circa. E, in realtà, se qualcuna poi abbia fatto il contrario in qualcuna di quanto detto sopra o in seguito, venga punita con 100 soldi di denari, e al pagamento di tale pena possa essere costretto il marito per la moglie. E il marito, o il suo erede possa prelevarlo dalla dote di sua moglie nel tempo del matrimonio sciolto o dalla dote da restituire; e nondimeno se la donna sia uscita fuori dall’abitazione, o sia ritornata nella abitazione in contrasto alla forma di questo statuto, venga punita a 5 libre di denaro per qualsiasi volta. Fatto salvo e riservato che non siano punite con penalità quando qualche Religioso o Religiosa in qualche Monastero della Città morisse, le donne possono accedere a questo Monastero a motivo del lutto: purché nell’andare, nel sostare e nel tornare procedano con decoro e in silenzio e con un mantello. E nessun uomo, a motivo del fare lutto, entri nella detta casa, nel tempo del lutto, nella quale lo si facesse, sotto la detta pena. Fatto salvo che otto uomini, al massimo, possano entrare allora nella detta abitazione per portare a seppellire il corpo o per portare il corpo fuori da tale abitazione. Sopra queste cose il Podestà e il Giudice anzidetti abbiano potere di indagare e di fare la procedura e di punire; e siano obbligati a indagare con omettere ogni solennità e ordine della legge, sotto la penalità di 25 libre di denaro da pagarsi con il loro salario. Inoltre che nessun uomo o donna in occasione di un lutto o di qualche tristezza possa né debba vestirsi di nero, o di un altro colore, o con una veste che indichi tristezza, neppure lacerare i vestiti in qualche parte, né portare vesti lacerate o scucite, sotto la pena di 5 libre di denaro per ciascuno. Fatto salvo, secondo la consuetudine osservata fino a questo momento, che la moglie per il marito, il figlio o la figlia per il padre, il fratello per la sorella carnale e viceversa e il nipote carnale di qualunque sesso, e gli zii paterni, gli zii egli zii materni per i nipoti, possano portare panni e vesti di qualsiasi qualità anche indicanti tristezza, lacerate o scucite. E questa moglie, fino ad un anno da computarsi dalla morte di suo marito, possa portare una veste lacerata. In realtà le altre persone e gli anzidetti consanguinei eccettuati, come detto sopra, fino ad un mese soltanto non oltre, e dopo trascorse le dette scadenze possano portare tali vesti intessute e cucite fino ad un anno soltanto. Né qualcuno o qualcuna possa, né debba mandare alcun dono, né farlo mandare presso la abitazione dalla quale sia stato portato fuori un cadavere, o nella quale il lutto o la tristezza siano stati del giorno della morte, della tristezza ossia di lutto, e nei tre giorni seguenti, sotto la detta pena. Si fa eccezione per i consanguinei fino al terzo grado, da computarsi secondo il diritto Canonico, e per i vicini fino a tre abitazioni dall’una e dall’altra parte della abitazione. Inoltre decretiamo ed ordiniamo che con eccezioni per i corpi delle persone miserabili e dei poveri, che in beni non abbiano 100 libre, o quelli che a causa della povertà non possano fare la cassa e eccettuati gli uomini delle Fraternite che sono soliti flagellarsi, i quali possano essere sepolti con un sacco secondo la loro consuetudine, ed eccettuati i corpi dei Soldati, i quali possano essere sepolti a piacere di loro volontà, e non siano obbligati in alcunché dal presente statuto, ma siano considerati eccettuati totalmente; tutti gli altri corpi dei morti, tanto maschili quanto femminili, di qualunque condizione siano, debbano essere seppelliti e portati a seppellire con questo ordine, cioè in una cassa chiusa e coperta. E infine, nel fare l’accompagnamento del corpo alla Chiesa nella quale debbono essere sepolti, possano essere portati, soltanto otto ceri accesi e non di più. E possano accedere tutti i Frati di quel luogo dove il corpo sia da dover seppellire, con sei Frati di qualsiasi altro ordine, e non oltre, con tutti i Chierici della sua Parrocchia; se, in realtà di tale Chiesa e di un’altra Cappella; purché non possano esser presenti più di otto chierici laici. Se in realtà dovessero essere sepolti in qualche Chiesa Parrocchiale, o laicale, allora possano accedere tutti i Chierici di tale Chiesa, o di un’altra cappella: purché non possano essere presenti più di otto chierici laici, calcolati i chierici della sua Parrocchia. E possano anche accedere sei frati di ogni altro ordine di questa Città. E chi somministra o offre le candele ai questi chierici e ai frati che accompagnano il detto corpo, sia obbligato e debba porre nelle mani di questi stessi le candele accese. Invece i bambini piccoli <morti> entro un anno siano portati tra le braccia avvolti con pannolini di stoffa ricamata o di seta, o con altri panni a piacimento di volontà. Gli altri bambini morti in età maggiore di un anno fino a quattro, morti siano portati a seppellire sopra uno pavese <scudo> scoperto a piacimento; in pratica, da quattro anni in su siano portati in una cassa nel modo e forma già detti. Vogliamo anche e decretiamo che come offerta o oblazione dei chierici e dei frati, non si possano darsi più di quattro candele per ciascun Cappellano, Priore, Guardiano o Lettore di qualche Monastero, o della Chiesa secolare, e a qualche altro chierico non presbitero non più di una candela, e siano date accese come già detto. E ancora vogliamo e decretiamo che nessun uomo fuori dalla abitazione dalla quale viene portato via detto corpo del morto, nel giorno e nel tempo quando questo corpo viene portato a seppellire e nel giorno a questo precedente e nel successivo non debba parlare ad alta voce, né vociferare in qualunque modo, né fare il lamento funebre, o la tristezza del morto, né debba battere le mani o la faccia, o tirarsi i capelli in segno di tristezza, né stando avanti a detta abitazione né nell’andare alla Chiesa, o nel tornare dalla Chiesa, nella quale deve essere sepolto il detto corpo, ma possa <farlo> con voce sommessa e tacita a piacimento di volontà. E chi abbia agito in contrasto con le cose già dette, o contro qualcuna di queste, venga punito con 5 libre di denaro, sul fatto, senza processo. E l’erede o gli eredi del defunto, o chiunque altro che abbia fatto portare a seppellire detto corpo in contrasto con la detta forma di statuto, venga punito con 5 libre di denaro, per ciascuna volta. Coloro, tuttavia, che portano qualche corpo non in una cassa o ‘pavese’, in altra cosa in contrasto con la detta forma <statutaria>, sul fatto, senza alcun processo, venga punito con 50 soldi di denari, in qualsiasi volta e per ciascuno di questi stessi. Aggiungiamo che nelle esequie o negli offici rituali dei morti le campane in nessun modo fatte suonare a tristezza, e neanche nel mese di agosto, quando viene fatta la fiera, in un funerale di morti, affinché non venga indotto qualche sospetto di peste nei forestieri che vengono alla fiera.

Rub.76

I banchetti e le disposizioni da praticare in questi <funerali>.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia condotto la moglie ad un banchetto di nozze, o nel tempo in cui abbia fatto il banchetto per le nozze, non possa e non debba avere oltre 20 persone a mangiare nello stesso banchetto per l’una e l’altra parte, del marito e della moglie, eccettuati gli inservienti che stanno per il servizio e i domestici del marito stesso che abitano nella sua abitazione; e eccettuati i maschi e le femmine minori di quattordici anni e le donne non invitate. Vogliamo inoltre che entro un mese da calcolarsi dal giorno delle nozze contratte o del banchetto per le nozze, nessuno fra i consanguinei del marito faccia un banchetto, nel quale abbia <presenti> più di otto persone; fatta eccezione per i domestici e per i minori e per le persone nominate sopra, i quali possano senza pena essere presenti in tale banchetto. Vogliamo inoltre che chiunque abbia portato qualcuna ad essere sposata <matrimonio> o l’abbia mandata dal marito e in seguito abbia voluto ricondurre la stessa e suo marito presso la propria abitazione per pranzare, come per usanza, debba fare il banchetto a proprie spese. E il marito, o un altro che la riconduce a posto di quel tale, non debba fare alcun regalo né debba mandarlo in alcun modo. E in questo banchetto non possano banchettare se non la moglie e il marito e i consanguinei del marito e della moglie, i quali per l’una e l’altra parte siano in dieci e non di più, fatta eccezione per i domestici, i servitori e minori detti sopra. E chi abbia trasgredito nelle dette cose o in qualcuna di esse, sul fatto, senza alcun condono, né processo, sia punito a 5 libre di denaro per qualsiasi volta. In realtà negli altri banchetti, in qualunque modo venissero fatti, non possano essere invitati né possano essere presenti più di dodici persone per mangiare, fatta eccezione per i servitori e per le altre persone sopra eccettuati, che, senza pena, possono essere presenti ai banchetti di questa natura, e chi abbia trasgredito venga punito con la pena di 100 soldi di denari, per ciascuna volta, sul fatto, senza alcuna diminuzione e senza alcun processo, da riscuotersi dai delinquenti. Inoltre ogni Podestà della Città  di Fermo, chi lo è e chi lo sarà nel tempo, sia obbligato e debba, con il vincolo del giuramento, all’inizio del suo governo, e ogni mese, durante il suo officio, far pubblicizzare con bando nei luoghi pubblici e consueti, tutti gli statuti anzidetti sugli ornamenti delle donne, sul lutto per i morti, e in particolare sui banchetti, come sono scritti sopra sui singoli capitoli, sotto la penalità di 100 libre di denaro, da prelevare dal suo salario ad opera del Banchiere del Comune, nel tempo del suo sindacato, affinché questi stessi statuti giungano ai singoli e ne abbiano l’avvertimento.

5 Rub.77

A nessuno che non abbia avuto il permesso e la presenza e l’autorizzazione dell’officiale ossia del signor Capitano e dei vicini, sia lecito fare a una nuova opera, o fabbricare, o farla fare, o far fabbricare lungo la via pubblica o vicinale.

   Inoltre decretiamo che a nessuno sia consentito di fare una qualche nuova opera <costruzione>, o di fabbricare, o di farla fare, o di far fabbricare vicino a una qualche via pubblica, o vicinale, o in qualche altro luogo pubblico della detta Città, senza la presenza e l’autorità del signor Capitano ossia di un suo officiale, o del Giudice di giustizia, e di tre vicini prossimi. E chi abbia trasgredito, sia punito con 10 libre di denaro, per qualsiasi volta quando abbia trasgredito nelle dette cose. E nondimeno se abbia preso o occupato qualcosa della via pubblica, o vicinale, e il signor Capitano faccia riportare quanto costruito allo stato precedente e lo faccia demolire. E ciò abbia luogo entro la Città soltanto. Decretiamo anche che le dette cose abbiano vigore nei Castelli di questa Città i quali ricevono un officiale dal Comune di Fermo; purché tuttavia sia sufficiente avere la presenza di un officiale dello stesso Castello e di tre o due Massari dello stesso Castello incaricati del governo di questo stesso; anche i Sindaci di detto Castello e l’autorità di questi stessi. Invece negli altri Castelli che non hanno gli officiali dal detto Comune vogliamo che le dette cose debbano essere praticate, purché vi sia la presenza di un Sindaco e di quattro Massari di detto Castello. E se l’autorità di questi sia intervenuta il tale che costruisce l’opera nuova valga ad essere scusato dalla penalità di tal modo.

5 Rub.78

Nessuno possa vendere uve, o altri prodotti non maturi.

   Inoltre decretiamo e diamo ordine che nessuno possa vendere uva, pomi <mele, pere> ovvero alcuni frutti non maturi senza l’espressa licenza del signor Capitano o del Giudice di giustizia della Città di Fermo, e chi abbia trasgredito sia condannato a 20 soldi di denari. E chiunque possa accusare il tale trasgressore ed abbia la metà della pena, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore, e il nome di costui sia tenuto segreto.

5 Rub.79

Nessuno deve fare grance nella prima e nella seconda senaita.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuno osi o presuma di avere una qualche grangia, o in luogo nel quale o nella quale abbia alcune pecore all’intorno della Città nelle prime e nelle seconde senaite <confini>. E chi abbia trasgredito sia obbligato a rimuovere da lì tale grangia, e venga punito con 25 libre di denaro. Fatto salvo che se abbia fatto dentro i detti confini tale grangia o l’abbia fatta fare in base alla volontà, al consenso e alla delibera dei signori Priori del popolo e del Vessillifero di giustizia e dei signori Regolatori di questa Città, non sia obbligato affatto alla detta penalità, né alla rimozione.

5 Rub.80

Nessuno abbia se non una sola grancia <pascolo> per ogni contrada ossia borgo.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno possa o debba avere, entro le senaite <delimitazioni> della Città di Fermo, se non una sola grangia <pascolo> soltanto per contrada o borgo; e se qualcuno abbia trasgredito, sia condannato dal signor Capitano o dal suo Giudice, a 50 libre di denaro. E nessuno, in alcun modo, con lo scopo di vendita, di sottomissione, di obbligazione, o per altra forma richiesta, direttamente o indirettamente, possa fare o avere più di una sola grangia, come sopra è stato detto, sotto la detta penalità, e sia obbligato a rimuovere la grangia fatta in contrasto con le dette cose.

5 Rub.81

Nessun bifolco possa portare alcuna arma.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno bifolco, custode di animali o pastore di animali possa, né abbia facoltà, fuori della Città Fermana, quando transita con gli animali e li custodisce, portare alcuna arma di offesa, se non soltanto un solo bastone, o uno stimolo <frusta> con una ‘arella’ <molestia> piana. E se qualcuno abbia trasgredito, ovvero sia stato scoperto, sia punito, per qualsiasi volta, con 10 libre di denaro dal Capitano o da un suo officiale. E per tutte le singole anzidette si presti fede e ci si attenga alla relazione dell’officiale del signor Capitano o del suo aiutante; e nondimeno possa essere accusato da chiunque; fatto salvo che sia lecito portare un falcione per fare la potatura, oppure una falce per mietere un cereale e il fieno, e una falce con l’asta o una roncola. E le dette cose si intendano e abbiano vigore in tempo di pace. In realtà, in tempo di guerra si possano portare liberamente anche armi per offendere. E quando ci fosse il dubbio se sia tempo di pace o di guerra sia affidato alla dichiarazione del Capitano del popolo o del Giudice di giustizia.

5 Rub.82

Nessuno possa tenere se non quattro buoi da stalla.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuno possa o debba tenere o avere nelle dette grance o altrove più di quattro <animali> tra vacche e buoi da stalla, o giovenchi da stalla, e chi abbia trasgredito, chi li abbia avuti o li abbia tenuti, venga punito e condannato dal Capitano del popolo della Città di Fermo o da un suo officiale a 10 libre di denaro per ciascuno, e per qualsiasi volta e gli animali sopra il detto numero siano fatti diventare per il Comune di Fermo. Fatto salvo che il presente statuto non sia di pregiudizio alle grance, o ai padroni delle grance che hanno le grance nella pianura del <fiume> Tenna dai Castelli di Grottazzolina, Magliano e dalla pianura dello stesso fiume, e oltre detto fiume e nella pianura fino al mare e nella pianura dell’Ete e oltre l’Ete in modo simile, nonostante alcun statuto che dica il contrario.

5 Rub.83

Le vie e le strade sono da pulire e tener pulite ovunque nella Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che ogni persona della Città di Fermo o abitatore o abitatrice di questa Città debba pulire e scopare bene e tener sgombrate da immondizie le vie e le strade in questa Città; cioè ogni persona davanti alla sua propria abitazione, o affittata per abitazione o in qualunque altro modo, così che chi abita e tiene la abitazione sia obbligato a ciò per tutte le immondizie, cioè la terra, i legnami, la rena, la cenere, il letame o qualche altra immondizia, sotto la pena di 5 soldi. E il signor Capitano, il Giudice o un officiale sia obbligato e debba far annunciare le dette cose attraverso la Città, quattro volte al mese, nel giorno di venerdì a sera per il giorno di sabato. Si fa  eccezione se qualcuno della Città facesse qualche opera in laterizio o in legno nella sua abitazione, e nell’occasione di tale lavoro abbia avanti alla sua abitazione pietre, legname, calce o rena, il signor Capitano, il Giudice o un officiale possa, per colui che ha le dette cose davanti alla abitazione sua, nell’occasione di detta opera, stabilire ed ordinare una scadenza adeguata, che al signor Capitano, al Giudice o all’officiale sembrerà che convenga; entro la quale, quel tale che vuole edificare debba, sia obbligato e possa fare la detta opera, e togliere tutte queste stesse cose e sgomberare e togliere dalle dette strade e vie davanti la detta abitazione, sotto la detta pena di 5 soldi di denaro per qualsiasi volta quando abbia trasgredito, se non levasse le dette cose. E nondimeno questo officiale sia obbligato e debba, quattro volte in ogni mese, mandare uno dei suoi Notai a controllare le mura della Città, soprattutto dalla parte anteriore e per vedere che i canaletti di tali mura non siano otturati; e anche per controllare che in prossimità di queste mura non sia gettata qualche immondizia o letame, o altra cosa che possa causare un ostacolo o un danno a queste mura; e se sia stato gettato, lo faccia togliere, e condanni colui che l’ha gettato alla detta pena. E inoltre controlli ed indaghi attraverso la Città se ci sono alcuni che abbiano agito contro le dette cose, o contro qualcuna di queste anzidette, descritte nel presente statuto; e sia prestata fede al rapporto di detto Notaio e dell’aiutante che andasse con tale Notaio, senza alcun’altra prova, dopo aver fatto prima una notificazione sulle dette cose, nei soliti luoghi di detta Città, per mezzo dei banditori del Comune, e questa notificazione debba essere scritta; e il detto Capitano, o il Giudice sia obbligato e lo debba fare e far fare, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 100 soldi di denari, quattro volte per ogni mese, come è stato detto sopra.

5 Rub.84

Penalità per chi produce immondizie nelle vie pubbliche.

   Inoltre decretiamo e con la presente legge sanzioniamo che nessuno getti attraverso qualche finestra o balcone, dall’alto, in qualunque modo, le acque né alcune altre immondizie sulle vie e sui luoghi pubblici, non pelli, né teste o corna di alcuni animali, o sporcizie, o in qualsiasi altro modo, sotto la pena di 20 soldi di denari per ciascuno e per qualsiasi volta quando sia stato trasgredito nelle dette cose. E nessuno, sotto la detta pena, getti qualche animale morto entro le mura della Città o in alcun luogo dove coloro che passano lungo la via debbano soffrire il fetore. E a nessuno sia lecito avere qualche finestra sopra le vie pubbliche, sopra le transenne o in altri luoghi attraverso i quali vengano gettate acqua, sozzura ossia qualche immondizia in detti luoghi o in qualcuno di essi, sotto la pena di 100 soldi di denari. E chiunque possa fare l’accusa per le dette cose scritte sopra o sotto, ed abbia e debba avere la metà della condanna, e ci si attenga e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore con un solo testimonio. E nessuno, con alcuni ostacoli a danno dei confinanti, debba impedire un portico o un androne vicinale o un ingresso, e neanche possa fare <dislivello> un piede delle scale, o un passaggio secondo la forma degli statuti sotto la pena di 10 soldi di denari. E nessuno che reca sangue, in detti luoghi, osi gettare il sangue, sotto la detta pena, ma soltanto in una fossa che deve avere nel locale di lavoro o nella sua abitazione. E non sia lecito avere qualche passaggio o latrina o usarla, dalla quale una schifezza esca e scorra in qualche pozzo, o cisterna o fossa, dalla quale provenga fetore in <luogo> pubblico o per i vicini, sotto penalità di 10 libre di denaro. E ciascuno sia obbligato ad avere, avanti abitazione e a tenere la via piana in modo che l’acqua in modo diretto possa scorrere attraverso la stessa via, né egli alzi la via, né la elevi talmente che <l’acqua> scorra nella parte più bassa <della via> o entri nella abitazione di qualche vicino, o produca fastidio; né <alcuno> presuma di avere letame presso tali vie, né gettarlo o farlo gettare sicché a causa di ciò qualche immondizia arrivi nelle vie pubbliche o nelle piazze, sotto la pena di 10 soldi di denari, per tutte le volte quando da qualcuno sia stato trasgredito.

5 Rub.85

Per chi getta qualche bestia morta presso le mura.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno della Città di Fermo, né abitatrice, o abitante della stessa Città, osi o presuma gettare o far gettare qualche animale morto presso le mura del Comune, ossia nelle fosse e nelle carbonaie del Comune di Fermo, <nello spazio> di 50 canne, secondo la canna del Comune. E chi abbia trasgredito venga punito, per qualsiasi volta, con 10 libre di denaro.

5 Rub.86

Nessuno compri frutta altrove, se non nella piazza.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessun venditore ambulante o venditrice ambulante o qualche altro che vende al minuto, con qualunque nome sia stato considerato, possa o debba in alcun modo, né con ingegno, comprare o fare acquistare in altri luoghi piuttosto che nella piazza o nelle piazze pubbliche del Comune di Fermo, alcuni frutti, germogli, fichi, pere, mele, prugne, ciliegie, noci o altri frutti, nonché verdure, inoltre conigli <lepri>, e neanche qualche altro animale domestico vendibile, o non domestico, vivo o morto, inoltre una gru, una pernice, le quaglie, i tordi, le anatre, o i colombi, neppure possa comprare i detti frutti o le verdure se non da una persona conosciuta o dal padrone o dal lavoratore del podere, così che si sappia chiaramente da chi egli abbia fatto l’acquisto. E non possa acquistare i detti frutti, le verdure, gli animali e i volatili prima del suono della campana dell’ora nona. E chi abbia trasgredito venga punito, per qualsiasi volta, a 100 soldi di denari. E chi vende le dette cose o qualcuna di esse <trasgredendo>venga punito con la metà della detta pena, e possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna e il nome dell’accusatore sia tenuto segreto. Nondimeno il Giudice o l’officiale già detto, che lo sarà nel tempo, sia obbligato e possa, per suo officio, investigare sulle cose già dette e condannare i colpevoli alle pene già dette. E similmente nessuno di questi stessi venditori ambulanti possa né debba andare, né sostare presso le porte della Città Fermana, o al di fuori per mezzo miglio con la Città di Fermo, per acquistare le dette cose predette o qualcuna di esse, sotto la pena già detta. E l’officiale che scopre quelli che agiscono in contrasto con le cose già dette, o contro qualcosa delle dette, possa condannare ed abbia la quarta parte dell’intera condanna.

5 Rub.87

Nessuno possa tenere alcuna ‘gravara’ <neve che si scioglie>.

   Inoltre decretiamo che nessuna persona osi o presuma di poter prendere la ‘gravara’ <neve che si scioglie> che scorre o defluisce attraverso le vie e le strade pubbliche della Città di Fermo e attraverso questa Città, con lo scopo di condurlo o immetterlo nella sua abitazione o ad altro luogo della Città, e affinché da lì qualcuno o qualcuna possa ricevere qualche danno o iattura, e chi abbia trasgredito sia punito qualsiasi volta con 100 soldi di denari. E chiunque possa accusare e denunciare chi delinque e il tale accusatore o denunciatore abbia la metà della condanna; e se qualcuno abbia sostenuto qualche danno da ciò con l’immissione di detta ‘gravara’, colui che ha immesso questa stesso ‘gravara’, sia obbligato e debba risarcire il detto danno a chi l’ha sofferto.

5 Rub.88

Nessuno getti dall’alto cose sudice ossia immondizia.

   Inoltre Decretiamo ed ordiniamo che a nessuno sia lecito gettare o far gettare acqua o altra sporcizia dall’alto, attraverso un balcone, una finestra, una transenna (di apertura), o da altro luogo dall’alto, o dall’abitazione dove abbia abitato o dimorato, sulle strade o sulle vie del Comune, o sui portici vicinali. E se questa acqua ossia qualche sporcizia abbia toccato qualcuno sia condannato con 100 soldi di denari per qualsiasi volta. Se in realtà non l’abbia toccato, sia condannato a 20 soldi di denari. E la metà di questa pena sia del Comune e l’altra dell’accusatore; e possa essere accusato e denunciato da chiunque, e <costui> sia tenuto segreto. E a nessuno sia lecito di avere in qualche parte della sua abitazione uno scarico dall’alto, a due canne del Comune di Fermo, o meno, vicino alla porta di qualcuno; e chi abbia trasgredito sia punito con 100 soldi di denari. Né ad alcuno sia lecito avere uno scarico più alto di un piede da terra, facendo salvo che con grucce <sostegni> purché non superi l’altezza del tetto di un suo vicino, né che l’acqua scorra attraverso il tetto.

5 Rub.89

Il Capitano o il Giudice debbono costringere i carrettieri, i vetturali e i mulattieri.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Giudice dei danni dati, o il suo officiale possa obbligare i carrettieri e altri mulattieri e vetturini, nei giorni festivi, tuttavia non nei giorni di domenica né nelle principali festività della Beata Maria sempre Vergine, a portare la rena presso la strada o attraverso la strada del mare, e possa imporre le pene e riscuoterle sul fatto, come gli sembrerà opportuno, e nelle cose dette essi o uno di loro abbia piena facoltà e potere fino alla somma di 10 soldi di denari, per qualsiasi volta, o meno, dopo aver considerato la qualità delle persone e del fatto.

5 Rub.90

Il Giudice abbia libero potere di indagare e di fare la procedura contro tutti coloro che avessero asportato le pietre dalla via che sta presso la strada di San Francesco.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano, o il Giudice o l’attuale officiale o chi lo sarà nel tempo, abbiano la facoltà di investigare e di fare la procedura contro tutti quelli che avessero preso o prendessero le pietre della strada che va al mare, accanto alla strada di San Francesco o da questa strada e da altrove le cose del Comune, come ad esempio: legna, calce, pietre o altre cose preparate per l’utilità dei ponti, delle fontane o delle vie del Comune, e condannare questi stessi fino alla somma di 10 libre di denaro, e meno, dopo aver valutata la qualità del reato e abbia la facoltà e la giurisdizione per riscuotere. Inoltre il Giudice con due officiali da nominarsi dai signori Priori possa imporre una parte che egli abbia voluto della muratura e della costruzione della detta via ai vicini, che hanno le abitazioni lungo la stessa via e la strada, a piacimento di volontà, e <possa> esigere queste stesse, imporre pene e fare multe, secondo come al detto Giudice sembrerà opportuno, nonostante alcuni statuti e delibere. E il Giudice attuale, e chi lo sarà nel tempo, la detta strada <possa> far fare da chiunque che la detta strada sia costruita e riadattata, come a lui sembrerà essere utile al meglio, e fare una conduttura in questa strada per la salvaguardia della detta strada, con le entrate del suo Banchiere, per tre parti delle spese e per la quarta parte a spese dei vicini adiacenti. Per opera di questo Giudice o dei suoi officiali debbano essere dichiarati coloro che sono questi che sono adiacenti. Questa conduttura inizi ai piedi <in basso> del borgo della fontana ‘Solamen’ <ristoro> e sia proseguita in quel luogo o in quella parte dove sarà stato dichiarato e ordinato dal detto Giudice e dai detti officiali, come già detto. E il signor Giudice abbia l’obbligo e debba investigare diligentemente, ogni mese, su queste cose, con il vincolo del giuramento e sotto la penalità di 10 libre di denaro dal suo salario.

5 Rub.91

La giurisdizione del Giudice circa i ponti, le fonti, le vie e la parte del Giudice che egli avrà riscossa.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano abbia la piena giurisdizione, facoltà e potere sui ponti, sulle fontane e sulle vie da fare costruire, riparare e da conservare. Ed affinché le dette cose siano realizzate più speditamente, e si abbiano i denari per le opere opportune, decretiamo che il detto signor Capitano o il Giudice su <somme di> condanne o riscossioni al tempo dei predecessori dei debitori per il Comune, abbia per ogni libra, secondo il modo e la forma poste nel libro secondo alla rubrica “La parte da darsi agli officiali per le vecchie condanne” e sulle riscossioni che metterà in esecuzione e che farà pervenire in Comune, affinché la costruzione sia riparata e altre opere necessarie per il Comune siano realizzate e siano messe in esecuzione.

5 Rub.92

Nessuno getti letame o immondizia nella via del mare o dentro le mura.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessuno osi o presuma di gettare o far gettare qualche sudiciume o immondizia, né farli gettare sulla via ossia sulla strada del mare, o nei pressi delle mura della Città di Fermo, dalla parte interna o esterna lungo una canna <distante>. Chi abbia trasgredito nelle dette cose, o in qualcuna di esse, venga punito con 100 soldi di denari e il detto sudiciume giacente in tali luoghi o in qualcuno di questi, possa essere portato <via> o preso da lì, senza pericolo, da chiunque.

5 Rub.93

Nessuno debba caricare di spese qualche lavoratore.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona osi o presuma di dare o di far dare alcune spese o alimenti per mangiare o per bere a qualche lavoratore, o cottimista, o portatore di sporte, i quali fossero tenuti a cottimo e fossero condotti a lavorare o a fare qualche opera. E similmente nessun lavoratore, o cottimista o portatore di sporte, possa né debba chiedere né ricevere le spese o gli alimenti, sotto la pena di 20 soldi per ciascuno e per ciascuna volta. E chi dà e conferisce queste spese o gli alimenti, sia obbligato alla medesima pena. Facendo salvo che sia lecito ad ciascheduno, al tempo delle messi <mietitura>, di dare le spese ai lavoratori, quando siano stati a trebbiare i cereali; e gli stessi lavoratori del grano possano, senza pena, ricevere le spese e gli alimenti per il giorno. E su queste cose il signor Capitano o il Giudice e il loro officiale o chiunque di questi stessi sia obbligato, possa e debba indagare, esaminare, punire e condannare i trasgressori alla detta pena, e nondimeno possa essere accusato da chicchessia, e si presti fede al giuramento dell’accusatore con il parlato di un testimonio. E ciò non abbia vigore per i muratori, i manovali o i carpentieri del legno. Il detto Giudice ed il signor Capitano siano obbligati a praticare e far praticare tutte queste cose, sotto la pena di 10 libre <prelevata> dalla propria paga e con il vincolo del giuramento.

5 Rub.94

Le strade o i portici vicinali da selciare.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Giudice delle vie e dei danni dati del Comune di Fermo, colui che lo è ora, o chi lo sarà nel tempo, in questa Città, sia obbligato e debba, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 25 libre di denaro, a richiesta di qualunque richiedente, cioè tra i vicini, far costruire e fabbricare con pietre adatte ciò che sia stato richiesto, i portici o le vie vicinali poste nella Città di Fermo a spese dei vicini o adiacenti a detto portico o alla via, secondo la qualità delle abitazioni e secondo la condizione dei padroni delle stesse abitazioni, di tale fatta e maniera, e in tale maniera che siano idonee per camminarvi; e a fare queste cose entro un mese dopo che a loro sia stato chiesto, purché la maggior parte dei vicini sia d’accordo.

5 Rub.95

Le vie, ponti e le fontane da riattare e da riparare.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano, o il Giudice, o l’officiale delle vie e dei danni dati, chi c’è ora, e ci sarà nel tempo, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 25 libre di denaro, da pagare col suo salario, abbia l’obbligo e debba, a richiesta di qualunque richiedente o denunciante,

 di risistemare e far risistemare tutte le singole vie, tanto pubbliche, quanto vicinali, o le strade, i ponti, e le fontane, per l’uso comune di coloro che sono interessati e ai quali le dette vie, le strade, i ponti, e le fontane; e faccia riparare tutte le stesse singole strade e vie, dentro la Città e fuori, i ponti, e le fontane ad opera dei vicini e degli adiacenti e di coloro che vanno e che ritornano, e di tutti coloro i quali le tengono e quelli che, secondo la forma degli statuti, debbono risistemare queste stesse vie e gli stessi ponti e le fontane, e quelli a richiesta di qualunque richiedente sono soliti. E il detto signor Capitano o il Giudice abbiano l’obbligo di controllare o di far controllare tutte queste cose da qualcuno dei loro Notai e officiali, a richiesta di qualunque richiedente, o secondo il volere della maggior parte dei vicini e adiacenti alle dette vie, ai ponti e alle fontane. E costoro debbano essere convocati e richiesti, a domanda di un richiedente, personalmente o presso la abitazione della solita abitazione degli stessi, e in questa convocazione debbano essere contenuti i nomi e i cognomi di coloro che vengono convocati e in quale maniera i tali vengono convocati per il fatto della tale via, del ponte o della fontana e che questi stessi debbano, entro una certa scadenza stabilita dal Giudice, comparire legalmente dinanzi ai detti signor Capitano o al Giudice; e se non siano comparsi tutti, coloro che si vengono e che compariscono possano dare ordini e deliberare quello che a loro sarà piaciuto sulle dette vie, sui ponti e sulle fontane e per il rafforzamento, per la riparazione, per il vantaggio e per utilità delle dette strade, dei ponti e delle fontane; e sia praticato l’ordine anzidetto per tale via da dove sistemare o da dover mettere a nuovo; e ciò che sia stato deliberato dalla maggior parte degli stessi che si sono presentati, vicini o adiacenti o altri che debbono per interesse, abbia validità e sia stabilito per l’autorità del presente statuto. E il signor Capitano o il Giudice sia obbligato di mandare ad esecuzione la delibera anzidetta, fatta dalla stessa maggior parte. E i detti signor Capitano o il Giudice, o uno di loro due, sotto la detta pena, siano obbligati a forzare e costringere in modo reale e personale, con ogni modo e via, come ad essi, o ad uno di essi due, sembrerà opportuno, dopo tale imposizione e deliberazione fatta dai detti intervenuti, o dalla maggior parte degli intervenuti, nonostante l’assenza dei non intervenuti, a dare e far conoscer agli officiali comandati sopra le dette cose , per gli oneri e le spese delle dette vie, dei ponti e delle fontane, o della riduzione o del mutamento di questi stessi e per tutte le cose necessarie alle cose dette, (costringere) tutti i singoli vicini confinanti, e coloro che vanno e tornano attraverso questa stessa via, attraverso il ponte e per la stessa fontana, presso i loro possedimenti, inoltre tutti coloro che dovessero essere presenti, ai quali compete quanto da fare o da pagare per gli oneri e nelle spese delle dette vie, dei ponti e delle fontane, che dovessero essere riparati e murati di nuovo e essere messi secondo la delibera dei detti intervenuti o della maggior parte di questi stessi. E per tali cose, i detti signor Capitano o il Giudice o uno di loro due siano tenuti e debbano dare e prestare ascolto, consiglio, aiuto e sostegno. E se sia capitato di mettere una via nuova, un ponte, una fontana o siano creati, sia ordinati, sia risistemati, i detti signor Capitano o Giudice, sotto la detta pena, dopo che è stata fatta la detta delibera dalla maggior parte dei predetti vicini confinanti, e di coloro che vanno e vengono nella stessa via, sul ponte, o presso la fontana, come già detto sopra, di fronte al signor Capitano e il Giudice, già detti, siano obbligati e debbano sollecitare e costringere, tanto l’acquirente a comprare, quanto il venditore a vendere, in modo reale e personale, entro 10 giorni dopo la delibera fatta dagli anzidetti; tanto sul territorio lungo il quale si innovasse la costruzione e si realizzasse una via nuova , quanto sulla via vecchia. E se il venditore o l’acquirente si sia rifiutato di fare le dette cose, nel non voler vendere o acquistare, entro la detta scadenza di 10 giorni, il venditore o chi deve vendere, perda questa che deve essere venduta, la stessa cosa da vendere pervenga al Comune. E l’acquirente che abbia comperare e abbia dovuto comperare, sia obbligato a pagare al Banchiere del Comune che riceve il prezzo della detta cosa secondo la valutazione fatta di questa stessa cosa, presso l’officio degli anzidetti signori Capitano e del Giudice incaricati per le predette cose a favore del Comune di Fermo. Nondimeno questi acquirenti o venditori, di mala voglia, siano costretti dal detto Capitano o dal Giudice o da uno di questi, a fare la detta vendita e l’acquisto, secondo ciò che sia stato deliberato, come è compreso sopra. E tutte le singole dette cose in questo presente statuto abbiano vigore e vengano intese nella Città di Fermo, e nel suo territorio e nel distretto. E i detti Capitano e Giudice siano obbligati e debbano praticare e fare praticare e mettere in esecuzione <ciò>, sotto la pena dichiarata sopra e con il vincolo del giuramento.

5 Rub.96

Per coloro che abbiano occupato, e tengono occupata qualche via del Comune, oppure una <strada> vicinale, un ponte o una fontana o il terreno di questi stessi.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice o l’officiale dei danni dati, chi lo è ora, e chi lo sarà nel tempo, con il vincolo del giuramento, sotto la pena di 25 libre di denaro dalla sua paga, a richiesta di qualunque richiedente o denunciante od anche per suo officio, se abbia trovato qualcuno che occupi,  o abbia o tenga occupata qualche via del Comune, o una vicinale, una fontana, un ponte, o il terreno di una fontana, di un ponte, o di un via del Comune o di una via vicinale, sia obbligato e debba investigare o fare una indagine contro questi stessi tutti i singoli occupanti e detentori di tali vie, ponti, fontane e di un terreno delle vie, di un ponte e di una fontana, anzidetti, e punire e condannare, con le pene previste nel presente statuto, costoro che li detengono e le tenessero occupate le dette cose, e nondimeno far riconsegnare le cose occupate al Comune e riportarle allo stato precedente. E venga fatta una indagine ad opera del detto Capitano o del Giudice, e i più anziani o altri di detta contrada, ove sia stata fatta l’occupazione o l’invasione, siano esaminati e siano riaccolti. Il signor Capitano o il Giudice siano obbligati e debbano fare questa investigazione senza chiasso, né parvenza di sentenza, trascurando ogni solennità della legge, e in modo sommario e con calma, sia ricercata la verità per mezzo di sei uomini o di più, o di meno, di detta contrada o di altrove dove le predette cose siano state commesse, quando gli stessi o uno di essi lo considereranno conveniente, purché però il denunciatore non venga preso come testimonio sopra tali cose, e sia ritenuto come un denunciatore privato, che il signor Capitano o il Giudice o il suo officiale in nessun modo debba rivelare o far conoscere per giuramento, sotto la detta pena. E se il detto Capitano o Giudice abbiano trovato, tramite la propria indagine, che qualcuno occupasse o tenesse occupata qualcosa dei anzidetti vie, terreni, ponti, e fontane o dei terreni di questi stessi, tramite due o tre testimoni, facciano immediatamente restituire al Comune queste cose occupate e riportarle allo stato precedente; e nondimeno condannino quel tale che occupasse e tenesse occupate le anzidette cose. E condannino i colpevoli per queste cose a 10 libre di denaro, dopo aver rimosso  un ricorso, un cavillo o un pretesto.

5 Rub.97

Pena per chi faccia immondizia nel piazzale di San Salvatore.

   Decretiamo ed inoltre ordiniamo che nessuno faccia immondizia né qualche sudiciume nel piazzale di San Salvatore; e in realtà il trasgressore venga punito, per qualsiasi volta, con 20 soldi di denari, e possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della pena e lui sia tenuto segreto.

5 Rub.98

Non debbono scorrere la “biblia” (liquami).

   Decretiamo ed anche ordiniamo che nessuno che “sportanario” (porta bisacce) né alcun’altra persona della Città di Fermo, o abitante di detta Città osi o presuma di gettare o di far gettare la “biblia” (liquami) in qualche via pubblica o vicinale dentro la Città dalle calende di maggio fino alle calende di novembre. E il trasgressore sia punito, per qualsiasi volta, a 100 soldi di denari e possa essere accusato da chiunque; e l’accusatore abbia la metà della condanna, e l’altra metà sia del Comune di Fermo. E il signor Capitano o il Giudice, chi ci sarà nel tempo, faccia fare bando pubblico per l’anzidetto statuto nella Città di Fermo, nei luoghi consueti, all’inizio del suo governo; e indaghi ogni settimana del detto mese di maggio, e faccia investigazione sulle anzidette cose, e i trasgressori siano condannati e puniti, alla detta pena, per ciascuno e per qualsiasi volta, rimuovendo ogni opposizione o occasione. E a chiunque di questa Città sia lecito di gettare liquami avanti la sua abitazione fino alle calende di maggio, purché non l’accetti dal balcone, o dalle finestre o dalla ‘trasanna’, o da qualche altra parte in alto oltre due piedi, secondo il piede <misura> del Comune; e chi trasgredisse soggiaccia alle dette pene. Inoltre che sia consentito a qualsiasi “sportanario” della Città di Fermo di creare un cunicolo in qualche parte della Città di Fermo, in una via pubblica a sue spese, per portare, sotto terra, la “biblia” fuori dalla Città. E il detto signor Capitano, o il Giudice possano e debbano esaminare ed indagare sulle dette cose.

5 Rub.99

Non scavare nei pressi del confine di qualcuno, o di un fossato o di una via.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno scavi a un piede (misura) dal confine di qualcuno, o di un fossato, o di una via; e se vuole fare un fossato piccolo o grande, sia obbligato a lasciare tanto <spazio> del suo terreno per quanto è ampio, profondo e largo lo stesso fossato, sotto la penalità di 40 soldi di denari per chi abbia trasgredito le cose predette. Ed entro 10 giorni dopo pubblicata la sentenza, sia obbligato e debba farlo riportare allo stato precedente e anche di riempirlo.

5 Rub.100

Nessuno possa scavare la terra sulle strade del Comune.

   Con la presente legge decretiamo che nessuno, di qualunque condizione o stato sia, osi o presuma di scavare la terra nelle vie del Comune dentro o fuori le porte della Città, né scassarla in alcun modo, sotto la pena di 100 soldi da riscuotere sul fatto da ogni trasgressore e per qualsiasi volta, e senza alcun processo. E chiunque possa accusare, e sia mantenuto segreto, ed abbia la quarta parte della detta pena. E similmente l’officiale abbia la quarta parte della detta pena per la scoperta e per l’esecuzione.

5 Rub.101

Le questioni dei confini si debbono decidere rapidamente.

   Decretiamo ed ordiniamo che se tra alcuni, della Città o del distretto di Fermo, vi sia qualche controversia per determinare i confini e per porre i termini <segnali>, si proceda con questo ordine: il signor Capitano o il Giudice dei danni dati, chi lo è ora e chi lo sarà nel tempo, con il vincolo del giuramento, e sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario, sia obbligato e debba andare nel luogo della lite, e constatare se ci sono i termini antichi, allora ponga fine a tale lite, e decida secondo la posizione di questi termini antichi. Se invece non abbia trovato i termini, allora faccia ricorso alla coscienza e alla testimonianza dei padroni del tempo antico dell’uno e dell’altro podere, tra i quali i termini vanno posti; e secondo la coscienza e la testimonianza dei padroni del tempo antico dei detti poderi e dei vicini sia obbligato a decidere in tal modo. Se invece non si sia potuta avere la detta testimonianza, allora secondo gli instrumenti degli acquisti dell’uno e dell’altro, o di uno solo di questi due, quando qualche parte non avesse l’istrumento egli decida in modo valido la detta controversia, se può ultimarla comodamente.  Se in realtà qualcuna delle parti volesse e dichiarasse che decidesse che deve essere fatta questa controversia dei confini o dei termini, e che detta controversia debba decidersi con la collocazione di una siepi o di un fossato da farsi fra lui stesso e il suo vicino, allora se i detti confini sono da porsi sono e i termini sono da farsi fra l’una e l’altra parte delle vigne dell’uno e dell’altro, allora lo stesso Giudice faccia mettere o porre una siepe per i confini o una fratta a spese comuni, come allo stesso Giudice sembrerà conveniente. Se invece ci sia trovati a trattare dei confini e dei termini da fare tra un terreno aperto e qualche terra con vigna di alcuni, allora il Giudice immetta e faccia fare un fossato largo un piede e mezzo; e questo fossato debba immettere nel terreno aperto, a spese comuni dell’uno e dell’altro, cioè del terreno e della vigna. E questa lite e la vertenza e la questione per mezzo di questo fossato siano ultimate, e sia immessa una linea dritta attraverso quella parte, o raddrizzando sul terreno, come allo stesso Giudice sembrerà conveniente. E se per i confini ci sia una questione fra alcuni poderi aperti, lo stesso Giudice definisca questa stessa questione o con la collocazione dei termini o con il fare un fossato, in comune, nel terreno dell’uno e dell’atro; a spese comuni degli stessi vicini e di coloro che fanno la lite. E l’anzidetto Giudice stabilito dei danni dati sia obbligato e debba far praticare l’anzidetto statuto, sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario. E in queste cose si faccia la procedura in modo sommario, e calmo, senza chiasso e senza parvenza di processo.

5 Rub.102

La pena per coloro che hanno una fornace entro le mura della Città di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona osi o presuma di avere o di tenere qualche fornace di laterizi all’interno delle mura della Città di Fermo, ma lontano cinque canne dalle mura e dalle abitazioni della Città di Fermo, sotto pena di 10 libre di denaro e <il trasgressore> possa essere accusato e denunciato da chiunque, e l’accusatore o il denunciatore abbia la metà della condanna; e nondimeno <il trasgressore> sia obbligato a togliere la fornace; fatta eccezione per coloro che fanno vasi vetrificati e dipinti o non dipinti, o vetrificati, o no, i quali possano impunemente avere tale fornace, nonostante che qualche altro statuto dica il contrario.

5 Rub.103

Le gronde <scoli>

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che gli scoli, dai quali sulle strade pubbliche discendano liquami o immondizie, siano tolti; e dovunque in Città venissero trovati alcuni scoli, attraverso i quali le cose putride scorrono da terra, siano murati e siano chiusi almeno per quattro piedi in altezza, lasciando tuttavia ai piedi dello scolo un solo foro adeguato, attraverso il quale le acque e le sporcizie anzidette escano e scorrano. E questo foro deve stare in ogni tempo chiuso, eccetto nel tempo della pioggia. E il Giudice deve praticare e fare praticare tutte le cose anzidette, e qualsiasi volta che abbia trovato un trasgressore, punisca con 10 soldi di denari. E la riscossione di detta pena sia fatta tramite il Giudice contro tutti coloro che hanno le abitazioni press il detto scolo dal capo <in alto> ai piedi <a terra>, così che detta somma di 10 soldi sia riscossa fra tutti e non da uno solo. E se sia capitato che da qualcuno di questi scoli, un grave danno giungesse ai vicini e possa essere modificato in qualche parte, vogliamo che il detto scolo, su richiesta dei vicini, debba essere murato a spese dei vicini, insieme con quello di cui è lo scolo. E nessuno possa avere una latrina <privato> vicino ad una via pubblica per quattro passi, che scorra nelle stesse vie, sotto la pena di 40 soldi di denari. E chiunque possa accusare e denunciare chi trasgredisce nelle dette cose, ed abbia la metà della condanna.

5 Rub.104

La pena per la pigiatura di uve non mature.

   Decretiamo che nessuno, in qualunque condizione si trovi, osi o presuma di pigiare l’uva agresta, o l’uva non matura prima delle calende di settembre, fuori dalla Città di Fermo; il trasgressore sia punito in realtà con 10 libre di denaro per qualsiasi volta. Fatto salvo che sia lecito a chiunque, che ha una vigna propria, di portare o di far portare impunemente due grappoli di uva agresta e tre grappoli di uve mature; e questo si intenda prima di tale tempo della vendemmia. In realtà nel tempo della vendemmia sia praticato lo statuto e l’usanza osservata fino a questo momento. Se qualcuno in verità abbia portato via o abbia fatto portare uva, o quella agresta, prima del tempo delle vendemmie contro o al di fuori della detta forma <di statuto> paghi per ogni grappolo di uva o di uva agresta soldi 5 di denaro.

5 Rub.105

I maiali non possono essere tenuti nella Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuno osi o presuma di tenere nella Città di Fermo più due maiali, i quali inoltre in nessun modo possano, né debbono andare per le strade e per le piazze di detta Città, ma i padroni o i patroni di questi stessi siano obbligati e debbano tenere i detti maiali nelle abitazioni, sotto la pena di 10 soldi per ogni maiale e per qualsiasi volta quando si sia trasgredito, e questa pena sia riscossa sul fatto al patrono dei maiali senza alcuna diminuzione. L’officiale di questa pena, che abbia scoperto questi maiali in contrasto a tale forma <di statuto>, abbia e debba avere la quarta parte di ciò che abbia fatto pervenire al Comune.

5 Rub.106

Pene per coloro che lavano presso le fonti.

   Se qualcuno abbia fatto immondizia o sporcizie nelle fonti, o nei pozzi e nelle cisterne del Comune, oppure in essi o in qualcuno di questi stessi abbia lavato o gettato panni, cuoiame o qualche altra cosa sporca, oppure nei pressi di dette fontane nello spazio di due canne, in verità se nei pressi della fontana Fallera o della sua sorgente, nello spazio di 10 canne, secondo la canna del Comune, abbia lavato i panni anzidetti, o abbia fatto qualche altra sporcizia, o immondizie, sia condannato e punito per qualsiasi volta, sul fatto, e per ogni trasgressore a 20 soldi di denari. E l’officiale che scovasse il trasgressore, se abbia fatto la riscossione con successo, guadagni la quarta parte.

5 Rub.107

Coloro che possano andare in un Monastero di monache, impunemente.

   Vogliamo che i Sindaci, i fattori, i lavoratori e altri chiamati dalle monache per qualche cosa onesta e necessaria per loro o per il loro monastero, tutti i già detti allora, e soltanto in tale caso, possano accedere ed andare in tutti i monasteri delle Monache, riguardo alla pena per i secolari <laici> impunemente.

5 Rub.108

Le pecore che sono ammesse nei pascoli della Città di Fermo.

   Con la presente legge decretiamo e dichiariamo che in seguito le pecore da portare ai pascoli nel territorio della Città Fermana non superino e non possano superare il numero di cinquemila pecore, e di esse i padroni o i padroni, di qualunque grado e dignità siano, senza che si abbia avuto alcun riguardo, siano obbligati al pagamento dei pascoli secondo la forma degli ordinamenti. In realtà, i pecorari che conducono le pecore a questi pascoli siano obbligati, per tutto il mese di ottobre, di stare con le dette pecore sulle pianure di Girola, di Tenna, di San Tommaso, dell’Ete, allo scopo che non entrino nei poderi olivati, eccetto se i patroni dei poderi volessero che i detti pecorai conducano e trattengano le dette pecore nei loro poderi. Qualora però per caso con dette pecore provocassero un danno nei poderi degli altri, siano obbligati al pagamento della pena e al risarcimento del danno. E trascorso questo mese di ottobre i questi pecorai, con le dette pecore, possano venire in tutto il territorio, anche lungo i terreni olivati. Questo sempre resti chiarito che se con dette pecore o con altri animali dessero danno nei poderi presso le mandrie o gli stazzi delle dette pecore, per mezzo miglio, quei pecorai che stanno in tale maniera con le mandrie di tal modo <greggi> di pecore, entro l’anzidetto spazio, siano obbligati a risarcire il danno ai patroni di detti poderi, anche se questo danno non potesse essere provato per mezzi di testimoni, purché sia conosciuto che il danno sia stato provocato con le pecore o con altri animali di detti pecorai. E in ognuno degli anzidetti casi, e per quelli che sono detti nel seguito, si possa procedere anche per mezzo di accertamenti degli officiali dei danni dati o mediante accuse o denunce da farsi dai padroni dei poderi che hanno sofferto il danno, e per il pagamento della pena e per il risarcimento del danno, i pecorai e i patroni delle pecore e degli anzidetti animali siano obbligati per conto degli aiutanti o dei custodi di queste pecore e degli animali E al loro arrivo, <siano obbligati> a presentare due fideiussori per il pagamento della pena e del risarcimento di danni da causarsi per caso da costoro e dalle loro pecore e da altri animali. E questa pena si intenda che è e che sia di cinque soldi per ogni pecora, e per ogni altra bestia secondo la forma degli statuti; eccetto che se i detti pecorai entrassero nei poderi olivati, e ai piedi di detti ulivi non ci fosse <nessun> frutto, né a terra sotto gli stessi olivi, non siano obbligati alla pena; e allo stesso modo siano preservati se con le dette pecore entrassero nei poderi di quel territorio, dove possano comodamente pascolare e negli stessi non ci siano quattro o sei piedi <fusti> di ulivi. Inoltre i pecorai, i patroni e i custodi delle pecore o degli altri loro animali non possano in alcun modo portare armi vietate attraverso la Città e attraverso il suo territorio sotto la pena di due ducati d’oro, di giorno, e in realtà quattro ducati d’oro, di notte, da riscuotersi sul fatto.

5 Rub.109

Il compenso da prendere per gli animali condotti nel ricovero <stalla>.

   Con questo decreto, allo scopo che certi tavernieri e albergatori non possano riscuotere < <per pretesa> oltre ogni misura ed in un modo ingiusto, per gli animali condotti alla stalla, è stato stabilito che questi stessi osti o albergatori debbano accogliere gli animali nelle loro taverne o ospizi <stalle>, che venissero condotti e siano stati consegnati e dare loro da mangiare, e nutrirli; ma in cambio di un congruo compenso e di un pagamento, fra giorno e notte, possano chiedere o avere nient’altro se non un solo bolognino per ciascuna bestia grande, e per ogni bestia piccola un solo soldo fino a 10 animali piccoli; ma se gli animali piccoli siano stati in più di10, per ognuno di essi, oltre quel numero, sei denari, sotto la pena di 20 soldi che debbono essere pagati per qualsiasi volta  dal trasgressore, né possa essere avere condono.

5 Rub.110

I lebbrosi sono da mandarsi fuori dalla Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Podestà e il Capitano faccia pubblicamente fare il bando che nessun lebbroso o lebbrosa osi o presuma di stare, abitare, o sostare nella Città di Fermo, o nelle vicinanze di questa Città per 100 canne. E se questo lebbroso o lebbrosa sia stato scoperto\a o fosse trovato\a che sta in questa Città, o nei pressi di questa Città, come detto sopra, il detto Podestà o il Capitano sia obbligato a mandarlo fuori da questa Città e dal confine, sotto pena per il Podestà o per il Capitano e per qualsia altro officiale di 50 libre di denaro se non abbia praticato le dette cose.

5 Rub.111

Le abitazioni da abbattersi a causa di un incendio.

   Se in qualche parte della Città si accendesse un fuoco <incendio>, o sorgesse in qualche abitazione – che Dio lo tenga lontano! – e per questa causa qualche altra fosse stata distrutta e devastata, e sia dagli uomini o dagli officiali della Città di Fermo, affinché detto fuoco non si allarghi alle altre abitazioni vicine, il Podestà, che ci sarà stato nel tempo, sia obbligato e debba far ricostruire, con i beni del Comune, la stessa abitazione distrutta o le abitazioni distrutte in questa occasione, entro un mese dopo che le predette cose si siano verificate. E il Podestà e il Capitano all’inizio del proprio ufficio elegga e faccia eleggere, per qualsiasi contrada, 50 uomini, dei quali uno sia il loro capo. Questi uomini giurino, sopra i santi Vangeli di Dio, all’inizio del governo del Podestà e del Capitano, di soccorrere, e di andare con gli attrezzi, ove detto fuoco si fosse acceso, e dare aiuto, affinché detto fuoco non avanzi. E se qualcuno contrastasse o si opponesse affinché non venisse abbattuta detta abitazione in quei momenti, venga punito con 50 libre di denaro. E se il Podestà e il Capitano non facessero riparare il danno fatto in queste abitazioni devastate, come è stato detto, venga punito e perda dal suo salario 50 libre di denaro. E se qualcuno prendesse furtivamente qualcosa, nel tempo dell’incendio, dai beni delle dette abitazioni, o nel vicinato, costui o costoro possano essere puniti ad arbitrio del Podestà.

5 Rub.112

Le abitazioni da non abbattersi.

   Affinché la Città non sia deformata, decretiamo ed ordiniamo che nella Città o nei borghi della Città di Fermo, o nei Castelli o nelle Ville della Città, nessuna abitazione possa essere distrutta né debba essere devastata in occasione di qualche reato o delitto; ma per le abitazioni dei delinquenti, se la abitazione deve essere confiscata per legge, siano dipinti gli stemmi del Comune di Fermo sopra le porte dell’abitazione entro 10 giorni dopo la confisca e la condanna da fare. Il Podestà e il Capitano pratichi le dette cose e le faccia praticare sotto la penalità del già detto giuramento. A nessuno inoltre sia consentito, per qualche ragione, lamare a terra o distruggere alcuna abitazione esistente nella Città di Fermo, senza il permesso dei signori Priori del popolo, del Vessillifero di giustizia, dei Regolatori e del Gonfaloniere delle contrade, sotto la pena di 50 libre di denaro, da assegnarsi al Comune di Fermo e della ricostruzione della abitazione.

5 Rub.113

Le terre da coltivare nella Città e nel distretto di Fermo.

   Il Podestà della Città  di Fermo, chi vi sarà nel tempo, abbia l’obbligo e debba, con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 100 libre, all’inizio del suo officio, far fare il bando nei luoghi pubblici di questa Città, che qualsiasi abitante della Città  di Fermo, sia Cittadino che forestiero, sia obbligato e debba, ogni anno, coltivare o far coltivare da sé, o per mezzo di un altro, nel territorio di questa Città e nel suo distretto, sul suo o sul terreno di un altro, quattro modioli di terreno o di vigna, in modo tale che da ciò abbia la possibilità di ricavare e di raccogliere cereali o vino per lo scopo affinché in questa Città prosperi una abbondanza di cibarie, sotto pena di 10 libre di denaro per qualsiasi trasgressore, per ogni anno. E contro i delinquenti di tale modo, i detti Podestà e suoi officiali abbiano l’obbligo di investigare e di fare la procedura in seguito alla delazione e alla denuncia di chiunque; e per loro officio, una volta al mese, e debbano punire e condannare, sotto la detta pena, coloro che sono stati scoperti colpevoli. E da chiunque possa essere fatta l’accusa e la denuncia, ed abbia la quarta parte della pena. Da questi escludiamo le donne, i fanciulli, gli anziani maggiori di sessanta anni, e le altre persone gravate da malattia o impedite da un’altra giusta causa.

5 Rub.114

I servitori e contrattisti che si allontanano dai padroni prima del tempo garantito.

   Se qualche contrattista, aiutante o inserviente di qualcuno si allontanasse dalla abitazione del suo padrone e dal suo servizio a colui a cui promise di fare servizio, abbia l’obbligo per ogni giorno, nel quale non abbia prestato servizio, se sia stato un uomo, di dare al padrone o al detto patrono 10 soldi di denari. Qualora, in realtà, sia stata una donna, abbia l’obbligo di dare e pagare 5 soldi. E sia lecito a qualsiasi patrono o al padrone di catturare il servo o la serva o un discepolo che si è allontanato da tale servizio prima della fine del tempo promesso, o ricondurre costui o costei alla abitazione, senza pena; e spogliare lo stesso o la stessa e prendere le cose che ha con sé, e se nel catturarlo e ricondurlo bastonasse in qualsiasi modo costui o costei, senza giungere alla morte, <il padrone> non sia obbligato in alcun modo ad una penalità. E il Podestà e i suoi officiali abbiano l’obbligo, a richiesta del patrono di far catturare il servo o la serva che ha abbandonato il servizio, o che voglia allontanarsene o di far incarcerare, come sarà piaciuto al patrono. E il contratto fatto o l’obbligazione fatta al patrono o al padrone dal servo o dalla serva, con il patrono o padrone sul prestare servizio e sullo stare con lui o con lei, abbia valore e rimanga stabile e sia messo in esecuzione; nonostante sia fatta qualche eccezione per la minore età, o per qualche altra eccezione. E qualora sia capitato che un servo o serva percuotesse il padrone o il patrono o i suoi domestici, sia punito e sia condannato nel doppio di quanto i Cittadini venissero puniti, quando si bastonassero fra loro; e questo doppio sia intenda semplicemente per questo caso.

5 Rub.115

Le cassette e altri strumenti di misura del Comune.

   Ordiniamo che il signor Podestà e il Capitano e ciascuno di essi facciano tenere tutte le cassette precise e uguali e le loro misure e capacità, con le quali vengono misurati i cereali; e anche tutte le cassette con le quali il sale viene venduto e misurato; e le “canne” e le “braccia” con le quali viene misurato il panno di lana e di lino; e i barili con i quali il vino viene portato, secondo la misura del Comune. Queste misure del Comune su tutte le anzidette cose, devono essere collocate nella Loggia di San Martino, o altrove, ove sembrerà opportuno ai Priori del popolo. E secondo queste misure del Comune le altre debbano essere uguagliate e misurate; e dopo aver fatta questa comparazione di uguaglianza, queste misure si debbano bollare, e contrassegnare con il bollo del Comune ordinato dai detti signori Priori o dal signor Capitano del popolo o dal Podestà. Se qualcuno in realtà sia scoperto dagli officiali del Comune, o da altri, che non tiene bollate dette misure e con esse vendesse qualcosa, sia punito e condannato, per ciascuna volta, con 100 soldi di denari. E nessuna persona, in qualunque condizione si trovi, osi o presuma, nella Città o nel contado, vendere o acquistare una qualche quantità di vino a misura di barili, se i barili non siano giusti e veri secondo la misura del Comune di Fermo, e bollati con il bollo anzidetto. E nessun costruttore di barili osi o presuma di vendere alcuni barili adatti per il vino, se questi barili non siano stati da lui stesso aggiustati alla detta misura e bollati con il suo bollo. Se qualcuno, poi, in qualcuna fra le dette cose abbia trasgredito, venga punito con la pena di 20 soldi <di denari> per qualsiasi volta e per qualsiasi barile. E nessuno osi tenere barili non giusti e non bollati, come è stato detto, né usare questi stessi non giusti. E chi sia stato trovato tenerli o usarli sia punito con l’anzidetta pena dagli officiali del signor Podestà o del Giudice di giustizia. E ogni officiale, tanto del Podestà quanto del Giudice di giustizia, abbia l’obbligo di indagare e investigare, e punire quelli trovati colpevoli e condannarli, sul fatto, con modalità semplice, alle anzidette pene.

5 Rub.116

Le stadere e gli altri strumenti di misura.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che le “buzole” <cassette per misurare> per il grano di Porto di San Giorgio siano eguali alle “buzole” del Comune di Fermo. Il Podestà abbia cura con apporre il bollo il sigillo o in qualunque altro modo che gli sia stato possibile affinché le stadere e tutte le altre misure e i pesi, i marchi e le libre siano eguali e giusti, nel genere di ciascuna cosa. E se abbia trovato o abbia fatto trovare qualcuna delle dette misure o dei pesi, con la quale pubblicamente si fa commercio, essere falsa o non giusta, il Podestà sia obbligato prelevare a colui che la detiene 10 libre di denaro senza alcuna remissione; e tutti i marchi, e ciascuno di questi stessi siano e debbano essere di dodici once per libra; e abbiano in sé dodici once per ciascuna libra secondo la forma del marco di Lucca. E questa libra non sia minore di dodici once di Lucca. E tutti i marchi con i quali nella Città di Fermo qualcosa viene pesato, siano secondo il modo dei marchi di Lucca, e secondo questi stessi marchi si faccia nel dare e nel prendere. E ciò sia fatto ad opera Consoli dei mercati della Città di Fermo. Vogliamo che una stadera debba essere fatta e stare bene e forbita nella camera del Comune di Fermo; e che debba essere fatta un’altra a somiglianza di quella stessa; e chiunque ha questa stadera ogni settimana debba pulirla. E dal Consiglio generale di questa Città venga eletto un solo uomo per ogni contrada per la “scarfina” <controllo>. E questi eletti debbano fare indagine, vedere e investigare se le misure siano state buone e uguali, e bollate e adeguate. Essi abbiano per la bollatura di ogni stadera soltanto 10 denari. E coloro che abbiano trovato qualcuno che ha una misura falsata o un marco, o altro peso facciano la denuncia al Podestà, e il Podestà sia obbligato a prelevargli la condanna anzidetta. E la cassa debba essere larga sulla bocca quanto è nel fondo, diversamente sia considerata come falsa. E nessuno prenda il dazio per il posteggio da qualcuno che viene o che torna dalla Città di Fermo con qualcuno o con alcuni, e chi abbia trasgredito venga punito con 100 soldi di denari per il Comune; e ciò rimanga tutto nella provvidenza del Consiglio generale.

5 Rub.117

Gli strumenti di misura <sono> da farsi uguali nei Castelli e nelle Ville del Comune di Fermo e il modo di misurare i frutti.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nel Castello di sant’Angelo in Pontano e in qualsiasi altro Castello e Villa della Città di Fermo ci siano e siano fatti <gli strumenti di> misure eguali alle misure del Comune di Fermo, cioè lo strumento della misura dei barili da vino, gli strumenti delle misure dei “metri” per misurare l’olio, le “buzette” <cassette> e le ‘quarte’ per vendere il grano e altre sostanze. E altre misure e i pesi, tutti secondo le misure ed i pesi della Città di Fermo. E nessuno possa vendere o acquistare con altro strumento di misura, se non secondo la misura di questo Comune, facendo le stesse misure eguali; e se qualcuno abbia trasgredito, venga punito per qualsiasi volta a 20 soldi di denari. E il Rettore, che nel tempo lo sarà stato in detto Castello di Sant’Angelo, e negli altri Castelli, abbia l’obbligo di mandare in esecuzione le dette cose con il vincolo del giuramento e sotto la pena di 10 libre di denaro dal suo salario. E su ciò chiunque possa accusare ed abbia la metà della pena; e la stessa cosa sia praticata negli altri Castelli e nelle Ville della Città di Fermo. Quando invece vengono misurate le noci, i fichi e altri frutti o pomi, tanto nella Città quanto nei Castelli e nelle dette Ville, vogliamo che siano misurate in questo modo, cioè che il venditore con un sacco o un altro vaso <contenitore> metta nella “buzetta” <cassetta>, e l’acquirente non metta la mano in essa, pena 40 soldi di denari per qualsiasi volta.

5 Rub.118

Non abbandonare l’incastellamento da qualche castello del Comune di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che qualunque castellano sia andato via da qualche Castello del Comune di Fermo, e da lì si sia allontanato con l’intenzione di abbandonare l’incastellamento, e sia andato ad abitare in qualche altra Terra, fuori dal distretto e dal contado di Fermo, venga punito dal Rettore in modo reale e personale a suo arbitrio. E si intenda abbandonare un incastellamento quando dopo l’interrogazione su di lui, non fosse ritornato, entro un mese, ad abitare con la sua famiglia nel Castello da cui sia allontanato. Se poi qualche castellano sia andato via da qualche Castello del Comune di Fermo, ove era solito abitare, e sia andato ad abitare in qualche altro Castello del contado di Fermo, sia obbligato a portarsi indietro e ritornare, entro un mese dopo l’ammonizione fatta su di lui presso il Castello dal quale sia andato via, sotto la pena di 50 libre di denaro. E i Sindaci di detti Castelli abbiano l’obbligo di interessarsi, sotto la detta pena, se qualcuno abbia trasgredito.

5 Rub.119

Sia lecito a coloro che hanno Mulini di prendere l’acqua alla sorgente dal terreno altrui, dove l’acqua viene raccolta per detto molino.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che qualunque Cittadino Fermano avesse un qualche mulino o mulini nel distretto, o nel territorio dei Fermani e <quando> la sorgente dell’acqua dove viene raccolta l’acqua per comodo e per utilità del detto molino, o dei detti mulini, o <quando> un fossato o i fossati di detti mulini fossero devastati dallo straripamento o dalla violenza del fiume o di un’altra qualunque circostanza o caso, colui o coloro dei quali siano stati i mulini o il molino, possano impunemente fare il prelievo dal terreno di colui o di coloro che possiedono <terre> vicino alla sorgente della detta acqua, e vicino ai fossati di tali mulini per il comodo e l’utilità di tali mulini; avendo fatto prima l’estimo e il pagamento del prezzo di questo terreno da chi sia stato il possessore di tale molino o dei mulini a favore di colui di cui il detto terreno sia stato oppure a favore di un altro per conto di costui; e questo estimo deve essere fatto per opera di due “buoni uomini” che debbono essere posti dalle parti, cioè uno per ciascuna parte; e qualora questi non fossero d’accordo sul prezzo, ne sia eletto un terzo dai signori Priori del popolo e dal Gonfaloniere di giustizia della Città di Fermo. Aggiungiamo che nessuno debba distruggere né in qualunque modo devastare le chiuse, i vallati, o i fossati dei mulini esistenti nel territorio di Fermo e nel suo contado col motivo di pescare o per altra occasione, tanto da causare un impedimento per questi mulini o per qualcuno di questi stessi, sotto la pena di 25 libre di denaro. E poiché, per lo più, le cose predette si fanno di notte, il malfattore non facilmente può essere rintracciato, vogliamo che, riguardo alla detta devastazione, sia prestata fede al giuramento del proprietario dei mulini o del mugnaio, o di un altro denunciatore o accusatore con un testimonio che abbia visto e sia prova completa nelle dette cose. E così il trasgressore sia obbligato a risarcire il danno col doppio a favore di chi lo ha sofferto.

5 Rub.120

I mugnai.

   Tutti i Mugnai dei mulini, specialmente delle acque dei fiumi Tenna, Ete, Aso prendano per la molitura un solo coppo soltanto da sedici coppi; tuttavia i signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia, che vi saranno nel tempo, abbiano l’arbitrio di poter aumentare e diminuire questa molitura secondo il variare delle stagioni. Essi abbiano l’obbligo di pesare o di far pesare i cereali e far riportare la farina bollata senza indugio, a volontà di colui di cui sia stato il grano, o di un suo inviato. E se padrone o il suo inviato non sia stato presente, nondimeno il mugnaio sia obbligato a pesare i cereali o la farina, e riportarla all’abitazione per lui. E se la farina pesata sia stata trovata meno del solito o del modo dovuto, o con questa ci sia qualcosa di chicco di grano, o essa sia crocchiante, o macinata male, o scambiata, i detti mugnai siano obbligati a riparare e a risarcire. E sia lecito a chi ha sofferto il danno subito, trattenere dalle cose del mugnaio, o del suo inviato, che abbia riportato la farina, fino a quando il danno non sia stato risarcito e riparato. E se colui che ha sofferto il danno abbia voluto lasciar fare, e non abbia voluto il risarcimento del danno dal mugnaio, nondimeno il Podestà possa, a suo arbitrio, punir costui fino alla somma di 10 libre di denaro, e sia prestata fede a chi ha sofferto il danno e alla sua semplice parola con l’anzidetto giuramento, ed anche al giuramento di un familiare di colui del quale sia stato l’anzidetto grano. E affinché ogni inconveniente che può esser suscitato nelle dette cose sia eliminato, l’officiale della pesa o del dazio, che è l’incaricato di pesare, sia obbligato a non pesare e a non bollare alcuna farina che il mugnaio abbia voluto riportare all’abitazione di colui, del quale fosse la farina; a meno che il mugnaio, subito dopo la pesatura abbia caricato o abbia messo questa farina sul dorso sopra l’animale con lo scopo di portarla alla abitazione di colui di cui fosse, e allora la bolli e il detto Notaio è obbligato a bollarla, sotto pena di 100 soldi di denari per qualsiasi volta, quando questo Notaio abbia trasgredito, cioè quando la bollasse e non venisse riportata senza indugio e prontamente, come è stato detto. E nessuno mugnaio possa tenere nel molino alcun addetto ‘accattafarina’ se non colui che il padrone del molino abbia voluto e qualora il mugnaio ne abbia un altro, sia punito con 10 soldi di denari. E il Podestà all’inizio del suo governo sia obbligato a far presentare davanti a sé o ai suoi officiali, i mugnai e gli addetti per la farina e ad essi e a ciascuno di essi faccia che sia giurato e sia promesso e per mezzo di un solenne contratto, e per mezzo di fideiussori ricevere da costoro che praticheranno tutte le singole cose contenute in questo capitolo e di non rubare né di consentire ad alcuno di rubare, né commettere qualche frode nella farina o nei cereali nel suo officio del mulino. E qualsiasi mugnaio abbia l’obbligo di tenere bollati un coppo e mezzo coppo, e di questi coppi la “buzula” <cassetta> del Comune sia della capacità di sedici coppi, e tra queste “buzule”, ciascuna “buzula” sia della capacità di quattro quarte; e soltanto su tali cassette e sui coppi i mugnai siano obbligati a prelevare la molitura e non con altre cose, sotto la pena di 40 soldi di denari per qualsiasi volta; e sia prestata fede al giuramento di colui di cui siano stati i cereali o del suo inviato. E il Podestà abbia l’obbligo, ogni mese, di fare che quei coppi dei mulini siano verificati, misurati e investigati se siano stati giusti ed eguali, e bollati, come è stato detto; e qualora ne abbia trovato qualcuno falso e non bollato, punisca per ogni coppo così trovato, o non giusto, con 25 libre di denaro sul fatto, e su queste cose possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna. Se in realtà lo abbia trovato non bollato, ma giusto, lo punisca a 10 libre di denaro. Se in realtà l’abbia trovato bollato e falso, sia punito con 25 libre di denaro, sul fatto, per qualsiasi volta; e chiunque per questo possa fare l’accusa, e fare la denuncia ed abbia la metà della condanna e prelevare altrettanto, sul fatto, a chi fa il bollo. E i mugnai abbiano l’obbligo di portare i cereali al mulino e di non mettere alcun ‘farinello’, se non quel tanto che il padrone del mulino abbia voluto, sotto la pena di 100 soldi di denari. E i padroni dei mulini abbiano l’obbligo di giurare, praticare e di far praticare dai loro mugnai tutte le singole cose dette sopra; e se abbiano trasgredito, di denunciarli al Podestà e alla sua Curia, il quale sul fatto li punisca quelli con le dette pene. Inoltre nessuna persona che ha un mulino in qualche “catasta” (raccolta d’acque) di mulini, né alcun altro, dopo che i canali sono stati posti e allocati in accordo comune e per volontà di coloro che avessero i mulini nella stessa “catasta” dell’acqua, possa abbassare né debba modificare, indebolire o ostruire in qualche modo, qualche canale, o una “composta” (terricciato) per cui l’acqua scorrente da tale “catasta” per tali molini o questi mulini o le loro ‘mole’ possano essere ostacolate in qualche maniera. E chi abbia trasgredito, sia punito sul fatto con 25 libre di denaro, per qualsiasi volta e risarcisca il danneggiato con il doppio del danno. E se i mulini o la “catasta” delle acque dei mulini o il terricciato, o la chiusa o qualcuna di queste siano stati devastati, talmente che ci fosse bisogno di fare riparazioni, se qualcuno tra i consoci abbia voluto fare la riparazione, possa liberamente fare la riparazione a sue spese; purché, tuttavia, gli altri consoci in seguito siano obbligati e, prima che i molini ricominciano a macinare, debbano risarcire queste spese per la rata parte, a colui che abbia fatto la riparazione o abbia fatta fare la riparazione, tali spese, dando fiducia per le spese a colui che abbia fatto queste spese, con il suo giuramento, e ciò debba essere fatto in modo sommario, semplice, e calmo, senza chiasso, né parvenza di sentenza, dopo aver conosciuta esclusivamente la verità. E il Giudice dinanzi al quale sia stata proposta una lagnanza sulle dette cose, possa e debba sul fatto costringere tali consoci alla restituzione delle dette cose, nel modo anzidetto, e ai danni, all’interesse e alle spese che per questa cosa abbia sostenuto colui che abbia fatto tali spese e in particolar modo se il denaro che ha speso per la detta riparazione l’abbia preso ad usura, nondimeno egli debba essere risarcito dai detti soci; e il detto Giudice entro un mese faccia restituire a sé, con esito, la somma propria e i danni. E chi fra i detti consoci, per la parte nelle anzidette spese a lui spettante, si rifiutasse e non lo volesse restituire o non l’abbia restituito, come è stato detto, la parte di quel suo mulino, o della “catasta” dell’acqua dei mulini sia applicata a colui che fabbrica o restaura e fa tali spese per l’intero si addossata colui che la fa. Inoltre questi mugnai, per ogni cereale che abbiano macinato, siano obbligato a prendere la detta molitura. Inoltre qualsiasi mulino o la “catasta” dell’acqua dei mulini abbia un suo difensore delle “taglie” (quote) quanto è per consuetudine da quella parte, dove venga arrecato meno danno, che non impedisca agli altri mulini che stanno sopra e per quelli sotto, quando venga fatto qualcosa per una riparazione, o per i “cessorio” (fuoruscita) di tale “catasta” d’acqua dei molini, dove macinino di meno. In realtà i proprietari dei mulini che non hanno le dette cose, siano puniti con 100 soldi di denari, per ciascuno. Inoltre ogni corso <d’acqua> dei mulini debba tenere e avere un Capitano per le riparazioni da farsi sui mulini e sui corsi d’acqua dei mulini, e i padroni dei mulini debbano eleggere costui entro il primo mese di governo del Podestà. E il Podestà costringa questi stessi a fare la detta elezione, e questi proprietari dei mulini siano obbligati e debbano obbedire in tutte le cose e per mezzo di tutte le cose a questo Capitano per il comodo e per l’utilità e per la riparazione o la risistemazione di questi mulini e dei corsi d’acqua, e per le altre cose necessarie di questi stessi mulini. E colui che sia stato il Capitano degli anzidetti possa imporre una condanna fra gli stessi nell’occasione dell’officio dei mulini, fino a 5 soldi di denari per qualsiasi volta, e ciò ogni qualvolta a lui sembrerà opportuno; e il Podestà, a richiesta di questo Capitano, sia obbligato a riscuotere sul fatto tale condanna. Inoltre in ogni “catasta” dell’acqua dei mulini ci deve essere un solo custode, che debba custodire i mulini di tale “catasta” e costui debba essere eletto da coloro stessi dei quali sia stata la “catasta”. Inoltre se qualcuno mandasse i detti cereali al mulino con il suo somaro, i Mugnai non possano ricevere se non soltanto un solo coppo raso per ogni salma di grano, o di un altro cereale, sotto la pena di 40 soldi di denari per qualsiasi volta quando egli abbia trasgredito, e sia obbligato a restituire il cereale che ha preso in più, e sia prestata fede al giuramento di colui che sia andato con detta salma di cereali. Inoltre nessun Mugnaio o qualsiasi altro osi spezzare o rompere o far spezzare qualche chiusa dei mulini o del fossato di qualche mulino, sotto la pena e con la pena posta sopra sul <precedente> prossimo capitolo. Inoltre i mugnai possano e debbano prendere la molitura da colui a cui la biada appartiene, o dal suo inviato a misura rasa con la rasura fatta con un legno o con un ferro, prima che il cereale venisse pesato, sotto la pena di 100 soldi di denari, e sia obbligato a rendere la farina di quel cereale nel peso, entro tre giorni, da calcolarsi includendo il giorno in cui è stata accolto il cereale, sotto la pena di 40 soldi di denari Inoltre nessun mugnaio osi restare presso il “bussolo” del Comune dove i cereali sono venduti o acquistati, fino all’ora nona, sotto la pena già detta. Inoltre ogni Mugnaio sia obbligato a portare, ogni sera, all’abitazione del padrone del mulino, la molitura di quel giorno e della notte precedente, senza alcuna frode, sotto la detta pena. Inoltre tutti i Mugnai siano obbligati fare e provvedere che i mulini macinino di continuo, di giorno e di notte, pena 100 soldi di denari qualora, per colpa loro siano stati fermi, e siano obbligati a risarcire ed emendare il danno che i padroni dei mulini abbiano sostenuto e su ciò ci si attenga al giuramento dei padroni dei molini. Inoltre i Mugnai, ogni anno, siano obbligati e debbano fare qualche Capitano nel motivo di fare un cero nella festa di Santa Maria del mese di agosto; e siano obbligati a fare questo cero ogni anno, e allora il detto Capitano comandato a ciò perduri per quel mese soltanto, e non di più, sotto la pena di 100 soldi di denari per qualsiasi volta e per ognuno. E su qualunque dei già detti capitoli chiunque possa far un’accusa ed abbia la metà della condanna; e tutte le singole cose qui sopra scritte si intendano ed abbiano vigore per tutti i Mugnai della Città, e del distretto e per tutti i mulini della Città e del distretto.

5 Rub.121

I beccai ed i macellai.

   Decretiamo ed ordiniamo che per nessun Beccario <Macellaio> o Macellatore della Città di Fermo, qualche animale o qualche bestia, che debba essere venduta, resti o la faccia restare in qualche macelleria, per lo stato o per il vento o per qualche altra astuzia, sotto la pena di 100 soldi di denari da riscuotere dal trasgressore, sul fatto. E nessun Macellaio getti o faccia gettare il sangue, il marciume o qualche altra cosa immonda in qualche luogo, nelle piazze o nelle altre vie pubbliche o in luoghi ove possano rendere un cattivo odore a coloro che vi soggiornano e a coloro che dimorano negli alloggi, né dinanzi a detti alloggi o magazzini, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E nessuno bruci o faccia bruciare una animale porcino nella piazza del Comune né avanti agli alloggi della piazza, ma soltanto entro i detti loro alloggi, sotto la pena di 20 soldi da riscuotersi sul fatto. E nessun Macellaio acquisti carni morticine o malate né qualche bestia malata a motivo di rivenderla, neppure le rivenda a qualcuno, in alcun modo, sotto la pena di 10 libre di denaro per ciascuno e per qualsiasi volta da riscuotersi sul fatto. E nessun Macellaio venda un <dato> genere di carni al posto di altre carni: cioè carni malate per sane, quelle di scrofa per carni di maiale, di pecora per carni di castrato, di castroni per carni di capra, e così sulle simili, sotto la pena di 100 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E tutti i Macellai abbiano l’obbligo di scuoiare le carni di scrofa quando le tenessero per vendere in modo che si possano distinguere dalle carni di maiale, sotto pena di 20 soldi di denari, da riscuotersi sul fatto. Ma non debbano scuoiare le carni di maiale, se non quelle che colui che vuole acquistarle abbia chiesto di scuoiarle, eccetto per i maialini castrati per scuoiare i quali non abbiano l’obbligo. Inoltre questi Macellai siano obbligati a dare e vendere ad un giusto e buon prezzo le carni che abbiano venduto, sotto la pena di 10 soldi di denari per qualsiasi oncia di carni che abbiano dato in meno e su ciò sia data fede alla relazione dell’officiale, se egli stesso lo abbia scoperto, o anche al giuramento dell’acquirente. Inoltre questi Macellai abbiano l’obbligo nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre di vendere carni fresche, propriamente di quel giorno, nel quale abbiano macellato gli animali, ma da quel giorno in avanti; e dopo quel giorno, in cui le abbia macellate, non possano, neppure debbano vendere quelle carni, nei detti mesi, sotto pena di 20 soldi di denari, per qualsiasi volta, e per ognuno, da riscuotersi sul fatto. Negli altri mesi, in verità, possano e debbano vendere queste carni, e in quel giorno nel quale abbiano macellato e nel seguente, tuttavia non possano venderle né macellare nei giorni o nelle festività principali, sotto la pena di 20 soldi di denari. E siano eletti due uomini ad opera dei signori Priori del Popolo e del Vessillifero di giustizia, l’ufficio dei quali duri soltanto due mesi ed abbiano dal Comune, per loro salario, 20 soldi di denari per ciascuno; e l’officio di costoro sia tale, cioè che questi stessi abbiano l’obbligo di valutare tutte le carni. E affinché il modo di vendere venga posto meglio nelle loro valutazioni debbano far conoscere al signor Podestà e al signor Capitano o ai loro officiali e ai detti signori Priori e al Gonfaloniere, e secondo ciò che sia stato deliberato, così questi Macellai abbiano l’obbligo di vendere. Inoltre gli officiali di qualsiasi Rettore siano obbligati a tenere un paio di bilance e l’arnese ‘marco’, e il Tesoriere del Comune sia obbligato a consegnare ad essi queste e questo e a pesare e a controlla i pesi delle carni che fanno questi macellai, a richiesta di qualunque richiedente, ed anche secondo il proprio officio, se siano state pesate giustamente o no; e se abbiano scoperto qualcuno fra essi che non pratichi l’ordine e il detto modo, lo puniscano e condannino sul fatto alle dette pene. E se questi officiali siano stati negligenti nelle dette cose, o abbiano commesso una frode, debbano essere condannati a 10 libre di denaro durante il tempo del sindacato. E nessun Macellaio possa né debba vendere il pesce fresco, ma solamente i pescatori, né questi Macellai possano o debbano stare insieme con questi pescatori a vendere pesci né vicino ad essi né istruirli, sotto la pena di 10 libre di denaro. E nessun Macellaio mentre vende le carni osi pesare insieme con queste carni, né dare a peso la testa, o i piedi, o le unghie (di porco), né i visceri di alcun animale. E qualora qualcuno volesse le cose separate per sé, e non messe insieme con le altre, siano obbligati a darle al modo delle altre carni, ma ad un prezzo minore, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E nessuno Macellatore possa né debba salare le carni di maiale, fino all’ottava di san Martino, e chi abbia trasgredito sia punito sul fatto, a 20 soldi di denari e perda le carni. E a nessun Macellaio sia lecito porre qualche asse o banco oltre il consueto banco, avanti alla bottega ove lo stesso macellaio stesse stabilmente, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. Inoltre a nessuno sia lecito stare a vendere o macellare carni al di fuori del banco della bottega, ma per <fare> questo sia obbligato a rimanere entro i detti ‘banchi’ del locale, sotto la pena di 20 soldi di denari per ognuno di loro da riscuotersi sul fatto. Inoltre ogni Macellaio che abbia arrostito una piccola scrofa per una porchetta, e questa avesse fatto qualche “feta” (filiazione) questo Macellaio sia punito e chiunque altro che facesse ciò e <la> vendesse per porchetta, con <pena> 40 soldi di denari. E nessun Macellatore debba tenere le carni avvolte nelle pelli dopo che siano state scuoiate, sotto la pena di 40 soldi di denari da riscuotersi sul fatto. E se qualcuno fra i Macellai abbia trasgredito in qualcuno di questi capitoli paghi le pene già dette, e nondimeno perda le carni; e ciò non sia intenso per i capretti o per gli agnelli. Inoltre a nessun Macellaio sia lecito fare o vendere carni nelle vigilie delle festività della Beata Maria Vergine o nelle vigilie degli Apostoli e delle Quattro “Tempora” <stagioni>; e chi abbia trasgredito paghi una pena di 100 soldi da riscuotersi sul fatto. E possa essere accusato e denunciato da chiunque e l’accusatore o il denunciatore abbia la metà della condanna. E ciascuno di questi Rettori sia obbligato a investigare e a punire sul fatto i colpevoli scoperti. Inoltre i Macellai siano obbligati a vendere tutte le carni, eccetto i capretti, a libra ed a peso secondo il modo detto, cioè i signori Priori del popolo, e il Vessillifero di giustizia, il Podestà e il Capitano, che vi saranno stati nel tempo, o quelli che sono interessati in modo particolare, siano obbligati e debbano in proprio nome, una volta nei singoli mesi, verificare la condizione delle carni, facendo acquistare sulle singole carni, o sugli animali, e facendo esami e indagini su tutte quelle che vengono usate nel tempo, in ogni modo col quale potranno con più sicurezza e debbano sapere e vedere tramite la detta esperienza, per quanti denari una libbra di quelle carni può essere data, e secondo le condizioni che abbiano trovato. E affinché questi Macellai possano dalla loro arte comodamente guadagnare, abbiano reddito, fissino il costo, come a loro sembrerà che convenga; e decidano su ciò, al più ogni singoli due mesi, per quanto prezzo debbano dare le libre di qualsiasi tipo di carni: purché una libbra sempre debba essere dodici once almeno; e secondo tale valutazione di estimo, la rendita e il comando, i macellai siano obbligati a vendere le carni, sotto la pena di 20 soldi di denari per ciascuno, e per qualsiasi volta da riscuotersi sul fatto. I signori Priori e il Vessillifero di giustizia siano obbligati di dare il prezzo valutato e il provento, entro i 10 giorni iniziali del loro officio, sotto la pena di 10 libre di denaro per ciascuno da riscuotersi nel tempo del loro sindacato. E nessun Macellaio osi vendere alcune carni senza la valutazione, l’estimo e tale provento ad essi data, sotto pena di 100 soldi di denari, per qualsiasi volta, da riscuotersi sul fatto. Il Notaio del Podestà e del Giudice dei danni dati debba investigare, indagare, e punire come sopra per queste cose; e questi Macellai possano essere accusati da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.122

I pesci da vendere.

   I Cittadini Fermani o i distrettuali, e anche forestieri possano portare pesci freschi alla Città di Fermo con motivo di venderli, tuttavia in modo tale che tutti i pesci, subito dopo che li abbiano posti sul banco, nello stesso tempo li tengano nel banco per vendere pubblicamente, non però dentro la porta della bottega, ma al di fuori, sotto la pena di 20 soldi di denari da riscuotersi sul fatto, e se abbia trasgredito sul fatto perda anche i pesci. E chiunque prenderà pesci nel mare o nei fiumi per vendere, dal Tronto fino al Potenza, sia obbligato a portarli alla Città di Fermo, e venderli nella piazza di San Martino e praticare le anzidette cose, conformemente alla detta pena. E a chiunque, tanto Cittadino quanto forestiero sia lecito di portare pesci a vendere nella Città di Fermo; purché debbano vendere tali pesci secondo la forma di questo capitolo. Tuttavia qualora essi non potessero vendere secondo la loro volontà, siano impegnati a venderli come possono in modo tale che siano venduti completamente in questa Città, dopo che li abbiano portato in questa Città, sotto la già detta pena. E nessuno acquisti o possa acquistare i pesci, se non per il cibo suo e della sua famiglia presso il Porto di San Giorgio, non altrove lungo la riva entro gli anzidetti confini, ma tuttavia coloro che abbiano voluto debbano fare l’acquisto soltanto nella Città di Fermo, sotto la pena di 100 soldi di denari, da riscuotersi sul fatto dal venditore e dall’acquirente e per ognuno degli stessi che abbia trasgredito da sé o per mezzo di altri. Tuttavia chiunque possa vendere o acquistare pesci cotti o salati, non in realtà altri <pesci>pesce d’altro modo, sotto la già detta pena. E tutti i pesci freschi e da qualsiasi parte piano provenienti nella Città di Fermo o al Porto di San Giorgio, o siano stati consegnati dai pescatori o da altri, debbano essere venduti al minuto dagli stessi portatori soltanto e non da altri. E a nessuno Fermano, o ad altri possano essere venduti questi pesci, né una loro parte con il motivo di portarli fuori Città per vendere al minuto al altri. Facendo salvo ciò che sia lecito e sia stato lecito agli abitanti del contado (o comitativi) e del distretto (o distrettuali) di acquistare a motivo di vendere ad altri comitativi, al minuto, per uso, per cibo e per necessità loro o della loro famiglia. E chiunque abbia portato pesci cotti o pesci congelati alla Città di Fermo o al Porto, soltanto colui che li porta, non un altro, possa e debba venderli, al minuto. E questo venditore sia obbligato, mentre si trovasse a vendere i detti pesci nella piazza, ad avere davanti a sé una bella Tovaglia e di non toccare con le sue mani, né fare alcuna sporcizia, né esercitare qualche turpe opera, nel momento che abbia venduto pesce congelato, sotto la pena di 20 soldi di denari. E non sia consentito ad alcun forestiero il vendere questi pesci, all’ingrosso, per portarli fuori dalla Città, sotto la pena di 100 soldi di denari, da riscuotersi sul fatto dall’acquirente e dal venditore e da chiunque di essi, e per chiunque in solido, e per il fatto stesso perda e debba perdere gli stessi pesci che pervengano al Comune di Fermo. Inoltre a nessuno sia lecito vendere pesci freschi nella Città di Fermo, se non a quelli che li abbiano presi con la propria barca; e chi abbia trasgredito sia punito sul fatto a 40 soldi di denari, per qualsiasi volta. Inoltre qualsivoglia abitante del Porto di San Giorgio nella abitazione propria o affittata, debba avere un solo posto di vendita sulla riva, o uno fra due vicini e una rete per pescare; e nel tempo quando il mare sarà stato calmo, abbia l’obbligo di pescare, e portare in Città il pesce che abbia preso per vendere, sotto la detta pena. E tutti e i singoli pescatori del Tronto fino Potenza siano obbligati e debbano portare alla Città di Fermo tutti i pesci che abbiano preso per vendere, così tuttavia che sia lecito a qualsiasi pescatore trattenere questi pesci per suo cibo, se abbia voluto. E sia anche lecito fare la vendita a tutti gli uomini di quel Castello da dove il pescatore proviene, se il Castello sia stato dentro le dette senaite <confini>, e portare i restanti pesci alla Città di Fermo, senza alcun intervallo <di tempo> e senza alcun altra consegna dei pesci, quanto, come è stato detto sopra; né osi portare o mandare questi pesci altrove che <non> alla Città  di Fermo, sotto la pena di 10 libre di denaro, per ciascuno e per qualsiasi volta, da riscuotere sul fatto; e i pesci siano perduti, per il fatto stesso, e arrivino al Comune. Sia anche lecito a chiunque ricevere impunemente i detti pesci che un altro portasse o prelevare da costui. Inoltre ogni forestiero che viene qualche volta al Porto di San Giorgio con le reti, e con barche per pescare, sia obbligato e debba scaricare in detto Porto tutti i pesci che prenderà, e senza alcun intervallo trasportare questi pesci alla Città di Fermo, e non portarli in un altro luogo; e se abbia trasgredito, perda per il fatto stesso pesci e barca, e siano assegnati al Comune di Fermo. Inoltre l’albergatore o chi accoglie qualche forestiero che viene per pescare al detto Porto abbia l’obbligo e debba dichiarare a lui e dirlo, affinché pratichi le cose già dette; altrimenti se non lo abbia detto, lui sia obbligato e debba risarcirgli ogni danno, che soffrisse da ciò. E la stessa cosa diciamo per il Capitano del Porto, che a costui debba dar informazione. E gli storioni e i pesci grandi o grossi oltre 20 libre, si rimarranno nelle piazze dall’ora terza in avanti, si vendano al minuto, a libra, secondo l’estimo di due uomini buoni e legali fra quelli che ci saranno per le entrate dei Macellai. Inoltre chiunque pesca i pesci dal Castello di San Benedetto fino al Porto di S. Giorgio ed anche per tutto il distretto di Fermo, debba portarli alla Città di Fermo, e venderli in questa Città, sotto la pena di 10 libre di denaro da riscuotersi sul fatto da ciascuno e per qualsiasi volta; tuttavia possa trattenere per sé o per uso della sua famiglia e venderli agli uomini dei detti Castelli per loro o per uso delle loro famiglie. E quelli di San Benedetto, di Grotta(mmare), di Marano, di Boccabianca possano vendere i pesci per tutto il giorno, quando essi stessi li abbiano presi e portano soltanto e non di più, sotto pena 10 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta, da riscuotersi sul fatto. Inoltre chiunque che porta pesci freschi per vendere, debba venderli nella piazza di mezzo, o di San Martino o di San Bartolomeo o di San Zenone; purché non li vendano nei borghi dei Macellai. Inoltre nessuno, che sia stato un Macellaio, possa né debba vendere, o comperare con il motivo di rivendere alcuni pesci freschi nella Città, e nel distretto di Fermo, né osi sostare presso o vicino ad una panca dove vengono venduti pesci da qualche pescatore durante il tempo in cui vengono venduti pesci in tre panche, o in altrettanto spazio; né avere qualche barca o una rete per pescare, né pescare con essi, eccetto il tempo di Quaresima, ed eccetto se abbia voluto tutta la barca, comperandola per pescare al di qua del Tronto e sino sopra il Potenza e con essa pescare dovunque e prendere pesci, e comperare da chiunque e portarli alla Città di Fermo, e venderli in questa Città, nel modo e nella forma già detti e non in altro luogo. E se qualcuno dei già detti abbia trasgredito, in qualcuno dei detti casi, venga punito con 10 libre di denaro qualsiasi volta e per ognuno, e possa essere accusato da chiunque e l’accusatore abbia la metà della condanna. E quelli che sono o saranno i controllori dei Macellai, siano e si intendano come controllori dei pesci e dei venditori di pesci. E questi controllori facciano indagini sollecitamente se venga fatta la trasgressione ad opera di qualcuno, e quando abbiano scoperto qualcuno che delinque, subito lo debbano denunciare al signor Podestà o al Capitano. Si usi la piena fiducia alla denuncia di costoro o di qualcuno, senza alcun’altra prova. E il Podestà o il Capitano debbano condannare alle pene già dette i trasgressori; e i detti controllori debbano avere la metà della condanna. E se qualcuno di questi stessi abbia commesso frodi nel detto loro officio, siano condannati dal signor Podestà e dal signor Capitano a 10 libre di denaro. Va aggiunto che i pesci freschi debbano essere venduti prima dell’ora nona nel periodo estivo. Nel tempo invernale, in realtà, possano essere venduti durante tutto quel giorno. In realtà dall’ora anzidetta in avanti, l’officiale sia obbligato a “burlare” e far cadere questi pesci lungo la piazza, e a chiunque sia lecito prenderli e portarseli. E sia affidato all’arbitrio del Rettore dire quando sia considerato tempo estivo e invernale. In realtà possano e debbano essere venduti questi pesci secondo la decisione, la disposizione, e la volontà del Podestà, del Capitano e degli estimatori, dei quali si parlerà in seguito, quando costoro siano stati eletti, o di altri, che essi stessi o qualcuno di questi stessi abbia voluto incaricare, sia per il prezzo quanto per il peso. E se qualcuno abbia trasgredito, per ognuno e per qualsiasi volta, venga punito a 10 libre di denaro. E i signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia abbiano l’obbligo e debbano eleggere due estimatori per fare l’estimo dei detti pesci durante il tempo del loro governo, quando vengono eletti i Consoli dei mercanti, e l’ufficio di questi estimatori duri per due mesi, e siano eletti ad opera delle contrade in modo successivo, e colui che per una volta sia stato in questo officio, non possa stare in questo stesso fino ad un anno, sotto pena per i detti signori Priori e per il Gonfaloniere, qualora abbiano trasgredito, di 10 libre di denaro per ciascuno. E questi estimatori siano i controllori sul controllare le carni sopra i macellai. E chiunque sia stato Podestà o Vicario nei Castelli di Grottammare, di Torre di Palme, di Marano, di San Benedetto e di Boccabianca, abbiano l’obbligo di far venire alla Città di Fermo, per la vendita, tutti i pesci che vengono pescati dagli uomini e dai pescatori di questi Castelli o di altri luoghi: purché tuttavia sia lecito ad essi trattenere la quarta parte degli stessi pesci, se l’abbiano voluto, negli stessi Castelli per il loro vitto. E ciò sia inteso per i detti Castelli, a meno che dal Consiglio di Fermo venissero presi provvedimenti in modo diverso.

5 Rub.123

I fornai.

   I Fornai per il loro compenso per il ‘fornatico’ (compenso di produzione nel forno) possano prendere per ogni centinaio quattro pani dalla quantità di pane che abbiano cotto, non tra i più grandi né tra i più piccoli ma tra i mezzani Le “Tortaie” <per le torte>, in realtà, possano prendere un solo pane per ogni centinaio. E secondo questa razione, costoro, Fornaie o Fornai o Tortaie ricevano in proporzione; e se questi stessi, o qualcuno di essi abbiano trasgredito, siano puniti, sul fatto, a 20 soldi di denari per ciascuno e per qualsiasi volta. Tuttavia i signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia possano secondo il variare dei tempi (stagioni) e secondo il valore delle cose, deliberare, ordinare e stabilire che costoro Fornai o Tortaie possano prendere una maggiore o una minore quantità di pane, come a loro parrà e piacerà. E se il pane, per negligenza o per difetto del Fornaio fosse perduto, o non fosse cotto bene, in tutto, o in parte, i Fornai siano obbligati a restituire e risarcire; e in queste cose sia prestata fede alla semplice parola del padrone o della padrona di cui il pane sia stato, o del loro inserviente, senza alcun giuramento. E il Podestà o il Capitano siano obbligati di far giurare tutti i Fornai e con un solenne contratto promettere, e da ciascuno di loro, dagli uomini e dalle donne, ricevere idonei fideiussori o garanzie sul praticare tutte le singole cose contenute in questo capitolo, e sullo svolgere l’officio dell’attività del forno in buona fede e senza frode, secondo la forma del capitolo anzidetto e sotto la pena contenuta nel presente capitolo. Inoltre qualsiasi padrone del forno sia obbligato a avere un camino nel suo forno, o nella bocca del forno, da dove esca il fumo fino al culmine (tetto) dell’abitazione, in modo tale che i vicini da quel fumo non possano avere alcun danno, né ricevere un pericolo, sotto la pena di 100 soldi di denari. Inoltre questi Fornai siano obbligati a cuocere il pane a ciascuno che lo manda o lo porta al suo forno, a richiesta di chi lo manda o lo porta, se egli a loro abbia detto prima l’ora opportuna, con tutta la sua legna, e senza ricevere nient’altro per la cottura di questo pane, se non soltanto l’anzidetto <compenso> ‘fornatico’; e se chiedesse qualche altra cosa in questa occasione, o abbia rifiutato di effettuare la cottura, venga, sul fatto, punito con 100 soldi di denari, e circa le anzidette cose sia prestata fede a colui del quale sia stato il pane o colui che abbia portato il pane a forno. E qualsiasi Fornaio abbia una fossa nell’abitazione, nella quale ha il forno, per mettere in essa i carboni accesi o la brace dal fuoco, sotto la detta pena, e in essa debba radunarla, in modo tale che non possa arrecarsi alcun danno quando vi sarà stato il vento, che possa portare il fuoco a un ceppo. E ciascuna Tortaia, o Fornaia o chiunque altra che abbia portato il pane al forno, sia obbligata a riportarlo e riconsegnare, dopo che sia stato cotto, all’abitazione di colui stesso del quale sia stato il pane, interamente quanto sia stato, senza diminuzione alcuna, sotto la pena di 20 soldi di denari, per ciascuno e per qualsiasi volta. E chiunque ha un forno nella Città, sia obbligato e debba, dopo portato via il pane, chiudere con ferreo chiavistello questo forno, soprattutto di notte, sotto la detta pena. E nessuna donna osi filare nella abitazione ove ci fosse un forno, né portare dentro tale abitazione una “rocca”, né tenercela, sotto la pena di 5 soldi di denari per ogni trasgreditrice e per qualsiasi volta. E il trasgressore su ciascuno dei detti capitoli possa essere accusato da chiunque e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.124

I panificatori e i venditori di pane.

   Nessuna persona venditrice di pane, o panificatrice permetta ad alcuno di toccare il pane sul paniere o nel cesto o in altro luogo nel quale tiene il pane da vendere, né lei stessa tocchi, se non con le mani lavate, ma abbia e sempre debba avere sopra il pane una tovaglia bianca e una bacchetta piccola e sottile, della lunghezza di un piede, o circa, con cui coloro che vogliono acquistare il pane, possano toccare e capovolgere per vederlo; e se il tale che vede il pane, abbia voluto su

 detto pane, la venditrice, o la panificatrice gli dia il detto pane, cioè quello che abbia toccato con la bacchetta chi lo vuole; e dopo che questo pane sia stato preso in mano o nel grembiule, o altrove dall’acquirente, non possa essere ricollocato nel detto cesto. Inoltre nessuna panificatrice o venditrice osi tenere qualche maiale in piazza, e se abbia trasgredito in queste cose, venga punito, sul fatto, a 20 soldi di denari, per ciascuno e per qualsiasi volta. Inoltre a nessuno dei già detti sia lecito acquistare cose commestibili prima dell’ora nona per rivenderle, sotto la pena di 20 soldi di denari. Inoltre a nessuno dei già detti, neanche ad altri sia lecito, mentre stesse a vendere il pane o le verdure, tenere una “rocca” o una conocchia, né filare mentre stesse per queste cose; né permettere ad alcuna che fila di stare con sé mentre vendesse le dette cose, né gli permetta di toccare queste stesse cose, sotto la pena già detta. E nessuna di queste stesse, né alcun’altra donna, possa portare una conocchia lungo la piazza del Comune o nelle piazze, sotto la pena già detta di 20 soldi. Inoltre queste panificatrici e altri qualsiasi venditori del pane siano obbligati a vendere il pane secondo i proventi e l’ordinamento da farsi dai Regolatori del Comune, sotto la pena di due soldi di denari per ciascun pane, se non sia stato del peso ordinato; e debba perdere i pani, e, tramite l’officiale, debba esser dato ai carcerati o ai catturati. I Regolatori d’altra parte nel fare tale provento e l’ordinamento abbiano sempre considerazione del valore del grano secondo il corso del tempo. Inoltre nessuna panificatrice, concedente, macellaio o chiunque altro che o stesse o abitasse, o facesse sosta nei locali o nelle abitazioni, dall’androne che un tempo fu del signor Matteo Ugolini fino alla Torre che fu un tempo di Nicoluccio Ruggeri, osi acquistare volatili, lepri o altri <animali> selvatici, né tenere a vendere le loro carni né venderle, sotto la pena di 20 soldi di denari per ciascuno, e il trasgressore possa essere accusato e denunciato da chiunque e l’accusatore o il denunciatore abbia la metà della condanna, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore o del denunciatore.

5 Rub.125

I commestibili che non debbono essere acquistati entro i confini <della Città>.

   Inoltre vogliamo che a nessuno sia consentito comperare o far comperare cose commestibili con il motivo di rivenderle fuori dalla Città o dalle sue mura, entro questi confini, cioè da Grottazzolina e Poggio Rainaldo dentro verso la Città di Fermo, e da Torre di palme dentro. E chi abbia trasgredito sia punito per il fatto stesso con 20 soldi di denari. E a nessuno sia consentito comprare o far comperare per suo conto o tramite un altro, con il motivo di rivendere polli, uova, formaggio, o alcune cose commestibili, in qualche luogo entro i detti confini, e fuori dalla Città, sotto la detta pena. Sia possibile, in realtà, dentro la Città, dopo l’ora nona, e non in altro modo, con la detta pena, da riscuotersi, sul fatto, per qualsiasi volta e per ogni trasgressore. E in ogni contrada venga eletto dai signori Priori e dal Gonfaloniere di giustizia, che ci saranno nel tempo, un solo uomo che sia il custode delle dette cose e denuncerà i trasgressori, e sia prestata fede al giuramento di ciascuno di questi stessi, ed abbia la metà della condanna. E nessuno possa mettere il “cottimo” sui frutti prima dell’ora nona, sotto la detta pena, da riscuotersi sul fatto. E il Podestà abbia l’obbligo di investigare sulle già dette cose, e di punisca i colpevoli scoperti con le già dette pene.

5 Rub.126

Il modo e la forma da offrirsi agli ospiti.

   Inoltre decretiamo che il Capitano o il Podestà insieme con i signori Priori e con il Vessillifero di giustizia della Città di Fermo siano obbligati ad eleggere due uomini buoni e legali con età maggiore di 40 anni della Città di Fermo che debbano presiedere acciocché gli strumenti di misura degli ospiti che vendono biade al minuto, cioè le cose da offrire ai cavalli, siano bollati con il bollo del Comune, e acciocché coloro che intervengano a dare ad essi il modo e la forma <regola> per vendere le cose da offrire, e secondo la misura e la forma che da costoro sono date e comandate da questi, così sia messe in esecuzione. E il Podestà il Capitano facciano eseguire qualunque cosa che sia stato comandata da costoro, sotto la pena di 25 libre di denaro da trattenere dalla loro paga. E se qualche ospite sia stato scoperto trasgredire la forma e il modo comandati o prevaricare, sia con 100 soldi di denari per ciascuna volta. E se quei due eletti siano stati negligenti nell’esercitare il loro ufficio, ciascuno di essi sia punito con 100 soldi di denari. Ed abbiano e debbono avere per loro salario 20 soldi di denaro per ciascuno e il loro officio duri per sei mesi.

5 Rub.127

Nessuna persona prenda come ‘tenuta’ un possedimento del Comune.

   Inoltre decretiamo che nessuna persona, in qualsiasi condizione e stato stia, osi o presuma, in alcun modo o diritto, a causa di qualche debito, prendere o accettare, in ‘tenuta’ o possesso, d’autorità propria, né comperare i beni del Comune di Fermo: e cioè i prati, le altre cose, le fornaci, le <fosse> ‘carbonarie’, le fontane e il terreno delle fontane, gli stagni o altri beni stabili, o Castelli del Comune di Fermo. E chiunque nei tempi passati, avesse asportato <qualcuno> tra questi beni in ‘tenuta, abbia l’obbligo di riassegnare e di rilasciarli ai signori Priori del popolo, e al Gonfaloniere a favore del Comune di Fermo, entro 10 giorni dopo la requisizione; e il trasgressore sia condannato con 50 libre di denaro, e la ‘tenuta’ presa su tali beni sia per il fatto stesso nulla e stia senza alcuna validità; tuttavia facendo riserva per il tale, per suo diritto proprio per il tale che ha accettato la ‘tenuta’, se gli compete qualcosa contro quelli. E il Podestà e il Capitano siano obbligati, all’inizio del loro ufficio, di fare il bando <pubblicizzare> che le dette cose siano inviolabilmente praticate.

5 Rub.128

Aiuto da farsi per coloro che vogliono fare una cisterna.

   Colui che fa o che fa fare qualche cisterna entro le mura della Città, per la quale venissero spese 25 libre di denaro, o più, colui che la fa debba avere dal Comune libre 10 di denari come aiuto. E se qualcuno facesse una cisterna in questa Città, per la quale venissero spese 15 libre di denaro, per lui dal Comune si faccia il contributo della terza parte. E a nessuno debba essere fatto il pagamento, se prima la cisterna non sia stata completata; ma dopo che questa è completata, il Podestà sia obbligato a fargli il pagamento della detta somma, sotto la pena di 100 libre di denaro. E chiunque abbia fatto una cisterna in modo particolare, non sia obbligato a concedere un contributo per le cisterne delle contrade o per quelle che debbono farsi dal Comune. Se qualcuno, abbia ricevuto, in passato, o in futuro riceverà denaro per una cisterna che non abbia completato, debba essere condannato a 10 libre di denaro, e sia obbligato a restituire col doppio il denaro ricevuto per tale motivo. E il Podestà e il Giudice di giustizia facciano indagini sulle dette cose e possano sul fatto richiedere ai trasgressori quello stesso denaro così ricevuto e prenderlo per il Comune.

5 Rub.129

Il vino e il mosto da portare in Città, e la sicurezza per coloro che vengono in questa Città per comperare tale vino e mosto.

   Inoltre decretiamo che sia lecito a tutti gli uomini dei Castelli e delle Ville del distretto di Fermo portare o far portare il loro mosto o il vino, che abbiano ottenuto dai loro frutti, alla Città di Fermo e al Porto di San Giorgio, nei singoli anni, nonostante qualche statuto del Comune di Fermo che parli al contrario. Noi vogliamo che questo statuto, da questo momento sia di nessuna importanza, né efficacia, né validità. Inoltre decretiamo ed ordiniamo che tutti chiunque abbiano voluto venire nella Città di Fermo per acquistare e per portare il vino o il mosto fuori dalla Città di Fermo, vengano liberamente e tranquillamente e si trattengano in questa, nonostante alcune rappresaglie <rivalse> concesse o da concedersi; e il Podestà e il Capitano siano obbligati a fare un bando <pubblicizzare> ciò nel giorno di mercato e in tempo opportuno.

5 Rub.130

La calce, le pietre, la sabbia, i mattoni, i coppi e i fornaciai.

   Decretiamo che i Fornaciai abbiano l’obbligo di vendere la calce con quella misura con la quale viene misurato il grano; e qualora si sia fatta una trasgressione, siano puniti a 20 soldi di denari, per ciascuno e per qualsiasi volta. E debbano fare i mattoni o le pietre squadrate e i coppi con la misura antica di lunghezza, di larghezza e di grandezza; e detta misura debba essere fatta e rinnovata, e tale misura sia posta nella competenza dei “massari” del Comune; questa sia una misura guarnita di ferro in modo tale che chi l’abbia voluto possa da questa prendere il modello. Tale rinnovamento debba essere fatto dall’officiale, cioè uno per contrada, da eleggersi dalla “scarfina” (controllo) nel Consiglio quando vengono eletti gli altri officiali. E questi officiali così eletti riguardo alle cose contenute nel presente capitolo possano e debbano denunciare tutti i trasgressori al Podestà e ai suoi officiali. E chiunque abbia fatto o abbia fatto fare una fornace di mattoni o di laterizi sia obbligato e debba fare o far fare due migliaia di coppi, pena 40 soldi di denari. E chiunque abbia falsificato tale calce, o i coppi, o i ‘cantoni’ <laterizi squadrati>, in qualunque modo, sia punito a 100 soldi di denari e risarcisca il danno a chi lo soffre; e per tale danno ci si attenga al giuramento del capomastro, che abbia murato questi ‘cantoni’, o che abbia disposto questi coppi; e su queste cose, si faccia una disamina in modo sommario, senza chiasso, né parvenza di sentenza e in modo calmo. Inoltre nessuno debba portare ‘cantoni’ o coppi oltre il Tenna o oltre l’Ete, se non con il permesso del Podestà, del Capitano o del Consiglio, e se non per i Castelli del Comune di Fermo per edificare in questi Castelli, sotto la pena di 40 soldi di denari per chi avrà trasgredito. Aggiungiamo inoltre che nessuna persona della Città o del contado di Fermo ivi abitante, possa esportare e vendere calce a coloro che non sono sottomessi <alla Città> oppure fuori dal distretto di questa Città, sotto la pena di 10 libre di denaro, per ogni salma, e per qualsiasi volta, da riscuotere, sul fatto, da chiunque vende e da chiunque esporta. Chi in realtà abbia fatto i ‘cantoni’ per sé, e per un suo edificio, e non con motivo di vendere, non sia obbligato a fare o far fare i coppi e due migliaia di coppi, come è stato detto sopra. Inoltre chi vende la ‘rena’ siano obbligato a dare un moggio <misura> da dodici ‘buzoli’ <cassette>, e qualsiasi volta misurare in modo che per opera dell’acquirente non si possa condonare. E chi abbia trasgredito, sia punito con 10 soldi per ogni moggio e risarcisca il danno a chi l’ha sofferto il danno, e su tale cosa ci si attenga al giuramento di colui che ha subito il danno, fino a 5 soldi di denari. E per tutte le cose dette sopra, e per qualunque di queste, il trasgressore possa essere accusato da chiunque e denunciato; e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.131

I commercianti mettano in mostra un panno al di fuori delle abitazioni o delle botteghe.

   Inoltre decretiamo che i commercianti e qualsiasi commerciante dei panni, a richiesta di coloro che vogliono vedere i panni per acquistare, siano obbligati di mostrare tali panni, alla luce e al di fuori dei magazzini, sotto la pena di 20 soldi di denari per qualsiasi volta quando abbiano trasgredito. Inoltre questi mercanti siano obbligati a mandare tali panni da vendere all’abitazione di chiunque vuole vedere questi panni, sotto la detta pena. Inoltre qualsiasi panno che venisse misurato, di lana o di “zambellotto”, di “fagia” o “sindone” o di velluto, debba essere misurato, in maniera che non venga preso un panno <sdoppiato>, ma qualsiasi commerciante sia obbligato a porre il panno doppio, se lo è, e così viene nella “pezza” doppiato nel banco; e porre un “braccetto” (misura) sopra detto panno, per un palmo sotto i ‘lenzi’ del panno, senza alcuna estensione del panno, e fare il segno alla fine del detto “braccetto”, sotto la pena di 100 soldi di denari a colui che abbia trasgredito, per qualsiasi volta; e possa essere accusato e denunciato da chiunque, e l’accusatore abbia la metà della condanna.

5 Rub.132

I fornai non riscaldino il forno con nocchie <di olive>.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che i Fornai o le Fornaie non cuociano né debbano cuocere il pane, né che riscaldino il forno con le nocchie delle olive, se non con la licenza dei signori Priori del popolo e del Gonfaloniere, e i detti signori Priori possano concedere questa licenza in tempo di necessità; e chi abbia trasgredito cuocendo in altro modo, o scaldando o facendo fuoco, paghi, sul fatto, per ciascuna volta e per ciascuno, 100 denari. E a tutti sia lecito denunciare i trasgressori, e sia prestata fede al denunciatore o all’accusatore con un solo testimonio che ha visto; e il denunciatore o accusatore abbia la metà della condanna. Inoltre decretiamo che le Fornaie e le Tortaie siano obbligate a dare la “vicenna” <turno?> e prendere il pane da chiunque vuole cuocere o far cuocere il pane. E la Tortaia o le Tortaie siano obbligate a consegnare il pane a numero <calcolo>, quando venisse portato al forno a cuocere; e riportarlo cotto con quel numero all’abitazione di colui del quale <esso> sia stato per il “fornatico” ordinato. E se non abbia praticato queste cose, sul fatto, venga punito e per qualsiasi volta con 20 soldi di denari e possa essere accusato o denunciato da chiunque e ci si attenga alla parola di un solo testimonio con il giuramento, e l’accusatore e il denunciatore abbiano la parte come detto sopra.

5 Rub.133

I tavernieri

   Inoltre decretiamo e ordiniamo che gli osti e chiunque vende il vino al minuto e alla spina siano obbligati e debbano vendere il vino puro per essi bollato nella botte dai dazieri, senza immissione di altro vino o di acqua, sotto la pena di 100 soldi di denari per ogni trasgressore e per qualsiasi volta. Inoltre questi venditori debbano avere vino alla spina ed avere e tenere il “petitto” (misuratore), il mezzo “petitto”, la “terzarola” e la “fulgeta” con i bolli e giusti, “appodimati” o confrontati con le misure del Comune. Se qualcuno in realtà sia stato trovato avere questi vasi o qualcuno di essi non giusto, quand’anche siano stati bollati con il bollo prescritto, per ogni vaso non giusto sia punito con 20 soldi di denari. Se poi abbia avuti e abbia tenuti giusti questi vasi o qualcuno di essi, ma non siano stati bollati con il bollo prescritto, paghi la pena di 10 soldi di denari. In realtà, se non sino bollati e non siano giusti, paghi per qualsiasi vaso soldi 40 di denari, per qualsiasi volta. Se poi qualcuno di costoro sia stato scoperto nel fare il “collaretto” <sul collo>, o non abbia dato il vaso pieno, per qualsiasi “collaretto” paghi la pena di 5 soldi di denari. Inoltre siano obbligati a tenere i vasi rovesciati nei loro banconi, e quando qualcuno volesse il vino, portino la misura del vino presso la botte, né debbano tenere il vino in qualche vaso sul bancone, ma a coloro che vogliano acquistare, lo diano dal vino della botte, sotto la pena di 10 soldi di denari per ognuno trasgressore e per qualsiasi volta.

5 Rub.134

Il lino non va battuto entro la Città

   A nessuno sia lecito, senza la licenza dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia(!) o del Capitano del popolo di questa Città, di battere il lino entro le mura della Città di Fermo, sotto pena di 40 soldi di denari per qualsiasi trasgressore, per qualsiasi volta. E a chiunque sia lecito accusare e denunciare, e il denunciatore e l’accusatore abbia la metà della condanna e nelle dette cose si presti fede alla relazione dell’officiale.

5 Rub.135

I Giudei non entrino nei Palazzi, non vedano cose vietate, e camminino con il segno.

   Vogliamo e con questa legge decretiamo allo scopo che sia tolta ogni materia di simonia, che nessun Giudeo possa o debba entrare nei Palazzi dei Rettori della Città di Fermo: cioè del Podestà, o nel palazzo del Capitano della Città di Fermo, nei quali essi, o qualcuno di questi stessi, facesse residenza. Se qualche Giudeo, in realtà, abbia trasgredito, sia punito, sul fatto, a libre 25 di denari. E il Podestà o il Capitano che permette ad un Giudeo o ai Giudei di entrare, siano puniti con libre 100 di denari. Tuttavia sia lecito a Giudeo o ai Giudei entrare nel Dazio e nell’udienza del dazio e nel palazzo del Podestà o del Capitano, senza pena, quando questi Rettori o qualcuno di essi sostassero presso il banco della legge per rendere giustizia; purché, sotto la detta pena, nella ora detta, né prima né dopo, questi Giudei salgano le scale o entrino in alcune stanze o nella stalla. Inoltre non vogliamo che i detti Giudei, nel giorno del Venerdì Santo, per tutto il giorno, ed anche nel giorno del Sabato Santo, fino ai vespri, quando sono suonate le campane, e nel giorno della festa del Santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo, fino ai vespri, hanno potere di uscire validamente dalle abitazioni ed andare per le vie e le piazze, non tenere aperte le porte delle abitazioni, o stare alle finestre delle abitazioni, sotto pena di 40 soldi per ognuno e per qualsiasi volta, da prelevarsi, sul fatto, a costoro o ad chiunque di essi che abbia trasgredito. Aggiungiamo inoltre che questi Ebrei siano obbligati e debbano portare il simbolo O evidente sul lato destro, e visibile avanti la mammella, e i maschi sulle proprie teste, anche un berretto dipinto di colore croceo (zafferano) o giallo; e le donne poi veli dello stesso colore e in modo simile lungo la Città il nostro contado, sotto la pena per ciascun trasgressore di 25 libre di denaro, da riscuotersi dagli officiali, sul fatto e senza alcuna condanna, e coloro che <li> scoprono abbiano la quarta parte della detta pena, ed ognuno li possa accusare. Si intenda, tuttavia, che la scoperta sia vera, se comprovata da due testimoni o di un solo aiutante dell’officiale che fa la scoperta e da un altro testimonio Cittadino o abitante del nostro contado. Ma gli Ebrei di passaggio o in cammino in campagna o anche forestieri, possano andare, sostare e tornare, per tre giorni, lungo la nostra Città e lungo il contado, senza i detti segni, impunemente. Inoltre vogliamo che gli Ebrei, in nessun modo, possano stare, abitare, fare sosta amichevolmente, né possano tenere nelle proprie abitazioni botteghe o nei magazzeni, e neanche in quelle affittate, situate sulla strada maestra o aventi i loro muri contigui alla detta strada, e con l’ingresso o l’uscita in qualche modo sulla strada. E se qualcuno nelle dette cose o in qualcuna di esse abbia trasgredito, per il fatto stesso, incorra nella pena di 25 libre di denaro da riscuotersi in Comune, senza alcun processo né scrittura, sul fatto. E da chiunque possano essere accusati, e gli officiali abbiano l’obbligo di fare l’esecuzione, sotto la detta pena, qualora siano stati negligenti. Tuttavia possano stare impunemente ed esercitare l’arte degli stessi nei magazzini sulla strada dalla chiesa di San Bartolomeo al di qua verso la piazza San Martino. Inoltre vogliamo che a nessun Ebreo sia consentito vendere ai Cristiani, carni “asciatata” <con aggiunti?>, né vinacce pigiate da un Ebreo, né ad alcun Cristiano sia lecito acquistare qualcosa da essi, sotto la pena di 100 soldi di denari per ogni trasgressore e per qualsiasi volta, da riscuotersi sul fatto, e l’officiale che fa l’esecuzione abbia la quarta parte di tale pena.

5 Rub.136

Determinazione delle penalità per la costruzione di muri della Città di Fermo.

   Tutti i notai della Città e contado di Fermo e gli altri restanti Notai che redigono qualche contratto nella Città o nel detto contado, siano obbligati e debbano, quando redigono in ogni contratto le penalità, si tratti nel dare e nella consegna e nel conteggio di denaro, o sopra a ciò che è stato fatto e sopra qualcosa da farsi, debbano mettere per iscritto per tale penalità che la metà è a favore del Comune della Città di Fermo, e per la costruzione delle mura di questa Città, sotto la  pena per il Notaio trasgressore di 20 soldi di denari, da prelevare da lui, sul fatto. Se anche non abbia fatto ciò, nondimeno per l’autorità di questo statuto, sia parimenti, come se il Notaio avesse messo per iscritto una la metà per detto Comune e la detta costruzione. E il Sindaco del Comune che sarà addetto alle cause, debba riscuotere una metà di tali pene a vantaggio del Comune e per la detta costruzione, e l’altra metà per la parte che pratica il contratto. E gli officiali del Comune siano obbligati e debbano, sotto la pena di 100 libre di denaro, e a richiesta del detto Sindaco del Comune, costringere in modo reale e in modo personale la parte che non rispetta il contratto e quella che che incorre nella pena a pagare questa pena sul fatto senza chiasso, né parvenza di sentenza, soltanto dopo aver conosciuta la verità, senza un processo, né una solennità o una sostanzialità di atti da tribunale.

5 Rub.137

Cittadini che rifiutano di pagare le tasse dei possedimenti che hanno nel contado.

   Tutti e i singoli i Cittadini che rifiutano di pagare le tasse dei poderi con estimo nei Castelli del nostro contado o nei loro territori, quelle imposte o quelle da imporre dal Comune di Fermo, ad opera del Podestà e degli altri officiali, che ci stanno ora e ci saranno nel tempo, a richiesta di coltivatori di tali Castelli, siano obbligati e debbano in modo reale e in modo personale costringere quelli renitenti a pagare le loro rate fino alla completa soddisfazione di dette tasse; eccettuati i Cittadini che avessero sentenze che esplicitamente dichiarino che questi stessi non sono obbligati al già detto pagamento.

5 Rub.138

Non fare <plaghe> secche nel fiume Tenna.

   Nessuno di qualunque grado e condizione osi o presuma di fare secche nel fiume Tenna, o nel fiume Ete sotto la pena di 25 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta. E gli officiali del Podestà e del Capitano possano e debbano investigare su coloro che fanno tali secche <di fiume> e punire i colpevoli scoperti ed abbiano la quarta parte della pena che abbiano fatto pervenire in Comune. Ciò tuttavia sia inteso fino a passo di Sant’Elpidio a Mare, e andando da questo passo verso il mare, a tutti sia lecito fare secche nel detto fiume Tenna, impunemente.

5 Rub.139

I torrioni del Comune non siano dati in locazione.

   I torrioni del Comune in nessun modo siano dati a locazione, né siano affittati alcuno, ma, ad opera del Comune, rimangano e siano sempre vuoti e in ordine. Inoltre nessuno possa né debba fare lavori, creare ostacoli, né occupare  <spazi> nelle vicinanze delle mura del Comune, ma dette mura sempre siano libere e in ordine, sotto la pena di 25 libre di denari.

5 Rub.140

Non acquistare anzitempo i frutti.

   Fu deliberato, ordinato e decretato per i frutti acquistati e da acquistare anzitempo, a un prezzo o a patto stabilito, in questo modo cioè che nessuna persona della detta Città di Fermo e del suo contado e abitante in questi, e dimorante in essi, o se fosse forestiero, di qualsiasi condizione, dignità e stato si trovi e voglia essere, che non possa né debba né in alcun modo a lui sia lecito, in questa Città, nel contado, nelle fortezze, e nel distretto, comperare e far comperare dagli uomini o dalle persone di questa Città e del contado, neppure dai suoi abitanti, né da qualsiasi altra persona, alcun genere di frutti anzitempo ad un prezzo e a un patto stabile e “stucco” <forfettario fisso>, sotto la pena di 10 ducati per il Notaio che ne fa il rogito per queste cose, da riscuotersi sul fatto dai già detti. E questa pena di 10 ducati sia intesa per ogni miliare di olio acquistato prima del tempo a patto fisso e “stucco”, per qualsiasi volta, e per la quantità di olio e di frutti qui scritti, com’è stato detto, per ogni salma di grano, o di cereali, e per ogni salma di vino, per ogni rubbio di lino, per ogni salma di noci, per ogni salma di fichi, e per ogni salma di seme di lino, sotto la pena di 40 soldi di denari per qualsiasi acquirente, venditore e per il Notaio che abbia fatto rogito delle dette cose, da riscuotersi e pagarsi, sul fatto. Ma sia lecito e possa comperare e far comperare  <frutti> anzitempo con i prezzi, con cui tali frutti avranno valore nei tempi adatti, cioè secondo la valutazione da farsi da parte degli estimatori da eleggersi dalla Cernita, cioè per il grano, per l’orzo, per il farro grande, e per ogni genere di cereali, durante tutto il mese di agosto, per il seme e per ogni rubbo di lino per tutto il mese di ottobre, e per le noci e per fichi per tutto il mese di novembre, e per l’oliva per tutto il mese di gennaio, e per l’olio per tutto il mese di marzo, prossimi futuri. E chiunque possa, con un solo testimonio, essere accusatore e guadagni la quarta parte di dette pene e sia tenuto segreto. Ed anche qualsiasi officiale della Città di Fermo e del suo contado, il quale per un suo ritrovamento e per una accusa a lui ad opera di un accusatore esiga e farà riscuotere, e farà pervenire in Comune le già dette pene, guadagni e debba avere la quarta parte di queste pene. Inoltre gli acquirenti dei detti frutti e delle dette cose acquistate anzitempo, nel caso in cui nella Città e nel contado i frutti già detti generalmente non si raccogliessero né si reperissero in nessun luogo, siano tenuti soltanto dai venditori che possano riprendere i soldi pagati per i frutti o per le cose già dette, e in nessun modo possano rivalutare i detti frutti. E similmente i venditori di detti frutti siano obbligati, e in tal modo possano essere costretti e debbano pagare e rendere i detti denari a questi acquirenti. Inoltre che i venditori di detti frutti non possano né debbano dare questi frutti ad un altro, o ad altri uomini e persone, se non a colui o a coloro ai quali abbiano venduto per il prezzo o per i prezzi con i quali saranno stimati nei detti tempi, sotto le già dette pene da riscuotersi sul fatto dai detti venditori per qualsiasi volta, quando abbiano trasgredito. Inoltre qualsiasi Notaio che facesse rogito di acquisto anzitempo dei detti frutti a patto fisso e “stucco”, incorra sul fatto nella pena di 10 ducati da riscuotersi e da pagare per qualsiasi volta. E similmente nessuno Notaio possa né debba far rogito di alcun contratto di un deposito di olio, o di altri frutti, sotto la detta pena di 10 ducati, salvo che per i prezzi da rendere adeguati e da valutare, ad opera degli estimatori nei tempi scritti sopra. E se detto Notaio sui i detti contratti di deposito avesse il dubbio che fossero fittizi, illeciti o usurai, abbia l’obbligo e debba dare giuramento alle parti contraenti, per dover dir ed avere la verità. Ed anche le parti, cioè l’acquirente o il venditore di detti frutti siano obbligati di prestare il giuramento e dire la verità, sotto la pena di 10 ducati, tanto il Notaio quanto l’acquirente o il venditore già detti, se abbiano trasgredito; e infine questi contratti siano nulli per il fatto stesso, e non abbiano alcuna esecuzione, neppure meritino guadagno, ma siano ritenuti come nulli e non fatti. E il Podestà di questa Città  di Fermo e i suoi officiali, abbiano l’obbligo e debbano riscuotere e far riscuotere le pene già dette da ogni trasgressore in qualunque parte e in qualche capitolo, come sopra, ed abbiano e guadagnino la quarta parte di tali pene che abbiano fatto pervenire al Comune, o per mezzo di un’accusa di altri, o per un’indagine o sua scoperta, sempre facendo la procedura ed eseguendo sul fatto, e tralasciando ogni solennità della legge, senza alcun processo, dopo aver trovata soltanto la verità del fatto. E se nelle dette cose o in qualcuna di esse, il detto Podestà o i suoi officiali fossero negligenti, per il fatto stesso, incorrano nella pena di 50 libre di denaro per ognuno di questi stessi che trascurassero o fossero negligenti, da riscuotersi sul fatto e da prelevare dal salario loro.

5 Rub.141

I carri che non possono entrare in Città.

   I carrettieri insieme con i carri o chiunque altro insieme con i carri, o con i cocchi, per l’avvenire, non possono entrare per le porte della Città, né traportare qualcosa insieme con loro, entro la Città con i detti carri, senza il permesso della Cernita, sotto pena di 25 libre di denaro per ciascuno e per qualsiasi volta.

5 Rub.142

Le donne svergognate sono da scacciare dalla contrada, e possono fare l’arte delle meretrici in un luogo.

   Decretiamo ed ordiniamo che per conservare le oneste abitudini e la pudicizia, i signori Priori e i Regolatori abbiano la piena autorità e il potere di provvedere e di comandare al Potestà e agli officiali, tutte le volte che, in qualche contrada della Città o del contado abitassero donne svergognate, e i vicini di quelle presentassero una querela su di esse, per la disonesta vita, affinché le dette donne siano cacciate da detta contrada e siano allontanate e vadano ad abitare in luoghi adeguati. Ma le meretrici possano avere la dimora ed abitare nelle abitazioni che sono all’entrata o nei vicoli a cominciare dal magazzino degli eredi di Ludovico di Giovanni del Papa e dal magazzino del signor Giovanni di Francesco degli Assalti nella piazza, attraverso l’entrata fra i detti magazzini si va fino alla abitazione di Ludovico di Matteo Cicchi; purché nella via per la quale si va fra le abitazioni e l’ospizio degli eredi di Assalti e il forno e la abitazione degli eredi di Pierangelo non escano e non tengono la porta aperta, né che in detta via, in qualche modo, stiano sedute e similmente che non restino nella via per la quale si va alla chiesa di San Domenico fra gli ospizi. E se abbiano trasgredito incappino nella pena di 10 libre di denaro per ciascuna e per qualsiasi volta.

5 Rub.143

La pena per coloro che vanno fuori distretto a pagamento.

   Nessuno della Città e del contado e abitante in essi vada al lavoro o a pagamento fuori dalla Città e dal contado sotto la pena di 20 libre di denaro per qualsiasi trasgressore e per qualsiasi volta. E a chiunque sia lecito accusare, e sia tenuto segreto, e guadagni la metà della detta pena, da riscuotersi sul fatto, e a questa legge non siano sottoposti coloro che andassero fuori dalla Provincia per guadagnare con i lavori o con i prezzi.

Rub.144

La pena per coloro che vanno a macinare fuori dal distretto.

   Coloro che risiedono e coloro che abitano nel nostro contado non possano né debbano andare a macinare fuori dal distretto e dal contado di Fermo; e i trasgressori perdano l’animale <a trasporto> e la salma <peso del carico>; e che li scopre abbia la metà della detta pena, e chiunque possa accusare ed abbia la quarta parte di tale pena e l’accusatore sia tenuto segreto. Per l’autorità della presente legge a ciascuno sia negata la possibilità di andare fuori dal distretto per macinare.

5 Rub.145

Gli alimentari siano venduti al colmo.

   I signori Priori, quelli che ci saranno nel tempo, abbiano l’autorità, insieme con i Regolatori, di sorvegliare affinché i comitativi una sola volta in ogni settimana mandino la farina, l’orzo e le cibarie in piazza e vendano al colmo ogni genere di cereali, di farina, e di legumi; sotto la pena di 20 soldi per ogni misura e per qualsiasi volta; facendo eccezione per il frumento o grano, che vendano a misura rasa. E qualsiasi officiale della Città e del contado abbia l’autorità e la giurisdizione di indagare, di investigare e di fare la procedura sul fatto contro tutti i trasgressori sulle già dette cose, in qualsiasi luogo, per l’esecuzione della pena già detta, e costui guadagni la quarta parte della anzidetta pena predetta di quanto avrà fatto pervenire al Comune per loro officio.

5 Rub.146

Il Cittadino e l’abitante nel contado, che fosse un lenone possa essere catturato come manigoldo.

   Nessuno della Città e del contado sia un lenone, né possa tenere le meretrici in questa Città e nel suo contado; e chi le tenesse sia catturato e possa essere catturato come un manigoldo, a disonore e a vituperio dello stesso trasgressore.

5 Rub.147

La vendita di legumi e di altre erbe.

   Coloro che vendono i legumi e le altre erbe, con cui sia possibile fare manipoli, non superino il prezzo di due denari per ogni manipolo. Ed egualmente si intenda per il cece fresco, e non possano vendere ad arbitrio, sotto la pena di 20 soldi per qualsiasi volta quando i venditori ambulanti abbiano trasgredito.

5 Rub.148

La sistemazione delle strade della Città.

   Allo scopo che le strade della Città abbiano la manutenzione e non siano danneggiate, decretiamo ed ordiniamo che sia incaricato un solo Cittadino per ogni contrada che abbia l’autorità ed il potere di ispezionare e far riparare queste strade, dove sono danneggiate, a spese e con opere da parte dei patroni delle abitazioni, i quali siano costretti a pagare queste spese per la maestranza, e ad opera del Comune siano mandati e dati i laterizi o i mattoni necessari. E l’officiale straordinario abbia la diligenza di far togliere la sporcizia, e il letame, e altre immondizie da tali strade per suo officio, secondo la forma dei nostri statuti che parlano di tale materia.

5 Rub.149

I legnami non siano esportati per mare.

   A vantaggio dell’abbondanza che si deve avere nella Città e nel contado di Fermo, decretiamo ed ordiniamo che i legnami non siano esportati, in alcun modo, per mare, sotto la pena di 10 ducati d’oro per qualsiasi nave piena di legnami, o per ogni imbarcatura con la quale si fanno le esportazioni, e sul fatto sia riscossa la pena; e, in pari modo, coloro che vendono tali legnami da esportare, anche gli aiutanti incorrano in questa stessa pena.

5 Rub.150

Il prezzo e la misura dei cerchi.

   Con questa legge decretiamo che, per il futuro, i cerchi o i cerchi di legno siano venduti nel modo e nella forma di seguito scritti, cioè la lunghezza e le misure di 10 piedi siano venduti a coppia per otto bolognini; poi  di seguito scendendo gradualmente fino all’ultimo grado la coppia dei cerchi della misura di sette piedi abbia la valutazione di sei bolognini; di cinque piedi quattro bolognini; e una coppia di cerchi di minore misura tre bolognini. E se siano stati di una maggiore lunghezza e di misura di 10 piedi, la coppia sia venduta proporzionalmente, facendo riferimento ai prezzi anzidetti, e non siano venduti a di più, sotto la pena di un ducato per tutte le volte quando, da qualunque venditore sia stata fatta una trasgressione e per qualsiasi volta.

Fine del libro Quinto degli Statuta Firmanirum

Posted in Senza categoria | Tagged | Leave a comment

IN MEMORIA DI BENEDETTO XVI SERVO DELLA CHIESA DI DIO

IL SALMO 39 DICHIARA PERIPEZIE E FEDE FERMA.\

 Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
 Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.
 Beato l’uomo che spera nel Signore
e non si mette dalla parte dei superbi,
né si volge a chi segue la menzogna.
 Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio,
quali disegni in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare.
Se li voglio annunziare e proclamare
sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
 Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Sul rotolo del libro di me è scritto,
 che io faccia il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore».
 Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
 Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore,
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho nascosto la tua grazia
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia,
la tua fedeltà e la tua grazia
mi proteggano sempre,
 poiché mi circondano mali senza numero,
le mie colpe mi opprimono
e non posso più vedere.
Sono più dei capelli del mio capo,
il mio cuore viene meno.
 Degnati, Signore, di liberarmi;
accorri, Signore, in mio aiuto.
 Vergogna e confusione
per quanti cercano di togliermi la vita.
Retrocedano coperti d’infamia
quelli che godono della mia sventura.
 Siano presi da tremore e da vergogna
quelli che mi scherniscono.
 Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano,
dicano sempre: «Il Signore è grande»
quelli che bramano la tua salvezza.
 Io sono povero e infelice;
di me ha cura il Signore.
Tu, mio aiuto e mia liberazione,
mio Dio, non tardare.

Posted in Senza categoria | Tagged , | Leave a comment

Statuti dei Fermani tradotti in italiano libro 5° rubriche 1-68. Digitazione Albino Vesprini

STATUTA FIRMANORUM

Invocato il nome della SANTA ED INDIVIDUA TRINITA’

Il Libro quinto degli Statuti del Comune di Fermo inizia felicemente

 Libro 5 Rub.1

L’officio e la giurisdizione del signor Capitano.

   Il Capitano del popolo della Città di Fermo e del suo distretto e del contado sia tenuto e debba esigere, mantenere e difendere, anche governare, per quanto possibile, le giurisdizioni del Comune e del popolo di questa Città e accrescere lo stato prospero e tranquillo eccelso del presente e libero popolare stato della Città di Fermo; così pure le Società delle arti del popolo, e i Priori, i Confalonieri, i Capitani, i Consoli dei mercanti, e la giurisdizione loro, e lo stato prospero e tranquillo di queste arti e del popolo; praticare integralmente e fare praticare, senza alcuna diminuzione, gli statuti fatti, e ordinati, stabiliti, e deliberati e anche da farsi per queste Società e per il popolo ad opera di essi stessi. Per tutto quanto sia e potesse essere contro questo popolo e contro il Comune e inoltre contro gli statuti di questo volume e contro gli altri comunque pubblicati o da pubblicarsi per l’onore e per lo stato prospero, pacifico e tranquillo di questa Città, del popolo e della società delle arti di questa stessa Città, <il Capitano> non possa fare, né in alcun modo faccia fare, né consenta a chi voglia fare, né permetta di cambiare gli statuti, le proposte, gli ordinamenti e le delibere, ma, secondo il possibile, si sforzi per praticare, mantenere, custodire, difendere, governare, far crescere, e aumentare sempre, questi statuti e questo Comune e le Società e le arti e questo popolo e il buono e pacifico stato prospero e tranquillo di questi stessi; e proibisca che avvenga, e punisca e respinga quanto fatto o inferto in vilipendio, ogni turbativa a pregiudizio, a pericolo o aggravio dei signori Priori del popolo e delle arti e delle Società del popolo, o di qualcuno di questo popolo, secondo la forma dei contenuti dello statuto, anche qualora gli statuti non lo esprimessero, secondo la forma del diritto comune, con ogni modo, via, norma e forma come meglio possibile. E lo stesso signor Capitano e il suo giudice e il vicario e chiunque di questi sia Giudice negli appelli civili e penali, giudiziari ed extra giudiziari e in tutte qualsiasi le querele e i ripristini all’originario, e le revisioni o le domande di revisioni all’arbitrato di un buon uomo, da interporre di fronte a questi stessi o ad uno di questi, o ritornato a costoro o a costui, o capiti che di fronte a uno, o ad un altro di costoro che si faccia un appello o un reclamo o che si interponga la revisione all’arbitrato di un buon uomo, oppure capiti di fronte a un Giudice, o ad un arbitro, o ad un conciliatore che introduce il gravame che venga fatto un appello o sia chiesta il ripristino all’originario o la revisione all’arbitrato di un buon uomo. Inoltre <il Capitano> stia come Giudice ordinario ed abbia la giurisdizione ordinaria riguardo a tutte le cose, sulle quali e riguardo alle quali, in base alla forma degli statuti di questo volume, ha il potere di investigare. E questo Capitano, ad opera del Podestà, e dei suoi officiali e di altri qualsiasi officiali, pratichi e faccia praticare soprattutto gli statuti di questo volume e le altre delibere e gli ordinamenti tutti del Comune e del popolo di questa Città, quelli fatti o <quelli> da farsi a vantaggio del popolo e delle Società di questo popolo; e non faccia nulla né intervenga in contrasto a queste stesse cose o contro qualcuna di esse, e qualora abbia scoperto altre cose fatte contro questi statuti e contro gli ordinamenti o le delibere fatte a vantaggio di questo popolo e delle società non le eseguirà né le farà fare, né permetta che siano in alcun modo praticate, ma egli piuttosto farà in modo che siano considerate e fatte considerare totalmente come cose non fatte. E questo signor Capitano stia e debba stare, insieme con i Sindacatori del Comune di Fermo, a richiedere e ad esigere il rendiconto sulle cose dell’officio del Podestà e dei suoi officiali e di tutti gli altri officiali del Comune di Fermo, e sull’amministrazione dell’officio di questi stessi per tutte le cose che abbiano compiuto o abbiano dato commissione di compiere o abbiano amministrato o abbiano fatto al di là o al di fuori o contro con la forma degli statuti e degli ordinamenti del Comune e di questo popolo. Il Capitano faccia e sia obbligato a fare ciò sotto pena di 100 libre di denari <da prelevare> dal suo salario. E questo Capitano faccia eleggere questi sindacatori ad opera dei signori Priori e del Gonfaloniere di giustizia. E questo Capitano debba richiedere il braccio <aiuto> dei signori Priori e del Podestà a vantaggio del mantenimento, della difesa, dello sviluppo per lo stato pacifico e tranquillo della Città di Fermo, per il governo delle società del popolo e delle arti e per l’esercizio di tutte le singole cose spettanti al suo officio e per praticare al meglio la sua giurisdizione. E questi signori Priori e il Podestà, siano obbligati a concedere e dare aiuto, consiglio e favorire questo signor Capitano, secondo quanto la materia richiederà, secondo l’occorrenza delle cose fatte e come esigerà la qualità del fare, al fine che egli possa esercitare il suo officio nel modo migliore. Inoltre, questo signor Capitano sia obbligato e debba condannare il Podestà e il milite, i Giudici, i notai e i famigli o gli sbirri suoi, con tutte le pene ed i bandi <d’esilio> contenuti nei capitoli del Comune di Fermo, qualora ci siano state trasgressioni contro questi <capitoli> o contro alcuni di questi, o abbiano fatto ciò gli stessi, oppure qualcuno di essi, nel modo e nel senso di un reato secondo la forma di uno statuto del Comune di Fermo. Faccia questo, sia per il suo officio, sia anche a richiesta di un qualsiasi Cittadino o di un abitante di Fermo, o del distretto, che faccia la denuncia o l’accusa, 3gli faccia la procedura sommaria, semplice, e con calma, senza alcun comando, senza strepito, senza immagine di processo, secondo la forma degli statuti che trattano del punire i reati. E il Podestà sia obbligato a riscuotere queste condanne a favore del Comune e debba fare queste cose nel tempo del sindacato di questo Podestà. In realtà il Capitano durante il tempo dell’officio del Podestà non possa far procedura né fare condanne contro costui, né contro i suoi officiali, né contro i famigli per alcun crimine o reato, a meno che non avvenga per tradimento, o per malizia contro il presente stato del popolo, sotto penalità di 100 libre di denaro <da prelevare> dal suo salario, per ciascuna delle cose contenute in ciascuno degli anzidetti capitoli. E questo signor Capitano sia obbligato a far praticare e compiere tutte queste cose che sono contenute in ciascuno dei capitoli che tratta del suo officio, sotto la pena e le pene contenute in questi capitoli. Inoltre il signor Capitano debba far pervenire nella camera <cassa> del Comune di Fermo ogni moneta recuperata a opera sua o ad opera dei Regolatori del Comune o di un’altra qualunque persona e non faccia dare come compenso nessuna somma. E al fine che non ci siano turbamento, né alcuna rivalità fra i detti Rettori, riguardo all’inquisire sui reati, sopra i quali questo Capitano ha la stessa giurisdizione che ha anche il Podestà, vogliamo che nel caso in cui entrambi i Rettori facessero la procedura, colui che giunge per primo tramite il solo mandare la copia alla Camera abbia autorità a portare a termine il suo processo. In realtà il Rettore giunto primo, dopo avuta la certezza, debba pronunciare che riguardo a un processo avviato ad opera della sua Curia non si debbano far procedure <da altri>, sotto penalità di 200 libre da prelevarsi al contravventore, sul fatto, per ciascuna volta. E ciascun Rettore, Podestà o Capitano debbano portare a termine i loro processi entro i termini che sono stabiliti e assegnati dagli statuti del Comune di Fermo che trattano di quella materia, sotto la penalità contenuta in questi statuti. E <il Capitano> sia obbligato, precisamente entro i primi quattro mesi del suo governo, a fare indagine o farla fare, esigere, ultimare e assegnare tutti i prati, i pascoli, le selve e i boschi del Comune che siano stati posseduti fino a tale momento da qualsiasi persona o <da chi> li possedesse o li tenesse per il proprio uso, oppure li tenesse ad uso per il Comune, nonostante una vendita o una concessione o una qualche tenuta, né sotto qualche pretesto di queste stesse cose, e nonostante le accettazioni, o le consegne in restituzioni oppure in concessioni di questi prati, pascoli, selve, e boschi, fatte a chiunque. Egli faccia questa inquisizione e questa requisizione ad opera sua propria e in base al suo officio, oppure su denuncia e su istanza di chiunque chieda che la si faccia, insieme con due uomini che siano eletti per ciascuna contrada dallo stesso signor Capitano, dei signori Priori e dal Gonfaloniere, <scegliendo> uomini buoni e fedeli che non siano quelli già detti, che hanno il possesso e la tenuta, e neanche tra i loro consanguinei o affini o senza neanche uomini, a talento di volontà. E qualora abbia scoperto qualcuno che abbia già occupato o stia occupando queste cose, applichi la punizione contenuta nello statuto che riguarda chi occupa i possedimenti del Comune. E il Capitano sia obbligato a fare l’indagine su costoro. Inoltre questo Capitano sia obbligato e debba indagare e fare inquisizione contro tutti e singoli coloro della Città di Fermo e del suo distretto, che avessero dato, a qualsiasi titolo, avessero alienato le terre, i possedimenti posti nella Città di Fermo e nel suo distretto, a qualcuno o ad alcuni i quali non siano sottomessi alla giurisdizione della Città di Fermo e non corrispondessero dazi né tasse a questo Comune. E tutti quelli che questo signor Capitano avrà scoperto che hanno commesso reati su tali cose, li punisca e condanni secondo la forma dello statuto del Comune di Fermo. E questo signor Capitano inoltre sia obbligato e debba fare investigazione contro tutti i singoli Cittadini e gli abitanti del distretto i quali abbiano lasciato le proprie abitazioni ed abbiano traslocato per abitare altrove, in luoghi non soggetti al Comune di Fermo. Egli procuri in ogni modo che costoro ritornino entro un determinato tempo che egli dovrà assegnare loro affinché ritornino, insieme con tutta la loro famiglia, alle proprie abitazioni che abbiano abbandonato. Qualora essi non siano tornati, condanni costoro e ciascuno di loro alle pene da imporre a suo arbitrio, ed riscuota queste condanne a favore del Comune. E si intenda che a questo Capitano siano concessi e attribuiti i poteri e ogni giurisdizione per tutti i singoli casi nei quali, per effetto di qualche statuto o delibera, si riscontra che i poteri gli sono attribuiti o concessi.

5 Rub. 2

– Sulla stessa giurisdizione del signor Capitano.

   Inoltre il signor Capitano sia obbligato a investigare e fare inquisizione e praticare l’articolo scritto sul giorno di domenica e delle festività da rispettare. Inoltre il detto Capitano sia obbligato ad indagare e a fare le procedure, per suo officio, a seguito della denuncia e dell’accusa fatta da chiunque, e, su quanto detto, questa possa essere fatta da ognuno; e tale denunciatore sia tenuto segreto; e <il Capitano agisca> contro tutti i singoli che, pubblicamente o di nascosto, in qualche modo o per caso, osassero o presumessero di dire male, o denigrare, e disonorare, e a vergogna ed insulto contro gli offici del signor Podestà, dei signori Priori del popolo, e del Vessillifero di giustizia, del Collegio, o delle Società del popolo o <a scapito> di qualcuno di costoro della Città di Fermo, e punisca i trasgressori con 100 soldi di denari fino a 25 libre di denaro, a suo arbitrio. E il detto signor Capitano faccia pubblicamente annunciare con bando le dette cose attraverso la città all’inizio del suo governo, allo scopo che diventino note chiaramente a tutti. Inoltre il detto signor Capitano, con sollecitudine, si applichi ad investigare sui Beccai <macellai> che non si adoperano per le carni e che delinquono, in contrasto con la forma degli statuti, nella loro arte e nelle cose a cui sono obbligati, eccetera.

5 Rub.3

– Sulla stessa giurisdizione del signor Capitano contro le signore che portano ornamenti vietati.

   Inoltre il detto signor Capitano sia obbligato investigare, fare inquisizione e far fare indagine contro le donne e le signore che portano ornamenti in contrasto alla forma degli statuti e punirle e condannarle secondo la forma degli statuti che scrivono sugli ornamenti delle donne durante il lutto per i morti.

5 Rub.4

Sulla stessa giurisdizione del signor Capitano.

   Inoltre <il Capitano> sia obbligato e debba in ogni mese investigare contro quelli i quali abbiano caricato o scaricato olio o altre mercanzie in qualche luogo della riva del mare o vicino al mare dal fiume Tronto e da Tronto <castello> fino al fiume Potenza, in cui non si pagasse il dazio del Comune di Fermo o che non sia <luogo> sottoposto integralmente alla giurisdizione di questo Comune; cosicché in questi stessi <luoghi>, dal Comune di Fermo potessero imporsi la tassa o gli estimi o i fumanti <tasse focatico>, al modo come negli altri luoghi sottoposti a detta Città. e qualora egli abbia scoperto uno che delinque in tal modo, lo debba punire in modo reale e personale, a suo arbitrio, secondo il modo del reato; purché le anzidette cose non abbiano validità in quei luoghi che siano del distretto di Fermo, e legittimamente il Comune di Fermo <vi> può applicare le tasse.

5 Rub.5

Il signor Capitano sia obbligato a gestire l’officio daziario.

   Inoltre il detto signor Capitano sia obbligato e debba esercitare con precisione l’officio dei dazi da sé stesso, e tramite un suo Giudice, se lo abbia avuto, secondo i capitoli e gli statuti che scrivono sui dazi. E nessun altro Giudice venga eletto ad esercitare questo officio daziario, tuttavia <si faccia> sì che nulla del denaro di detti dazi possa, né debba in alcun modo giungere nelle mani di questo Capitano o dei suoi officiali, in alcun modo, ma nelle mani del Banchiere del Comune. E il Capitano e gli officiali che nelle dette cose abbiano commesso una qualche frode siano puniti con 100 libre di denaro, per ciascuno e per qualsiasi volta.

5 Rub.6

Il Capitano possa indagare tutti i reati.

   Parimenti il detto signor Capitano sia obbligato, possa e debba esaminare tutti i singoli reati, che il Podestà possa ed abbia autorità di conoscere; dopo che il Capitano abbia iniziato ad esaminare questi reati, e ciò si intenda che per mezzo della trasmissione della copia alla Camera, il Capitano abbia iniziato ad indagare, e il Podestà e il suo Giudice, in nessun modo, possano né debbano intrometter(vi)si, neppure abbiano la facoltà di indagare, né di farne alcun processo; e se abbiano fatto qualcosa, in questo caso, è nulla e di nessuna validità, per la legge stessa. Il detto signor Capitano possa, e sia anche obbligato e debba esaminare, ed anche portare a conclusione con la sua sentenza e definire con il consiglio del suo Giudice e dell’assessore, se l’abbia avuto, tutti i singoli reati. E debba finire e ultimare tutti i processi penali iniziati dal Podestà e dalla sua Curia e non finiti né ultimati entro la scadenza prevista negli statuti; e con lo stesso processo infliggere la condanna con le pene contenute nello statuto per quel tale reato, oppure debba assolvere, secondo come meglio si faccia per legge e venga praticata la giustizia. E questo Capitano debba indagare, completare, ultimare ed esaminare tutte le cose che competono al suo officio; e il Capitano per un officiale, qualora abbia agito contro gli statuti e la forma di questi, sia obbligato in solido. E allo scopo che si conosca la verità, qualora i reati intrapresi dal Podestà e dalla sua Curia, che siano individuati, o non lo siano, entro il detto tempo previsto nello statuto; e qualora detto tempo per procedere sia trascorso, o no, il Podestà, il Giudice e il suo Notaio siano obbligati e debbano nei singoli mesi, almeno a fine mese, mostrare gli atti a questo Capitano. E, viceversa, questo Podestà e la sua Curia sui processi di detto Capitano facciano in simile modo; e il signor Capitano e la sua Curia siano obbligati a mostrare a costui i loro processi da concludere con gli stessi modo e forma.

5 Rub.7

Il Capitano sia obbligato a riscuotere le condanne.

   Inoltre questo Capitano e la sua Curia per tutte le condanne da lui stesso fatte e tuttavia nuovamente inquisite, siano obbligati a fare la riscossione entro 20 giorni, dopo che queste sono state rifatte e notificate e effettivamente debba mandarle ad esecuzione e farle assegnare in Comune, nelle mani del Banchiere del Comune di Fermo, a favore dello stesso Comune che le riceve, sotto pena di 100 libre di denaro, e nondimeno ciò sia conteggiato nel suo salario, e tramite i suoi officiali successori debbano essere riscosse entro 20 giorni dopo l’inizio del proprio officio. Egli possa anche eseguire o mandare ad esecuzione tutte le singole sentenze penali e le condanne penali emanate da qualunque Rettore, in modo reale e personale, come è contenuto nella sentenza, sul fatto, senza alcun processo. Sia obbligato a eseguire e a mandare in esecuzione anche le sentenze non nuovamente inquisite, o notificate in contumacia come e nel modo contenuto nello statuto dei reati sotto la rubrica su “Esecuzione delle sentenze; eccetera”.

5 Rub.8

Il Capitano faccia indagine contro coloro che offendono il Podestà e i suoi Officiali.

   Inoltre questo signor Capitano abbia la giurisdizione di indagare e fare la procedura in tutti i singoli reati, ingiurie, offese fatti e commessi contro la persona del Podestà e dei suoi officiali e servitori, e condannare i delinquenti alle pene contenute nell’articolo che è scritto sugli stessi reati.

5 Rub.9

Il Capitano sia obbligato ad indagare su coloro che esportano vettovaglie.

   Inoltre <il Capitano> abbia giurisdizione e sia Giudice competente e ordinario in tutti i casi specificati sopra in qualunque capitolo di tale contenuto degli statuti ed abbia la potestà di punire, di fare la procedura, ed esigere, come indicato in questi articoli. E sia inteso che è Giudice ordinario, e si intenda che egli ha la giurisdizione ordinaria, nonostante alcuni statuti e nonostante ogni legge civile o canonica, che si esprima in contrasto.

5 Rub.10

Condanne all’esilio da imporre per mezzo del signor Capitano.

   Il Capitano e i suoi officiali nell’imporre l’esilio abbiano quella giurisdizione che hanno il Podestà e i suoi officiali, contenuta nell’articolo sulla giurisdizione del Podestà e degli officiali circa l’esilio da imporre. Nell’esercito, in realtà, o nella cavalcata, nel parlamento Generale, nella controversia o nella rissa sia il Capitano che il Podestà possano imporre una pena a loro arbitrio, dopo aver valutate la persona e la natura del fatto.

5 Rub.11

 – I Balivi (delle imposte) del signor Capitano.

   Il detto signor Capitano abbia e debba avere per esercitare il suo ufficio cinque Balivi ad intraprendere la ‘scarfina’ <controlli>. E questi Balivi debbano di continuo stare con il Capitano e obbediscono a lui e ai suoi officiali e rivolgono la loro attenzione a tutte quelle cose che comprendano essere di competenza dell’officio loro. E ognuno degli stessi Balivi abbia il proprio salario da stabilirsi per qualunque mese dai signori Regolatori come salario e mercede dagli averi del Comune. E debbano avere e presentare e portare continuamente sul capo in evidenza le fasce con sopra una croce bianca, come sta nel vessillo del Comune, allo scopo che siano riconosciuti dagli altri. E questi Balivi siano sottoposti alle pene, alle condanne e alle leggi a cui sono soggetti gli altri Balivi del Podestà, e ad opera dello stesso Capitano possano e debbano essere puniti e condannati a queste pene secondo la forma degli statuti del Comune di Fermo che sono scritti contro e a favore di essi.

5 Rub.12

In quali casi nella causa penali sia lecito fare appello, ed in quali non lo è.

   Ordiniamo che prima del tempo della sentenza definitiva in qualche causa penale non sia lecito fare l’appello, e qualora sia stato fatto un appello, non sia ammesso dal Giudice degli appelli, sotto pena per il Giudice d’appello, che faccia il contrario, di 100 libre di denaro, e nondimeno si consideri come se l’appello non sia stato fatto. E il Giudice “da cui” <= su cui non è consentito fare appello = appello non lecito>, nonostante qualche appello o qualche divieto nella causa, proceda fino alla sentenza definitiva inclusa, e in questa sentenza definitiva tutti i diritti e le difese del caso siano e si intenda che sono completamente riservate <ad incarico >, anche senza l’intervento del Giudice, per l’autorità della presente legge. In verità, contro la sentenza definitiva personale, in tutto od in parte, si possa e si abbia validità a fare appello nel giorno della notifica della sentenza o nel giorno seguente. Possa essere fatta la presentazione di ciò davanti al Giudice “da cui” <non anticipare>, o davanti al Giudice “a cui” <arriva l’appello>, e tale presentazione, per legge, abbia validità. Questo Giudice “a cui” <arriva l’appello> sia obbligato e debba decidere e concludere tale appello, così presentato, entro otto giorni da calcolarsi dalla presentazione; e se non lo abbia concluso entro questo tempo, la prima sentenza rimanga stabile; e questa sia eseguita a talento di volontà. E il Giudice “da cui” <non anticipare> o il Sindaco del Comune addetto alle cause, dopo ricevuta la lettera inibitoria, siano obbligati e debbano assegnare e presentare gli atti e tutto il processo avanti al Giudice “al quale” <arriva l’appello>, sotto pena di 100 fiorini d’oro per il Giudice “da cui” <non anticipare>, se costui sia stato e sia restato negligente nelle dette cose. Essi debbano mandare i loro Giudici alla difesa e per la difesa ossia per difendere il suo processo e la sentenza. Questo scadenza di otto giorni non scorra se il Giudice sia rimasto fermo o sia stato negligente presentando gli atti o le cose attivate nella causa su cui sia stato fatto l’appello; si faccia eccezione per i casi già detti, sui quali non sia lecito appellarsi, e su questi di seguito si farà menzione: cioè sul tradimento della Città o di qualche Castello, o sullo sconvolgimento dello stato presente, sui latrocini, sul lenocinio, sul rapimento di vergini, di monache, o di <recluse eremite> ‘carcerate’, oppure su percosse fatte nella persona di qualcuno dei signori Priori o del Vessillifero di giustizia, durante il loro officio; e neanche sia lecito fare appello contro le sentenze pronunciate sui danni dati in modo personale o insieme con animali. Ma, in realtà, sia lecito entro 5 giorni in continuità da calcolarsi dal giorno della notifica della sentenza, fare appello per una sentenza definitiva in casi puramente pecuniari, o <in parte> anche pecuniari, ma, nel fallimento, personali in tutto o in parte; e l’appello abbia validità sia se presentato davanti al Giudice “da cui” <non anticipare>, sia davanti al Giudice ”al quale” <arriva l’appello>. Il Giudice “al quale” debba ultimare questo appello entro 10 giorni in continuità dopo presentato l’appello. Il giudice “da cui” nell’appello fatto, debba mostrare gli atti e fare le altre cose come sopra è stato detto. E se il Giudice dell’appello non abbia concluso l’appello entro i detti 10 giorni in continuità, la prima sentenza rimanga stabile; e il Giudice “da cui” la metta in esecuzione a talento di volontà, a meno che si sia rifiutato o non abbia presentato gli atti e tutto il processo; nel quale caso i tempi per concludere l’appello non decorrano. I <rei> contumaci tuttavia, nelle cause penali, siano privati del beneficio dell’appello. E in tutti i casi detti sopra, il Giudice “da cui” <non anticipare> sia obbligato e debba fare la copia della sua sentenza, quando ne sia stato richiesto, immediatamente in quel giorno, diversamente i tempi <di scadenza> non decorrano fino a che egli non abbia fatto copia delle dette cose e, per il fatto stesso, egli incorra nella pena di 500 libre di denaro. E in tutti i singoli casi, nei quali viene fatto appello nelle cause penali, tutti i tempi <di scadenze>, tanto per interporre l’appello, quanto per proseguire, anche per concluderlo, si intendano e siano in continuità; e anche le feste introdotte in onore di Dio non siano d’impedimento e non né abbiano vigore per impedirlo.

5 Rub.13

 Gli appelli delle cause civili.

   Ordiniamo che non sia lecito che si interponga un appello in alcun modo, prima del tempo della sentenza definitiva in una causa civile, quando si spera che la sentenza definitiva sarà pronunciata; ma tutti i ‘pesi’ <obblighi>, i diritti e le difese di parte siano riservati <ad incaricati> per la sentenza definitiva, e siano e si intenda che siano riservati, per effetto dell’autorità della presente legge, senza che intervenga un Giudice e essi tutti stiano riservati e debbano stare riservate per l’appello da interporre contro la sentenza definitiva e vengano ad essere esaminati e portati a termine ad opera del Giudice per l’appello. Contro una sentenza definitiva di un Giudice, in realtà, si può fare appello, anche reclamare a viva voce o per iscritto, anche scrivere di nullità, ossia si inserisca in uno stesso solo appello, in forma principale oppure in modo incidentale, o non, entro i 5 giorni in continuità, da calcolare dal giorno di pubblicazione della sentenza. E il Giudice dell’appello abbia ad ultimare questo appello o la causa di nullità, entro 30 giorni continuativi che vengano calcolati dal giorno in cui vengono interposti l’appello o la causa di nullità, sotto penalità di 500 libre di denaro. Contro una sentenza di arbitri conciliatori si possa fare appello o esporne la nullità, in forma principale oppure incidentale, entro 5 giorni in continuità da calcolare dal giorno del ‘lodo’ <arbitrale> o della sentenza. E il Giudice porti a termine questa causa di appello o di nullità entro 20 giorni, dal giorno in cui è interposto l’appello o chiesta la nullità, sotto la detta penalità. Inoltre contro una sentenza degli arbitri, o dei compositori amichevoli, o contro i loro atti di arbitrati di conciliazioni o di composizioni o di ‘lodi’ si possa fare appello e scrivere di nullità o di revisione all’originario, anche alla revisione arbitrale di un buon uomo, entro i 5 giorni in continuità dal giorno della pubblicazione dell’atto dell’arbitro o del lodo o della composizione. E questo Giudice sia obbligato e debba portare a termine questa causa di appello e di nullità o di revisione arbitrale di un buono uomo, entro 20 giorni in continuità, dal giorno in cui si sono interposti l’appello o la chiesta la nullità o la revisione di un buono uomo come arbitro, sotto la detta pena. E in tutti i casi di questo statuto le scadenze date al Giudice nel portare a termine le cause di appello, di nullità, di revisione arbitrale di un buon uomo, di far ripristino all’originario, siano e si comprenda che sono in continuità, facendo eccezioni per le ferie per <raccogliere> le messi, per le vendemmie o per eventi improvvisi, per tutti gli altri giorni di ferie <non lavorativi> previsti da uno statuto sulle ferie da eccettuare e questi tempi siano tutti di ferie tolte di mezzo. Per volontà delle parti si possano fare proroghe tra la durata di questi tempi e anche il tempo intermedio prorogato per volontà delle parti non venga calcolato <per le scadenze>. In qualunque dei casi anzidetti, il Giudice che esamina queste cause sia obbligato sempre a condannare alle spese chi soccombe a vantaggio del vincitore. E in qualunque degli anzidetti casi, qualora il Giudice di appello non porti a termine entro questi tempi stabiliti per dover terminare una causa, rimanga sempre valida la prima sentenza definitiva, o interlocutoria e la parte intenda che ha approvato quanto fatto dal primo Giudice. In realtà le cause di ripristino dell’originario, qualunque siano, debbano essere poste e discusse di fronte al Capitano o al Giudice di giustizia del Comune di Fermo e costoro debbano esaminare queste cause poste e portarle a termine entro 20 giorni in continuità dal giorno della richiesta o del ripristino dell’originario. E in tutte le cause di appello si faccia la procedura in forma semplice, sommaria, calma, senza rumore, né parvenza di processo, sotto la penalità già detta. E prima che avvenga la sentenza definitiva non si possa né debba fare una qualche richiesta di ripristino dell’originario, ma si comprenda che questa è riservata alla stessa sentenza definitiva, e al <poter> fare appello contro questa definitiva. In realtà contro chi interpone un secondo decreto o contro un qualsivoglia precetto, o contro una sentenza interlocutoria che abbia il vigore di una <sentenza> definitiva, e questa definisca la faccenda in forma principale, e non interposta a una causa e non si spera che sia portata una sentenza definitiva sulla causa principale, dopo questa, oltre questa, si possa fare l’appello nella medesima istanza e si possa scrivere di nullità, entro cinque giorni in continuità, dal giorno dell’interposizione o della presentazione del precetto o della sentenza. E questa stessa causa di appello e di nullità debba essere portata a termine entro venti giorni in continuità dal giorno dell’interposizione, dell’appello, o della nullità. Inoltre vogliamo che quando entro i termini stabiliti per agire contro tali sentenze o contro qualcuna di esse, si sia interposto l’appello, il reclamo, il discorso di nullità, sia stato chiesto il ripristino dell’originario o la revisione di un buon uomo come arbitro, come già detto sopra, la parte che così fa l’appello, e che scrive di nullità o che chiede la revisione arbitrale di un buon uomo, o che chiede il ripristino dell’originario, entro i cinque giorni in continuità, immediatamente successivi dopo l’appello o dopo le dette richieste, o una già detta, che fanno seguito immediatamente a questa causa da proseguire e faccia sì che sia citata la parte avversa per dover fare la prosecuzione in detta causa. E qualora entro i detti cinque giorni, non abbia fatto ciò, il Giudice “a quo” <non anticipare> possa e debba far la procedura nella causa come se non ci sia stato un appello, né una richiesta, né alcunché sia stato contrastato in questa causa. Aggiungiamo che dopo trascorsi i tempi già detti per fare l’appello, per fare la prosecuzione, e per giungere a termine, come detto sopra, qualora la sentenza, ad opera del Giudice, non sia stata ritrattata oppure confermata e la causa sia andata deserta, non si possa ulteriormente dire alcunché, né lamentare, né opporre appello, nel modo di nullità, né di ripristino dell’originario, né revisione arbitrale di un buon uomo, in contrasto alla detta sentenza e al pronunciamento fatto dal primo Giudice. Ma la sentenza pubblicata dal Giudice “a quo” <non anticipare> rimanga stabile e abbia stabilità con ogni pienezza di vigore e venga messa in esecuzione, secondo la forma stabilita nel terzo libro delle cause civili nella rubrica sull’esecuzione delle sentenze delle cause civili. Aggiungiamo anche che non si possa fare appello, né reclamare, né scrivere in nessun modo di nullità, né stare all’udienza, né in nessun’altra maniera si ammetta contro quanto è stato scritto o debba essere scritto nel bastardello <minute> sugli istrumenti di garanzia e sulle sentenze, che siano passate in giudicato, secondo la forma degli statuti ad istanza della parte principale o del cessionario, o degli eredi stessi, o dei loro procuratori, agenti, tutori o curatori. Ma per l’autorità della presente legge, sia cancellata completamente ogni facoltà di appello, di reclamo o di scrivere di nullità, e sia preclusa la via intorno allo scrivere, come detto. Similmente avvenga riguardo alle esecuzioni delle gabelle, e delle frodi su queste, e dei dazi loro e di altri debiti del Comune, a meno che questi debitori non si dessero prove in contrario.

5 Rub.14

Nulla sia innovato quando l’appello è pendente.

   Ordiniamo che, quando in qualche caso consentito dalla forma dei nostri statuti, l’appello sia stato fatto, o si sia parlato di nullità o si sia fatta richiesta di ripristino dell’originario o si sia reclamato, il Giudice “da cui” <contestato> non faccia alcun danno, né novità, per qualche aspetto richiesto che si esprime tanto contro l’appellante o reclamante, o contro chi scrive di nullità, o contro chi chiede il ripristino dell’originario come pure contro i loro beni o i fideiussori,  sotto pena di 500 libre di denaro da prelevare sul fatto a lui, ciascuna volta quando abbia  trasgredito. E ciò si intenda quando abbia avuto contezza ossia sia stato informato che è avvenuto un appello, o un reclamo, o sia stato parlato di nullità o che sia stato chiesto il ripristino dell’originario per mezzo di un <procedimento> inibitorio, o in un altro modo qualunque; e su questo espressamente sia fatto il sindacato. E nondimeno, il Giudice dell’appello possa e debba revocare e riportare allo stato di prima le cose contrastate e innovate. Incorra, come sopra, in questa stessa pena anche la parte che innova.

5 Rub.15

La condanna del Giudice che non permetta di fare appello.

   Ordiniamo che nessun Rettore o un altro officiale crei ostacoli a qualcuno che vuole fare appello né proibisca a costui di fare appello, ma consenta ad ognuno che vuole fare appello, liberamente, nei casi permessi da uno statuto, sotto la pena di 500 libre di denaro, da prelevarglisi sul fatto. E si intenda che impedire o non permettere di fare appello, avviene qualora abbia trattenuto uno avendolo costretto, o abbia inferto un’altra cosa violenta contro la possibilità almeno di fare appello.

5 Rub.16

Tutti gli statuti che trattano le cause di appello si intendano per i primi e secondi appelli.

   Vogliamo che tutti gli statuti che trattano di appelli e di cause di appello e tutte le realtà espresse da questi esistano, e vogliamo che esistano per le prime e le seconde cause di appello, ed abbiano vigore, tanto per le scadenze, e per le proroghe date per fare appello, quanto per le proroghe date per proseguire e ultimare, e in tutte le altre cause comprese in questi statuti, e, come già è stato espresso, siano da rapportare ai primi e ai secondi appelli.

5 Rub.17

Gli statuti che si riferiscono al Capitano abbiano vigore per il Giudice di giustizia e viceversa.

   Parimenti decretiamo che se nella Città di Fermo non vi fosse il Capitano del popolo o detto ufficio del Capitano fosse vacante in questa Città e il Giudice di giustizia stesse in questa Città, tutti gli statuti che trattano del Capitano del popolo abbiano vigore per il Giudice di giustizia. E il Giudice di giustizia abbia giurisdizione, potestà e potere, come quelle del Capitano ha e che potesse avere dagli statuti di questo volume. E viceversa, se in qualche statuto si menzionasse il Giudice di giustizia, e nella Città di Fermo questo Giudice non ci stesse, ma ci stesse il Capitano del popolo, si intenda che tali statuti, che trattano del Giudice di giustizia, in tutto e per mezzo di tutto, stiano nella persona del Capitano e siano parimenti come scrivessero del Capitano, e dal Capitano uniformemente debbano essere praticati ed adempiuti. Inoltre vogliamo che il Capitano del popolo e il suo Giudice o il Collaterale, ed anche il Giudice di giustizia già detto, ciascuno di questi, possano aver cognizione delle cause di appello, di nullità, del ripristino dell’originario, della revisione a giudizio di un onesto uomo, e sui dazi e sui danni dati e possono fare procedura contro le Signore che portano ornamenti in contrasto con la forma del presente statuto, o sul lutto dei morti, e su coloro che esagerano l’abitudine nei banchetti, e sul divieto del sale e delle vettovaglie e su tutte le altre cose, che venissero accordate a loro o a qualcuno di loro dalla forma dei nostri statuti. Inoltre questo signor Capitano, o il suo Vicario, il Giudice di giustizia e ciascuno di questi stessi sia Giudice competente ed abbia la giurisdizione ordinaria di sindacare i Signori Priori del popolo, e il Vessillifero di giustizia, i Regolatori, i Banchieri e gli altri officiali del Comune, anche i Vicari, ossia i Potestà dei Castelli del contado. E siano obbligati a condannare costoro, secondo la forma dei nostri statuti, se nel loro officio commettessero una frode, un inganno e una malignità, o facessero, o trascurassero qualcosa in contrasto con la forma dei nostri statuti. E quando abbiano trascurato di fare le dette cose, questo signor Capitano incorra nella penalità di 200 libre di denaro per ciascuna volta e lui stesso, durante il tempo del sindacato, ad opera dei loro sindacatori debba essere sindacato sulle dette cose. In realtà, egli in nessun modo si intrometta e non abbia giurisdizione nelle cause civili ordinarie o sommarie, e qualora abbia fatto diversamente, le cose trattate non abbiano validità, a meno che non sia stato per via di appello, di nullità, di ripristino dell’originario, e di revisione con l’arbitrato di un onesto uomo, come è stato detto sopra.

       I DANNI DATRI HANNO INIZIO

5 Rub.18

La giurisdizione e il potere del Giudice dei danni dati, delle vie, dei ponti e delle fontane.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano del popolo, che ci sarà nel tempo, o il Giudice di giustizia della Città di Fermo siano e si intendano essere Giudice competente e officiale dei danni dati, dei ponti, delle fontane ed abbia la piena giurisdizione sopra tutti i singoli statuti contenuti nel Quinto libro degli statuti, di procedere, per via di inquisizione, di denuncia o di accusa, come a lui sembrerà opportuno, e di condannare i delinquenti alle pene contenute negli statuti; in un modo che non ecceda le pene contenute negli statuti. Tuttavia vogliamo che non indaghi su un campo con stoppia, su un campo lavorato a maggese o sodo, né possa far procedura per via di una inquisizione, né in altri casi inseriti negli statuti dei danni dati, nei quali l’inquisizione è vietata in modo speciale, ma <indaghi> soltanto per via di un’accusa, a meno che il danno sia stato dato ad alberi o ai frutti degli alberi ivi esistenti, e in questo caso possa fare la procedura per via di accusa, di denuncia o di inquisizione, come a lui sembrerà opportuno, come è stato detto sopra. E le sentenze di costui abbiano validità e restino stabili, nonostante che nel fare la procedura sia stata trascurata qualche solennità, purché non ecceda le pene inserite nello statuto dei danni dati, e purché riguardo al reato, il danno arrecato sia stato constatato dalla confessione, o dai testimoni, o da altre prove, come viene concesso dalla forma degli statuti. Salvo sempre ciò che è stato detto sopra, intorno ad un campo di stoppia o campo sodo, cioè che non possa indagare, se non riguardo agli alberi o altro, purché non si intenda il danneggiare il podere con il tagliare gli alberi, o con la raccolta dei frutti fatta da qualcuno; e in questo caso da chi ha fatto il taglio non sia acquisito alcun diritto sul podere. E nessun altro abbia la giurisdizione di indagare in alcun modo sui danni dati, contenuti nel presente libro degli statuti, se non quando il fare la procedura e l’indagare l’azione, siano stati omessi da parte dell’officiale dei danni dati, entro un mese da calcolarsi dal giorno in cui è stato commesso il crimine; dopo trascorsa tale scadenza, il Podestà e il suoi officiali possano procedere e punire secondo la forma degli statuti.  Aggiungiamo anche al presente statuto che il Giudice di giustizia e <il giudice> dei dazi del Comune di Fermo ed anche il Capitano del popolo, quando il Capitano fosse presente nella Città di Fermo, ciascuno di questi stessi abbia ogni sorta di giurisdizione di fare la  procedura, di indagare e di punire ogni reato, crimine, o qualunque eccesso, che siano stati commessi o che venissero commessi in futuro su qualche membro di qualsiasi officio pertinente a questo stesso e anche all’officio dei dazi, o in occasione di dazi e sulle cose che si commettessero in frode per qualunque motivo con dolo o senza, anche quando si facesse qualcosa contro la verità, oppure fosse stato fatto al tempo del proprio officio, punendo e condannando a pene pecuniarie, punendo e condannando in denaro e propriamente secondo la forma degli statuti della Città di Fermo, imponendo e condannando, non in altro modo. Inoltre aggiungiamo che gli officiali dei danni dati della Città di Fermo non possano per il proprio specifico officio indagare se non sia stato per movente di una denuncia o di una accusa del proprietario contro coloro che arrechino danni con animali nei prati, dalle calende di novembre fino alle calende di marzo. In realtà nelle altre stagioni possa investigare, punire e condannare secondo la forma dei nostri statuti per un’accusa, una denuncia o anche per il proprio vero e specifico officio.

5 Rub.19

Coloro che alla prima citazione non siano venuti <presenti>.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque sia stato denunciato, accusato, segnalato o inquisito nella Curia o dalla Curia del signor Capitano o del Giudice di giustizia per queste cose che riguardano la loro giurisdizione sopra i danni dati, debba essere citato una volta soltanto in modo personale o presso la casa di abitazione. E se costui entro la scadenza della citazione non si sia presentato, sia ritenuto come <reo> confesso per queste cose per cui si fanno le procedure contro di lui, e sia condannato secondo la forma degli statuti che trattano questa stessa materia. E se si facesse la procedura in altro modo, senza che sia praticata la forma anzidetta dal detto officiale, il processo non abbia validità in alcun modo, neppure la sentenza.

5 Rub.20

Il signor Capitano mandi i suoi Notai a rintracciare coloro che arrecano un danno.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano sia obbligato a mandare gli officiali attraverso la Città, i villaggi <contrade> del Comune di Fermo, dentro e fuori, di giorno e di notte, al fine che rintraccino coloro che arrecano e procurano un danno in contrasto alla forma dei detti statuti. E l’officiale sia obbligato a mandare i suoi famigli <aiutanti> e ad andare alle porte della Città di Fermo per vedere e verificare se ci sono alcuni che portano uve o alcuni frutti, o legna, o rami di oliva, allo scopo che possa scoprire se portano cose dai loro poderi, oppure no. E quando abbiano scoperto qualche delinquente nelle dette cose o in qualcuna di esse, condanni i tali colpevoli con le pene comprese in questo volume degli statuti, secondo la forma degli statuti che trattano della materia. E le dette cose non siano rapportate, né abbiano vigore nei Castelli del distretto di Fermo, i quali hanno il Podestà e il Vicario o un altro officiale che li governa, assegnato loro dal Comune di Fermo, sotto penalità per il signor Capitano, se abbia trasgredito nelle dette cose, di 25 libre di denaro da prelevarsi al tempo del suo sindacato. Se egli, insieme con un testimonio o almeno con un Balivo, abbia detto di aver scoperto qualcuno o di aver visto uno procurare un danno, si creda alla relazione del Notaio, o dell’officiale, o dell’aiutante di questo Capitano o del Giudice di giustizia.

5 Rub.21

Un officiale non riceva alcunché da alcuna persona.

   Decretiamo ed ordiniamo che l’officiale già detto eserciti il suo officio soltanto da sé e non tramite alcun sostituto. Neppure riceva da sé qualche regalo, né tramite altri da alcuna persona ecclesiastica o secolare <laica>, sotto la penalità di 50 libre di denaro per ciascuna volta che abbia trasgredito su ciò. E lo stesso signor Capitano abbia quattro Balivi dai Balivi del Comune di Fermo.

5 Rub.22

 – Il Capitano faccia e faccia fare il bando di non arrecare un danno di persona o con animali.

   Inoltre decretiamo che il signor Capitano già detto faccia e faccia pubblicizzare, all’inizio del suo officio, che nessuna persona produca un danno di persona o con animali, di giorno o di notte, in contrasto alla forma dei detti statuti.

5 Rub.23

Concedere l’abolizione <revoca della denuncia>.

   Decretiamo ed ordiniamo che tutte le volte o in qualsiasi modo, nei danni dati con i passaggi o in altro modo si procedesse in vigore degli statuti dei danni dati, descritti nel presente volume degli statuti, o con la modalità dell’accusa, o della denuncia, o della indagine, possa essere chiesta l’abolizione <revoca> dall’accusatore, da denunciatore o da chi ha ricevuto qualche danno, fino alla lettura della sentenza compresa, e non successivamente; purché venga chiesta e possa essere chiesta tramite un cittadino o un abitante della Città, entro sei giorni, e tramite uno del contando o tramite un abitante del contado entro 10 giorni, da calcolare dal giorno della difesa per chi si è presentato, per il contumace <calcolando> dal giorno del bando. Chi chiede l’abolizione già detta paghi al Banchiere del Comune 5 denari, altrimenti colui che chiede questa revoca non sia ascoltato. E il Capitano sia obbligato ad ammettere questa revoca, dopo praticata la detta forma; e quando questo Capitano non l’abbia fatto, sia condannato con 25 libre di denaro per ciascuna volta quando abbia trasgredito, e su ciò debba essere condannato dai Sindacatori durante il tempo del suo sindacato. E questa revoca in nessun modo sia ammessa in opposizione contro coloro che prendono o riconducono animali scoperti a fare un danno; Né sia ammessa nel caso che non sia stata fatta la presentazione degli animali da parte di chi li ha catturati e riportati <citati> al Giudice, o all’officiale competente entro il tempo di scadenza stabilita dallo statuto sotto la rubrica “A chiunque <per danno> sia consentito di propria autorità prendere gli animali- eccetera -”. Vogliamo inoltre che per i ritrovamenti fatti dall’officiale del signor Capitano o del Giudice di giustizia, se abbiano scoperto alcuni che arrecano danni con animali o senza, <l’abolizione> non sia ammessa e non venga accolta in alcun modo; ma sia totalmente interdetta la facoltà a chi la chiede. E se fosse ammessa o si accogliesse, il riceverla non abbia validità, e l’officiale che l’accoglie o l’ammette sia punito con la già detta pena. E per l’accoglimento di detta abolizione, nel caso in cui si possa accogliere, l’officiale non possa né debba ricevere qualcosa a titolo di mercede da alcuna delle parti, sotto la penalità già detta da trattenersi dal loro salario nel tempo del loro sindacato. Aggiungiamo che quando un patrono dei poderi, o chi ha subito il danno, conducesse l’officiale a scoprire e vedere le persone o gli animali che arrecano un danno, allora il patrono e colui che ha subito il danno possano revocare il ritrovamento per abolizione <della denuncia>, dopo che sono stati pagati 5 soldi al Banchiere del Comune. E l’officiale condotto per l’occasione del detto ritrovamento, quando la pena superasse la somma di 4 libre di denaro e sotto ciò, abbia per il suo lavoro quattro denari soltanto; e per <pena> sopra la detta somma, <abbia> dodici denari per qualsiasi libra di denaro con cui chi arreca il danno, o il patrono degli animali scoperti a dare il danno come sopra, venisse a dover essere condannato.

5 Rub.24

I danni fatti alle cascine (casette).

   Se qualcuno abbia fracassato una casetta, un’abitazione o un atterrato, chiusi con la porta e con serramenti, esistente fuori dalle mura della Città o di un Castello, per la sola effrazione venga punito, in ciascuna volta, con fiorini 25. Se, in realtà, dopo la detta effrazione, sia entrato in essa e abbia provocato un danno prendendo colombi o polli esistenti in essa o uccidendo, o dando un altro qualsiasi danno, venga punito con 50 fiorini. Se poi qualcuno non abbia fracassato la casetta, l’abitazione o l’atterrato già detti alla porta e ai serramenti, ma abbia aperto la porta senza rottura della porta, né della casetta, per la sola apertura venga punito con 20 fiorini. Qualora, in realtà, dopo l’apertura, sia entrato, soltanto per questo entrare sia punito, altre alla penalità di aprire, con soldi 20. Se, in realtà, abbia dato un danno in quella, venga punito come sopra è stato detto per la rovina di una casetta; e sempre faccia emenda per il danno arrecato con il doppio del danno fatto subire <inferto> in tutti gli anzidetti casi.

5 Rub.25

Su coloro che debbono essere ammessi ad accusare.

   Decretiamo ed ordiniamo che nei processi fatti o da farsi nella Curia del Capitano o del Giudice di giustizia sopra i danni dati, sia per l’accusare quanto per il difendere o per scagionare dall’accusa dei danni dati, contenuti in questo volume, venga ammesso il figlio della famiglia <minorenne> e sia considerato come persona legittima, nonostante non abbia avuto il consenso del padre. E chiunque con età maggiore di 10 anni possa essere presente in detto giudizio, nonostante che non sia intervenuta l’autorità del tutore o del curatore; ed anche qualsiasi altro familiare, o lavoratore, colono, suo figlio di costui, e servo, e qualsiasi altro familiare; e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore, se abbia detto che egli vide, senza alcun’altra prova, secondo la distinzione dei detti statuti, fino a quella somma <nello statuto>. Ma a nessuno sia consentito, se non una volta soltanto in un mese, accusare nel modo principale con giuramento, sotto la pena di due ducati d’oro per qualsivoglia trasgressore e per l’officiale che accoglie <l’accusa>; e tuttavia quanto venga fatto in modo diverso sia nullo per il diritto stesso. E se qualcuno abbia fatto una accusa o denuncia calunniosa o falsa, venga punito ad arbitrio di questo Rettore, fino alla somma di 100 soldi di denaro. Se in realtà l’accusatore non abbia visto colui che ha fatto il danno e abbia voluto accusare persone incerte <non identificate>, sia ammesso a fare l’accusa e la denuncia di persone incerte in questo modo: cioè che egli accusa e denuncia le persone, tutte quelle che i tali testimoni della cosa detta, abbiano detto e abbiano dato testimonianza che essi stessi hanno visto anche se abbiano detto di se stessi ed abbiano dato testimonianza; e con la testimonianza di costoro, i delinquenti debbano essere condannati, quando le prove ci siano state, secondo la forma degli statuti, senza fare alcun processo. L’officiale già detto possa e sia obbligato, per suo officio, ad investigare anche a richiesta di chiunque dicesse che un danno venne dato ed è stato dato, qualora abbia voluto giurare che egli non conosce coloro che hanno fatto il danno sul quale chiede che si faccia un’indagine. Decretiamo che in un’accusa o una denuncia generale, chi accusa o chi denuncia non possa produrre più di sei testimoni dal contado e otto dalla Città, e diversamente, al di fuori di questa forma, il Capitano o la sua Curia, anche qualsiasi altro officiale non debbano accogliere alcuna accusa né denuncia generale <generica>, sotto la penalità di 25 libre di denaro.

5 Rub.26

I danni fatti personalmente.

   Parimenti decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno sia entrato in un orto altrui recintato, per il solo ingresso venga condannato, per ciascuna volta, a 40 soldi di denaro. Se poi, dopo esservi entrato, egli abbia arrecato un danno nell’orto recintato, sia condannato, per ciascuna volta, a cento soldi di denaro in tutto per il danno e per l’accesso. Se poi <è entrato> in un orto non recintato venga condannato, per il solo ingresso, alla metà della pena detta sopra per l’orto recintato. Se, in realtà, dopo fatto l’ingresso abbia fatto un danno, per ciascuna volta, venga condannato a 40 soldi di denaro: e, dopo il danno fatto, non venga punito per l’ingresso. Se qualcuno poi sia entrato nelle vigne coltivate o lavorate da altri, dalle calende di marzo fino alle calende di novembre, sia condannato per il solo ingresso ad un ducato d’oro; in realtà, in altri periodi sia condannato a cinque soldi di denaro, per ciascuna volta. Se poi, dopo questo ingresso, abbia arrecato danno cogliendo uve acerbe o mature, oltre alla pena per questo ingresso, venga condannato 10 soldi di denari per ogni grappolo d’uva o di uva acerba. Se poi, in altra maniera, abbia dato un danno prendendo olive, legno, o travetti, o canne, viti, o procurando un danno in altro modo in dette vigne, oltre alla pena per l’ingresso, sia condannato a 20 soldi di denari per ciascuna volta. Se poi qualcuno sia entrato nella vigna di un altro, non coltivata né lavorata, o abbia ivi fatto un danno dopo l’ingresso, sia punito alla quarta parte di quella pena con cui sarebbe punito nelle vigne coltivate o lavorate. Se qualcuno abbia arrecato un danno in un canneto raccogliendo foglie o strappando le fronde “fatte” <mature>, venga condannato a 40 soldi di denaro per ciascuna volta. Se in verità abbia fatto un danno spezzando le cime delle canne, incorra nella pena di cinque bolognini per ciascuna cima e si possa fare la procedura anche contro coloro che sono stati scoperti mentre asportavano le anzidette cime, nel camminare, o nell’abitazione, o che le tenevano altrove, o che le trasportavano. E coloro che risolutamente negano al padrone o all’officiale di contare le cime scoperte e di segnalarle per la pena, possono essere puniti, ad arbitrio del padrone o dell’officiale, per il numero che essi stessi abbiano voluto o abbiano deciso nell’atto arbitrale. Se, in realtà, abbia spezzato le canne e le abbia portate via, sia punito, per ogni canna, alla stessa già detta pena. Tuttavia se qualcuno sia entrato nell’altrui podere, coltivato a qualche genere di cereali, di lino, di agrumi, o di legumi, dalle calende di aprile fino a quando il cereale o il legume, o il lino, o l’agrume ci stesse o rimanesse nei detti poderi, o in qualcuno di questi stessi, <prodotto> non tagliato o non estirpato, sia condannato per il solo ingresso con cinque soldi. Se poi abbia fatto un danno, dopo tale ingresso, oltre ai detti cinque soldi, sia condannato a 40 soldi per ciascuna volta. Eccetto che se qualcuno abbia dato un danno mietendo nel campo, o procurando in altro modo un danno, sia condannato a 40 soldi per ciascuna volta. Se poi qualcuno, nei prati altrui custoditi, o nei foraggi segnalati di qualcuno, abbia fatto un danno di persona, mietendo l’erba o il fieno, dalle calende di aprile fino alle calende di luglio, sia condannato per ciascuna volta a 20 soldi. Se qualcuno poi, abbia fatto danno sugli alberi del moro (gelso) cogliendo foglie da questi alberi, sia condannato per ciascuna volta a 40 soldi di denari. Se poi <qualcuno> abbi fatto un danno negli olmi, cogliendo le fronde, incorra nella pena di 10 soldi di denaro, per ciascuna volta, per ciascuno, e per ogni albero. Se qualcuno invece abbia fatto un danno nei frutti degli alberi domestici <privati>, o nei frutti degli ulivi, sia condannato a 100 soldi di denaro, per ciascuna volta. In realtà, negli altri frutti non commestibili per gli uomini o non domestici, se qualcuno abbia fatto un danno, sia condannato a 10 soldi, per ciascuna volta. E nei detti singoli capitoli, coloro che arrecano un danno, siano obbligati a risarcire col doppio del danno inflitto.

5 Rub.27

La pena per chi coglie le olive degli altri.

   Se qualcuno abbia venduto, scambiato o in qualsiasi modo rubato o macinato o abbia fatto macinare o in qualche maniera abbia portato via o abbia ritenuto anche una minima quantità di olive, colui che non abbia i poderi propri o coltivati con ulivi, se non abbia dimostrato da dove e da chi abbia avuto o abbia fatto l’acquisto, incorra nella pena di 10 scuti per ciascuna volta e per qualsiasi quantità, da assegnare per una metà al Comune di Fermo; per l’altra metà all’accusatore, e egualmente all’esecutore. Se poi le anzidette cose siano state commesse nei Castelli e nei luoghi su cui si hanno notizie circa i reati e fruiscono delle loro pene, allora al Comune di Fermo sia assegnata la quarta parte della pena, una quarta parte al luogo anzidetto che è a conoscenza, ciò che rimane, poi, di detta pena sia assegnato come <detto> sopra. E si possa fare la procedura, in queste cose già dette, per via dell’accusa, della scoperta, dell’inquisizione, anche senza che una mala fama preceda, e l’accusatore sia tenuto segreto, e a costui sia prestata fede con giuramento e insieme con un testimonio degno di fede. E nella stessa pena incorrano gli acquirenti e i ricettatori, contro i quali si possa fare la procedura come sopra; se non abbiano dichiarato di aver fatto l’acquisto da un proprietario o da uno che ha ulivi, e a questa legge soggiacciano anche le terze persone, dalle cui mani le dette cose siano state commesse. E nella medesima pena incorrano coloro che hanno ulivi se siano stati scoperti a coglierle nei poderi di altri o ci siano state le prove che le hanno colte. E la stessa pena per le olive, negli stessi modo e forma, come sopra, abbia vigore per le melarance; e se non abbiano pagato questa pena per i casi già detti, entro un mese, allora siano puniti con la pena del furto. Parimenti non sia consentito ad alcuno raccogliere olive, come si dice popolarmente «per lo raccogliticcio» <al suolo> senza il permesso del padrone del podere, sotto la pena di cinque fiorini, e per questo permesso ci si attinga al giuramento del padrone.

5 Rub.28

I danni procurati con animali.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia immesso un cavallo, un bue, un somaro, una puledra, un mulo, un porco, una capra o una cavalla o <animali> a questi simili in una vigna coltivata o lavorata piena di uve e non vendemmiata, in un orto, in un canneto coltivato o lavorato, oppure, con essi o con qualcuno di questi, abbia apportato un danno, dalle calende di marzo fino alle calende di novembre, qualora <sia> nelle vigne già dette, negli orti o nei canneti lavorati o coltivati, il custode degli animali paghi per il danno, per ciascuna volta, e per ognuno dei detti animali 40 soldi di denaro. Se, in realtà, nei campi seminati egli paghi il danno con 20 di denari per ciascuna volta e per qualsivoglia animale; se su alberi che portano frutti commestibili per gli uomini che stanno <altrove> anziché nei detti luoghi, in ogni tempo, egli paghi 5 soldi di denaro. Se, in realtà, il danno sia stato arrecato nei giardini coltivati e lavorati delle melarance con animali grandi, in ogni tempo, il custode o il padrone degli animali paghi la pena di 20 soldi di denaro per qualsivoglia animale e per ciascuna volta. In realtà, con gli animali piccoli, 10 soldi di denaro, per singolo animale e per ciascuna volta. Dalle calende di novembre fino alle calende di marzo e in qualunque altro tempo, se sia stata fatta la vendemmia nelle vigne coltivate, negli orti o nei canneti coltivati, per il danno, per ciascuna volta e per qualsivoglia animale, egli paghi al Comune 20 soldi di denari; in realtà, nei campi seminati, soldi 5 di denaro. E in ognuno dei casi anzidetti si risarcisca il danno, con il doppio, a colui che l’ha sofferto. In realtà, se sia stato arrecato un danno con le pecore o con una pecora, nelle vigne o negli orti coltivati, dalle calende di maggio fino alle calende di novembre, il custode degli animali paghi e sia condannato, per ogni pecora, e per ciascuna volta, a soldi 5 di denaro, e in un canneto o per un cereale o per fieno, 2 soldi di denaro. Se, in realtà, dalle calende di novembre fino alle calende di marzo in detti luoghi paghi per il danno per qualsivoglia animale e per ciascuna volta, 12 denari. Se, in realtà, in un campo per il fieno, 6 denari. Se, in realtà, in altri luoghi anziché nei luoghi già detti, in ogni tempo e per qualsivoglia animale, per ciascuna volta <paghi> 6 denari e risarcisca chi ha sofferto il danno, con il doppio. Se, in realtà, con questi animali piccoli o con qualcuno di essi abbia arrecato un danno nei prati custoditi, nelle selve o tra piante non domestiche, paghi 12 denari per qualsivoglia animale, e per ciascuna volta. Se, poi, gli animali grandi abbiano portato un danno dalle calende di maggio fino le calende di ottobre, cioè una cavalla in un prato non tagliato o non falciato o per il fieno custodito, paghi per il danno, al Comune 20 soldi di denaro. <Con> altri animali grandi, nei detti tempi, 10 soldi di denaro. In realtà negli altri tempi ed anche nel detto tempo, se il prato sia stato falciato o ‘fienato’, 12 denari, e per prato si intenda che sia nel tempo <come> quando sia delimitato ogni campo. A nessuno sia consentito delimitare <recingere> un terreno se non fino a sei modioli soltanto, e questo terreno sia e debba essere idoneo per produrre fieno, né in altro modo sia consentito segnare i limiti. E gli officiali in nessun modo, nelle cose già dette, abbiano il potere di fare la procedura in altra maniera; e ciò che avessero fatto oltre le dette cose, sia nullo, dichiarando espressamente che sia inteso che il terreno sia proprietà di colui dal quale è stato delimitato. Se, in realtà, l’immissione dei detti animali, oppure il danno arrecato siano stati fatti astutamente, di giorno, oppure di notte, paghi il doppio delle dette pene. E il danno e l’immissione degli animali, si intendano come arrecati astutamente quando il custode sia stato scoperto a custodire i detti animali nei detti luoghi. E in tali danni dati con animali, o senza, sia prestata fede e ci si attenga al giuramento del padrone del podere o del lavoratore, o dei famigliari o di un famigliare e di chiunque di questi stessi, se abbiano visto arrecare il danno, fino alla somma di 20 soldi. E se abbia avuto un testimonio, gli sia prestata fede con il giuramento, fino alla somma di 40 soldi di denaro, per tutte le bestie che il testimonio abbia dichiarato e abbia attestato che egli ha visto. In realtà, <per una somma> sopra a ciò con due testimoni, sia punito con le pene riferite sopra. E in ogni caso, qualora qualcuno sia condannato sul danno arrecato, debba essere condannato nello stesso processo e con la condanna al risarcimento del danno, al doppio, a favore di chi ha sofferto il danno, e per l’estimo di questo danno ci si attenga e sia prestata fede al giuramento del padrone del podere, fino alla somma di 20 soldi di denaro. < Per una somma> superiore a ciò, in realtà, ci si attenga e sia prestata fede alla parola di due vicini giurati più prossimi e ubicati fino a dieci poderi a lato del podere nel quale il danno arrecato sia stato procurato e scelti da colui che ha sofferto il danno; purché nei singoli casi detti sopra ci si attenga alla parola del padrone, con un solo testimonio oculare, sul danno arrecatogli di notte; e in questo caso sia considerato come prova piena e legittima. Inoltre il Notaio dei danni dati sia obbligato e debba, col vincolo del giuramento, sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario, investigare diligentemente nel tempo dell’indagine da farsi sul custode degli stessi animali nei casi sopra indicati. Decretiamo anche che siano considerati vigne e canneti coltivati come lavorati anche se nel tre anni immediatamente precedenti, ma non di più, non siano stati lavorati. Se in realtà siano restati incolti per un tempo maggiore e non lavorati non siano considerati coltivate le vigne e coltivati e lavorati i canneti.

5 Rub.29

La pena per chi taglia un olivo e altri alberi.

   Se qualcuno contro o fuori dal volere del padrone di un podere abbia tagliato qualche ulivo alla base, o lo abbia estirpato completamente o nella maggior parte, o abbia tagliato un ramo o i rami di qualche base di ulivo, o abbia rovinato i rami sia condannato con scuti 10. Se, in realtà, abbia tagliato qualche parte alla base di qualche ulivo, come si dice, “facendo tacchie” <pezzi>, non in tutto o nella maggior parte, sia condannato a 20 libre di denaro e debba risarcire col doppio il danno arrecato a colui che ha sofferto il danno. Se entro un mese, da computarsi dal giorno della notifica della sentenza, non abbia pagato queste condanne, debba essere frustato nella Città di Fermo, nudo e con le carni scoperte; e nondimeno risarcisca il danno col doppio a chi ha sofferto il danno. Se in realtà <abbia tagliato> una qualche pianta che sostiene una vite o preparata per sostenere una vite, o qualche altro pianta domestica che produce frutti commestibili per gli uomini, o una pianta di gelso dalla radice o al basso del fusto, sia condannato a 5 scuti per ciascuna volta. Se, in realtà, abbia tagliato i rami, o abbia estirpato piante di alberi, paghi la metà della già detta pena di 5 scuti; la metà di queste condanne sia per il Comune e l’altra per chi ha sofferto il danno, e sia sufficiente la prova di un solo testimonio oculare in tutti i casi già detti. Se in realtà <abbia tagliato> piante selvatiche che non recano frutti commestibili per gli uomini, per qualsivoglia pianta così tagliata dalla base del fusto o al piede, sia condannato a 2 scuti per ciascuna volta. E se la pianta così tagliata sia stato grande e adatta per edifici, sia punito a scuti 5. Se in realtà <siano tagliate> piante piccole o rami secchi, per ogni pianta o ramo secco o piccolo, o novello, per ognuna di esse così tagliate sia condannato a uno scuto per ciascuna e per ogni volta. E questo non abbia vigore per spini, ‘vetiche’ <vincoli>, ginestre, e simili a questi, per i quali il danno arrecato sia punito con un fiorino per ogni salma. Se in verità abbia spezzato una fratta o una siepe, per la sola effrazione, sia condannato a due libre. In realtà, se abbia tagliato una fratta o una siepe oppure in altro modo l’abbia devastata, per ogni “passo” <misura> sia condannato a un fiorino. Se in realtà in questa siepe ci siano state piante di qualche specie delle piante già dette, e le abbia tagliate, nella detta siepe o a confine, il delinquente sia punito a somiglianza alle già dette pene. E in tutti casi già detti se i danni già detti siano stati fatti di notte, il delinquente sia punito al doppio delle dette pene. E se qualcuno abbia portato via da qualche catasta, o da qualche mucchio o da qualche altro cumulo di legnami o di viti giacenti nel podere di qualcuno, incorra nella pena di uno scudo per ogni salma <misura>. Se in realtà abbia preso meno di una salma, la metà di detta pena. Se poi da qualche canneto abbia portato via fasci di canne, o abbia portato via foglie ‘fatte’ <appassite>, paghi per il bando 40 soldi di denaro per ciascuna volta e per ogni fascio di canne, o bracciata di canne in qualunque modo risulterà o sarà manifestato per mezzo di una prova piena o semi piena; e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore fino alla somma di 20 soldi, senza alcun’altra prova, se abbia detto che lui stesso abbia visto. E il danno, nei già detti capitoli, sia risarcito con il doppio a chi ha sofferto il danno; e l’officiale possa e debba investigare d’officio sopra le già dette cose, fuorché per gli spini, le ginestre, le “vetiche”, le sanguinelle, o le spuntature o rametti minuti selvatici o per cose simili a questi, per i quali non possa fare procedura sul ritrovamento; ma sopra queste cose sia totalmente negato all’officiale dei danni dati il potere e la giurisdizione di procedere e di investigare per mezzo di un ritrovamento.

5 Rub.30

Pena per chi taglia le viti.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia tagliato qualche vite, se dal fusto o dalla radice, paghi una condanna di 10 libre di denaro, per qualsivoglia vite. Se, in realtà abbia tagliato un ‘capo’ <tralcio> della detta vite, paghi per penalità 100 soldi di denari per qualsivoglia vite. Se, in altro qualunque modo, abbia tagliato una vite, senza il permesso del padrone della vigna, purché permanga il tralcio già detto, paghi la pena con 5 denari per qualsivoglia ramo di detta vite. Riguardo al permesso dato, ci si attenga al giuramento da parte del padrone della vigna. E le anzidette pene non siano rapportate alle viti, o ai rami di queste viti, tagliati, esistenti in quei poderi, o nelle vigne non lavorate per il tempo dei tre anni, immediatamente precedenti al tempo del taglio delle viti, o dei detti rami. Ma se qualcuno abbia tagliato una vite dal fusto o dalla base di questa vite in questo podere o nella vigna non lavorata per il detto periodo di tre anni, qualora questa vite sia stata potata entro il detto periodo, paghi la pena di 100 soldi di denaro. Se, in realtà, non abbia tagliato la detta vite nel fusto o alla base, ma in altro qualunque modo, paghi la pena di 10 soldi di denaro. Se, in realtà, non vi sia stata fatta la potatura entro il detto periodo, paghi per qualsivoglia base di detta vite la pena di 5 soldi di denaro. E se qualcuno sia stato condannato per qualcuno dei detti motivi a 25 libre di denaro o sopra a ciò e non abbia pagato la detta condanna entro la scadenza, per quella condanna, da assegnarsi ad arbitrio del signor Capitano o dell’officiale dei danni dati, debba essere frustato sulle carni nude attraverso la Città. E se qualcuno abbia tagliato qualche pergolato entro le mura della Città o dei Castelli di Fermo, paghi la pena di 25 scuti, anche più, o meno, ad arbitrio del signor Capitano secondo la qualità del danno; e in qualsiasi dei detti casi, risarcisca col doppio che è stato danneggiato. E per l’estimo del danno, in <uno> qualsiasi dei detti casi, sia prestata fede e ci si attenga al giuramento del padrone del podere fino alla somma di 100 soldi. In realtà sopra a questa <somma> ci si attenga alla parola di due uomini confinanti al podere dove il danno è stato fatto, fino a 10 poderi <vicini>, su selezione di chi ha sofferto il danno. Aggiungiamo a questo statuto: che l’esecuzione di detta pena corporale non possa essere fatta da alcun officiale del Comune di Fermo, qualora il condannato abbia voluto pagare la sua condanna entro un mese dopo che egli sia venuto sotto il potere militare del Comune di Fermo

5 Rub.31

Come debba essere risarcito il danno fatto di giorno e di notte e ad opera di chi, di uno o di molti.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualche danno sia stato fatto di giorno o di notte in un podere di qualcuno e non si sapesse per opera di chi, di uno o di molti, il danno fosse arrecato, se detto podere sia stato vicino a qualche Villa o a qualche Castello, che stesse lontano mezzo miglio dal detto podere, ad opera degli uomini di detta Villa o del Castello più vicino al detto podere, dopo che chi ha arrecato o coloro che hanno arrecato il danno non fu possibile che fossero indagati, fossero scoperti, né fossero rintracciati, questo danno arrecato venga risarcito a colui al quale questo podere sia appartenuto; e sia prestata fede sul danno arrecato al giuramento di chi ha sofferto il danno, fino alla somma di 20 soldi di denaro. In realtà, qualora sia sopra a questa somma, venga praticata la forma degli statuti relativi sul dover risarcire i danni dati. In realtà, se il danno arrecato sia stato nel podere di qualcuno, in qualche contrada o in un vicinato, altrove, non nei detti luoghi, quelli che stanno vicini nell’anzidetto modo, o coloro che hanno i possedimenti più vicini, cioè in dieci possedimenti tutto all’intorno al podere nel quale il danno fosse arrecato, siano obbligati e debbano emendare tale danno a colui che ha sofferto il danno, in un modo simile a quello detto sopra. E a ciò similmente siano obbligati i Fornaciai, i Mugnai, i Coltivatori di granaglie, i Bifolchi, che abbiano dimorato, o siano stati, che abbiano abitato a mezzo miglio presso il podere nel quale sia stato arrecato il danno. E ci si attenga e sia prestata fede al giuramento di colui che ha sofferto il danno riguardo ai detti vicini dimoranti o agli altri detti sopra. L’officiale già detto sia obbligato e debba praticare tutte le dette cose, con vincolo del giuramento, e sotto penalità di 10 libre di denaro da pagarsi dal suo salario.

5 Rub.32

Coloro che sono stati scoperti dal Capitano o dai suoi Officiali e dagli aiutanti con frutti o con legna in Città, o in qualche via, e che non abbiano un podere o un lavoriero proprio.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualche persona ad opera del signor Capitano o del Giudice di giustizia o di un officiale o degli officiali di costoro e di chiunque di questi stessi, sia stata scoperta con frutti o con legna per terra, sulla via o sulla strada, e la stessa persona nella stessa contrada ove sia stata scoperta, non avesse alcun podere proprio né un lavoriero, oppure se lo avesse ed in esso non ci fossero frutti trovati per se stessa, o legna, il signor Capitano, o i suoi officiali, che ci saranno stati nel tempo, contro la persona scoperta con le dette cose, possano e debbano investigare, fare la procedura, punire e condannare alle pene dette sopra, senza alcun’altra prova. Si faccia salva quando tale persona scoperta desse prova che portasse o prendesse i detti frutti o la legna col permesso del padrone del podere e di questo si faccia costatazione e si debba costatare e debba risultare mediante un pubblico instrumento o un giuramento del padrone del podere almeno con un testimonio, il quale dichiari a parole che abbia dato e abbia concesso tale permesso prima del danno arrecato scoperto, allora la persona scoperta non sia minimamente tenuta alla detta pena. Possa inoltre tale persona che porta i detti frutti essere accusata e denunciata da chiunque e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore fino alla somma di 10 soldi di denaro. Aggiungiamo che se qualcuno sia stato scoperto a portare legna di ulivi, e di alberi che producono frutti commestibili per gli uomini e di olmi con viti e queste viti grosse, se non avrà informato che egli le ha tagliate nel proprio podere, o con un provato permesso del padrone, come sopra, sia obbligato a pagare un ducato d’oro per uno qualsiasi e per ciascuna volta. E possa anche essere accusato da chiunque e l’indagine sia fatta alla porta e dovunque dagli officiali dei danni dati.

5 Rub.33

La pena per chi ha tracciato un sentiero.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia fatto, sopra un podere altrui, una strada maliziosamente senza animali o una scorciatoia, venga punito con 20 soldi di denari per ciascuna volta; e se abbia procurato danni, venga punito con le pene indicate sopra, e <indicate> sotto nello statuto sui danni dati, in seguito; se <avvenisse> con animali sia punito con 20 soldi di denaro, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore; cioè al padrone del podere, oppure <che> la sua famiglia abbia detto di aver visto. E il fare maliziosamente una strada o una scorciatoia si intenda quando la via <di percorso> comune fosse in buono stato e percorribile per farci camminare gli uomini e gli animali e non in altro modo. E per tutte le dette cose il detto signor Capitano e i suoi officiali non possano fare la procedura contro qualcuno o contro alcuni, se non a richiesta del padrone del podere.

5 Rub.34

La pena per chi ha fatto un varco <passaggio> sulla proprietà altrui.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia fatto un varco attraverso un podere o un beneficio <in godimento> di qualcuno, qualora il varco sia stato fatto personalmente, sia punito con 20 soldi di denaro e su ciò sia prestata fede al padrone del podere. E se l’accusatore abbia potuto dare prova per mezzo di un solo testimonio sul varco fatto, sia punito con 40 soldi di denari. Se in realtà abbia fatto un varco <tragitto> con gli animali, con qualsiasi animale grande, oltre la pena anzidetta, sia condannato a 5 soldi di denari. E se qualcuno vi sia andato a cavallo, paghi soltanto la pena per una sola persona, qualora abbia potuto dare la prova di ciò con due testimoni. E se non abbia potuto dar prova con due testimoni che abbia fatto il detto tragitto con l’animale, con il giuramento dell’accusatore o del denunciatore, sia condannato a 20 soldi di denaro. E se abbia avuto un solo testimonio, come è stato detto sopra, fino a 40 soldi di denari. E sia inteso l’aver fatto il tragitto allo scopo di accorciare il suo cammino, purché l’anzidetto statuto non rivendichi per sé vigore nei luoghi ove non ci siano strade delimitate, ma vadano al modo <consueto>, secondo come nei tempi passati è stato consuetudine, come l’andare nel pianoro di Monte Secco <a Fermo>, o in altri luoghi, è stato consueto. Se, in realtà, questo tragitto sia stato fatto attraverso un campo di stoppia, paghi la metà di dette pene. Qualora stia attraverso qualche podere sodo, paghi la quarta parte delle dette pene. E sulle anzidette cose l’officiale non possa d’officio fare la procedura, se non a richiesta e per volontà del padrone del podere. E ciò, soltanto sul tragitto dei cacciatori, non abbia valore, ma se <essi> abbiano arrecato un danno siano puniti come è contenuto nello statuto sui danni dati, purché tuttavia i detti cacciatori nei mesi di maggio, giugno e luglio non possano passare e fare caccia attraverso i poderi con cereali. E questo statuto sul varco non rivendichi vigore contro i forestieri.

5 Rub.35

Nessun Notaio possa sedersi al banco <sedile in tribunale> del signor Capitano o del Giudice.

   Allo scopo di evitare ogni sospetto decretiamo ed ordiniamo che nessun Notaio Cittadino, né alcun altro oltre all’officiale dell’anzidetto signor Capitano, o del Giudice di giustizia possano stare né rimanere presso il banco del signor Capitano o del Giudice o dell’officiale di costoro, in alcun modo, né ingegno. Né lo stesso signor Capitano, il Giudice o l’officiale possano tenere al proprio banco alcun altro Notaio, né farcelo sedere per scrivere alcuni atti d’officio di questo Giudice o dell’officiale. Né lo stesso signor Capitano, o il Giudice o l’officiale, secondo la forma degli statuti, possano affidare il proprio officio, tanto per i danni dati, quanto per le vie, per i ponti e per le fontane, ad alcun Cittadino Fermano, sotto la pena e a scopo di pena, 50 libre di denaro dalla sua paga. Salvo che sia lecito a ciascuno, per proprio volere, condurre al banco del detto signor Capitano, del Giudice o dell’officiale un Notaio qualunque abbia voluto per esercitare e scrivere copie e atti di pertinenza propria.

5 Rub.36

Il Capitano oppure il Giudice di giustizia debbano produrre le sentenze.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice di giustizia siano obbligati e debbano, due volte in ogni mese, fare le condanne per tutte le singole trasgressioni, le inosservanze, le colpe, i delitti, e i danni dati, sul quale o sui quali risultasse qualche condanna. E di queste subito siano fatte due copie, una delle quali debba stare presso di lui, e l’altra presso il Banchiere del Comune, in quel giorno nel quale vengono lette le condanne, e queste stesse condanne rimangano presso il detto Banchiere. E lo stesso Capitano, il Giudice o l’officiale siano obbligati e debbano, sotto vincolo di giuramento, riscuotere o far riscuotere e far pagare con efficacia queste condanne e le sentenze delle condanne, sotto la pena di 25 libre di denaro dal suo salario; cioè le condanne che potranno essere riscosse legittimamente, comodamente; e debbano far dare, far pagare e far pervenire al Banchiere del Comune di Fermo, che sarà all’officio della Tesoreria, il denaro riscosso e da riscuotere per le stesse condanne. Questo Banchiere e il suo Notaio siano obbligati e debbano restare per il tempo congruo nel Palazzo del signor Capitano per ricevere il denaro e per pagare e per esercitare il loro ufficio e non altrove, come è d’obbligo per il Banchiere del Comune e per il suo Notaio. E il detto Capitano o il Giudice di giustizia siano obbligati a fare prima le condanne poi le assoluzioni; e quando le condanne vengono cancellate, essi debbano tramite il Notaio del Banchiere di detto officiale, far cancellare e far scrivere in margine coloro che pagano le condanne, e un ordinamento simile sia praticato nelle cose già dette, come viene praticato e deve essere praticato dal Banchiere Generale del Comune di Fermo sotto la penalità di 10 libre di denaro per ciascuno e per ciascuna volta.

5 Rub.37

Il beneficio della confessione e della pace.

   Decretiamo e ordiniamo che chiunque sia stato accusato, denunciato, o inquisito di fronte al signor Capitano, al Giudice di giustizia o a un officiale loro o ad uno qualsiasi di loro, in occasione di un danno arrecato per l’ingresso e il tragitto con bestie o senza, e nella prima giustificazione <difesa> o nella risposta che abbia fatto di fronte a questi stessi o a qualcuno di questi, spontaneamente, sinceramente e semplicemente abbia confessato le cose contenute nell’accusa, nella denuncia, o nella detta indagine, nella condanna da farsi su ciò stesso, una quarta parte della pena originale per il detto danno arrecato, di persona, o con animali, sia diminuita. Qualora, in realtà, antecedentemente alla lettura della sentenza <condanna> egli abbia avuto la pace da chi ha sofferto il danno ed abbia presentato questo istrumento di pace, nella forma pubblica, di fronte a questi stessi, allora un’altra quarta delle pene sia diminuita e debba diminuirsi. Vogliamo tuttavia e dichiariamo espressamente che questo beneficio della pace non abbia vigore, neppure sia dato nei casi già detti di danni dati, se non soltanto nella decisione su piante private e su quelle che producono frutti commestibili per gli uomini <persone>, e anche nella devastazione di casette e sui danni dati in tali casette dopo devastate. In realtà questo beneficio della pace non sia affatto esteso sugli altri danni dati <arrecati> in qualsiasi modo. E, in realtà, il beneficio per il pagamento concesso entro una certa scadenza ai condannati per tali danni dati, non sia affatto esteso.

5 Rub.38

La pena per un incendiario.

   Dato il fatto che molti enormi danni a causa della immissione del fuoco in qualche campo con la stoppia, o in una fratta spessissimo avvengono o sono avvenuti nei tempi passati, decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona della Città di Fermo e del suo contado e del distretto, o di altro luogo, o in alcun tempo, senza il permesso del signor Capitano del popolo o del suo Giudice di giustizia, che vi fossero nel tempo, osi né presuma immettere un fuoco in qualche campo con la stoppia, o in una fratta, o in un terreno incolto, o in una macchia, o nei mannelli, o in qualunque altro sito, modo o forma, sotto la penalità e la condanna con 25 libre di denaro per ciascuno e per ciascuna volta; e nondimeno sia obbligato a riparare il danno con il doppio <del danno>  a favore di chi lo ha sofferto. E colui che abbia avuto il permesso del signor Capitano o dal suo Giudice o dal Giudice di giustizia, non sia obbligato affatto a pagare la pena al Comune al minimo, ma vogliamo che sia obbligato soltanto a risarcire il danno a favore di chi ha sofferto il danno; purché chi chiede il permesso al signor Capitano o al suo Giudice o al Giudice di giustizia in primo luogo e prima di ogni cosa, sia obbligato e debba dare e garantire idonei fideiussori di non arrecare danno ad alcuno con il detto fuoco, di fronte ai detti signori Capitano o Giudice, e se abbia arrecato un danno, sia obbligato a risarcire nel modo già detto.

5 Rub.39

La pena per chi arreca danno alle melarance.

   Decretiamo che coloro che entrano senza permesso dei padroni, nei frutteti custoditi di melarance, incorrano per il solo ingresso, nella pena di un “aurum” oltre alla pena per il danno arrecato; fatta eccezione tuttavia <all’ingresso> per i frutteti che sono contigui al mare con un percorso, talmente angusto che, con le onde mosse del mare, non si possa camminare attraverso la spiaggia, o per necessità, in altra maniera, a causa dei passi stretti, o in altra maniera non si possa transitare, purché non sia stato arrecato ivi un danno. Inoltre decretiamo e ordiniamo che se qualcuno abbia tagliato la base del fusto o un ramo di qualche pianta di melarance, di limone o del pomo di Adamo, o di limoncella, ognuno venga condannato e per ciascuna volta a 10 scuti. Se in realtà non abbia tagliato, ma abbia spezzato, o prodotto un troncone, ciascuno venga condannato a due scuti, per ciascuna volta e per ogni ramo o troncone. Se, in realtà, qualcuno abbia arrecato un danno in altra maniera, cioè cogliendo i frutti da questi alberi, o da qualcuno di questi, eccetto il limone, venga condannato a soldi 5 di denaro per ogni melarancia, fino a 10 melarance; e da qui, oltre 10, sia punito, per ogni melarancia, per ciascuna volta, con tre soldi di denaro; e per ogni limone con soldi 10. E nelle dette cose, la pace e la confessione siano gestite. E in qualsivoglia dei detti casi, sia obbligato e sia condannato nello stesso processo a risarcire il danno con il doppio a favore di chi ha sofferto il danno; e debba essere fatto l’estimo da due dei più prossimi vicini. E se in qualsiasi dei detti casi, fatta eccezione per l’accesso, il condannato non abbia pagato al Comune entro un mese, dopo che sia pervenuto nel potere militare del Comune di Fermo, debba essere frustato nudo attraverso la città; e per le già dette cose, di notte, le pene siano raddoppiate, per qualsivoglia delle anzidette. E per tutte le dette cose il Podestà della Città di Fermo e i suoi Giudici, e il Giudice dei danni dati, e ogni altro officiale della Città e del contado di Fermo, o di un Castello, ove tali cose avvenissero, possano e debbano investigare e condannare i delinquenti alle pene già dette, con il vincolo del giuramento e <per costoro> sotto la penalità di 25 libre di denaro da trattenere dal loro salario; tuttavia cosicché coloro che hanno questi pomi o i detti frutti siano obbligati e debbano lasciarli portare o fare che siano lasciati portare alla Città di Fermo, cioè la terza parte degli stessi frutti e dei detti pomi, e presentarli dinanzi all’officiale delle gabelle <dazi> della Città, dichiarando e affermando il numero e la quantità degli stessi pomi e dei frutti che concorrono alla terza parte, e farli scrivere all’officiale delle gabelle della riva del mare; e coloro che abbiano trasgredito, per ciascuna volta, quando siano stati richiesti e non abbiano portato <ciò>, siano condannati a 10 libre di denaro per ciascuna volta. Coloro che in realtà arrecassero un danno sui frutti dei limoni, siano puniti e condannati a 10 soldi di denaro per ogni limone e per ciascuna volta e al risarcimento al doppio del danno. Aggiungiamo che i cacciatori e gli uccellatori non possano né abbiano potere di colpire o arrecare danno pregiudizievolmente alle basi <dei fusti>, né ai rami dei detti alberi, con qualche genere di bastoni o di canne, o di pietre, con cui possa essere arrecato un danno ai giardini e agli alberi, sotto la pena di 20 bolognini per ciascuno e per ciascuna volta e per qualsiasi pianta. Se in verità in detti giardini il danno sia stato fatto con animali, il padrone degli animali incorra nella pena di un fiorino per qualsivoglia animale e per ciascuna volta. E gli animali scoperti possano impunemente essere uccisi, come negli orti, nelle vigne, nei canneti, in un campo di cereali, e oltre alle pene per gli animali, sia punito anche il custode con 25 libre di denaro, se li abbia introdotti intenzionalmente, e di notte, queste pene siano raddoppiate. Se qualcuno in realtà abbia rovinato la siepe o la fratta del giardino, incorra nella pena di dodici libre <di denaro>.

5 Rub.40

La pena per chi si cambia il nome.

   Se qualcuno che sia stato accusato, denunciato, inquisito, o in altra maniera interrogato dal signor Capitano, dal Giudice di giustizia o dal suo officiale, o chi è stato interrogato sul proprio nome dinanzi a qualcuno di questi stessi, e abbia mutato per sé il suo proprio nome, o <il nome> del padre, per questa cosa soltanto, sul fatto, senza alcun processo, sia condannato a 100 soldi di denaro e in queste cose abbia efficacia il beneficio della confessione.

5 Rub.41

A ciascuno sia lecito di propria autorità catturare gli animali scoperti a far danno nella sua proprietà, e abbia la quarta parte.

   Decretiamo ed ordiniamo che sia lecito e sia stato lecito a chiunque, tanto al padrone o alla sua famiglia, quanto ai lavoratori di catturare di sua propria autorità un animale o gli animali che egli abbia scoperto mentre procurano un danno nei suoi poderi da lui coltivati, purché nella circostanza della cattura abbia la presenza di un testimone, il quale dia la testimonianza che l’animale è stato scoperto nel fare così un danno, e che era e stava nel podere o nella coltivazione di colui che l’ha catturato; purché in quel giorno, in cui l’abbia preso, o nel successivo lo porti e lo conduca e lo presenti davanti all’officiale dei danni dati; altrimenti se non lo presentasse nel detto giorno o nel seguente, dinanzi a questo Giudice, per il fatto stesso, per la sola cattura e ritenzione, incorra nella pena di 25 libre di denaro, nella quale il Giudice dei danni dati, il Podestà, il Capitano o un loro officiale siano obbligati a condannare il tale che così ha catturato o tenuta e che non si è presentato nel detto modo. A nessuno sia consentito resistere contro colui che cattura e che conduce presso la Curia gli animali anzidetti in qualsiasi modo, sotto la pena già detta di 25 libre di denaro. E chiunque abbia catturato, durante un danno a lui dato, un qualche animale, di notte o di giorno, senza dover fare alcuna offesa, e abbia presentato questo stesso e l’abbia posto sotto il potere di detto Giudice o dell’officiale, abbia la quarta parte della tale condanna; e questo Giudice e l’officiale siano obbligati di far questa esecuzione, con vincolo del giuramento.

5 Rub.42

Un danno arrecato con i buoi, e con altri animali, il cui malfattore non è reperibile.

   Parimenti decretiamo ed ordiniamo che se qualche danno sia da essere stato arrecato in un podere di qualcuno, con buoi o con altri animali, eccetto gli ovini, cioè sui cereali, su una vigna o un canneto e in cumuli <di covoni>, o in un orto o sul fieno custodito o delimitato <intorno> e non venissero rintracciati coloro che fanno il danno con i buoi o con gli animali già detti, i bifolchi o i custodi dei buoi e degli animali già detti, che vi stanno al tempo del danno arrecato, o che lavorano in detta contrada, ove il danno fosse stato arrecato, in vicinanza di mezzo miglio dal luogo ove il danno fosse stato arrecato, siano obbligati a risarcire il danno a colui che lo ha sofferto, e siano condannati, tra tutti, a 20 soldi di denaro a favore del Comune di Fermo. E il detto statuto non abbia vigore per un cereale e per fieno dalle calende di agosto fino alle calende di aprile. E si presumano e riconoscano essere <responsabili> quei bifolchi, o custodi del tempo del danno arrecato nella contrada ove questo danno è stato arrecato, dove sono stati soliti, o staranno a fare qualche residenza, o a lavorare; a meno che non abbiano dato prova che nel tempo del detto danno arrecato, essi siano stati altrove, oltre mezzo miglio. E affinché, in modo chiaro, sia manifesto chi sono i bifolchi, all’inizio dell’officio del Capitano, e entro 5 giorni, dopo il bando <avviso> da farsi tramite la presenza del signor Giudice di giustizia, siano obbligati a farsi iscrivere dal Notaio di questo signor Capitano, il quale scriva i loro nomi, e le contrade ove dimorano, e il numero dei buoi, sotto penalità di 50 soldi di denaro per ognuno degli stessi e per ciascuna volta, oltre al risarcimento del danno.

5 Rub.43

Il padrone non possa essere costretto a pagare una condanna fatta su un servo o su un bifolco.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signore o il patrono non possa essere obbligato dall’officiale dei danni dati, né da un altro in alcun tempo, a pagare qualche condanna <già> fatta, o che avvenisse in futuro su qualche suo servo, bifolco o inserviente, se non fino alla corrispondente somma del salario o dello stipendio per questo servo, bifolco o inserviente. E <per stabilire> se debba o no, e quanta somma; ci si attenga e si dia fede al giuramento del signore o del patrono. E questo statuto sia l’ultimo e derogatorio di tutti gli altri che si esprimono in contrasto.

5 Rub.44

La quota parte da dare all’accusatore o al denunciatore.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che l’accusatore o il denunciatore, sempre, ed in ogni caso, abbia e debba avere la mezza porzione della condanna, che si facesse dall’officiale nell’occasione dell’accusa o della denuncia fatta da lui, e la parte restante pervenga al Comune. E il Banchiere del Comune sia obbligato a pagare questa mezza parte allo stesso signor Capitano, al Giudice, o all’officiale dei danni dati, senza alcuna bolla <ricevuta>, dopo aver visto la sola condanna.

5 Rub.45

Il Capitano, il Giudice dei danni dati e i loro officiali siano obbligati a dare al richiedente una copia dell’accusa, della denuncia o dell’indagine.

   Decretiamo ed ordiniamo che riguardo a tutti i processi da farsi dal signor Capitano, o dal Giudice o dai suoi officiali sui danni dati, ciascuno di essi sia obbligato e debba consegnare una copia dell’accusa, della denuncia, o dell’indagine all’accusato, al denunciato o all’inquisito richiedente, oppure al suo procuratore nominato dall’accusato, dal denunciato o dall’inquisito dopo l’intervento a giustificazione <difesa in tribunale>, sotto la pena di 25 libre di denaro per ognuno e per ciascuna volta, purché tale accusato, denunciato o inquisito, o il suo procuratore o qualsiasi altro per lui non possa opporre qualche contestazione, senza l’intervento di un Giudice, prima della sua giustificazione <difesa> o prima della lite contestata, ma tutte le opposizioni siano riservate nella stessa giustificazione, per il fatto stesso. E ciò che è stato detto riguardo ai processi dei danni dati, egualmente venga inteso per i processi delle vie, e delle strade, dei ponti e delle fontane di questa Città.

5 Rub.46

I citati che non si presentano nel tempo stabilito.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno sia stato citato da un Balivo del Comune, personalmente, o nell’abitazione, un giorno per l’altro <successivo>, e non si sia presentato nella scadenza fissata nella citazione, possa essere multato dal Giudice o dai suoi officiali e essere gravato a mettere danari nel Coppo <cassaforte>, come sarà sembrato conveniente agli stessi officiali o a qualcuno di essi, fino alla somma di 5 soldi, e meno dopo valutata la qualità della persona e dell’affare.

5 Rub.47

Le pene da imporre dal signor Capitano e dai suoi Giudici e dagli Officiali dei danni dati.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il suo Giudice o l’officiale sui danni dati, chi lo è ora e nel tempo <ci sarà in futuro>, sulle vie, i ponti, e le fontane, per esercitare il suo officio, possa e debba imporre una pena per il primo precetto di 10 soldi di denaro o meno; per il secondo 20 soldi di denaro, o meno; per il terzo 40 soldi di denaro o meno; purché ciascuno qualunque di questi precetti sia fatto e debba essere fatto con un intervallo di almeno un giorno, e possa condannare in tal modo colui che disprezza l’avvertimento o il spregiatore; e riscuotere le stesse penalità pagate dai detti o dagli stessi spregiatori o da chi disprezza i precetti e farle pervenire in Comune. E contro questi spregiatori possa fare la procedura con una indagine o in altro modo come a questo Capitano o al Giudice sembrerà conveniente; e i suoi Notai possano precettare, comandare, o imporre le penalità alla metà di dette pene, per dover esercitare la loro giurisdizione, in assenza del signor Capitano o del Giudice, nel modo e nella forma detti sopra. Queste metà di tali pene possano essere riscosse liberamente, riscuotendole, con efficacia, su questi sprezzatori dei comandi dei detti Notai, o di un altro degli stessi, a favore del Comune di Fermo.

5 Rub.48

I condannati della Curia del signor Capitano o del Giudice che sono da catturare.

   Inoltre decretiamo che sia lecito a chiunque di catturare e costringere un condannato o i condannati della Curia del signor Capitano o del Giudice dei danni dati, o dei suoi officiali e presentarli ai detti signor Capitano o al Giudice o ai suoi officiali. E chiunque abbia presentato tale condannato o i condannati, come è stato detto, abbia tre soldi per ogni libra della condanna di questo condannato, e ciò venisse riscosso e pervenisse in Comune. E il Banchiere del Comune sia obbligato a pagare ciò, nel modo già detto, <dandolo> a chi presenta o abbia presentato a chiunque dei detti signori Capitano o Giudice, un multato o i multati o i condannati. E se il detto signor Capitano, o il Giudice non abbiano fatto questa esecuzione, siano obbligati a pagare quella somma con il proprio salario.

5 Rub.49

Coloro che di notte l’Officiale o i collaboratori del Giudice dei danni datiscovano a recar danno.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno sia stato scovato, di notte, dagli officiali o dagli aiutanti del Giudice, a recare danno, personalmente o con animali, in qualche altrui podere o in una cosa altrui, e abbia portato armi, si possa e si debba fare su lui la procedura per i detti danni scoperti, dal detto signor Giudice o dal Capitano contro quello stesso e lo debbano condannare al doppio della tale pena contenuta nello statuto posto nella Rubrica di cui sopra: “Nessuno bifolco possa portare un’arma” e la pena originale e principale per questo caso questo sia raddoppiata. E sul ritrovamento delle armi ci si attenga e venga prestata fede alla relazione dell’officiale o dell’aiutante, o di uno di <questi> stessi, senza alcun’altra prova.

5 Rub.50

Nessuno porti legna, viti, canne, grosse o piccole,con animali, o senza, ed i danni arrecati in recinzioni incustodite.

   Inoltre decretiamo che nessuno della Città di Fermo o del suo distretto o di altro luogo, osi o presuma di portare o di far portare alcuni legnami, le viti, le canne grosse o minute, in testa, o sulle spalle, con animali o senza, da altrove, anziché dai suoi poderi, e il trasgressore venga punito, per ciascuna volta con 10 soldi di denaro. E a nessuno inoltre sia lecito portare le canne, i pali o i rami secchi anche dai propri poderi senza il bollettino del Cancelliere con il sigillo del Comune, sotto la pena di un ‘aurum’ (aureo), per ognuno e per ciascuna volta; e chiunque possa fare l’accusa e guadagni la quarta parte. E il Giudice o l’officiale dei danni dati sia obbligato e debba investigare e fare scoperte su costoro e condannare i colpevoli; e nondimeno i trasgressori possano essere accusati e denunciati da chiunque. Inoltre decretiamo che chiunque abbia arrecato un danno con i buoi o con le capre nelle recinzioni incustodite, paghi e sia condannato, per ogni bue, a 5 soldi di denaro, ed anche altrettanto per qualsivoglia capra, e sia prestata fede al giuramento dell’accusatore se abbia detto e abbia giurato che il detto danno sia stato arrecato.

5 Rub.51

Il Capitano debba inviare uno dei suoi Notai nei Villaggi, nei borghi, e nei paesi e nelle contrade di Fermo per indagare su coloro che arrecano danni.

   Per lo scopo che i danni non passino o rimangano impuniti, decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice o l’officiale, chi ci sarà nel tempo, sia obbligato e debba, col vincolo del giuramento, e con la penalità di 25 libre di denaro dalla sua paga, per ciascuna volta quando abbia trascurato di praticare le dette cose ed inviare, di continuo di giorno e di notte, uno dei suoi Notai e lo stesso Notaio <abbia trascurato> di andare insieme con gli aiutanti di questi stessi, o di uno degli stessi, verso i quartieri, i paesi e le contrade, all’esterno della Città di Fermo, per ricercare, e investigare o rintracciare coloro che portano danni, personalmente o con animali, nei poderi e nei luoghi altrui, con proibizione dalla forma degli statuti contenuti nel presente volume; e per punire quelli scoperti colpevoli alle pene degli statuti inseriti nel presente volume degli statuti; purché tuttavia il detto officiale non possa condurre via con sé qualche custode delle porte che sta alla custodia delle porte, sotto la pena di 25 libre di denaro per ciascuna volta.

5 Rub.52

Le pene da raddoppiarsi per danni arrecati di notte.

   Affinché i danni arrecati di notte non rimangano impuniti, e poiché per la maggior parte essi vengono fatti occultamente, decretiamo ed ordiniamo che le pene debbano essere raddoppiate per tutti i singoli danni arrecati nottetempo e di notte, personalmente o con animali, e il signor Capitano o il Giudice o il suo officiale siano obbligati e debbano, in questi danni dati, imporre e riscuotere, in ogni tempo, una pena doppia, con efficacia, in modo tale che i danni clandestini non rimangano impuniti.

5 Rub.53

Il signor Capitano o il Giudice dei danni dati non possa costringere alcuno a pagare, prima che su di lui sia fatta la condanna.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano o il Giudice dei danni dati non possa né debba costringere qualcuno a pagare o a depositare una certa somma di denaro con pretesto di un qualche processo che venisse fatto dai detti signor Capitano o Giudice, in qualche modo o con l’immaginazione di una qualche pena <pecuniaria> da assegnarsi al Comune di Fermo, se non dopo che sia stata pubblicata una sentenza di condanna da questi stessi o da qualcuno di essi; salvo nei casi nei quali in mancanza del pagamento di una pena pecuniaria, venisse imposta una pena corporale.

5 Rub.54

La pena per i forestieri che arrecano un danno in un possesso dei Cittadini e degli abitanti nel contado della Città di Fermo

   Dato che è cosa decorosa e conforme alla ragione che qualsiasi cosa di diritto uno abbia stabilito nei confronti di un altro, egli stesso fruisca dello medesimo diritto, e spesso capita che le Terre circostanti, che non sono nel contado di Fermo, in modo esagerato puniscono e condannano i Cittadini e gli abitanti del contado quando con i loro animali procurano un danno nei poderi delle dette Terre esistenti fuori del contado, come detto, decretiamo ed ordiniamo che chiunque non <sia> Cittadino <di Fermo>, né del contado, quando di persona o con animali arreca un danno nei poderi dei Cittadini o degli abitanti del contado o nei poderi del Comune <di Fermo>, nella Città Fermana e ad opera del signor Capitano o del Giudice di giustizia e <del Giudice> dei danni dati, sostenga quella pena e sia condannato con la stessa pena che sosterrebbero i Cittadini o i comitativi che arrecano un danno di persona o con animali nei possedimenti delle Terre o dei Castelli esistenti nelle Terre fuori dal contado o nei luoghi nei quali venisse fatta la punizione per le dette cose. E affinché l’officiale dei danni dati sia reso più attento per scoprire le dette cose, vogliamo che questo officiale per le cose anzidette, contenute in questo statuto, dopo che sono state scoperte da lui, abbia la metà della parte di quella pena <pecuniaria> che lo stesso officiale, con successo, abbia fatto pervenire e riscuotere in Comune.

5 Rub.55

Le condanne non siano estinte fino a quando non è stato risarcito il padrone che ha sofferto il danno.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che l’officiale dei danni dati o il Banchiere del Comune di Fermo non possa e non debba cancellare o estinguere nessuna sentenza né alcuna condanna, se prima, il danno non sia stato risarcito al padrone che lo ha sofferto, da chi è stato condannato, sotto penalità per l’officiale o per il Banchiere di 10 libre di denaro qualora abbia trasgredito nelle dette cose.

5 Rub.56

Entro quanto tempo è possibile fare la procedura sui danni dati.

   Decretiamo ed ordiniamo che non si possa fare la procedura, in alcun modo, sui danni arrecati di persona o con animali, in qualunque dei possessi, per un’accusa, una denuncia o un’indagine, dopo trascorso un anno dal giorno in cui il danno è stato commesso. E il processo fatto in tal modo, per lo stesso diritto sia nullo per l’autorità del presente statuto.

5 Rub.57

Non si possaprendere alcunché per la cancellazione di sentenze.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che nessun Notaio, che lo è ora, o che lo sarà stato nel tempo, nell’officio dei danni dati o nell’officio della cancellazione delle condanne, possa mai né debba prendere alcuna somma di denaro per la cancellazione di qualche condanna, da colui la cui condanna o la sentenza viene cancellata, né da alcun altro per conto di lui, ma sia soddisfatto della sua paga; e qualora abbia  fatto in maniera diversa, venga punito nel tempo del suo sindacato o del suo rendiconto a 10 libre di denaro per ciascuno e per ciascuna volta. E gli anzidetti Notai non possano né debbano cancellare alcune condanne dei danni dati, se prima non sia stato risarcito il danno, a favore di chi l’ha sofferto, sotto la pena già detta.

5 Rub.58

Il signor Capitano, o il Giudice di giustizia non possano sottoporre alcuno alla tortura in occasione di danni arrecati.

   Decretiamo ed ordiniamo che il signor Capitano, il Giudice di giustizia o qualsiasi altro officiale dei danni dati non possa né debba sottoporre qualcuno alla tortura, in occasione di qualche danno arrecato, né a qualsiasi altro genere di tormenti, senza che sia spinto da un motivo legittimo; né possa detenere qualcuno a causa di una cosa testimoniata sul danno arrecato, o per un altro motivo, se non per un solo giorno, se la condanna o la pena ascendesse alla somma di 100 soldi di denari o meno. E se la condanna o la penalità ascendesse sopra ad una somma di 100 denari, fino a 25 libre di denaro, allora lo possa detenere per due giorni. E se scendesse sopra detta somma di 25 libre di denaro, possa detenere a suo arbitrio, più o meno, dopo aver considerato la qualità del reato e la condizione dei testimoni. E se abbia fatto in maniera diversa, venga punito a 25 libre di denaro. Inoltre <il giudice> non possa incatenare alcuno, né porlo alle catene in occasione di un danno arrecato, o per altro motivo, ma soltanto punire alle pene contenute in questo statuto, sotto la già detta pena; a meno che sia per più gravi danni dati, di giorno o di notte, e per la falsità dei testimoni. E in questi casi gli sia consentito incatenare o porre alle catene come a lui sembrerà convenire. E per qualsiasi più gravi danni, sia affidato all’arbitrio del detto Capitano e del Giudice.

5 Rub.59

La <quota> parte da dare all’Officiale dei danni dati.

   Inoltre decretiamo ed ordiniamo che il Capitano o il Giudice di giustizia e dei danni dati abbia e debba avere, da tutti i singoli ritrovamenti fatti tramite da loro stessi o da ciascuno di loro, o da ciascuno degli stessi officiali, la quarta parte di quella pena che abbiano fatto pervenire in Comune. Questo statuto non rivendichi per sé vigore nei confronti degli officiali dei Castelli del contado di Fermo; e vogliamo che questi officiali per i reperimenti fatti da loro, in nessun modo possano avere alcunché né la quarta parte. Inoltre aggiungendo vogliamo che lo statuto che concede all’officiale dei danni dati una parte sui reperimenti fatti da lui, sia inteso che abbia valore quando l’officiale scoprisse coloro che fanno danni con animali, o senza, oppure fanno un tragitto o una scorciatoia in flagrante danno, in maniera diversa questo statuto non rivendichi per sé alcun vigore. L’officiale del Comune di Fermo che può investigare sugli ornamenti delle signore, abbia la quarta parte di quella pena che abbia fatto pervenire in Comune a causa degli ornamenti, e di quelle <donne> che portano ornamenti o vestiti in contrasto con la forma dei nostri statuti, se abbia scoperto in fragranza di reato le donne che li portano, altrimenti no. Abbia tuttavia questo officiale la quarta parte di quello che abbia fatto pervenire in Comune, se abbia scoperto qualcuno mentre agiva in contrasto con la forma dei nostri statuti che trattano del lutto per i morti, o dei banchetti, o dei doni, tanto se li abbia scoperti in flagrante reato, quanto se no, purché per suo dovere e non per una denuncia o per un’accusa di qualcuno, il quale abbia scoperto chi delinque e chi non pratica i detti statuti.

5 Rub.60

Sui danni dati non possa farsi grazia.

   Poiché di giorno in giorno avvengono arrecati innumerevoli danni, e con la speranza di ottenere la grazia nella Cernita crescono ogni giorno; pertanto, con l’autorità della presente legge, decretiamo che i signori Priori, che ci saranno stati nel tempo, in nessun modo possano, né debbano accettare le suppliche dei danni dati, neppure fare le proposte nelle Cernite e nei Consigli, né farle leggere dal Cancelliere, o da chiunque altro, sotto la pena di 25 libre di denaro a questi signori Priori, per qualsivoglia di questi stessi; e similmente al Cancelliere se così accettasse le dette suppliche, e le leggesse nelle Cernite o nei Consigli.

5 Rub.61

I custodi delle porte siano obbligati di andare insieme con l’officiale dei danni dati.

   I custodi delle porte vadano e siano obbligati ad andare, di giorno o di notte, ad accompagnare gli officiali dei danni dati, allo scopo che i reperimenti non siano ostacolati, viziati né imbrogliati, e i signori Priori ed i Regolatori li possano condurre con loro, con una paga di 50 bolognini, per ogni mese e per ogni guardiano e custode di porte, e abbiano quei registri di minute ove facciano scrivere i reperimenti dei detti danni dati.

5 Rub.62

Pene per chi piglia i colombi nelle colombaie.

   Decretiamo che nessuno presuma di tentare, o preparare o inserire qualche azione astuta, un artificio, o un’ingegnosità con cui possa pigliare qualche colombo dalla colombaia; in realtà, il trasgressore venga punito con 25 scuti per ciascuna volta. Se in realtà con questo agire astuto, con un artificio, o con ingegnosità abbia preso i colombi, uno o più, incorra nella penalità di 40 scuti. Se, in realtà, qualcuno abbia preso qualche colombo o le colombe, con la balestra, con l’arco, con l’archibugio, o in qualunque altro modo, venga punito con la medesima pena per ogni colombo e per ciascuna volta. Se contro detti piccioni abbia mirato nel tirare con una balestra, un arco, una cerbottana, con l’archibugio o con le mani o con qualsiasi altro modo, in qualsiasi luogo, anche se non abbia colpito, incorra nella stessa penalità, per ciascuna volta. E negli anzidetti casi a chiunque sia lecito accusare con un testimonio, e l’accusatore sia tenuto segreto, e costui guadagni la quarta parte della penalità; e similmente l’officiale che fa l’esecuzione abbia la quarta parte di questa penalità; il <denaro> residuo poi pervenga in Comune, di fatto, senza alcun indugio. Sia lecito, tuttavia, a tutti i singoli di catturare i colombi selvatici o farli catturare nelle strade e nelle selve della Città di Fermo e anche del contado, e ivi preparare o far preparare e adattare le strategie, gli artifici, o le ingegnosità, dopo aver ottenuta precedentemente il permesso dai signori Priori del popolo e dal Gonfaloniere di giustizia di questa Città riguardo agli strumenti e al mangime da usare nelle dette strade e nelle selve della Città e dei Castelli del contado, che non hanno i Vicari o il Podestà; nelle strade e nelle selve dei Castelli del contado che hanno i Podestà o i Rettori, dopo avuto ed ottenuto il permesso da questi Podestà e Vicari o da qualcuno di essi. E i trasgressori, che non hanno ottenuto questo permesso, debbano essere puniti con le pene anzidette. E affinché si abbia una abbondanza e una fecondità di piccioni nella Città di Fermo, vogliamo che tutti e singoli coloro che fanno o che fanno fare qualche colombaia adatta a tenere i colombi, nel territorio della Città di Fermo fuori dalla Porta di detta Città, abbia e debba avere dal Comune di Fermo 25 libre di denaro dal denaro di questo Comune.

5 Rub.63

La pena per coloro che pigliano o uccidono i pesci in una fontana o in una pescheria

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia prosciugato in tutto o in parte una fontana o una qualche piscina dove ci saranno pesci e in queste abbia gettato alcune cose nocive ai pesci con lo scopo di ucciderli o di prenderli, incorra nella pena di 100 scuti e di tre tratti di fune. Se, in realtà, in esse abbia immesso o gettato reti, o le nasse o gli ami o qualsiasi altro arnese o artificio con i quali potessero prendere i pesci, incorra nella pena di 50 scuti. E queste pene, sul fatto e senza alcun processo, siano riscosse, e siano assegnate al Comune di Fermo. E nondimeno lo stesso malfattore, già detto, sia obbligato al doppio <della penalità> a favore del padrone di detta fontana o della piscina sul danno arrecato in tale fontana, nella piscina ed ai pesci. E riguardo a tutte le dette cose, e per ciascuna delle dette, chiunque si tenga e sia considerato e sia legittimo accusatore e denunciatore, e sia tenuto segreto, e guadagni la quarta parte della pena, e l’altra quarta parte sia e debba essere dell’officiale che ne fa l’esecuzione; e si presti fede alla parola dell’accusatore con la parola di un testimonio con il giuramento.

5 Rub.64

La pena per chi cattura o devasta uno sciame di api.

   Decretiamo e vogliamo che se qualcuno catturasse uno sciame di api, che stesse chiuso in qualche cavità o in un albero, o lo devastasse, o da quello estraesse miele, contro la volontà del padrone della cavità o dell’albero, incorra nella pena di 100 libre di denaro, e nondimeno sia obbligato a risarcire al doppio il danno a colui che ha sofferto il danno nelle dette cose. E qualora non abbia pagato la pena entro 10 giorni, dal giorno in cui sia stato condannato, sia frustato nei luoghi pubblici e consueti della Città, come un furfante e un ladrone. E a costui giovi in ciò soltanto il beneficio della confessione e della pace.

5 Rub.65

Nei casi in cui sia ammesso un accusatore, nei medesimi sia ammesso un denunciatore.

   Decretiamo ed ordiniamo che in qualsivoglia caso nel quale viene ammesso un accusatore per accusare dinanzi al Giudice dei danni dati, sia ammesso un denunciatore a denunciare, in qualsiasi modo faccia una denuncia; e quel guadagno che l’accusatore consegue per qualche accusa, il denunciatore lo ottenga per qualunque denuncia fatta; nonostante alcuni statuti o ordinamenti che parlino al contrario. E il presente statuto sia rigoroso e costituisca una deroga.

5 Rub.66

I Sindaci dei Castelli e delle Ville della Città di Fermo, ai quali compete, debbano prendere la copia di tutti i detti statuti contenuti nel presente volume.

   Decretiamo ed ordiniamo che tutti i Sindaci dei Castelli e delle Ville del distretto di Fermo, ai quali compete, siano obbligati e debbano prendere e far prendere la copia dei detti statuti, contenuti nel presente volume, e degli ordinamenti dei danni dati e farli leggere nei loro Castelli e nelle Ville, cioè nel Parlamento pubblico; allo scopo che nessuno procuri o faccia procurare un danno personalmente o con animali nelle terre di altri, o nei possessi, con il pretesto di qualche ignoranza di questi <statuti>. I Sindaci siano obbligati e debbano ricevere tale copia dei detti statuti, entro un solo mese prossimo successivo, da calcolarsi dal giorno della pubblicazione dei presenti, sotto penalità di 100 soldi di denaro per ciascun Sindaco, e per ciascuna volta, quando abbiano trasgredito nelle dette cose.

              INCOMINCIANO LE COSE STRAORDINARIE

5 Rub.67

I giorni festivi da celebrarsi nella Città e nel distretto di Fermo.

   A lode e riverenza dell’onnipotente Dio e della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi, affinché con le loro intercessione il Comune di Fermo sia governato in un buono, prospero e felice stato popolare, decretiamo che nessun cittadino né un abitante di Fermo, o del suo distretto, faccia qualche attività servile o un lavoriero in queste festività: cioè della Natività del Signore nostro Gesù Cristo, di santo Stefano protomartire, di San Giovanni Evangelista, dell’Epifania del Signore, del giorno del Venerdì Santo, nel giorno della Pasqua di Resurrezione con i due giorni successivi, nel giorno della festa del Santissimo Corpo del Signore Gesù Cristo, nel giorno dell’Ascensione del Signore, in tutte le festività della beata Maria Vergine, sotto il cui nome glorioso proclamato la Città Fermana sia governata, nelle feste di tutti i beati Apostoli, del beato Lorenzo martire, del beato Savino, il cui corpo riposa in questa Città, della santa Croce, del beato Giovanni Battista, di san Michele Arcangelo, del beato Nicola, del beato Francesco, del beato Domenico confessore, del beato Agostino, del beato Martino, di san Zenone, di san Gregorio Papa, di san Vigo <?Vito>, della beata Caterina vergine, in tutti i giorni delle Domeniche: in questi giorni di Domenica inoltre nessuno Notaio possa fare un contratto né alcuna scrittura pertinente all’officio notarile, sotto la pena di 100 soldi da riscuotersi sul fatto a ogni trasgressore e per ciascuna volta, tanto al Notaio, quanto ai contraenti. E nondimeno i detti contratti e le scritture siano inefficaci o di nessuna validità. Sia fatto salvo per i testamenti, per i matrimoni, per le riappacificazioni, le fideiussioni sul non fare offese, per i codicilli, o per qualsiasi altra ultima volontà: ai Notai sia lecito su queste cose fare il rogito e il redigere senza pena tali scritture. E a chiunque sia lecito di accusare i Notai, e coloro che fanno i contratti non praticando le dette cose, e l’accusatore sia tenuto segreto e abbia la terza parte della penalità. In modo speciale ci si astenga da ogni attività servile, siano custoditi e siano venerati i giorni di S. Lucia vergine, della festività della basilica del Santo Salvatore. Nel giorno secondo di giugno nel quale fu estirpato il crudelissimo tiranno e dragone Rinaldo da Monteverde insieme con i suoi figli e i seguaci, e nello stesso giorno le botteghe non siano aperte in alcun modo, né per un pensiero se i signori Priori e il Gonfaloniere di giustizia della Città riterranno opportuno che detto giorno sia solennizzato. E sopra queste cose, e riguardo a tutte le dette cose, il Notaio del signor Capitano, o del Giudice di giustizia, in tutti i giorni di domenica debbano investigare <andando> per le piazze e le porte di Fermo e se abbiano scoperto qualche delinquente o che in altro modo ne abbiano conoscenza, puniscano o condannino a 10 soldi di denari sul fatto stesso, e si presti fede alla relazione dello stesso Notaio quando abbia riferito di aver scoperto qualcuno e che abbia trasgredito sulle dette cose. Si fa salvo che sia consentito a ciascuno che vuole portare frutti, erbe, paglie, o tirar fuori le granaglie dalle fosse con gli uomini e con gli animali i cereali, e per il motivo di mangiare e di bere acqua, e <sia lecito> di portare la farina dai mulini: sia lecito a chiunque. E sia salvo che capitasse qualche necessità a qualcuno, e volesse diminuire il proprio sangue. E si fa salvo che per la furia del tempo, della pioggia, o della piena del fiume, sia lecito a chi abbia qualche cereale nell’aia, o il lino nel fiume, o la paglia nel campo, o qualcosa di simile a causa di detta furia o dei danni della pioggia, o a motivo di evitare la piena <d’acqua> che tracima; e chi abbia trasgredito venga punito, come è stato detto e inoltre sia condannato per ciascuna volta. E il signor Capitano, o il Giudice di giustizia siano obbligati e debbano farlo scrivere questo statuto ed ogni sua parte nelle lettere da scrivere, e da spedire da parte loro in tutti i Castelli e nelle Ville del distretto di Fermo, all’inizio del loro governo affinché pratichino questo capitolo scrupolosamente e lo facciano praticare inviolabilmente. E qualora questo signor Capitano o il Giudice di giustizia siano stati negligenti, perdano dal loro salario 50 libre di denaro. E parimenti i Magazzinieri o i Negozianti nei detti giorni possano impunemente vendere e dare a coloro che lo vogliono il pepe e tutte le cose commestibili; ed inoltre a tutti sia lecito portare agli uomini l’olio e altri frutti commestibili per gli uomini, portandoli con i loro animali con il basto, o a salme e vendere impunemente le dette cose nelle piazze o in altri luoghi della Città. Tuttavia nessun piccolo rivenditore possa acquistare i detti frutti o l’olio, né farli acquistare da qualcuno con lo scopo di rivenderli, per qualche atteggiamento, sotto la pena di 20 soldi per ognuno e per ciascuna volta, da riscuotere sul fatto ad opera dell’officiale, il quale sia venuto a conoscere la verità per sua scoperta o per altra denuncia o per un’accusa. I barbieri possano agire e ve(n)dere nelle <loro> botteghe, a causa della necessità di diminuire il sangue <salasso> o per cose simili di tale natura per gli ammalati, soltanto all’interno della porta della bottega; purché queste eccezioni non abbiano validità né rivendichino per sé luogo nei giorni di domenica, nei giorni della Natività del Signore, della Pasqua di resurrezione, e di Pentecoste, o nei giorni festivi della beata Maria Vergine, ma siano preservati da ogni lavoro o affare e siano di venerazione. E nessuno possa, nei giorni di domenica, o in quelli pasquali, e nella festività della beata Maria Vergine, mettere la sella o il basto ad un somaro né traportare qualche ‘salma’ <peso> con animali, a meno che non sia per portare il corredo di una moglie, che andasse dal marito, sotto la pena di 20 soldi di denaro, contro ogni trasgressore, senza alcuna remissione, per ciascuna volta e per ogni trasgressore tanto Cittadino, quanto forestiero. Vogliamo inoltre che se qualcuna delle dette festività capitasse nel giorno di sabato nel quale verrà fatto il mercato di questa Città, allora si possano tenere le botteghe aperte e questi botteganti e tutte qualsiasi le persone possano vendere impunemente ogni qualsiasi cosa, purché in dette botteghe non venga fatto alcun lavoro manuale, se non la sola vendita delle cose e il loro acquisto, come è consuetudine nei giorni di mercato. Aggiungiamo che, oltre alle dette cose, sia lecito a tutti coloro che vogliono andare per qualche indulgenza e poi ritornare indietro possano impunemente condurre le bestie con il basto e con le loro ‘salme’ <carichi>. E sia lecito ai tintori dei panni di lana, quando avessero il vasetto preparato per tingere e i panni nei tiratoi per essere tirati e per toglierli dai detti tiratoi. Sia lecito, infine, fare tutte quelle cose che non facendole producessero qualche danno alla loro attività lavorativa. E similmente sia lecito a coloro che vogliono fuggire a causa della peste, di andare impunemente, e condurre gli animali con il basto e con le some; e similmente ai mulattieri o agli altri forestieri che vengono da luoghi distanti per 40 miglia dalla Città di Fermo, anche per quelli che vengono per le fiere, e <sia lecito> a coloro che fanno lavori, e ai loro servitori di mettere i basti per trasportare il vitto, cioè pane e vino e cose simili per i propri coloni e per gli agricoltori, e <sia lecito> fare impunemente tutte le cose necessarie a vantaggio degli infermi e dei malati, senza che ci sia alcuna cosa in contrasto. E i signori Priori non possano in alcun modo concedere il permesso a nessuno per le e sulle cose proibite sopra.

5 Rub.68

Franchigia <incolumità> per coloro che vengono in piazza, ossia al mercato.

   Non valga che alcuno, sia Cittadino sia abitante del contado o forestiero, che viene in piazza, ossia al mercato nella Città di Fermo, possa essere preso o detenuto, in alcun modo, per debiti civili né per pagamenti dei cavalli, né per debiti civili delle loro Comunità.

Posted in Senza categoria | Tagged , | Leave a comment

Dipinto del Patrono degli Infermieri, dei Malati, degli Ospedali, san CAMILLO DE LELLIS, posto nello Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, opera del pittore Salvatore Tricarico

DESCRIZIONE

TRICARICO Salvatore dipinge il celeste protettore dell’assistenza sanitaria nell’esercito, San Camillo,  olio su tela cm 72×125. Esposto nello Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze all’interno della Cappella dove sono esposte le reliquie di San Camillo.

 Un nuovo dipinto del pittore Salvatore Tricarico nativo da Calvello (Potenza) onora il soccorso ai militari feriti nelle gravi vicende dell’esercito. Camillo de Lellis fu dedito alle armi, come anche Salvatore Tricarico pittore ne scrive la storia: “Camillo, appena l’età glielo permise, si diede al mestiere delle armi, già esercitato da suo padre e per lui fu dannoso quando si appassionò sempre più al gioco, e in esso arrischiò grosse somme, tanto che si trovò ridotto in breve alla povertà più estrema. Abbandonò allora il mestiere delle armi e per sostentarsi si mise a fare il manovale in un convento di Cappuccini. Il guardiano, vedendolo di buona indole, gli fece una paterna ammonizione, che Camillo ascoltò con umiltà e quindi promise di riparare il passato. Dopo un periodo di tempo di riflessione e di preghiera, chiese di essere ammesso tra i figli di San Francesco e poté vestire l’abito dei Cappuccini. Nel dipinto si nota alla cintola raffigurato il rosario con la medaglia dei Francescani.”

  Il santo è in uno scenario di guerra, mentre sta in preghiera, davanti alla tomba del militare caduto. L’infermiere dell’esercito che giace sotto la croce fa elevare il pensiero al Cristo che ha redento il mondo con la sua Croce.

 In primo piano il pittore ha presentato il terreno su cui i poggiano i piedi nudi del celeste protettore del personale sanitario, un suolo scuro e petroso come sono le vicende umane nelle guerre. Camminiamo in un mondo che manca di pace e qui vediamo la personalità di San Camillo assorta a meditare sulle situazioni di difficoltà e di sofferenza. La sua mano destra poggia sul petto e indica quanta sensibilità di benevolenza e di dedizione ha in cuore per generosamente soccorrere i bisognosi di cure.

 In alto il cielo azzurro è in parte cinereo, ma ci sono anche le nuvole radiose che illuminano lo sfondo alpestre delle giogaie montane bianche innevate e nell’orografia dei versanti alpestri ci sono segni della vegetazione tipica delle gole dei declivi di questi contrafforti per cui l’insieme infonde un’attesa fiduciosa di pace. Il santo in tunica nera ha in mezzo al petto la croce rossa come l’ha anche sulla spalla destra nel mantello. Il volto di colore bruno e la fronte pensosa manifestano il desiderio di voler salvaguardare gli altri e di soccorrerli con impegno. Egli regge con una mano l’elmo emblematico nei simboli della croce rossa di ogni infermiere militare, elmo posato sopra il libro del Vangelo e delle preghiere è chiaro riferimento per elevare l’animo verso il Cielo.                          (13.06.22) Prof. Carlo Tomassini

Posted in Senza categoria | Leave a comment

STATUTI DEI FERMANI libro sesto tradotto dal latino. Vesprini Albino

Statuti dei Fermani libro 6. Tassazione \\Traduzione\\

Invocato il nome della Santa ed Individuale Trinità.

IL LIBRO SESTO DEGLI STATUTI DI FERMO inizia felicemente

6 Rub.1   –   Il dazio da pagare per libra.

   Col presente statuto decretiamo ed ordiniamo che per tutte le cose o mercanzie che venissero mandate nella Città di Fermo, tanto da un Cittadino quanto da un forestiero e che venissero esportate da questa Città o che venissero mandate attraverso il mare o per terra, o che fossero vendute o acquistate, e anche da uomini del contado di Fermo, siano pagati dodici denari per libra, cioè sei denari per parte; e ciò soltanto se tali mercanzie venissero vendute; e se queste cose o mercanzie non venissero vendute, coloro che le portano siano obbligati a pagare il detto dazio di dodici denari per libra del prezzo. E l’officiale del dazio possa e a lui sia lecito di riscuotere il dazio per queste cose e mercanzie, e da chiunque a lui sembrerà opportuno o piacerà meglio di poter riscuotere. Se in realtà queste mercanzie o cose così portate in questa Città non siano vendute, e colui che le porta volesse portarle via e condurle e riportarle al luogo da dove le condusse, entro 10 giorni, da computarsi dal giorno quando queste cose o mercanzie siano state portate, le possa riportare e portare via senza alcuno ostacolo e senz’alcun pagamento di dazio; e per portarle via e riportarle al luogo dal quale le condusse ci si attenga al giuramento di colui che le manda o le porta via. E se abbia voluto portarle via e condurle altrove, anziché al luogo dal quale le condusse, paghi il dazio del pedaggio per tali cose e mercanzie. E qualunque forestiero sia obbligato, oltre a pagare il dovuto dazio, di pagare un denaro per la metà per qualsivoglia libra del prezzo. Se, in realtà, qualcuno vendesse a qualche persona esente o franca, tale venditore sia obbligato a pagare il dazio dimezzato; o se abbia comperato da uno esente o franco sia obbligato di pagare tutto il dazio per quella cosa. E questo statuto non abbia vigore per le cose speciali e per le  mercanzie intorno alle quali e per le quali nel presente volume degli statuti si facesse menzione. E se per le dette cose e mercanzie fosse stato pagato il dazio per intero da parte di colui che le porta, vogliamo che l’acquirente non sia affatto tenuto a pagare e che possa esportare dalla Città e dal contado tali cose e mercanzie, liberamente e senza alcun pagamento di dazio.

6 Rub.2   –   Il dazio dell’oliva che si vende o che si compra.

   Decretiamo ed ordiniamo che nella Città di Fermo, nelle Ville e nel Porto di San Giorgio siano riscossi sei denari da qualsivoglia venditore per qualsivoglia libra del prezzo dell’oliva che abbia venduto. E similmente se qualcuno acquistasse oliva nel contado di Fermo e nei detti luoghi, o l’abbia mandata e l’abbia condotta in questa Città, paghi il dazio già detto. E l’acquirente di questa oliva possa e debba riservare per sé il dazio dal detto venditore. Per l’acquisto e la vendita sia obbligato e debba, entro il secondo giorno dal giorno dell’acquisto, fare la notifica all’officiale del dazio e dare e confermare per iscritto, con la solita formalità, sotto la pena di 100 soldi di denari per qualsivoglia trasgressore.

6 Rub.3   –   Il dazio dell’olio.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia miliare di olio, che venisse mandato o venisse acquistato nella Città o nel contado di Fermo o nei detti luoghi, il dazio per esso venga pagato dal tempo dell’immagazzinamento se sia stato acquistato, cioè due fiorini d’oro e mezzo; e dopo aver pagato questo dazio sia lecito esportare, sia per mare che via terra, senza alcun altro pagamento. E se detto olio non fosse stato acquistato, ma fosse stato prodotto in qualche pistrino di questa Città e dei detti luoghi e fosse stato messo da parte o immagazzinato da qualche persona più di quanto sarebbe sufficiente per la vita sua, e della sua famiglia, per un solo anno, sia obbligato per detto olio così immagazzinato e messo da parte, dopo trascorso un mese dal giorno dell’immagazzinamento, a pagare il dazio indicato sopra, e per qualsivoglia metro di ‘morga’ <residuo delle drupe macinate>; paghi dodici denari per libra della sua valutazione. E dopo pagato il dazio su questo olio e sulla ‘morga’, possa esportarlo dalla Città e del contado di Fermo, come sopra. E per qualsivoglia metro di olio che è macinato nel pistrino della Città, ad opera dei Cittadini, e degli abitanti della Città e del Porto e delle Ville, paghi per il dazio nel tempo in cui l’abbia voluto estrarre dal pistrino soldi 5 e denari 2.

6 Rub.4   –   Il dazio dell’olio da importare da terre non sottomesse a Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia miliare di olio che venisse mandato e condotto nella Città e nel contado di Fermo, dalle Terre non sottomesse alla giurisdizione temporale <territoriale> della Città di Fermo, poste al di là del fiume Tenna, venga pagato il dazio di un fiorino e mezzo e non di più. E se qualcuno consegnasse olio <di luogo> sottomesso al luogo di olio <di luogo> non sottomesso, il commerciante paghi o il dichiarante di detto olio, una pena di 25 libre di denari per qualsivoglia volta; e nondimeno il vetturino perda gli animali e la salma (peso). E se detto olio fosse condotto o passasse attraverso il territorio e il distretto di Fermo e non venisse caricato presso il Porto di Fermo, o in riva al mare, sia obbligato a pagare un dazio di due fiorini d’oro e mezzo per qualsivoglia miliare di olio.

6 Rub. 5   –   Il dazio del pistrino.

   Decretiamo ed ordiniamo che da qualsivoglia pistrino che macina, cioè se macinerà qualsivoglia anno, per il dazio siano pagati soldi 40 di denari. E se non macinerà non sia obbligato a pagare. Inoltre decretiamo che se rimarranno olive non macinate nell’anno seguente, per queste il dazio sia pagato al coltivatore di quell’anno nel quale le olive furono state raccolte, e in nessun altro modo.

6 Rub.6   –   Il dazio delle drapperie dei panni.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia immesso una qualche quantità di panni nella Città, nel Porto, o in riva al mare, per via mare o per via terra, con lo scopo di rivendere in detta Città, nel Porto e nel contado, i panni non tagliati, colorati, panni grossi, «carfagni, angelini, guarnelli, guelesi, e coltri; bordi, snidone, schiavine, baldacchini di seta e dorati» <cioè burka, lenzuola, mantelli>, o altre cose pertenenti alla drapperia, paghi il dazio, per la valutazione di questi stessi, di dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo; e sia obbligato a presentare dette mercanzie all’officiale dei dazi, e di non sciogliere, né portare fuori dal palazzo dei dazi, senza il permesso dello stesso officiale dei dazi, sotto pena di 25 libre di denaro, per qualsivoglia volta. E chiunque abbia portato detti panni o le cose già dette, pertinenti alla drapperia, e che non fosse d’accordo con l’officiale dei dazi sulla valutazione degli stessi panni e cose, i signori Priori, quelli che ci saranno nel tempo, debbano designare un mercante per conto del Comune, e un altro sia designato per la parte del padrone dei panni o di colui che li mandasse per sua volontà; e questi scelti facciano la valutazione, e si giudichi come è  stata stabilita la valutazione fatta da loro, ed abbia validità e sia rispettata. E che se qualcuno portasse, in frode ai dazi, alcune cose unite ai detti panni o alle pezze di detti panni, o delle fodere, e non le dichiarasse all’officiale dei dazi, perda tanto le cose portate e non dichiarate, quanto pure le pezze dei panni o delle fodere, in cui venissero trovate legate o messe. Sui panni tagliati o filati da mandare non sia obbligato a pagare alcun dazio; e minimamente per quelli che qualcuno portasse per il proprio uso o della famiglia.

6 Rub.7   –   I botticelli, i legnami e i cerchi.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque conducesse, per mare o per via terra, qualche legname per botticelli per il vino o per l’olio, e per questo legname risultasse pagato il dazio, e appunto con questo legname vengano fatti botticelli per vino e per olio, colui che li fabbrica sia obbligato a pagare il dazio a metà, cioè sei denari per qualsivoglia libra della valutazione di questi botticelli. E se qualcuno fabbricasse cerchi <di ferro> in Città o nel Porto di Fermo sia obbligato a segnalare all’officiale dei dazi tutta la quantità dei cerchi che abbia fatto ed elaborato e pagare dodici denari per qualsivoglia libra della loro valutazione.

6 Rub.8   –   Il dazio sul peso delle mercanzie.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia spedito o esportato, per mare o via terra, o abbia fatto acquisti o vendite nella Città, nel Porto o in riva al mare di Fermo, mercanzia che fosse stata pesata o misurata paghi come venditore per il dazio quattro soldi per qualsivoglia centinaio del peso o della misura, nonostante che fosse stata pesata, o no, presso un’altra bilancia o con i pesi di una qualsivoglia persona speciale.

6 Rub.9   –   Il dazio del lino, del peso e della misura e dei panni.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia rubbio di lino che viene venduto e viene pesato il venditore paghi un denaro più di un altro dazio. E parimenti per qualsivoglia ‘canna’ (misurata) di panno, di lino o di canovaccio, un denaro per il dazio della misura. E chiunque abbia venduto una certa quantità di panni di lana all’ingrosso paghi per qualsivoglia centinaio, fra l’acquirente e il venditore, otto denari. E chiunque sia obbligato e debba pesare o misurare con le bilance, le canne <aste> e le misure del Comune di Fermo; e chi abbia trasgredito, paghi per qualsivoglia volta, 40 soldi di denari, qualora abbia fatto la misura o il peso senza il permesso dell’officiale del dazio.

6 Rub.10   –   Per i forni.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia forno che cuoce il pane nella Città e nel Porto paghi per qualsivoglia anno 40 soldi di denari e chi gestisce il forno cioè porta la busca <legna> sia obbligato a pagare.

6 Rub.11   –   Sulla pellicceria.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia esportato dalla Città o dal porto di Fermo pellicce elaborate, o «varri schiroli» fatti di nuovo, l’esportatore paghi sei denari per libra della loro valutazione o dell’acquisto. Per quelle vecchie acquistate paghi dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo.

6 Rub.12   –   Per i venditori ambulanti.

   Decretiamo ed ordiniamo che qualunque venditore ambulante o venditrice che vende mele, frutti, polli, uova o altre cose non coltivate, sia obbligato a pagare mensilmente all’officiale dei dazi per ciascuno di questi 10 soldi di denari, purché non sia inteso per un forestiero che porta una cosa non coltivata, mele, frutti o polli, e costui non sia obbligato a pagare tale dazio. E qualsivoglia rivenditore a posto fisso o un negoziante, o qualsivoglia altro che venda pane, orzo, o farro grande al minuto paghi per qualsivoglia mese 10 soldi all’officiale dei dazi, sotto pena di 100 soldi di denari.

6 Rub.13   –   Il dazio dei fornaciari e della conceria del cuoio.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia una qualche fornace con il motivo di fare e cuocere laterizi, coppi, pianche <piane> e calce, paghi, in qualsivoglia anno, all’officiale dei dazi, un fiorino d’oro. E chiunque abbia una fornace per cuocere vasi, e li cuocesse, paghi per qualsivoglia anno soldi 40. E se questi vasi fossero venduti all’ingrosso e abbia voluto esportare dalla Città, l’esportatore paghi, per qualsivoglia libra del prezzo, 6 denari e non di più. E chiunque abbia avuto una concia da cuoio e per conciare ed ivi questo cuoio da conciare verrà elaborato paghi 40 soldi per qualsivoglia anno. E se la detta calce, i coppi e i mattoni si esportassero, per mare o per terra, paghi per il dazio dodici denari per libra della loro valutazione. E nessuna persona osi o presuma portare a qualche abitazione della concia del cuoio per conciare in qualche casa, senza il permesso dell’officiale dei dazi, allo scopo che non venga frodato il dazio, sotto la pena di 25 soldi di denari per qualsivoglia volta. E ai pagamenti qui detti siano obbligati tanto i produttori quanto gli affittuari o uno di essi che sia più buono per pagare, e sia lecito all’officiale dei dazi di costringere colui che egli abbia voluto tra questi stessi, a pagare detto dazio.

6 Rub.14   –   La misura dei cereali e delle altre mercanzie.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia salma di grano e di altra biada, di legumi, di semi di lino e di noci che venissero misurate nelle piazze del Comune, siano pagati, dal venditore, soltanto quattro denari. E nessuna persona, senza il permesso dell’officiale dei dazi, osi o presuma di misurare alcun genere di biade se non nella piazza di San Martino, pena 100 soldi di denari per ognuno e per qualsivoglia volta. E queste misure siano misurate nell’uso solito, cioè il grano e orzo siano rasati fino al ferro e siano quattro «buzette» <cassette> del grano e dell’orzo; per qualsivoglia salma di farro grande siano cinque cassette rasate fino al ferro. E una salma di noci, e dei fichi sia di sei cassette rasate fino al ferro. Le noci ed i fichi siano rasati dal venditore e non da altro. Una salma di castagne sia cinque cassette. Una salma di olive sia di quattro cassette rasate fino al ferro. L’oliva, in realtà, che verrà venduta debba essere misurata dal vetturino comune <ordinario> e non da un altro; e questo vetturino debba essere chiamato e assegnato dal padrone del pistrino, prima che inizi a macinare, e sia obbligato a giurare tutta la quantità oliva che abbia portato nel pistrino, al quale sia stato inviato, a segnalare all’officiale dei dazi, sotto la pena di 100 soldi. E chi abbia trasgredito nelle dette cose, sia condannato alla pena già detta; e la metà di questa pena sia per il Comune e l’altra per l’appaltatore dei dazi. Si faccia salvo che sia lecito a qualsivoglia negoziante di vendere nel proprio posto o nelle piazze, fave, ceci o altri legumi senza penalità, al minuto, cioè ad «ottave, a quarte, a coppi». E sempre nella piazza del Comune, ove si vendono cereali, sia obbligato ad essere presente un officiale con il bastone per misurare, e per rasare le misure nel modo dovuto, o per dirimere le controversie che di solito sorgono circa le misure fra l’acquirente ed il venditore.

6 Rub.15   –   Il dazio del pane.

   Decretiamo che qualsivoglia persona che produce pane da vendere nella Città di Fermo, nel Porto, sia obbligato e debba pagare il dazio, in qualsivoglia mese, all’officiale dei dazi, con 10 soldi di denari.

6 Rub.16   –   Il dazio pagato una sola volta su cose non è più da pagare.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia pagato una sola volta il dazio per una certa cosa o mercanzia, possa trasportarla o far trasportare, esportare e vendere fuori dalla Città, senza un altro pagamento di dazio; e questo statuto non pregiudichi gli altri statuti inseriti nel presente volume, in virtù dei quali il dazio si debba pagare di terza mano o in modo diverso.

6 Rub.17   –   Sugli stracci dei panni.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo dei panni cuciti di lana o di «guarnelli» di qualunque “stracceria” siano pagati dodici denari per libra; cioè sei denari per parte.

6 Rub.18   –   Il dazio delle noci, dei fichi e del seme di lino.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo delle noci, dei fichi, e del seme di lino che sono venduti nella Città di Fermo e del suo distretto o che venissero esportati dalla Città di Fermo e dal suo distretto, sia pagato il dazio di dodici denari per libra, cioè sei denari per parte. Per l’esportazione in realtà, quando la gabella per questo acquisto sia stata pagata, non si paghi più.

6 Rub.19   –   Il legname verde e stagionato elaborato non sia esportato fuori dalla Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia botticello nuovo, che viene esportato dalla Città da chiunque, siano pagati per il dazio sei denari per libra del prezzo. Per i botticelli vecchi o secchi e per i barili nuovi, e per altra cosa simile ad essi siano pagati dall’esportatore dalla Città di Fermo dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo. E per qualsivoglia specie di legname nuovo, portato per mare o per terra e che verrà esportato dalla Città di Fermo, se non sia stato pagato il dazio, si paghino dodici denari per libra di prezzo; e se il dazio sia stato pagato, non si paghi più, e si possa esportare. Sia lecito tuttavia a chiunque di importare in Città botti o altre masserizie vecchie e usate di legname, per proprio uso, senza pagamento di dazio, purché non si venda, in tal caso paghi il dazio.

6 Rub.20   –   Per coloro che mandano il lino «graminato» <verde> e scapezzato <pettinato> nella Città di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che qualsivoglia Cittadino o forestiero abbia importato nella Città e nel Porto di Fermo lino verde o ‘pettinato’, che sia venduto o no, paghi dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo. Se in realtà venga venduto, paghi altrettanto, cioè, sei denari per parte.

6 Rub.21   –   Per coloro che forniscono formaggio, melarance e nocciole.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia portato nella Città e nel Porto di Fermo e in riva al mare formaggio, melarance, nocciole paghi dodici denari per libra del prezzo; eccettuando il formaggio per il quale non ci sia l’obbligo di pagare, se non venga venduto e allora siano pagati sei denari per parte.

6 Rub.22   –   Per la vendita della cera e delle spezie.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo della cera, e delle spezie, cioè zafferano, pepe, zenzero, cumino o altre cose appartenenti alla spezieria siano pagati dodici denari per libra <del prezzo>, se il dazio non sia stato pagato. E se qualcuno abbia venduto cera elaborata in ceri, e candele, o immagini <di cera>, siano stati pagati dodici denari per libra del prezzo, se il dazio della cera non sia stato pagato; e per tale pagamento ci si attenga al giuramento del venditore, o alla ricevuta del pagamento del dazio della detta cera.

6 Rub.23   –   Per la lana da vendersi in Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo della lana, che viene venduta nella Città o nel Porto di Fermo, e nelle Ville, sia pagato il dazio di dodici denari cioè sei denari per parte. Ma se l’acquirente confezionasse i panni e abbia venduti questi panni all’ingrosso, questo acquirente della lana non sia tenuto a pagare il dazio, ma un <diverso> acquirente, cioè sei denari per libra del prezzo per l’acquisto di questi panni e il tale venditore di questi panni sia obbligato e debba, quando abbia venduto questi panni all’ingrosso, a dare notizia all’officiale dei dazi entro il secondo giorno, sotto la pena di 100 soldi di denari.

6 Rub.24   –   Per il carbone.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo del carbone, che viene venduto in Città, o al Porto di Fermo, siano pagati 12 denari per libra.

6 Rub.25   –   Per le castagne.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo delle castagne vendute nella Città o nel Porto di Fermo siano pagati dodici denari per libbra, cioè sei denari per parte, o per la misura di qualsivoglia salma quattro denari, da pagarsi dal venditore.

6 Rub.26   –   Per il vetro elaborato.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo del vetro elaborato siano pagati 12 denari per libbra fra l’acquirente e il venditore.

6 Rub.27   –   Per la mola per i mulini.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia libra del prezzo della mola o della ‘macina’ per il mulino o per il pistrino che venisse portato nella Città o nel Porto di Fermo siano pagati dodici denari per libra sia che sia un Cittadino o un forestiero. E se allorché venisse condotta o venisse esportata, il padrone di questa mola non fosse presente, il signore esportatore o colui che la importa sia tenuto al pagamento del detto dazio.

6 Rub.28   –   Non portare le mercanzie, se non attraverso le porte della Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona osi o presuma importare o portar via alcune mercanzie, o cose per le quali si pagasse il dazio, attraverso una porta della Città di Fermo, se non attraverso le porte di San Francesco, di Santa Caterina, di San Giuliano, e di San Marco sotto pena di 100 soldi e nondimeno paghi doppio il dazio.

6 Rub.29   –   Non mettere tributi del Comune.

   Decretiamo che nessuno osi imporre alcun gravame in qualche parte del suo possedimento senza il permesso e la volontà dell’officiale dei dazi, sotto la pena di 100 soldi di denari per qualsivoglia volta.

6 Rub.30   –   Per i vetturali e per i barcaioli.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessun Vetturino o Barcaiolo possa esportare o portare via dalla Città o dal Porto di San Giorgio, per mare o per via terra, senza il permesso e la ricevuta dell’officiale del dazio del Comune, alcuna mercanzia, o cosa, sotto la pena di 50 libre di denaro, e nondimeno paghi un dazio doppio.

6 Rub.31   –   Per le salme <pesi> degli Studenti, dei Religiosi e degli Officiali.

   Decretiamo ed ordiniamo che per le salme di cose o di strumenti dei libri, e di altre cose, tanto degli Officiali quanto dei Religiosi, degli Studenti, degli Stipendiati, che venissero condotte nella Città o nel contado di Fermo, da ovunque vengano, anche ad opera dei Cittadini e degli abitanti del contado, e per le cose che si esportassero dalla Città e dal contado, per mare, o per via terra, non sia pagato alcun dazio, ma possano liberamente essere importate ed esportate.

6 Rub.32   –   La dichiarazione dell’acquisto e della vendita di tutte le cose per le quali viene pagato il dazio.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia importato, abbia acquistato o abbia venduto alcune cose, o mercanzie di qualunque genere o qualità siano, nella Città, nelle Ville, o nel Porto di San Giorgio, per le quali si debba pagare il dazio, tanto il venditore quanto l’acquirente o colui che le importa o uno di questi, sia obbligato e debba darne notizia e denunciare all’officiale dei dazi del Comune entro il terzo giorno dal giorno dell’immissione, della vendita, e dell’acquisto di tali cose, sotto la pena di 100 soldi e del pagamento del dazio al doppio per ognuno e per qualsivoglia volta. E ad ognuno è possibile accusare e denunciare, e abbia la quarta parte della pena e sia tenuto segreto. E sia obbligato a pagare il dazio all’officiale del dazio, entro otto giorni, da calcolarsi dal giorno dell’importazione o dell’acquisto, sotto la detta pena.

6 Rub.33   –   L’arbitrio del Giudice e degli altri officiali riscossori del dazio del Comune.

   Decretiamo ed ordiniamo che sia lecito a qualsivoglia officiale addetto al dazio del Comune per la riscossione, di obbligare e costringere tutti i singoli che debbono pagare qualche dazio, di qualunque luogo siano, e di gravare costoro in modo reale e personale, fino a quando da essi non sia stato pagato il dazio per intero e con effetto, come e quando ad essi sembrerà opportuno o piacerà che sarà necessario e in maniera opportuna, libera ed impune, purché non si scavalchi la forma dei presenti statuti. E il Giudice dei dazi, nelle cose qui dette e riguardo alle dette cose, possa fare la procedura senza chiasso, né parvenza di giudizio, avendo praticato o non praticato l’ordine della legge, sul fatto, dopo aver ricercata la sola verità, e per mezzo di atti giudiziari con informazioni sufficienti di qualunque sorta, ad arbitrio del detto Giudice contro qualsivoglia frodatore del detto dazio. E chiunque possa fare l’accusa e la denuncia dei frodatori dei dazi e riceva la quarta parte della pena e sia mantenuto segreto. E questa quarta parte della pena che il Giudice farà pervenire al Comune, deve essere pagata dal Banchiere del Comune

6 Rub.34   –    I riscossori dei dazi.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Giudice dei dazi, che ci sarà stato nel tempo, sia obbligato e debba egli stesso e i suoi officiali, due volte per qualsivoglia settimana, durante il proprio officio, sollecitare gli officiali dei dazi, e rivedere sempre più spesso i loro registri, o quaderni, e ciò affinché l’entrata sia bene collocata ed applicata negli scritti, e avere e ricevere per iscritto, tramite essi o qualsivoglia di essi, dovunque, tutti i singoli non paganti il dazio; e finalmente ricercare questi stessi non paganti e farli gravare, in tal maniera o cosicché entro giorni otto, dal giorno del loro recupero, debbano aver pagato il loro dazio, sotto pena di 25 fiorini d’oro da prelevare e riscuotere a tale Giudice dal suo salario, nel tempo del suo sindacato; e possa e debba essere fatta la denuncia e accusa da chiunque.

6 Rub.35   –   L’aiuto e l’agevolazione da praticare con gli officiali dei dazi.

   Decretiamo ed ordiniamo che il Giudice di giustizia e dei dazi del Comune di Fermo, e il Podestà, il Capitano del popolo e chiunque degli altri officiali del Comune, ad ogni domanda e richiesta degli officiali dei dazi o degli appaltatori degli stessi, qualora appaltarli sia ottenuto conveniente per il Comune, siano obbligati e debbano catturare o far catturare coloro che ricusano di pagare il dazio, e costringerli o trattenerli fino a quando il dazio non sia stato pagato, sotto pena di 10 fiorini per qualsivoglia trasgressore, per qualsivoglia volta. E li catturino e li facciano catturare, liberamente ed impunemente, tanto nelle case degli stessi, quanto in altri luoghi della Città e del Comune di Fermo, se siano stati sospettati e fuggitivi, e condurli alla Curia e porli nel Palazzo e nelle carceri a volontà di questi officiali e appaltatori, fino a quando non sia stato pagato per intero il dazio. E i detti Podestà, Capitano, Giudice di giustizia e gli altri officiali del Comune siano obbligati a fare la stessa cosa, riguardo ai frodatori; cioè fornire aiuto, consiglio e sostegno a questi officiali dei dazi e agli appaltatori, a ogni loro richiesta, sotto la pena 25 fiorini d’oro da prelevare dalla loro paga, nel tempo del loro sindacato, per qualsivoglia volta quando abbiano trasgredito.

6 Rub.36   –   Le penalità da riscuotere.

Decretiamo ed ordiniamo che il Giudice di giustizia e dei dazi sia obbligato a compilare un registro di tutti coloro che pagano qualche penalità per frode del dazio, o a motivo del dazio, e in esso far scrivere con ordine i nomi, i cognomi di coloro che pagano la penalità, con inserire ivi la somma, e il motivo, sotto la penalità di 25 libre di denaro, a detto Giudice, da riscuotersi dal suo stipendio, per qualsivoglia volta quando abbia trasgredito.

6 Rub.37    –   Gli officiali posti a riscuotere i dazi.

   Decretiamo ed ordiniamo che qualsivoglia officiale addetto a riscuotere i dazi del Comune quando abbia trascurato di riscuotere qualche dazio, in maggiore o minore quantità, che sia dichiarata ed indicata nel presente volume degli statuti o in uno qualsivoglia di questi, il detto officiale sia obbligato e debba restituire con denaro proprio, tanto a colui dal quale abbia preso, quanto al Comune di Fermo, o alla tale persona, a richiesta della quale, il detto dazio venisse riscosso. E se abbia agito o abbia trascurato fraudolentemente, sia obbligato e debba pagare, oltre la somma trascurata, 10 libre al Comune o il doppio della somma trascurata o frodata. E possa essere accusato e denunciato da chiunque e costui abbia la quarta parte della pena, e sia tenuto segreto. E similmente questo statuto abbia vigore nei confronti degli altri officiali dei dazi addetti a registrare o a riscuotere, qualora nel loro officio abbiano commesso una frode o un errore.

6 Rub.38   –   Il divieto per l’avvocato e per il procuratore sul dazio.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessun Avvocato o Procuratore o qualsivoglia altro osi o presuma dinanzi all’officiale dei dazi del Comune di Fermo di fare l’avvocato, essere procuratore, o patrocinare, per qualsivoglia motivo di dazio, sotto la pena di 10 libre di denaro per ognuno, e per qualsivoglia volta, da riscuotersi sul fatto se non sia per richieste con chiamata, o costrizione.

6 Rub.39   –   Non riscuotere nulla più del dazio dovuto, né aggravarlo contro la forma del presente statuto.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessun officiale dei dazi, cittadino o forestiero, osi riscuotere o costringere qualcuno a pagare qualche dazio oltre la somma contenuta nel presente volume degli statuti, né aggravare qualcuno o alcuni a motivo del detto dazio, né per frode in contrasto con la forma dei presenti statuti, sotto la pena di 10 libre di denaro a vantaggio del Comune e con risarcimento alla parte con il doppio di ciò che sia stato riscosso oltre il dovuto

6 Rub.40   –   Per cose non menzionate.

   Decretiamo ed ordiniamo che se dovessero comparire cose che non siano state nominate nel presente volume degli statuti e che fossero simili a quelle per le quali si dovesse pagare il dazio, venga pagato il dazio secondo la somiglianza di quelle cose che fossero dichiarate dai detti statuti. E se capitasse o venisse mosso qualche dubbio che non sia stato dichiarato con una forma dei presenti statuti, sia fatta una dichiarazione e i signori Priori del popolo, o il Gonfaloniere di giustizia, per tale dubbio, la facciano fare da un solo cittadino da nominarsi per ogni contrada ad opera dei detti signori Priori. Tuttavia non venga pagato il dazio per la crusca, per la ginestra, per i fili di paglia, per la cenere, per i forconi, per i rastelli, e per gli acquaticci <mosti>.

6 Rub.41   –   Le pene per coloro che agirono contro le disposizioni dei presenti statuti.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque abbia agito contro la forma di qualche statuto contenuto nel presente volume, o abbia frodato qualche dazio, sia punito e condannato con 100 soldi di denari dal Giudice dei dazi, sul fatto stesso, senza alcun processo; facendo salvo il caso in cui vi fosse una pena speciale dichiarata nel presente volume degli statuti, e in questo caso sia obbligato a pagare quel dazio soltanto, e in minore quantità, dopo aver visto la condizione della persona e la qualità del misfatto. E riguardo a tutte le singole condanne, le pene che venissero riscosse ad opera dello stesso Giudice, o di un altro officiale, il quale fosse <addetto> a tale dazio, la metà delle stesse condanne e delle pene debba essere a vantaggio del Comune di Fermo, e in realtà, l’altra metà debba essere per l’appaltatore di tali dazi. E il Podestà, il Capitano del popolo e ciascuno di essi, e di qualsivoglia officiale degli stessi e altri officiali del Comune, per i dazi da riscuotere, siano obbligati e debbano dare aiuto, consiglio e sostegno, e dare gli inservienti a questi dazieri a loro richiesta, sotto la pena di 100 libre di denaro dalla loro paga. E allo stesso modo qualsivoglia officiale di ciascun Castello o Villa del contado di Fermo sia obbligato a dare aiuto e sostegno a questi dazieri, sotto la pena di 10 libre di denaro.

6 Rub.42   –   Sui tempi per pagare il dazio e a chi.

   Per evitare un errore, decretiamo ed ordiniamo che per tutte le cose e le mercanzie che venissero portate, con lo scopo di esportarle, per mare o per via terra, o quelle che non siano esportate, per le quali si dovesse pagare il dazio, questo dazio di tali cose o mercanzie, appartenga, e sia competenza o debba essere pagato a colui o a quelli, a richiesta del quale o dei quali, tali dazi venissero riscossi al tempo del loro trasporto o della loro segnalazione e della denuncia. E similmente per l’olio immagazzinato, per il quale il dazio debba essere pagato da colui o coloro, a richiesta del quale o dei quali il dazio venisse incassato al tempo dell’immagazzinamento di questo olio, o del trasporto d’arrivo o sia esportato dalla Città o dal Porto di Fermo oppure no, o per mare, o per via terra oppure no, anche se il tempo dell’appalto dei dazi fosse scaduto, oppure no.

6ub.43   –   Per coloro che godono qualche immunità di dazi.

   Decretiamo ed ordiniamo che se in vigore di qualche statuto, o di un’altra legittima concessione che fosse stata praticata fino ad ora, fosse stato lecito, o fosse lecito a qualche Comunità, o a singole persone di questa Città o del contado, di importare o condurre per mare o per via terra, alcune cose o mercanzie per la propria vita, e tale importatore o conduttore o colui che fa importare o condurre, disponesse di vendere le dette cose o mercanzie importate e condotte per la sua vita, sia obbligato a segnalare all’officiale del dazio le dette cose entro il secondo giorno dopo che le abbia vendute, e debba pagare il dazio dovuto secondo la forma dei presenti statuti. E chi abbia trasgredito, perda le cose vendute, o il loro prezzo, e nondimeno paghi un dazio doppio, e come pena 25 libre di denaro per qualsivoglia volta, e possa essere accusato da chiunque, e costui abbia la metà della pena e sia tenuto segreto.

6 Rub.44   –   Il dazio del vino venduto a salma o alla spina.

   Decretiamo che per il vino che viene venduto alla spina, per il dazio per qualsivoglia libra del prezzo si paghino sei soldi e otto denari. E se qualcuno abbia comperato vino all’ingrosso, cioè a salma <peso> con lo scopo di rivenderlo al minuto alla spina, per qualsivoglia libra del prezzo, paghi dodici denari oltre al detto dazio alla spina, cioè sei denari per parte. E ciò abbia vigore nella Città, al porto di Fermo, e nelle Ville già detti. E se qualcuno abbia portato vino o mosto comperato con lo scopo di rivenderlo nella Città, e nel Porto di Fermo e nelle Ville già detti, paghi dodici denari per qualsivoglia libra. Facendo salvo che sia consentito a chiunque di portare il mosto che sia di produzione propria, per tutto il mese di ottobre, senza pagamento di alcun dazio. E se lo abbia portato dopo detto mese, paghi dodici denari per libbra del prezzo della valutazione dello stesso. E se qualcuno abbia voluto esportare o abbia portato con lo scopo di esportare una qualche quantità di vino, per mare o per via terra, fuori dal contado di Fermo e dalla riviera del mare, paghi per qualsivoglia salma di vino quattro soldi di denari e non sia affatto obbligato a pagare un altro dazio. Nessuno invece debba vendere e dare a qualcuno il vino a ‘salma’, o al minuto, se non con uno specifico permesso dell’officiale del dazio e con la ricevuta dei detti officiali, sotto la pena di 100 soldi di denari per ognuno e per qualsivoglia volta. Aggiungiamo che per il vino che venisse venduto all’ingrosso o al minuto al tempo delle fiere, cioè per tutto il mese di agosto, e entro l’anno per opera di coloro che ospitano i forestieri, si debba pagare il dazio dovuto come è ordinato per la spina; ciò non abbia vigore per il vino che venisse venduto all’ingrosso, o al barile per opera dei cittadini o degli abitanti <ad uso> per il vitto di loro stessi e della famiglia.

6 Rub.45   –   Il dazio del magazzinaggio nel Porto di Fermo.

   Decretiamo che chiunque abbia portato nel Porto di San Giorgio battelli pieni di olio, o di vino, oppure vuoti, tanto nel magazzino del Comune, quanto in un’altra parte di detto Porto, paghi per qualsivoglia battello dodici denari. In realtà per qualsivoglia collo <fardello> di altra mercanzia paghi quattro denari. Per qualsivoglia miliare di agli cinque denari; per qualsivoglia miliare di cipolle due soldi anche per cose simili a queste; e ciò per il dazio del magazzinaggio.

6 Rub.46   –   Nessun padrone di un naviglio possa caricare e scaricare qualche sua mercanzia senza il permesso di un officiale.

   Decretiamo che nessun padrone di qualche nave, grande o piccola, debba caricare o far caricare alcune mercanzie o cose nella stessa nave, né scaricare da tale nave alcune mercanzie o cose senza un esplicito permesso dell’officiale del dazio, sotto la pena di 25 libre di denaro, e nondimeno per le stesse mercanzie e cose paghi un dazio doppio. E nessuno dalla riviera del mare, e dal Porto, o da altro luogo di tale riviera e anche dalla Città debba portare mercanzie nell’abitazione senza un permesso di tali officiali del dazio, né porti né consegni cose che venissero scaricate o caricate in qualche nave, oppure da qualche nave, sotto la pena di 100 soldi di denari.

6 Rub.47   –   Le navi e le barche.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualche nave o barca sia stata posta in riva al mare o nel Porto di Fermo e sarà caricata, paghi, se la nave fosse per 300 contenitori per il dazio del trasporto navale, tre fiorini. E se la nave sia per 100 contenitori, paghi un fiorino e mezzo. E se la nave sia per sessanta contenitori, paghi un fiorino. E se sia stata per 40 contenitori fino a 100 e da 100 fino a 300 contenitori, paghi per la quota parte secondo la già detta quantità. e se sia stata una qualche barca o barcone da venti contenitori fino a trenta, paghi per il trasporto navale 40 soldi di denari. E se la barca o il barcone sia stato da quindici contenitori, paghi sedici soldi di denari. E se sarà per dieci contenitori, paghi 10 soldi. E se sarà per cinque contenitori, paghi sei soldi. E chiunque sia venuto con una qualche barca e abbia dato uno scafo all’ormeggio o abbia dato un ponte verso terra e abbia avuto mercanzie in essa, per le stesse sia obbligato a pagare il dazio dovuto, come indicato sopra. E i padroni di dette navi o delle barche siano obbligati a pagare il detto trasporto navale, come detto sopra. E se i padroni fossero franchi o fossero assenti i marinai siano obbligati a pagare il detto trasporto navale e i loro mercanti. Inoltre se qualcuno abbia fatto qualche nuova nave o barca e l’abbia fatta fare nel Porto o sulla riva del mare, sia obbligato di pagare il dazio dovuto, cioè dodici denari per libbra del prezzo secondo la valutazione da farsi dall’officiale del dazio del Comune. Facendo salvo che venga dedotto il dazio per tutte le cose trasportate con la nave o con la barca o lavorate, per le quali sia stato pagato il dazio nella Città o nel Porto o nella sua riviera.

6 Rub.48   –   Rame nuovo e vecchio.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno, nella Città o nel Porto, abbia acquistato rame nuovo elaborato o vecchio <usato>; con lo scopo di esportarlo da questa Città o dal Porto, paghi, per qualsivoglia libra del prezzo del rame elaborato sei denari, e per il rame vecchio dodici denari per qualsivoglia libra dell’acquisto o della valutazione. Sia tuttavia lecito a chiunque di importare rame nuovo e usato per uso proprio ed egualmente masserizie usate, ma se lo abbia vendute, sia obbligato al dazio.

6 Rub.49   –   Il dazio sulla macelleria e sulle sue parti, e per coloro che mandano carni salate o fresche nella Città o nel Porto di Fermo.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno, nella Città o nel Porto di Fermo, abbia importato carni salate o fresche per la vita di se stessi, paghi, per qualsivoglia libra di carne, tre denari e sia obbligato a lasciare una prova alla porta <della città> e presentare <ciò> all’officiale del dazio. E il daziere della porta sia obbligato a bollare, sotto la pena di 100 soldi di denari qualsivoglia volta quando abbia trasgredito nelle dette cose.

6 Rub.50   –   Per coloro che forniscono agnelli, capretti o maialini.

   Decretiamo che se qualcuno abbia importato nella Città o nel Porto di Fermo, oppure in questi abbia venduto un maialino, un agnello, un capretto, paghi per ognuno di questi da 20 soldi, diminuendo fino ad uno; e più di ciò, in realtà, paghi dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo, facendo salvo quelli regalati o quelli portati per proprio uso.

6 Rub.51   –   Per coloro che acquistano agnelli, capretti e maialini con lo scopo di rivenderli.

   Decretiamo che nessun albergatore, o qualsivoglia altro <individuo> possa acquistare un agnello, un capretto, o qualche maialino o qualche altro animale vivo o macellato di recente, o salato con lo scopo di rivenderlo nel suo albergo, o altrove, se non paghi tre denari per qualsivoglia libra delle carni, sotto la pena di 100 soldi per qualsivoglia volta.

6 Rub.52   –   Gli animali che possono essere comperati dai macellai.

   Decretiamo ed ordiniamo che qualsivoglia Macellaio, o qualsivoglia altra persona acquistasse qualche animale vivo con lo scopo di rivenderlo al minuto, paghi per qualsivoglia libra delle carni, tre denari. E se fossero carni bovine, paghi per qualsivoglia capo soldi otto, e per qualsivoglia capo di castrone soldi due; e per qualsivoglia capo di maiale, o scrofa, soldi quattro e per qualsivoglia capo di pecora, o di capra, o di becco, 18 denari; per qualsivoglia capo di agnello, di capretto o di maialino, un soldo. E questi macellai possano e debbano, trattenere, da tali venditori di animali, la metà della detta somma, che sono obbligati a pagare per il dazio, e non di più.

6 Rub.53   –    La vendita di carni da parte dei macellai e la pesatura di queste.

   Decretiamo ed ordiniamo che nessun Macellaio o qualsivoglia altra persona, nella Città o nel Porto, volendo produrre carni da vendere, osi o presuma macellare o vendere qualche animale in qualche altro luogo se non nelle macellerie usate fino a questo momento, se non in presenza, con il permesso e con l’ordine dell’officiale del dazio del Comune; ed inoltre debba, tramite l’officiale del dazio, pesare, come di consueto, tale animale tutto ed intero con la stadera del Comune. E che questo macellaio non possa e non debba macellare tale animale se prima non sia stato pesato come sopra, sotto penalità al trasgressore di 100 soldi per qualsivoglia volta. E possa essere accusato e denunciato da chiunque, e <costui> abbia la quarta parte della pena.

6 Rub.54   –   Il dazio sulle bestie vendute dai macellai da pagarsi entro una scadenza.

   Decretiamo che qualsiasi Macellaio o qualsivoglia altra persona che produce carni da vendere, sia obbligato e debba pagare, in qualsivoglia giorno di venerdì, per tutte le singole carni e animali da essi stessi vendute, il dazio ad essi che compete su ciò, e prima e dopo ad ogni richiesta dell’officiale di questo dazio, sotto la penalità al trasgressore di 100 soldi, qualsivoglia volta.

6 Rub.55   –   I maialini da vendersi cotti <porchetta>.

   Decretiamo che per qualsivoglia maialino cotto da vendere da chiunque debbano essere pagati tre soldi di denari per qualsivoglia libra di carne. E detto maialino, prima della sua cottura, sia pesato senza le interiora.

6 Rub.56   –   Per le carni da comperare per banchetti, suffragi e sposalizi.

   Decretiamo ed ordiniamo che chiunque compri carni per banchetti, sposalizi o suffragi del settimo giorno, sia obbligato e debba pagare il dazio di tre denari e non di più per libra delle carni che abbia comperato al di fuori delle macellerie del Comune; eccetto per un agnello, un capretto, un maialino per i quali non debba pagare se non dodici denari per ognuno. E queste carni non debbano essere tagliate, o detti animali non debbono essere uccisi senza il permesso dell’officiale dei dazi del Comune, e debbano essere pesati, sotto pena di 100 soldi di denari per qualsivoglia volta per il trasgressore e con raddoppio del dazio.

6 Rub.57   –   Il dazio sui pesci.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno nella Città o nel Porto di Fermo abbia portato del pesce salato, o fresco, cotto, o seccato, paghi due soldi per qualsivoglia libra del prezzo, e sia obbligato far vedere i pesci all’officiale del dazio del Comune, e pesarli. Se qualcuno in realtà l’abbia esportato fuori dalla Città o dal contado di Fermo, paghi, per qualsivoglia libra del prezzo, 5 soldi di denari per il dazio.

6 Rub.58   –   Per i maiali da macellarsi dai cittadini.

   Decretiamo ed ordiniamo che sia lecito a qualsivoglia cittadino o abitante della Città di Fermo, per la vita propria e della sua famiglia, di macellare, o di far macellare due maiali e non di più, purché sia iscritto tramite l’officiale del dazio, con lo scopo che non si possa frodare il dazio, senza pagamento di alcun dazio; e se ne abbia macellati di più, paghi per qualsivoglia libra delle carni denari tre.

6 Rub.59   –   Per le carni salate da esportare per mare.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia portato nella Città di Fermo o nel Porto di San Giorgio le carni salate con lo scopo di esportarle per mare, paghi dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo sulla loro valutazione. Se, in verità, abbia prodotto carni, nella Città o nel Porto con lo scopo di salarle, paghi, per qualsivoglia libra delle carni, tre denari. E a lui sia lecito di esportare tali carni per mare, a proprio piacere e volontà, senza alcun altro pagamento del dazio.

6 Rub.60   –   Per gli animali malati o morti che si possono vendere.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia animale infetto o malato, o morto, che venisse venduto alle porte della Città di Fermo o del Porto di San Giorgio, o nelle Ville, già detti, venga pagato il dazio indicato sotto, cioè per qualsivoglia libra del prezzo della loro vendita, fino ad otto libre, siano pagati due soldi. E, in realtà, al di sopra fino a dodici libre di denaro siano pagati 30 soldi. E ancora sopra fino a 15 libre di denari siano pagati soldi 40 denari. E per il cuoiame e per le pelli di tali animali siano pagati dodici denari per libra, cioè sei denari per parte. E detti animali prima siano visti dall’officiale del dazio, e non si possano vendere senza il permesso di costui, sotto la pena di 100 soldi di denari per ognuno e per qualsivoglia volta. E per i denari ricavati da queste pelli e carni ci si attenga al giuramento del venditore di questi animali.

6 Rub.61   –   Per le pelli da importare nella Città e nel Porto.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia portato nella Città o nel Porto di Fermo pelli di bue, o di bufalo, o di scrofa, o altre pelli, paghi per qualsivoglia libra di denaro sulla loro valutazione, dodici denari da qualunque parte provengano, e dopo pagato il dazio sia a lui lecito di esportare e vendere, senza alcun altro pagamento del dazio, facendo salvo che se qualcuno abbia voluto fare conciatura del cuoiame o delle pelli dei suoi animali, per sé e per la sua famiglia, non sia obbligato a pagare purché non le abbia vendute, e per questo ci si attenga al suo giuramento.

6 Rub.62   –   Per gli animali che i macellai debbano acquistare ed essere macellati entro un certo tempo.

    Decretiamo ed ordiniamo che qualsivoglia Macellaio, o qualsivoglia altra persona che produce carni da vendere, debba aver venduto al dettaglio gli animali che abbia comperato per la macellazione, o per un suo interesse, entro tre mesi da calcolarsi dal giorno dell’acquisto degli stessi animali. E se entro questa scadenza non abbia venduto o non abbia macellato presso tale macelleria, sia obbligato e debba pagare come pena di 100 soldi di denari, per il dazio dell’acquisto di questi animali, cioè dodici denari per libra. E se abbia tenuto questi animali per la vita <loro>, sia obbligato a pagare il dazio per una quota da indicarsi in seguito. E ciò non abbia vigore per i verri o per i castroni da comperare o da tenere dai macellai con lo scopo di macellarli nelle macellerie, e per questi sia consentito di tenerli fino a quando li abbiano macellati.

6 Rub.63   –   Per il cuoiame e per le pelli che debbano essere acquistate nella Città.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno abbia importato nella Città e nel Porto di Fermo cuoiame, o pelli di qualunque animale, paghi dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo, facendo salvo per il cuoiame e per le pelli di animali venduti dai macellai, per le quali fosse stato pagato il dazio di tre denari per libra. Il macellaio che vuole esportare o gli acquirenti di queste stesse paghino sei denari per libra del prezzo sulla loro vendita e non di più.

6 Rub.64   –   Il dazio dei cavalli, dei somari e delle altre bestie.

   Decretiamo che se qualcuno abbia portato nella Città di Fermo, o nel Porto, o nelle Ville e nel territorio di questa Città qualche cavallo, somaro, o somara, per ognuno paghi, per qualsivoglia libra del prezzo della loro valutazione o dell’acquisto, dodici denari per libra. E similmente per i buoi, le vacche, i muli, i maiali, le capre, le pecore e per gli altri animali siano obbligati a pagare nel detto modo. Se qualcuno, in realtà, abbia portato <ciò> per la propria vita, e abbia acquistato fuori dalla Città o dal contado di Fermo un cavallo o un ronzino per questi non sia obbligato a pagare (il dazio); ma se lo abbia venduto sia obbligato a pagare il dazio dovuto. Se, in realtà, qualcuno abbia pagato il dazio per un somaro, per un bue, o per gli altri animali, e abbia rivenduto questi stessi animali o qualcuno di essi, l’acquirente sia obbligato di pagare sei denari per libbra del prezzo per la sua parte. E similmente se siano passati per più mani, o i detti animali fossero stati rivenduti, l’acquirente sia obbligato di pagare altrettanto. E se qualcuno abbia venduto un cavallo o un altro animale per il quale non sia stato pagato il dazio nella Città o nel Porto di Fermo, o abbia esportato e abbia venduto quegli <animali> fuori dalla Città di Fermo, paghi dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo. E tale venditore o esportatore sia obbligato a farlo sapere all’officiale dei dazi, entro il terzo giorno dopo il suo ritorno, sotto la pena di 100 soldi di denari, ed un dazio doppio.

6 Rub.65   –   Il dazio degli animali da allevamento ossia da tenere nei pascoli.

   Decretiamo che se qualcuno nella Città di Fermo, e nel suo distretto e nel Porto, e nelle Ville di Montone, Lognano, Monte Secco, Monte San Martino abbia tenuto o abbia avuto un bue, una vacca, un maiale o una scrofa, una pecora, un montone, capre, cavalle, o animali da soma, o un altro animale, paghi per qualsiasi anno per ogni animale specificato nel modo scritto qui cioè:

-per qualsivoglia bue o vacca, giovenco o giovenca sopra un anno, soldi 10 denari 0

-per qualsivoglia maiale o scrofa castrata da mesi tre   s. 5

-per qualsivoglia scrofola   s. 6

-per qualsivoglia capra, caprone o irco  s. 6

-per qualsivoglia pecora, o montone fino a 100 fra padrone e lavoratore soldi 5;- sopra100, in realtà, soldi 9 per ognuno, a meno che il padrone non ne abbia; se non – 50 – in tutti i luoghi; ma se abbia di più paghi il dazio di 9 soldi; eccettuati gli allevati di un anno

-per qualsivoglia cavalla, asina o mula da soma in dimora  s. 20 d. 0

 Sono eccettuati e riservati tre buoi e due maiali per qualsiasi cittadino e abitante della Città di Fermo e delle dette Ville per la vita degli stessi, e di ciò non sono obbligati di pagare il dazio. E se non abbia avuto buoi da aratura o vacche da aratura, per questi non sia pagato come per i buoi detti sopra. E coloro che tengono tali animali siano obbligati e debbano, entro la scadenza del bando, segnalare all’officiale dei dazi anche gli allevati di un anno, come sopra, per i quali non si paghi nulla nell’allevarli in quell’anno intero, sotto la pena di 100 soldi per ognuno e per qualsivoglia animale non segnalato.

6 Rub.66   –   Il dazio dei cavalli da destinare al trasporto.

   Decretiamo che per qualsivoglia cavallo da darsi per il trasporto da parte dei cittadini o degli abitanti della Città di Fermo, si paghi, in qualsivoglia anno, il dazio di 20 soldi. E colui che tiene un ronzino da vettura debba farlo registrare dagli officiale del dazio, sotto la pena di 100 soldi per qualsivoglia trasgressore.

6 Rub.67   –   Il dazio su “bozza” e delle parti e delle cibarie che sono vendute.

   Decretiamo che se qualcuno, tanto cittadino quanto forestiero, abbia venduto nella Città, nel Porto, o nelle Ville, qualche genere di cereali, paghi per il detto dazio, cioè per qualsiasi salma di grano soldi otto e denari quattro, per qualsivoglia salma di orzo, di farro grande, di fava, di piselli, di ceci, o altri legumi soldi quattro e denari quattro; e l’acquirente paghi soldi due, facendo salvo quando questo grano, orzo, farro, fava o qualche cos’altro dei già detti fosse venduto agli albergatori o ad altri che fanno il pane da vendere, gli acquirenti paghino un dazio doppio, cioè di tutti questi detti, e otto soldi per qualsivoglia salma di grano, e quattro soldi per qualsivoglia salma di altro cereale o di legumi per la parte dell’acquirente. E parimenti chiunque altro abbia comperato ciò che è detto sopra con lo scopo di rivendere al minuto, sia obbligato a pagare il dazio doppio indicato sopra. E che nessuno possa misurare questo cereale altrove anziché nella piazza del Comune e pesare con le misure del Comune, né portar fuori dalla piazza queste misure del Comune, senza il permesso dell’officiale dei dazi, sotto la pena di 40 soldi di denari per qualsivoglia trasgressore e per qualsivoglia volta; e similmente per la farina. Se qualcuno, in realtà, abbia importato in questa Città o nel Porto qualche cereale acquistato nel contado, o al fuori dal contado, paghi, per qualsivoglia salma di cereale, metà del dazio per la sua parte, come sopra è stata indicata. Se qualcuno invece, desse o prendesse cereali, o li donasse per qualsivoglia altro motivo, il dazio sia pagato per metà da parte del ricevente, sotto la pena di 20 soldi per qualsiasi volta.

6 Rub.68   –   Il dazio della farina.

   Decretiamo ed ordiniamo che se qualcuno, tanto cittadino, quanto abitante del contado e di Porto di San Giorgio, abbia venduto farina di qualsivoglia cereale, o di legumi, ad altri anziché ai già detti albergatori o ad altri che fanno il pane da rivendere, paghi per qualsivoglia salma di farina sedici soldi, cioè dodici soldi da parte del venditore e quattro soldi da parte dell’acquirente. E se abbia venduto a questi albergatori o ad altri che fanno il pane da vendere, paghi un dazio doppio, cioè per qualsivoglia salma di farina per la sua parte soldi otto. E se la farina non fosse pesata in grano e fosse portata nella Città, paghi il dazio soltanto della pesa nel caso non si vendesse. E se detta farina fosse portata da chiunque, soltanto nella Città, nel Porto e nelle Ville già dette, e il grano di essa non fosse stato pesato, e questa farina fosse venduta, sia pagato per la pesa e per la vendita, come detto sopra. E se questa farina fosse importata nei detti luoghi da qualunque persona, e fosse di sua produzione, e il grano non fosse stato pesato, per questa farina paghi soltanto il dazio della pesa e niente oltre, se non fosse venduta; ma se fosse venduta, paghi per la pesa e la vendita, come sopra. E qualsivoglia portatore abbia l’obbligo, per detta farina, di lasciare una prova presso la porta <della Città> e farla vedere all’officiale dei dazi, sotto pena di 100 soldi per ognuno e per qualsivoglia volta.

6 Rub.69   –   La pesatura dei cereali.

   Decretiamo ed ordiniamo che per qualsivoglia centinaio del peso di qualunque cereale o di legumi con lo scopo di macinarli siano pagati per il dazio due soldi. E chiunque abbia l’obbligo di portare e di far portare questo cereale alle pese del Comune per la pesatura con le stadere del Comune, e altrove, sotto la pena di 100 soldi di denari e il pagamento del dazio dovuto, sotto la detta pena. E che qualsivoglia Mugnaio abbia l’obbligo e debba portare una ricevuta nel sacco pesato, sottoscritta di mano dell’officiale del dazio, sotto la pena di 100 soldi per ognuno e per qualsivoglia volta e per qualsivoglia trasgressore.

6 Rub.70   –   Il dazio sulle cose date a cottimo.

   Decretiamo ed ordiniamo che per l’affitto di case, o locali affittati a pigione e per gli animali affittati a soccida <soci>, o per il terreno dato a cottimo, vengano pagati, per il dazio del cottimo, dodici denari per qualsivoglia libra del prezzo nella loro valutazione e per l’affitto, cioè sei denari dal lavoratore e sei denari dal concedente (conduttore). E se il cottimo venisse pagato in grano, otto soldi per salma e la metà per altre granaglie, per l’orzo, per farro grande o per altri.

6 Rub.71   –   Per il pane da portare nella Città o al Porto.

   Decretiamo che se qualcuno abbia portato una certa quantità di pane in Città o al Porto, paghi per qualsivoglia centinaio di pane, dodici denari; tuttavia in modo tale che il pane non sia di un valore sopra i due denari. Qualora fosse di un valore e di un prezzo oltre due denari paghi per la quota parte, per quanto in più, secondo il numero e la quantità del pane.

6 Rub.72   –   Il dazio sugli animali dati in soccida <soci>.

   Decretiamo ed ordiniamo che per tutti gli animali da affittare o da dare a ‘socita’ (soci), o per fare laborerio, sia pagato metà dazio, cioè sei denari dell’estimo da farsi di essi; cioè per metà dell’estimo di essi da pagarsi dai conduttori, quando sia stata pagata da essi. E i detti locatori abbiano l’obbligo di fare la denuncia all’officiale dei dazi entro 10 giorni dal giorno in cui è stato fatto l’affitto.

6 Rub.73   –   Il dazio del mercato di Belmonte.

   Decretiamo ed ordiniamo che per ogni mercanzia o cosa che venisse venduta nel mercato di Belmonte, in un giorno di mercato, o in qualsivoglia strada attraverso la quale si va a tale mercato, nel giorno di mercato, si paghi per il dazio dodici denari per libra del prezzo, cioè sei denari per parte. E che se qualcuno abbia portato o abbia fatto portare dalla Città di Fermo, e dal Porto di Fermo a questo mercato alcune mercanzie o cose per le quali sia stato pagato il dazio in tale Città o al Porto, o abbia venduto queste cose nel detto mercato, non sia obbligato a pagare alcun dazio per tale vendita, ma l’acquirente soltanto sia obbligato a pagare all’officiale di questo mercato tutto l’intero dazio. Inoltre che se qualcuno abbia acquistato in questo mercato alcune mercanzie o cose, o animali con lo scopo di esportarli, e di portarli nella Città di Fermo con lo scopo di rivenderli, e di esportarli per mare, non sia obbligato a pagare il dazio in questo mercato; ma soltanto il venditore sia obbligato di pagare tutto l’intero dazio, e il tale acquirente debba tenere per sé questo dazio e pagarlo all’officiale del dazio di questo mercato. E ciò perché i detti acquirenti siano obbligati, allorché abbiano portato le dette cose nella Città di Fermo, a pagare il dazio su di esse. Inoltre per qualsivoglia rubbio di lino, il venditore sia obbligato a pagare un denaro. E per qualsivoglia pezza di canovaccio quattro denari. E per qualsivoglia misura di ciascun centenario di panno di lana, che venisse venduto all’ingrosso, questo venditore sia obbligato a pagare dodici denari. Inoltre chiunque abbia una cascina o una capanna coperta nel mercato di Belmonte, paghi per ciascuna e per qualsiasi mese dieci soldi di denari. Inoltre ad ognuno sia lecito, nel giorno di lunedì precedente il giorno di mercato, e nel giorno del mercoledì seguente, di qualunque luogo sia, di venire con le mercanzie e con qualsivoglia cosa, e con gli animali a questo mercato e starvi tranquillo e sicuro. E nessuno possa recare danno alla persona o alle cose; ma nell’andare, nello stare, nel ritornare sia libero e sicuro e incondizionato, nonostante alcune rivalse e condizioni; fatta eccezione per i banditi <esiliati> e per i condannati del Comune di Fermo, che fra i già detti non siano compresi. Non si possa, in questo mercato, fare accordi né costrizioni per qualche debito fatto in altro luogo, ma solamente per i debiti contratti per motivi riguardanti ed emergenti da questo stesso mercato. Inoltre qualunque Macellaio o un altro che producesse carni, o macellasse allo scopo di vendere carni in questo mercato, paghi questo dazio, cioè:

-per qualsivoglia maiale o maiale femmina, morti oppure macellati freschi o salati soldi 8

-per qualsivoglia bue, vacca, vitello o vitella s. 20

-per qualsivoglia castrone s. 4

-per qualsivoglia pecora, irco o montone s. 3

-per qualsivoglia capretto o agnello s. 1

6 Rub.74   –   Il dazio sugli animali che avranno transitato nel Distretto di Fermo.

   Decretiamo che se qualche cittadino o forestiero conducesse alcuni animali nel territorio di Fermo, da fuori distretto di Fermo, con lo scopo di esportarli al di fuori da questo distretto, paghi

-per qualsivoglia castrone soldi 2

-per qualsivoglia maiale o maiale femmina s. 5

-per qualsivoglia pecora, montone, capra o irco soldi 1 denari 6

-per qualsivoglia cavallo, o cavalla o mulo s.20

Salvo che se non potessero vendere questi animali, e a loro sia lecito, se vogliono ricondurli da dove li abbiano portati, senza alcun pagamento di dazio. E se fosse capitato di vendere qualcuno di tali animali in questo distretto di Fermo, il venditore sia obbligato a pagare all’officiale dei dazi, incaricato a riscuotere il dazio del pedaggio, dodici denari per libra, detratto il dazio per gli animali venduti, che sia stato pagato per il già detto pedaggio. E i restanti animali non venduti, liberamente, possano essere portati ove i conducenti abbiano voluto.

6 Rub.75   –   Il dazio sul transito.

   Fu stabilito che il transito degli animali o di altre cose, per le quali debba essere pagato il dazio, da parte dei forestieri che transiteranno, verranno o cammineranno nel territorio e nel distretto di Fermo e del suo contado, della fortezza, e del distretto, paghi il dazio qui detto:

-per qualsivoglia bue, vacca, giovenco, vitella, somaro soldi 10

-per qualsivoglia maiale o scrofa soldi 5

-per qualsivoglia castrone s. 2

-per qualsivoglia pecora, montone, capra, caprone s. 1 den. 6

-per qualsivoglia cavallo, o cavalla, o mulo s.20

-per qualsivoglia salma di grano, che venisse esportato fuori dalla Città di Fermo con lo scopo di esportarlo fuori da questo contado e dal distretto e transitasse per detto contado e distretto di Fermo s. 6

-per qualsivoglia salma di orzo, che venisse portato come sopra s.4

-per qualsivoglia salma di farro grande, che venisse portato come sopra s. 4

-per qualsivoglia salma di fava, che venisse portata come sopra s. 5

-per qualsivoglia salma di ceci, o di legumi, di panico o mele s. 4

-per qualsiasi salma di vino, che fosse portato da chiunque per mare o per terra s. 3

-per qualsivoglia salma di cera s. 30

-per qualsivoglia metro di olio che venisse esportato s. 5

-per qualsivoglia salma di miele s. 20

-per qualsivoglia salma di panni colorati fiorino 1 e mezzo

-per qualsivoglia salma di panni di “carfagno” s. 36

-per qualsivoglia salma di lana, che transitasse mezzo fiorino s.0

-per qualsivoglia salma di panni di lino1 fiorino s. 0

-per qualsivoglia salma di canovaccio s. 40

-per qualsivoglia salma di cenci s. 10

-per qualsivoglia salma di guarnelli fiorino 1 e mezzo s. 0

-per qualsivoglia salma di lino mezzo fiorino s.0

-per qualsivoglia salma di lana s. 30

-per qualsivoglia salma di accia filata s. 40

-per qualsiasi salma di pelli non conciate s. 30

-per qualsivoglia salma di cuoiame grosso non conciato s. 20

-per qualsivoglia salma di cuoiame conciato s.40

-per qualsivoglia salma di bambagia elaborata fiorino 1 s. 10

-per qualsivoglia salma di bambagia non elaborata s. 30

-per qualsivoglia salma di fichi secchi s. 4

-per qualsivoglia salma di peli dei cavalli s. 10

-per qualsivoglia salma di peli delle code dei cavalli fiorino 1 s. 0

-per qualsivoglia salma di rame elaborato s. 40

 E qualsivoglia salma delle dette cose e di tutte le altre cose per le quali spettasse pagare il dazio, si intenda e debba essere di 400 libre, se fosse di più o di meno ci sia l’obbligo di pagare per la quota parte. Inoltre se qualche Mulattiere, Vetturino, o qualunque altra persona in qualsivoglia condizione stia, tanto un abitante del contado, quanto un Cittadino che abbia esportato fuori dal contado, qualche mercanzia o cosa, per le quali dovesse pagare il dazio, o abbia esportate maliziosamente in frode del dazio, e non avesse pagato il dazio all’officiale dei dazi, o transitasse senza la ricevuta degli stessi officiali, sia punito con 25 libre di denaro.

6 Rub.76   –   Il forestiero possa esportare dal contado tutte le mercanzie, <senza dazio> eccettuando lino e canovaccio.

   Inoltre se qualche forestiero abbia acquistato in qualche Castello del contado di Fermo qualche mercanzia, o cosa, e la esportasse fuori da questo contado o l’avesse fatta esportare, dopo aver ottenuto il permesso, la possa esportare. E qualora fossero lino, canovaccio, lana, o qualcos’altro, per il quale sia obbligato a pagare il dazio, paghi sei denari per libra del prezzo e non di più, perché gli abitanti del contado non sono obbligati <pagare> per l’assegna (tassa).

6 Rub.77   –   L’abitante del contado possa introdurre ogni mercanzia nel contado senza dazio, perché paga l’assegna.

   Inoltre se qualcuno del contado portasse in questo contado di Fermo qualche mercanzia o cosa, se questa sia soggetta a qualche dazio, non sia obbligato a pagarlo affatto per le dette cose perché paga l’assegna.

6 Rub.78   –   Chiunque asporta dalla Città e dal contado il lino, la lana, i panni, i canovacci, la semente, le noci o altra mercanzia paghi il dazio.

   Inoltre se qualche abitante del contado, o Cittadino Fermano, o forestiero, in qualunque condizione stia, acquistasse lino, lana, panni di lino o di lana, canovaccio, semente di lino, noci, o qualunque altra cosa o mercanzia nella Città di Fermo, o in qualche Castello del contado di Fermo, e volesse esportarla, fuori da questa Città di Fermo, o l’avesse importata o l’avesse fatta importare, paghi per qualsivoglia libra del prezzo, per la parte di detto acquirente, sei denari e non di più.

6 Rub.79   –   Il forestiero che porta, soprattutto che vende qualcosa nel mercato di Belmonte, paghi il dazio, e possa portare indietro ciò che non vendesse.

   Inoltre se qualche forestiero venisse fuori dalla Città di Fermo al mercato di Belmonte con panni, animali o altra mercanzia, e vendesse in questo mercato in tutto od in parte, paghi il dazio che di solito si paga in detto mercato. E quello che non vendesse in detto mercato, se volesse lo possa portare indietro alla sua abitazione, o al luogo da cui lo condusse, e a lui sia lecito senza altro pagamento di dazio. E se lo volesse portare altrove, anziché al detto luogo, paghi il dazio dovuto per il passaggio, come è stato detto sopra, per ciò che abbia portato indietro.

6 Rub.80   –   Sia lecito a qualche abitante del contado di barattare e vendere un bue malandato fuori dal contado.

   Inoltre se a qualcuno che abita nel contado di questa Città di Fermo capitasse che qualche bue, o vacca o un altro animale gli si sia deperito, e fosse di sua proprietà, e volesse cambiarlo, o vendere, sia a lui lecito di vendere o cambiarlo fuori del contado di Fermo, senza pagamento di dazio.

6 Rub.81   –   Sia lecito al forestiero portare indietro la mercanzia non venduta, dopo pagati 6 denari per libra di cose vendute.

   Inoltre se qualunque commerciante o forestiero che fosse al di fuori del contado di Fermo, volesse vendere panni o altra mercanzia o cosa, che fosse stata immessa e condotta nei Castelli di questo contado o attraverso gli stessi Castelli del contado, paghi sei denari per libra del prezzo di quello che abbia venduto. E quello che non potesse vendere, sia lecito di esportarlo e riportarlo nel luogo di prima dal quale lo portò, senza pagamento di dazio. E se lo volesse portare altrove, anziché al luogo di prima, dal quale lo portò, paghi il dazio del passaggio, come è stato dichiarato sopra.

6 Rub.82   –   A nessuno sia lecito esportare cereali fuori dal distretto, raccolti nello stesso distretto e nel contado.

   Inoltre nessuna persona, sia Cittadino che forestiero, ed anche del contado di Fermo, in qualunque condizione si trovi, possa né debba esportare alcun genere di cereali, né di grascia fuori dal contado di Fermo, cioè cereale che sono sia nato e raccolto nel contado e nel distretto di Fermo.

6 Rub.83   –   Sia lecito agli abitanti del contado, fra loro stessi, vendere, comperare e portare mercanzie, perché pagano l’assegna.

   Inoltre sia lecito a chiunque del contado di Fermo e del suo distretto di vendere e comperare ogni mercanzia, e cosa, che si volesse fra se stessi, nel contado di Fermo, e portarla da un Castello ad un altro Castello del contado di Fermo, senza alcun pagamento di dazio, perché pagano l’assegna.

6 Rub.84   –   Qualsivoglia forestiero che reca mercanzie sia obbligato a pagare il dazio al primo daziere incontrato nel contado.

   Inoltre se qualche commerciante o forestiero abbia portato o assoldato panni o qualche altra mercanzia, o cosa nel territorio e nel distretto del contado di Fermo, con lo scopo di vendere, paghi il dazio di sei denari per libra del prezzo per quelle cose al primo daziere o addetto alla riscossione del pedaggio che abbia trovato in questo contado; e questo officiale, o daziere, faccia la sua consueta ricevuta. E non sia obbligato a pagare in alcun altro luogo del contado. E sia lecito a questo commerciante di riportare ed esportare il residuo di detta mercanzia, che non potesse vendere in questo contado, senza alcun altro pagamento.

6 Rub.85   –   Il dazio del passaggio.

   Questi sono gli statuti e gli ordinamenti del dazio del passaggio delle Terre qui scritte, cioè di tutte le Terre e i luoghi situati oltre i fiumi Chienti, Fiastra; Norcia, Visso, Camerino, Foligno e da tutte le altre terre e i luoghi situati oltre i detti fiumi, e in essi non sia compresa alcuna Terra o Castello, che è a confine con il contado di Fermo, né la Terra di Amandola, né Penna San Giovanni, né alcuna terra che confini o sia al confine del contado di Fermo; <statuti ed ordinamenti> fatti, stabiliti e rinnovati nell’anno 1376, nel mese di Maggio, per tutte le mercanzie che venissero o che fossero portate dalle dette terre, e che fossero portate per mare, e che venissero per mare, e venissero esportate fuori dal contado di Fermo, e venissero portate nelle dette terre e nei luoghi situati oltre i detti fiumi; come è stato detto sopra, paghi nel modo qui scritto, e si intenda come peso di qualsivoglia salma, 40 libre. Anzitutto <pagamento per peso>

L.=libre

s.=soldi

d.=denari

xS=Per Soma di peso. (Libre+soldi)

\x100=(sold+denari)-Per 100 di peso;

\x10-(soldi+denari)-Per 10 di peso;

*

.Zaffarano per soma: xS=L.11.s.10 \x100= s.75.d.7 \x10-s.7. d.7

.Seta sottile marchiana: xS=L.17.s.10 \x100=s.75.d.7 \x10-s.7. d.7

.Bozzoli: doppi e franchi: xS=L.2.d.0  \x100=s.8.d.11   \x10=s.0.d.11

.“Fomicilli”: xS=L.4.s.0  \x100=s.7 x10=s.1.d.10

.Seta; tratta di Puglia: xS=L.10.s.0  \x100=s.40.d.6   \x10= s.4.d. 10

.Cera: xS=L.2.s.0  \x100=s.8.d.11   \x10=s.0.d.11

.Zucchero saldo: xS=L.3.s.0  \x100=s.9.d.4   \x10= s.1.d.4

.Polvere di zucchero: xS=L.6.s0  \x100=s.26.d.8   \x10=s2.d.8         \\

.Spezie minute e non minute: xS=L.6.s.0  \s.26.d.8   \x10=s.2.d.8

.Pepe: xS=L.4.s.0  \x100=s.17.d.10   \x10=s.0.d.4

.Mele: xS=L.0.s.10  x100=s.3.d.4   \x10=s.0.d.4

.Allume di rocca: xS=L.0.s.10  \x100=s.2d.2   \x10=s.0.d.4

.Noccioli di mandorle: xS=L.1.s.0  \x100= s.4.d.6   \x10=s.0.d.6

.Pinotti: xS=L.1.s.0   \x100=s.4.d.5   \x10=s.0.d.6

.Uva passa: xS=L.0.s.10  \x100=s.12.d.2   \x10=s.0.d.2

.Cumino: xS=L.0.s.10  \x100=s.2.d.3 \x10=s.0.d.3

.Panno colorato, Camertono, e Eugubino: xS=L.3.s.8  \x100=s.15.d.2   \x10=s.1   d.6

.Panni bisi e carfagni: xS=L.1.s.0 \x100=s.4.d.6   \x10=s.0.d.6

.Stamegno: xS=L.10.s.0  \x100=s.44.d.6   \x10=s.4.d.6

.Lana fina: xS=LL.4s.0  \x100=s.17.d.10   \x10=s.2.d.8

.Lana grossa bianca, o bisia: xS=L.1.s.4 \x100=s.5.d.4   \x10=s.0.d.6

.Panno di lino sottile: xS=L.3.s.0  \x100=s.13.d.4   \x10=s.1.d.4

.Bucaramo ailese: xS=L.6.s.0  \x100=s.26 d.8   \x10=s.2.d.8

.Guarnello d’ogni ragione: xS=L.3.s.8  \x100=s.15.d.9   \x10=s.1.d.6

.Canovaccio e borraccio: xS=L.1.s.0  \x100=s.4.d.6   \x10=s.0.d.6

.Fune, Spago, giganelli, stoppo: xS=L.1.s.0  \x100=s.4.d.6   \x10=s.0.d.6

.Stoppa: xS=L.0.s.5  \x100=s.1.d.2   \x10=s.0.d.2

.Lino Marchesiano: xS=L.0.s.10  \x100=s.2.d.3   \x10=s.0.d.3

.Lino Lombardo: xS=L.1.s.0  \x100=s.4.d.6   \x10=s.0.d.6

.Panni Veronesi, Fiorentini, panni colorati fini: xS=L.5.s2  \x100=s.23.d.4  \10=s.2.d.4

.Canova: xS=L.0.s.10  \x100=s.2.d.3   \x10=s.0.d.3

.Merciaria: xS=L.6.s.0  \x100=s. 26.d.8   \x10=s.2.d.8

.Stagno: xS=L.0.s.15  \x100=s.3.d.4   \x10=s.0.d.7

.Ferro e piombo: xS=L.0.s.10  \x100=s.2.d3   \x10=s2.d.3

.Acciaio: xS=L.0.s.15  \x100=s.3.d.4   \x10=s.0.d.6

.Ferro lavorato: xS=L.1.s.0    \x100=s.4.d.6   \x10=s.0.d.6

.Ferro lavorato da corazze per soma: xS=L.1.s.s.10  \x100=s.6.d.8   \x10=s.0.d.8

.Metallo lavorato: xS=L.1.s.0  \x100=s.5.d.4   \x10=s.0.d.7

.Rame lavorato: xS=L.1.s.10  \x100=s.6.8   \x10=s.0.d.8

.Rame non lavorato: xS=L.15.s.3  \x100=s.3.d.4   \x10=s.0.d.4

.Varri, per centinaio di numero: xS=L.0.s.10   \x100=s.10.d.0   \x10=s.0.d.0

.Pellicceria non concia: xSL.1.s.0  \x100=s.4.d.6   \x10=s.0.d.6

.Pelle francese: xS=L.3.s.0  \x100=s.13.d.4   \x10=s.1.d.4

.Pelle lanute: xS=L.0.s.10  \x100=s.2.d.4   |x10=s.0.d.3

.Corame grosso: xS=L. 0.s.15   \x100=s.3.d.4   \x10=s.0.d.4

.Pellicceria concia: xS=L.1.s.10  \x100=s.6.d.8   \x10=s.0.d.8

.Corame sottile concio: xS=L.1.s.10  \s.6.d.8   \s.0.d.8

.Soatto: xS=L.1.s.10  \s.6.d.8   \s.0.d.8

.Carta bambagina; xS=L.1.s.10  \s.0.d.0   \s.0.d.0

.Carta pecorina: xS=L.1.s.0  \s.4.d.6   \s.0.d. 6

.Cenci e paratura di carta: xS=L.0.s.5  \s.1.d.2   \s.0.d.1

.Semente di lino, noce, e altre biade: xS=L.0.s.2  \s.0.d.6   \s.0.d.0

.Pelo di cavallo; xS=L.0.s.10  \s.2.d.2   \s.0.d.3

.Fichi secchi: xS=L.0.s.4  \s.4.d.1   \s.0.d.3

.Sego e sugna: xS=L.0.s.10  \s.2.d.3   \s.0.d.2

.Pelo di coda di cavalli: xS=L.1.s.0  \s.4.d.5   s.0.d.3

.Bambagia lavorata: xS=L.2.s.0  \s.8.d.11   \s.0.d.11

.Bambagia non lavorata: xS=L.1.s.0  \s.4.d.10   \s.0.d.6

.Sturuini: xS=L.1.s.0  \s.4.d.6   s.0.d.6

.Pesce salato: xS=L.0.s.10  \s.4.d.6   \s.0.d.3

.Carne salata, e cacio: xS=L.0.s.10  \s.2.d.3   \s.0.d.2

.Legname lavorato d’ogni ragione: xS=L.0.s.2  \s.0.d.8   \s.0.d.3

.Vetro lavorato d’ogni ragione: xL.0.s.10  \s.2.d.2   \s.0.d.3

.Cenere da bicchieri, e allume di feccia: xS=L.0.s.2  \s.2.d. 3   \s.2.d.0

.Rocelle: xS=L.0.s.10  \s.2.d.7   \s.0.d.2

.Panicella: xS=L.0.s.2  \s.2.d.2   \s.0.d.0

.Robbia, e guado: xS=L.0.s.5  \s.1.d.1   \s.0.d.1

.Scotano. xS=L.0.s.2  \s.0.d.6   \s.0.d.0

.Pece: xS=L.0.s.4  \s.1.d.0   s.0   s.0.d.0

.Piuma: xS=L.0.s.5  \s.1.d.1   \s.0.d.2

.Cote di pietra da arrotare: xS=L.0.s.5  \s.1.d.3   s.0.d.2

.Pesce apparecchiato: xS=L.0.s.3  \s.0.d.9   \s.0.d.0

.Anice; xS=L.0.s.6  \s.1.d.6   \s.0.d.1

.Cinnamomo ovvero cannella: xS=L.3.s.0  \s.13.d.4   \s.0.d.4

.Zenzero: xS=L.2.s.0  \s.13.d.11   \s.1.d.11

.Endico: xS=L.2.s.0  \s.8.11   \s.0.d.11

.Verzino: xS=L.2.s.0  \s.8.d.6   \s.0.d.11

.Seta sottile di Romania: xS=L.10.s.0  \s.50.d.6   s.0.d.4

.Seta grossa di Romania: xS=L.5.s.0  \s.25.d.3   \s.2.d.3

.Grana: xS=L.10.s.0  \s.40.d.6   \s.4.d.6

.Capelli, manotte gentili, e feltri: xS=L.1.s.0  \s.4.d.6   \s.0.d.6

.Stole: xS=L.0.s.3  \s.5.d.9   \s.0.d.0

.Cassia: xS=L.0.s.8  \s.20.d.0   \s.0.d.0

.Vischio, e tormentina: xS=L.0.s.10  \s.2.d.3   \s.0.d.3

.Grano, riso: xS=L.0.s.6  \s.0.d.0   \s.0.d.0

.Solfaro; xS=L.0.s.8  \s.0.d.0    \s.0.d.0

.Oro filato per libra di peso: xS=L.0.s.4  \s.0.d.0   \s.0.d.0

.Argento lavorato indorato per libra di peso: xS=L.0.s.2  \s.0.d.0   \s.0.d.0

.Pater nostri di coralli per libra di peso: xS=L.0.s.1  \s.0.d.0   s.0   \s.0.d.0

.Pater nostri d’ambra per libra di peso: xS=L.0.s.1  \s.0.d.0   \s.0.d.0

.Avorio per libra di peso: xS=L.0.s.6  \s.0.d.0   s.0.d.0

.Coltre di seta per una: xS=L.0.s.2  \s.0.d.0   \s.0.d.0

.Coltre di panno d’ogni ragione per una: xS=L.0.s.10  \s.0.d.0   \s.0.d.0

.Schiavine per una:  xS=L.0.s.1  \s.0.d.0   \d.0.

6 Rub.86   –   I caricatori e gli scaricatori.

    Inoltre decretiamo ed ordiniamo che qualsivoglia persona, Cittadino, o del distretto del contado di Fermo, in qualunque condizione si trovi, che abbia portato o abbia fatto portare, o abbia caricato o abbia fatto caricare una qualche quantità di olio, o alcune altre mercanzie di qualsivoglia qualità, presso qualche luogo o in qualche spiaggia della riviera del mare, dal Castello di Sirolo del contado di Ancona incluso fino al fiume Tronto incluso, sia obbligato e debba pagare all’officiale del dazio, o agli esattori di questa Città di Fermo, incaricati dal Comune di questa Città, o a coloro che hanno comperato i dazi di questa Città, un fiorino e mezzo per qualsivoglia miliare di olio. E per qualsivoglia centenario del valore, o dell’estimo di qualsivoglia altre mercanzie così condotte e caricate o scaricate in qualcuno dei detti luoghi di questa riviera o delle spiagge non sottoposte a questa Città, dodici denari per qualsiasi libra di denaro, come viene pagato in questa Città. E ciò sia inteso per i luoghi e per le spiagge non sottoposte a questa Città, e tali cittadini o distrettuali che portano o che fanno portare in detti luoghi o in tali spiagge l’olio o altre mercanzie qualsiasi, siano obbligati a segnalare ogni quantità dell’olio agli officiali del detto dazio, entro quindici giorni da calcolarsi dal giorno del trasporto, del caricamento o dello scaricamento di tali mercanzie, e dell’olio, sotto la pena di 10 fiorini d’oro per qualsivoglia miliare di olio e 5 soldi per qualsivoglia libra del valore o dell’estimo delle dette mercanzie; e la metà di questa pena sia per il Comune di Fermo e l’altra metà sia per il detto esattore del dazio, se il dazio fosse stato venduto <appaltato>, altrimenti per intero tutta la detta pena pervenga in Comune. E sia lecito a chiunque di riferire i trasgressori, e <il delatore> sia tenuto segreto ed abbia la quarta parte della pena a motivo della sua denuncia o segnalazione.

6 Rub.87   –   Il dazio del sale, dei pascoli, del baratto e della “scarfina” non è da includere nelle vendite dei dazi.

   Con il presente statuto confermiamo e dichiariamo che qualora i dazi del Comune vengono appaltati e vengono deliberati, quando si facciano tale vendita e la delibera, in nessun modo sia compresa, né si intenda compresa anche la vendita del dazio del sale, dei pascoli o della “scarfina”, neanche il dazio sul baratto, a meno che non avvenisse tramite un istrumento di vendita su di essi e con una chiara e specifica segnalazione <di essi> in detta vendita. E questo dazio di baratto non sia appaltato, senza che sia stato deliberato dal Consiglio Generale del Comune di Fermo.

6 Rub.88   –   Per coloro che portano i panni alle tintorie in Città.

   Affinché ai forestieri o ai circostanti che vogliono portare panni da colorare in questa Città, soprattutto affinché la comodità e l’arte della lana migliorino di giorno in giorno, vogliamo e dichiariamo e decretiamo che coloro che da fuori portano i panni da colorare non siano molestati, e che non siano obbligati a qualche pagamento del dazio e del tributo, nel portare e nel portar via detti panni. E similmente nessuno possa esportare né far esportare l’allume fuori dalla <detta> Città.

6 Rub.89   –   Gli abitanti del contado possano venire con sei buoi senza pagamento del dazio

   Gli abitanti del contado che vengano a fare un lavoro nel territorio della Città di Fermo, per il tempo futuro, possano venire e portare fino a sei buoi con una o due cavalle, senza alcun pagamento del dazio del pedaggio dei pascoli.

6 Rub.90   –   L’esenzione per coloro che fanno l’arte della lana.

   Coloro che vengono nella nostra Città per svolgere l’arte della lana e quelli che in detta Città svolgono la detta arte, soltanto per le loro cose, cioè masserizie, lana filata ed altre cose necessarie all’arte della lana, per le quali tramite il Notaio dei Regolatori siano obbligati a <fare> il conto con giuramento, siano esenti da qualsivoglia pagamento di dazio o tributo; eccettuati però i panni per i quali siano obbligati al pagamento del dazio.

6 Rub.91   –   I mercanti forestieri possano portare le loro mercanzie, e dal 15 luglio, e non vendendole possano portare via, senza dazio o tributo.

   Avendo un fruttato non piccolo di onore e di comodità dal mercato delle cose vendibili o dalle fiere, decretiamo solennemente che i commercianti esterni o forestieri possano, dalla metà del mese di luglio in poi, portare, per le fiere, le mercanzie senza alcun dazio; e se non abbiano venduto, non siano obbligati a pagare alcun dazio, ma liberamente possano portarle via entro la scadenza stabilita.

6 Rub.92   –   Esenzione per i chierici sui dazi.

NOTA. Atti ufficiali degli anni 1579; 1580; 1581; 1583

   Decretiamo ed ordiniamo che tutti i singoli Chierici della Città, e del contado di Fermo e dimoranti in essi, siano esenti, liberi ed immuni, nella Città e nel contado, dal pagamento dei tributi sui beni delle Chiese, e degli Altari e sui beni del proprio patrimonio, cioè per quelle cose che questi Chierici avessero divisi dal padre, dal fratello o dai propri congiunti, ma per quei beni che possedessero come indivisi insieme con detti suoi padre, fratello e congiunti, siano obbligati di pagare le dative <tributi>. Inoltre <esenti> questi Chierici per il macinato del grano da trattenere per il vitto proprio e dei diaconi o degli scolari e degli inservienti propri, secondo il grado, e secondo la propria dignità. Siano anche liberi <esenti> ed immuni in questa Città, anche per le altre cose che ad uso degli stessi appositamente essi stessi portassero in questa Città. È in nessun modo possano, né debbano per altri, se non per essi stessi, come è stato detto sopra, sotto le pene imposte dal rev.mo signor Vescovo. Inoltre detti Chierici siano esenti ed immuni anche per il macinato delle proprie olive, cioè dei frutti delle loro Chiese o degli Altari o del proprio patrimonio, solamente quelli divisi dai suoi consanguinei. E in nessun modo possano, né debbano comperare olive, né porzioni di olive, dai propri lavoratori, o cottimisti, né da qualunque altro, e se le comperasse, siano obbligati di pagare i dazi del macinato di dette olive, se le facessero macinare. Inoltre questi chierici per il grano, il vino e gli altri frutti, che vendessero in questa Città, siano esenti ed immuni per la metà del dazio, per la parte cioè della vendita di detti grano, vino o altri frutti, e l’acquirente paghi la metà del dazio per la sua parte sua; e per la metà del dazio delle pensioni, delle case, dei cottimi dei propri possedimenti; i chierici siano esenti anche per la parte propria. Inoltre i Chierici non possano né abbiano potere in alcun modo di esportare, né di far esportare il grano per mare, né per <via> terra, fuori del distretto di Fermo, né l’olio né gli altri frutti, neppure di vendere quelli liberi ed esenti dal pagamento delle tabelle da pagarsi per intero da parte dell’acquirente di detto grano o di altri frutti acquistati dai Chierici, ma per le dette cose, il dazio, per intero venga pagato dagli acquirenti, e se esportassero o volessero esportare, siano obbligati a pagare per intero il dazio, e il trasporto del grano al Comune di Fermo, come sono soliti <pagare> i secolari <laici>.

   *

Dichiarazione fatta sopra il detto statuto e deliberazione e risoluzione che debbano essere praticate con i Chierici sopra il pagamento e la riscossione dei gabelle <dazi> e dei pascoli come furono e sono; cioè: 

   Essendo state fatte alcune differenze tra il reverendo Clero da una parte, e la Magnifica Comunità di Fermo, e i suoi gabellieri dall’altra sopra la riscossione delle gabelle, dei pascoli dei bestiami e del macinato, e in conseguenza nato un dubbio sopra lo statuto, nel libro 6 “Sulla esenzione dei Chierici” e sulla osservanza d’esso, e tutte le differenze trattate, e agitati dall’una parte, e dall’altra dinanzi agli Illustrissimi Sigg. Cardinali della sacra Congregazione delle Visite dei vescovi, e riferita la causa al Nostro S(ignor Papa) ultimamente per ordine di Sua Santità, essendo <stato> scritto dall’Illustrissimo Cardinal Montalto all’Illustre e Reverendissimo Monsignor Pinello Vescovo di questa Città, di tenore, che detto statuto sia eseguito come è stato eseguito per l’addietro; per l’esecuzione di tal ordine, e per maggior dichiarazione, e per toglier via qualsivoglia difficoltà, che potesse nascere da una e dall’altra parte, mediante i deputati dell’una parte, e l’altra sera avvenuto alla qui trascritta dichiarazione, e determinazione da osservarsi inviolabilmente in perpetuo net tempi futuri. Anzitutto, che si osservi lo statuto nella Rub.92 del Libro sesto:

. Che i laici compratori da preti e da altri chierici paghino la metà della gabella, come è stato praticato.

. Che se alcun laico venderà ai Preti, o ad altre persone ecclesiastiche, sia tenuto a pagare l’integra gabella, sì come è stato praticato per antica e immemorabile consuetudine

. Ed il medesimo si osservi nelle locazioni o affitti.

. Inoltre se gli concede, che di frutti, che raccolgono nei territori, tanto della Città, come dello Stato, de’ beni ecclesiastici, patrimoniali, o acquisiti, quando essi vogliono esportar a nome proprio fuori dal distretto o per mare, o per terra, siano esenti da ogni gabella, ma siano tenuti a pagare la tratta, come pagano i laici; eccettuando l’olio, e il vino, per i quali si paghi la metà della gabella, come è stato sempre praticato; ma vendendo detti frutti, tanto olio, come vino, o qualsivoglia altra sorte di frutti e robe, ad altri che li esportassero, i compratori siano obbligati a pagare la metà della gabella, e tutta la tratta, nonostante alcun patto fatto fra di loro.

   Quanto al macinato otto some di grano siano franche <esenti> per ciascun Canonico che abiterà in comunione con le famiglie, some sei per un Curato o Prebendato che staranno in comunione, come detto sopra, some tre per ciascun altro Prete non Curato.

. Che quelli che staranno separati dalle famiglie, siano esenti dalla gabella del macinato per tutto quello che faranno.

. Che un Canonico non possa tenere nei pascoli più di 50 tra pecore e capre, e il Prebendato non ne possa tenere più di 25, comprendendovi quelle pecore e capre, che si ritenessero tanto nelle possessioni del Capitolo, quanto nelle loro particolari. E di questi animali i lavoratori, o socciari <soci> per allevare animali allevati <condividendo> a metà siano obbligati a pagare la metà di quel che pagano gli altri laici. E volendo ciascuno dei detti qui sopra tenere più del detto numero, tanto in particolare, come in universale, debbano pagare l’intero pascolo.

. Che per gli altri animali i preti siano liberi e esenti per la loro parte, ma i loro socciari <soci> e lavoratori siano obbligati alla metà di quel che pagano gli altri laici, il che non si intenda per quelli che si allevano per mercanzie, e in questo caso debbano pagare tutto quel che pagano i laici. 

   In seguito furono rivolte preghiere nella Magnifica Cernita della Magnifica Città di Fermo che si è svolta il giorno 18 agosto del presente anno 1581, da parte del reverendo Capitolo e dei reverendi Canonici di questa stessa Città, del tenore scritto qui sotto, cioè.

Magnifica e prestantissima Cernita. Il capitolo e i canonici di questa lor Cattedrale desiderosi di esser loro figliuoli e di vivere in unione con cotesto pubblico, essendosi trattata la concordia della esazione riguardo alle gabelle, e ai pascoli tra gli deputati delle Magnifiche Signorie Vostre, e del detto capitolo, con l’aiuto del Signore Dio benedetto s’è ridotta a buonissimo termine, come per i Capitoli non nasceva <nessun> altro disparere tra di loro, che nella somma, e quantità delle pecore. Poiché essendosi per il passato praticato, che il Prete abbia potuto ritenere un numero indefinito di pecore, e tanta quante ha potuto ritenere, e per la metà sia stato sempre franco, ora restringendosi a 50, è parso, confidando nella molta benignità e cortesia loro, supplicarle che vogliano restar contente della quantità di ottanta, o più, o meno, rimettendosi sempre alla loro volontà, il che concederanno ai loro propri figliuoli, e li possono rassicurare che come per l’addietro non s’è mai goduta questa immunità, così anche si può sperare che si osserverà per l’avvenire, e riporteranno il tutto per grazia, assicurando che il detto capitolo vuol vivere in unione con loro, con il numero non solo di 50 pecore, ma con tante quante loro si compiaceranno. E perché è desiderio di imporre silenzio non solo su questo fatto, ma anche che tutto il clero della Città vi concorra, (al che farà ogni sforzo) e affinché non abbiano occasione di dolersi, poiché nei Capitoli per Prete non Curato gli s’è concesso un così poco numero di pecore, cioè 10; supplichiamo che vogliano provvedere che restino ancor loro consolati, e animarli alla concordia, e di questo si terrà obbligo, pregando Dio per tutti loro, che li conservi sempre.

   Sopra queste suppliche in quella Cernita, praticando le cose da praticare, fu fatta la decisione in questo modo, cioè il signor Felice Aurelio Consultore stimato e giurato circa la richiesta dei reverendi Canonici e Capitolo espresse il parere di dover dichiarare il numero delle pecore in questo modo, cioè per un Canonico sessanta, per un Curato 40, per un Presbitero 30, e per un altro non curato 20; per gli altri si abbiano i Capitoli come confermati. Questa decisione fu ottenuta <approvata> con fave nere di questo numero 59, nonostante due bianche in contrario.

   Io Silvio Sara Canonico e a ciò eletto e incaricato appositamente insieme con il Magnifico e Reverendo Signore Costanzo Grana canonico, dal Reverendo Capitolo Fermano, su rogito di ser Fabio Srangulini di Fermo Notaio del Capitolo, nel giorno 29 Marzo 1583. Accolgo ed accetto le cose dette sopra contenute in questi capitoli, e prometto di osservarle senza violazioni, essendo intervenuto il consenso del Santissimo Signore Nostro Papa, né diversamente né in altro modo. E in fede eccetera scrissi di mano propria.

   Io Costanzo Grana canonico deputato accetto tutte le cose dette sopra, come sopra. E in fede eccetera scrissi di mano propria.

   Noi Felice Aurelio, e Francesco Assaldi eletti e deputati dai Magnifici Signori Priori, e Regolatori della Magnifica Città di Fermo per decreto della Magnifica Cernita celebrata sotto il 13 di Novembre 1579, accettiamo, approviamo, e consentiamo a quanto si contiene sopra.   Io Felice Aurelio dico come di sopra.   Io Francesco Assaldi confermo come di sopra.  

-.-   Il tenore delle lettere, delle quali si fa menzione sopra, è tale, cioè

 All’Ill.mo e Molto Reverendo Sig. come Fratello Monsignor Vescovo di Fermo

 R. presentante ecc. omesso il sigillo all’interno in realtà – Illustre E Molto Reverendo Sig. Intorno al disparere nato tra il Clero, e la Città di Fermo sopra lo Statuto di detta Città Libro 6° – Rubrica 92 titolo degli esenti chierici. Poiché lungamente si è disputato, intese le parti on informazioni d’Avvocati, e Procuratori, e inteso anco il parere di dui SS. Auditori di Ruota, si è riferita la causa a S. Santità, quale avendo inteso distintamente i capi controversi, e le allegazioni delle parti, mi ha commesso ch’io scriva a V.S. che levata ogn’altercazione sia eseguito detto statuto come è stato eseguito per l’addietro. Et Dio N. Signore la guardi dal male. Da Roma li 4 di Giugno 1580. Come Fratello a servirla. F(ra’) Felice Card. di Montalto

-.-  Giorno 9 Giugno 1580. Roma.

   Il Magnifico Sig. Giovanni Battista Colucci, in quanto Oratore e Procuratore della Magnifica Città di Fermo presentò, le lettere dell’Illustrissimo e Reverendissimo Signor Cardinale di Monte Alto, scritte qui all’Illustre e Reverendo Signor Domenico Pinelli, per grazia di Dio e della Sede Apostolica Vescovo, e Principe Fermano, e chiese che siano ricevute e accolte, ecc. E costui Ill.mo e Rev. Sig. Vescovo ecc., le accolse, e ordinò che siano messe in pratica, siano registrate e siano restituite ecc. Così comandiamo. Il Sig. Vescovo.

6 Rub.93   –   Sul pagamento del dazio non si possa concedere perdono né scadenza.

   Per eliminare qualsivoglia inconveniente, per i dazi sia stato stabilito che a nessuno possa essere fatta la grazia, la remissione, né in alcun modo si facciano proposte e si deliberasse sopra il concedere queste grazie, sotto la pena di 25 ducati d’oro per ciascuno dei signori Priori trasgressori, e per il Cancelliere che le leggesse e scrivesse, cosicché in futuro in nessun modo e con nessun mezzo, per i soldi dei dazi da pagarsi al Comune di Fermo, e per i denari dovuti possa essere fatta una grazia, un termine <scadenza> o una dilazione, né alcuna sospensione, né in alcun modo il pagamento ai Gabellieri che hanno i dazi del Comune si possa impedire o ritardare né sopra detto pagamento che deve esser fatto, si proponga alcunché, si tratti, si deliberi o si riformi <decida> nelle Cernita e nel Consiglio, sotto le pene già dette per i detti signori Priori e per il Cancelliere.

*** 1506 ***  Conferma di tutte le cose contenute in tutto questo volume degli Statuti.

   Gli statuti e i plebisciti della nostra Città di Fermo, rivisti ristabiliti e dichiarati tutti e singoli scritti ed annotati in tutto questo volume, con decreto popolare quando fossero mandati; ad essere stampati nell’anno del Signore 1506, indizione nona, regnante Giulio Pontefice Massimo, come è piaciuto al Signore, decretiamo ed ordiniamo che siano e che debbano essere gli statuti e i diritti (leggi) civili della nostra Città e del contado e di tutti i luoghi sottomessi al dominio (giurisdizione) di Fermo; e vogliamo ed ordiniamo che questi siano praticati nella Città e nel contado e in tutti i nostri luoghi, e lo comandiamo, nonostante ogni qualsivoglia cosa che faccia contrasto. E con il pubblico consenso della Città e del contado appositamente fu stato modificato per questi tutti e singoli, come pienamente risulta per mano di Bernardino Patimali, Notaio pubblico e Cancelliere del nostro Comune, nel rogito per questa cosa.

***

   Questi statuti finalmente con decreto del consiglio del giorno 21 luglio 1585, e della Cernita nel giorno 9 gennaio 1587 e con un altro decreto della stessa Cernita nel giorno 4 novembre 1588 furono di nuovo attentamente esaminati, dichiarati, avendo aggiunto e annesso alcune cose ricavate dalle delibere di riforma e successivamente pubblicate e infine mandate in stampa. \

***Gli Statuti della Magnifica Città di Fermo felicemente sono completati.

<Seguono altri documenti>

\\\ Digitazione di Vesprini Albino belmontese ***

Posted in Senza categoria | Tagged | Leave a comment

Statuti dei Fermani edizione 1589 in traduzione italiana libro terzo rubriche 1-59. Albino Vesprini belmontese.

Traduzione riletta da Carlo Tomassini del libro terzo degli Statuta Firmanorum edito in latino 1507 e rideito 1589.

STATUTA FIRMANORUM LIBER 3°

 Rubriche 1- 59

“Invocato il nome della Santa ed Individua Trinità – IL LIBRO TERZO DEGLI STATUTI DELLA CITTA’ DI FERMO felicemente inizia

3 Rub.  1

L’officio e la giurisdizione del Podestà e del Capitano e dei loro vicari nelle cause civili.

   Il Podestà e il suo Vicario dottore delle leggi, il Capitano e il suo vicario dottore delle leggi, insieme e separati, si intenda che siano e sono i Giudici ordinari in ogni causa, processo o affare civile e per l’autorità di questo statuto, abbiano l’ordinaria giurisdizione e la pienissima autorità e il pieno potere di udire, esaminare e portare a scadenza le cause civili e gli affari, di interporre ingiunzioni e decreti e di eseguire quelle cose che sono di misto impero e di gestire e fare generalmente tutte le singole cose, sia nel fare la procedura come anche nell’esaminare e portare a compimento quelle cose che vengono richieste nelle dette <cause> o che validamente appartenessero ad esse nella città di Fermo, nel contado e distretto.

3 Rub.  2

Le citazioni nelle cause civili.

 Nelle cause e negli affari civili da 25 libre o di più, si pratichino il modo di citare e l’ordine qui messo. Quando una causa sia venuta o verrà ad essere agitata per una via e nel modo di un “libello”, cioè quando il reo <accusato> o colui contro il quale si desidera che si muova l’azione, sia stato però un abitante in Città e sia stato trovato personalmente, sia citato ed abbia validità citarlo per lo stesso giorno della citazione; quando in realtà non sarà trovato personalmente, si faccia e si possa fare ed abbia validità la citazione nel domicilio dell’abitazione di questo reo, per il primo giorno giuridico, immediatamente successivo dopo la citazione. Se però il reo o colui contro il quale si desidera muovere l’azione <in giudizio> sia stato del contado o del distretto di Fermo o sia stato trovato personalmente nella sua abitazione, cosa che vogliamo che sia sufficiente, sia citato per il secondo giorno validamente giuridico immediatamente successivo dopo la citazione, oppure per il primo giorno giuridico a questa immediatamente successivo. Queste citazioni, poi, contengano che il predetto reo verrà a dare la risposta alla parte attiva secondo la norma, nei giorni messi. Tuttavia, le relazioni di queste citazioni siano fatte e debbano farsi per iscritto con i Notari della Banca. E queste citazioni possano ed abbiano validità da farsi per semplice parola del Balivo e senza una commissione precedente del Giudice. E noi non esigiamo in alcun modo questa commissione. Nelle cause e negli affari civili di 25 libre o di meno, sia sufficiente ed abbia validità la citazione fatta per mezzo del Balivo con semplice suo parlare riguardo al reo personalmente o nel domicilio della sua abitazione, nel modo e nella forma qui premessi. Ma simili cause che non eccedono 25 libre siano ascoltate ed esaminate dai Giudici, in modo sommario, semplice e con calma, senza strepito, senza parvenza di processo e le portino a compimento e le decidano entro 20 giorni dal giorno della prima citazione e in tali cause e affari i Giudici pratichino e stabiliscono una scadenza o le scadenze a piacere della <loro> volontà, dopo aver ammesse o rifiutate le eccezioni, come queste a loro sembreranno opportune. Essi valgano e debbano portare a compimento tali cause e gli affari con atti scritti, oppure senza, come a loro sembrerà opportuno, anche senza scritti, e debbano portare a scadenza tali cause e affari. Ma i Giudici che non abbiano portato a compimento queste cause incorrano nella penalità di 100 libre di denaro, per ciascuna volta e per ciascun giorno e tuttavia questo Giudice o il suo successore sia obbligato a portare a compimento tale causa entro i 10 giorni immediatamente successivi, sotto la detta penalità. Inoltre allo scopo che siano tolti i dubbi e le contestazioni e le liti vogliamo che in qualsiasi caso e affare civile di qualunque somma o estimo si dia fede e si agisca secondo la relazione del Balivo sulle cose che sono state a lui affidate o pertinenti al suo officio o ministero. I forestieri poi che non hanno un’abitazione nella città di Fermo e debbano essere citati, il modo è il seguente, cioè per mezzo del Banditore del Comune, davanti alla Porta del Palazzo di questo Comune, dopo aver premesso il suono della tromba, quel tale fa citare ad alta voce colui di quel luogo che venga di fronte al Giudice a rispondere su quel diritto per cui intenda chiedere una certa ammontare di moneta e altre cose, entro il quinto giorno immediatamente successivo oppure più tardi, ad arbitrio del giudice, e con la cedola che contenga tutto questo effetto di citazione, affissa davanti alla porta del detto Palazzo in modo che sia notificato a chiunque voglia leggere. E questa citazione fatta nel detto modo abbia piena validità di vigore.

3 Rub.  3

Il modo e l’ordine per la procedura nelle <cause> civili ordinarie o di “libello”.

   In ogni causa e affare civile superiori a 25 libre di denaro in modo ordinario o da agitare con il “libello”, dopo preceduta la citazione del reo, come contenuto nel titolo che precede, la parte attiva (attore) legittimamente faccia la comparizione entro la scadenza di questa citazione. E qualora poi il reo così citato legittimamente faccia la comparizione da se stesso o per mezzo di altro a suo nome, come procuratore o comunque in altro modo, allora, per prima cosa, a entrambe o all’altra parte, si assegni una scadenza come sarà stato conveniente deciderla, per il primo giorno giuridico in cui prendere la copia dei mandati e fare l’opposizione contro le dette persone. Poi nel giorno successivo a queste cose, il Giudice si pronunci riguardo alle dette persone se siano legittimate o no. Qualcuno possa anche fare la comparizione a titolo di difesa per un altro, dopo aver presentato la legale cauzione. E tutte le singole cose già dette riguardo alle persone che intervengano a favore di un altro, siano praticate riguardo alle dilazioni e alle altre cose già dette, se allora le cose intermedie della causa siano intervenute. Sia sufficiente però, per dar prova di chi abbia il mandato, quando per mezzo di qualcuno dei Notari delle banche civili, si faccia fede al Giudice, anche soltanto a parole, che quella tale persona abbia il mandato come dice e viene asserito che ciò sia e lo stesso <notaio> ne faccia il rogito. E sia sufficiente anche per dare prova di chi ha il legittimo incarico, quando si faccia fede al giudice per opera di un altro non dei notai del giudice, anche solo a parole che tale persona che presenta se stessa come avente l’incarico legittimo, sia legittimata, e lo stesso Notaio faccia il rogito di questa legittimazione. Dopo fatta tale pronuncia, tuttavia, quando le tali persone compaiono nella medesima scadenza o nella prima, allorché le <parti> principali fanno la comparizione da se stesse, allora la parte attiva, di fronte al Giudice, anche semplicemente a parole, esponga ciò che chiede o che intende chiedere. Di seguito, la parte del reo <imputato> allora sia interrogata dal Giudice o dal Notaio della Banca se abbia un obbligo per le cose chieste oppure no. E se quel tale avrà risposto che non è obbligato alle cose chieste, allora il Giudice assegni una scadenza alla parte attiva a dare il “libello” e alla parte del reo a ricevere questo “libello”, per il terzo giorno allora immediatamente successivo, se sarà stato un giorno giuridico, altrimenti per il primo giorno giuridico immediatamente successivo. Però qualora la parte attiva non abbia presentato il “libello” entro la scadenza né l’abbia dato di fronte al Giudice, sia condannata immediatamente dal Giudice alle spese da moderare ad arbitrio del Giudice. E qualora la parte attiva in seguito avrà voluto fare di nuovo l’azione riguardo all’affare di prima già detto, di nuovo si proceda. Se in realtà la parte attiva abbia presentato il “libello” e lo abbia dato nel processo entro la scadenza stabilita, allora sia stabilita la scadenza per la parte di questo reo e sia assegnata di due giorni per chi abita in Città, ma di quattro giorni per chi abita nel contado o nel distretto, per comparire legittimamente entro la scadenza per dare risposta allo stesso “libello”, deliberatamente. La parte attiva peraltro entro la scadenza di questa citazione debba comparire legittimamente di fronte al Giudice per fare la procedura poi nella causa. E quando questa parte faccia così la comparizione, se il reo sarà comparso entro la scadenza legittimamente, , la lite venga contestata senza alcuna oggetto di contestazione. Si comprenda che tutte le contestazioni competono al reo e siano riservate a costui per autorità della presente legge, senza il ministero del Giudice, e si faccia giuramento riguardo alla calunnia se ci sia stata la richiesta, poi il Giudice dia all’una e all’altra parte la scadenza di tre giorni continui per porre e articolare, entro cui ciascuna parte debba aver avanzato le sue posizioni e gli articoli con precisione. E dopo che questi siano stati presentati, qualora sia stata presente la parte avversa cioè la principale e (qualora) l’altra parte, dopo che in precedenza sia stato posto il giuramento di calunnia, faccia ancora richiesta, dia risposta, facendo salvo il diritto di coloro che non hanno pertinenza o che non meritano la risposta. E per costoro si consideri come senza risposta, a comodo tuttavia e volontà di chi risponde e della sua parte se fosse stata data la risposta o si rispondesse a qualcuno al quale per diritto la risposta non fosse da dare. Qualora invece sia assente la persona principale e la parte avversa lo abbia desiderato, sia citata due volte con intervallo di due giorni per ciascuna citazione. E qualora chi è citato così due volte non abbia fatto la comparizione da sé, né per mezzo di un procuratore idoneo a rispondere, le posizioni e gli articoli per il diritto stesso si considerino come letti e dichiarati, senza il ministero del Giudice. Inoltre se la persona principale o il detto procuratore, che dalla voce del Giudice abbia ricevuto moniti su ciò, o ammonito su tale cosa, non abbia dato la risposta per le posizioni e gli articoli già messi, similmente siano considerati come letti e dichiarati; poi si dia all’una e all’altra parte la scadenza di 10 giorni continui per dare prova e per aver provato con precisione e in modo perentorio tutto quello che essi abbiano voluto e potuto secondo il diritto, con ogni modo e specie di prova, anche per mezzo di istrumenti <notarili>. E dopo trascorsa questa scadenza di 10 giorni si pubblichi e si faccia l’apertura al processo e all’una e all’altra parte sia prefissata ed assegnata con precisione e in modo perentorio la scadenza di 5 giorni per prendere la copia e fare l’opposizione e fare le dichiarazioni contro i testimoni e contro le cose dette e per dare prove e per aver dato prove contro gli atti e le cose prodotte e quelle contestate e opposte. Dopo trascorsi questi 5 giorni, il Giudice avvii la conclusione della causa con una delle parti o con entrambe e assegni la scadenza di 5 giorni ad entrambe per presentare gli allegati. Dopo trascorsi questi giorni, egli pronunci la sentenza per iscritto nella detta causa entro altri 5 giorni, sotto penalità di 50 libre da assegnare al Comune. Si fa salvo e si fa riserva che se entro questa scadenza di 5 giorni, l’altra parte abbia richiesto che dopo la scadenza la causa sia decisa da oppure con il consulto di un sapiente, allora il Giudice assegni ad entrambi le parti la scadenza di un giorno per consegnare a lui stesso, per iscritto, i sospettati o i fidati del collegio. E dopo che costoro sono state dati e assegnati, se le parti abbiano fatto un accordo per una persona di fiducia, a costui la causa venga affidata da essere esaminata. E queste siano le cariche del Giudice nella detta causa. Se tuttavia le parti nel detto giorno non si siano accordate su qualche persona di fiducia o su molti <di fiducia> del collegio, allora il Giudice scelga uno di fiducia, se esista, o un altro, a piacere della sua volontà, purché tuttavia costui non sia tra gli Avvocati delle parti, o non siano Avvocati nel numero dei due, dati come sospettati, di là degli Avvocati delle parti. E al posto di quelli così sospettati, ci sai validità che questi due vengano nominati e non oltre. Egli affidi la causa da esaminare a costui così eletto, e qualora costui, così eletto, entro 5 giorni dopo che il giudice gli abbia fatto fare l’assegnazione degli atti e del punto, avrà riconsegnato il suo consulto al Giudice, o l’avrà dato per iscritto, il Giudice secondo il consulto pronunci la sentenza e decida la causa, sotto la penalità predetta. Se in realtà, allo stesso Giudice, il detto consulto <richiesto> non sia stato dato, entro la detta scadenza di 5 giorni, lo stesso Giudice senza aspettare altri, entro i successivi altri 5 giorni pubblichi da se stesso la sentenza scritta, sotto la detta penalità. E in queste cose il Giudice possa allora decidere e dichiarare il salario del consultore <incaricato> come gli sembrerà conveniente. Ed egli faccia intervenire la parte richiedente che la causa sia decisa con il consulto di un sapiente, affinché depositi la causa, allorquando lo chieda e se questa trascura ciò, oppure lo ricusa, allora l’assenso e l’udienza a tale sua richiesta <di parte> siano negati. Nella detta causa il Giudice tuttavia si comporti e proceda in modo tale che, entro 60 giorni continui dal giorno quando è stato presentato il “libello”, qualora, nel modo già detto, si chiedesse nella causa il consulto di un sapiente; oppure entro 50 giorni continui dal giorno di presentazione del “libello”, come sopra, quando non è richiesto tale consulto, la già detta causa venga da lui con sentenza definitiva portata a conclusione, ultimata e decisa sotto penalità di 200 libre di denaro, per ciascuna volta in cui abbia trasgredito nelle cose già dette, e nondimeno sia obbligato a concludere la stessa causa per mezzo di una sua sentenza entro gli ulteriori 15 giorni prossimi successivi, sotto altra penalità, per il fatto stesso, di 100 libre di denaro, da assegnare al Comune. E su tutte queste cose espressamente si faccia il sindacato dopo ultimato il tempo del suo officio. Aggiungiamo anche che qualora il detto Giudice affidasse una causa a un consulto fuori dalla Città, quando sia stato richiesto da una parte e possa affidargliela e anche sia obbligato, allora e in tal caso fosse affidata fuori Città, il tempo che sopra si dice di 5 giorni, si dica 20 giorni e si intenda che questa scadenza di 5 giorni comprenda giorni 20 e nel frattempo non scorrano tempi intermedi. E il Giudice, quando affidasse una causa ad un consulto, manifesti le cose dubbie sulle quali c’è dissenso e dopo aver e fatto emergere i dubbi, mandi i dubbi al consultore insieme con gli atti e con gli allegati e debba pubblicare la sentenza secondo il consulto. Tuttavia aggiungiamo al presente statuto che sempre le dilazioni e le predette scadenze si intendano e siano continue tutte e singole. E tutti i singoli i giorni in tutte queste e singole scadenze anche nelle scadenze prestabilite per ultimare queste cause, trascorrano e siano calcolati per mezzo di una sentenza, eccettuati i giorni inaspettati senza lavoro, che siano dichiarati tali per una causa evidente ad opera dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia insieme con il Potestà o con il Capitano, o anche senza, e costoro possano indirli per l’autorità di questo statuto. Si fa l’eccezione anche per le ferie delle messi e delle vendemmie, inoltre l’eccezione per i giorni introdotti in onore di Dio contenuti nello statuto sulle ferie. E per non mettere in pericolo le parti, il Giudice possa in questi giorni di ferie, esercitare queste attività giudiziarie e praticare le scadenze dell’atto se tale cosa a lui sembri che sia da praticare per una causa giusta o necessaria in tal modo.   Tuttavia, come detto prima, per il reo citato che non faccia la comparizione entro la scadenza della sua prima citazione o entro la scadenza che gli è stata data per ricevere il “libello” da sé stesso o per mezzo di un procuratore idoneo, il Giudice lo reputi contumace e, in tale sua contumacia, faccia il procedimento dopo che è stato prodotto il “libello” al Giudice stesso dall’attore o dalla sua parte e dopo che ad opera di questo attore è stato giurato che le cose contenute nel “libello” sono vere e hanno validità di verità, <dopo ciò> egli pronunci pertanto che l’attore e la sua parte saranno e siano da mettere nella tenuta e nel possesso corporale dei beni e delle cose del reo in tal modo contumace, con il primo decreto: primo riguardo ai beni mobili, secondo riguardo ai beni stabili, terzo riguardo ai nomi dei debitori secondo l’ammontare del debito espresso nel “libello” e dichiarato e <aggiungendo> un terzo in più e alle spese. E per le cose premesse da eseguire, il Giudice assegni e dia come esecutore il Balivo il quale ottenga fiducia per tale caso e si rispetti la relazione del Balivo che dichiara di non aver trovato beni mobili o immobili sui quali egli imponesse la parte attiva nella tenuta, affinché successivamente l’esecuzione del Balivo abbia validità e pervenga a che sia praticata da uno dei generi, ad un altro genere di beni e di cose, e non si esiga alcuna altra ufficialità. E saranno stata attuate le dette cose con azione personale o con quella che ha la natura di questa stessa. Qualora invece sia stato fatto con un’azione reale o azione mista, allora il Giudice reputa contumace il reo che non fa la comparizione entro la scadenza espressa sopra, e in tale sua contumacia egli pronunci che l’attore sarà da immettere nella tenuta o nel possesso corporale della cosa richiesta in base al primo decreto e per sé il Giudice dia il Balivo come esecutore su questo. Per rimediare tuttavia a questa contumacia dopo il decreto emanato dal Giudice e dopo che il Balivo successivamente ha dato tale tenuta, quando sia stato fatto con azione personale o che abbia senso di questa stessa, il reo abbia valido potere, entro i 30 giorni successivi, di fare la comparizione di fronte al Giudice, alla presenza della parte avversa o citata, e valga chiedere che tenuta o possessione corporale sia revocata in qualsiasi giorno anche non lavorativo (feriato); non così <per i giorni> in onore di Dio o dei santi. Dopo che tale petizione è stata fatta anche a parole, e dopo che chi fa la comparizione ha risarcito le spese legittime all’attore, e dopo che ha presentato un idoneo fideiussore di desistere dal processo e pagando il giudicato e anche dopo fatto il deposito di tali spese in base al mandato del Giudice, e dopo che il fideiussore è stato dato nel modo già detto, il Giudice possa e sia obbligato e debba revocare la tenuta e il possesso corporale e ristabilire e porre di nuovo il reo nel pristino stato. Qualora invece tale reo non abbia fatto la comparizione entro i predetti 30 giorni continui o neanche abbia fatto le dette cose, come già detto, il Giudice, a richiesta della parte attiva, proceda nel seguente modo, per aggiudicare e consegnare con il secondo decreto la cosa o le cose già dette, il debito e il terzo in più e le spese predette, cioè stabilisca all’attore un scadenza, come la avrà dichiarata conveniente, per informare e fare chiarezza al giudice riguardo al debito così chiesto, dopo aver fatto ammonizione o dopo aver citato su questo personalmente alla parte avversa nell’abitazione, dopo che il debito sia così liquidato e provato, il reo sia citato di persona o nell’abitazione affinché ponga e nomini un estimatore di tale cosa o cose, per la parte sua. E se costui abbia fatto la comparizione, il Giudice lo costringa a ciò, prima che si allontani, o se ricusa, a posto suo, il Giudice stesso con validità nomina e pone, per la parte di costui, questo estimatore, il quale sia tra i vicini di questa cosa o cose e uno che egli abbia considerato idoneo a ciò. Venga stabilito e nominato, però, un altro estimatore per la parte dell’attore. Il Giudice pertanto possa e abbia validità a costringere e forzare questi estimatori in modo personale e reale, anche con l’aver presi i pegni e con l’aver notificata una multa, a fare l’estimo di tale cosa o cose, e con in mezzo il loro giuramento, a riferire sull’estimo in modo fedele e senza frode. Dopo tale estimo fatto in questo modo e riferito a questo Giudice, o al suo Notaio delle Banche, il Giudice, a richiesta dell’attore, per mezzo della sua sentenza interlocutoria, dia e aggiudichi di pieno diritto, al reo citato su ciò, di persona o nella abitazione, tale cosa o cose per il detto debito e per il terzo in più e per le spese e ne faccia l’aggiudicazione di pieno diritto, sia che il reo faccia la comparizione, sia che no. Si fa riserva per il reo e per i suoi eredi che abbiano diritto e facoltà di recuperare e ricevere la detta cosa o cose, entro sei mesi, dopo la detta consegna e l’aggiudicazione, dopo che in primo luogo abbia pagato il debito all’attore, e le spese legittime già dette, tassate dal giudice, senza il detto terzo in più. Dopo trascorsi questi sei mesi, lo stesso reo non sia per nulla ascoltato su ciò. L’attore faccia completamente lucro dei frutti che durante questi sei mesi nel frattempo ha percepito, lui che ha meritato la tenuta e il possesso per effetto di tale aggiudicazione. Tuttavia il Giudice nelle dette cose e riguardo alle dette cose si comporti e proceda su di esse sì che entro 40 giorni continui dopo il primo decreto da calcolare dalla tenuta seguitane, giunga al detto secondo decreto; a meno che non sia intervenuta una terza persona da sé o tramite un altro a nome suo, che voglia impedire la predetta aggiudicazione, dal secondo decreto, per qualche diritto. Qualora questa intervenga, il Giudice gli stabilisca una scadenza di 10 giorni continui con precisione e decisione per dover spiegare e dare prova e aver provato riguardo ai suoi diritti con ogni modo e specie di prova per cui non si possa né si debba giungere a tale aggiudicazione. Questo Giudice possa anche a suo piacere prorogare questo scadenza ad altri 5 giorni immediatamente successivi. Dopo che sono trascorsi i detti 10 o 5 giorni egli abbia validità a concludere e debba terminare per mezzo della sua sentenza interlocutoria, imponendo il silenzio a un tale contraddittore, oppure ammettendolo, secondo come sembrerà a lui che diverrà giusto, sotto pena di 100 libre di denaro e su ciò si debba fare il sindacato. Ma dopo data la tenuta per effetto del primo decreto ed è stata fatta per mezzo del Balivo l’esecuzione con azione reale o mista, nel modo e nella forma scritti sopra, se peraltro il tale reo entro i 30 giorni continui immediatamente successivi avrà fatto la comparizione di fronte al Giudice da sé, o tramite un altro, e avrà voluto recuperare la tenuta e il possesso di quella cosa e riparare alla sua contumacia, allora il Giudice, dopo risarcite all’attore le spese di legge  o depositate per mandato del Giudice, secondo come abbia tassato, e dopo che è stato presentato legalmente un fideiussore legalmente idoneo all’attore o ad un altro che lo riceva a posto suo, riguardo al desistere dal processo giudiziario e di ubbidire alle cose giudicate, alla presenza oppure dopo che è stata citata la parte avversa di persona o nella abitazione, e in qualsiasi giorno non lavorativo, tuttavia che non sia <giorno> indotto in onore di Dio e dei Santi; egli revochi la tenuta e il possesso già detto e riponga il reo nel precedente stato. Tuttavia dopo trascorsi questi 30 giorni, quel tale reo non sia per nulla ascoltato riguardo e sopra al possesso, ma sia ascoltato colui che voglia fare l’azione <giudiziale> riguardo e sopra la proprietà di questo reo entro un anno continuo, cominciando immediatamente dopo questi 30 giorni, e non oltre. Ma quel tale mandato, dopo citata o no la parte, entro quindici giorni, dopo trascorso tale anno, dopo che ha dato prova ha e fatto fede al Giudice, <sul fatto> che quella cosa appartenga a lui stesso per il motivo espresso nel suo “libello”, stia sicuro e protetto nell’agire e nel fare opposizioni contro quel tale reo e contro gli eredi di lui e i successori con pieno diritto riguardo e sopra la detta cosa. Se tuttavia l’attore non avrà fatto le dette cose entro questi quindici giorni, allora il tale detto reo sia ascoltato riguardo alla proprietà, come già detto, fino a quando il detto attore abbia fatto la detta fede al Giudice. Se poi entro i detti 30 giorni o in seguito dopo detto anno, qualsiasi terza persona abbia fatto la comparizione di fronte al Giudice, e abbia detto da sé o tramite un altro, che egli ha qualche diritto sulla medesima cosa e pertanto chieda che sia rievocata quella tenuta, in quanto gli spetti o chieda che gli sia restituita o assegnata per un suo diritto o (chieda) che venga imposto il silenzio a chi sta sulla tenuta sopra questa cosa, per chi propone la tale cosa, il Giudice stabilisca e assegni con precisione e con precetto al richiedente la scadenza di 10 giorni immediatamente successivi, per dover dare prova e aver provato per mezzo di ogni modo e di ogni specie di prova anche tramite un istrumento, qualunque cosa avrà voluto e avrà potuto riguardo a ciò. E il Giudice qualora abbia voluto prorogare questa scadenza possa farlo per ulteriori 5 giorni successivi. Dopo trascorsi questi, il Giudice dirima la causa secondo le cose di prove fattegli, nei successivi 5 altri giorni e decida con un pronunciamento interlocutorio o con una sentenza, anche senza scritti, sotto penalità di 100 libre di denaro e riguardo a questo si debba fare il sindacato. Quando tuttavia il Giudice abbia interposto il primo decreto nella forma e nel modo scritti sopra, in un’azione personale o che abbia la natura di questa; quando peraltro il Balivo posto per l’esecuzione abbia riferito che egli non ha trovato beni mobili o immobili, né i nomi dei debitori sui beni del tale reo convenuto, sui quali valga dare la tenuta all’attore senza controversia, oppure abbia riferito che da parte di una terza persona questi beni sono posseduti, allora il Giudice, dopo fatta tale relazione, dia ordine immediatamente a due Balivi del Comune che sulle cose che non siano in controversia e non siano tenute da una terza persona, facciano l’esecuzione sui beni mobili e stabili di tale reo convenuto e sui nomi dei debitori, e per fare ciò, stabilisca e fissi la scadenza di otto giorni. E questi Balivi riferiscano per iscritto se abbiano trovato o abbiano conosciuto alcuni tali beni del reo, entro altri due giorni, o se non li abbiano trovati o non abbiano avuto notizia, riferiscano anche questo a voce o per iscritto e il Giudice dopo aver citati i possessori pronunci immediatamente un’escussione fatta legittimamente e che per lo stesso attore è aperta la via dell’ipoteca contro i possessori dei beni e dei pegni, qualora questi Balivi abbiano riferito che essi non hanno trovato tali beni del reo o di trovarne non sufficienti. E in questo caso l’attore presenti il “libello” di azione ipotecaria contro i possessori di tali beni del reo o dei pegni, e prosegua le altre cose e osservi come ordinatamente è scritto sopra. E questa <azione> ipotecaria abbia validità e che sia decisa entro le scadenze stabilite sopra e che sia terminata per mezzo della sentenza. Tuttavia quando qualcuno voglia intentare l’azione sua contro gli eredi, pur qualora l’attore abbia saputo che gli eredi sono stati nominati, presenti il “libello”, egli prosegua le rimanenti cose, come sopra. Se pure, tuttavia, l’attore non abbia saputo degli eredi nominati, allora a richiesta di tale attore, il Giudice faccia fare un proclama generale presso il banco del diritto e presso l’abitazione di abituale dimora del defunto; e qualora qualcuno voglia essere erede di quel defunto, si intende che fa l’azione <giuridica> contro gli eredi e voglia difendere i beni di lui, compaia in giudizio entro due giorni, ciò qualora il defunto sia stato abitante della Città <di Fermo>, oppure di giorni quattro qualora sia stato abitante del distretto, ed egli sarà per rispondere del <suo> diritto a quel tale attore o al richiedente, e per mezzo del Balivo, e tale proclama scritto sia affisso o applicato alla porta dell’abitazione di quel defunto. Quando invece gli eredi del detto defunto facciano la comparizione, si faccia la procedura contro di essi secondo la forma indicata sopra riguardo a chi fa la comparizione. Qualora, invece, <questi> non comparissero, né da se stessi né tramite un idoneo procuratore, si segua la forma suindicata contro i contumaci. Invece quando qualcuno voglia intentare la sua azione <giudiziaria> contro i pupilli o gli adulti, i furiosi o altri che siano sorretti dall’altrui tutela, o cura o che si trovano ad essere governati <da altri>, se pure questi pupilli, gli adulti e le dette persone abbiano i legittimi difensori, allora se facciano la comparizione, si proceda secondo la forma indicata sopra riguardo a chi fa la comparizione; qualora invece, questi difensori non facciano la comparizione, o, dopo che il Giudice ha fatto l’indagine, e questi <difensori> su ciò non ci siano, allora il Giudice, almeno dopo la prima citazione, non essendoci la comparizione di un difensore, dopo aver aspettato per otto giorni, per il suo officio possa e debba provvedere un solo difensore a tale persona indifesa per tale causa e chi è nominato per questo, oppure assunto dal Giudice sia costretto a prendersi la difesa della tale persona indifesa, e a proseguire la causa secondo la forma indicata, fino a giungere inclusivamente alla sentenza. E le scadenze prefisse per le cause e per le istanze inizino dal giorno in cui per quella persona, quel difensore sia stato presente al giudizio, e non prima. Tuttavia quel tale così assunto e nominato, per il diritto stesso. sia considerato e sia il legittimo difensore della tale persona e sia considerato al posto di uno legittimo; né si possa, né abbia validità in nessun modo che sia costretto a dare qualcosa, o a fare l’inventario. Se tuttavia il tale <procuratore> nominato e assunto abbia ricusato o abbia trascurato di subire e assumere tale difesa, in qualunque modo, contro il mandato del Giudice, sia privato per il fatto stesso dal collegio e non abbia validità che egli eserciti in seguito l’arte o l’esercizio o l’officio della procura o del notariato o della cancelleria; e qualora abbia presunto esercitarli contro queste cose, sia punito a libre 50 sul fatto per ciascuna volta. E ad opera del Giudice si provveda a favore di tale persona, allo stesso modo, con un Avvocato. E la stessa cosa sia considerata e sia stabilita, per mezzo di tutte le cose, contro l’Avvocato assunto e nominato così dal Giudice, qualora ricusasse o trascurasse di assumere e di esercitare tale avvocatura, come sopra è stato detto riguardo al procuratore. E tutte le singole cose contenute in questo statuto siano praticate, come sono state stabilite nella presente rubrica nelle cause maggiori 25 libre di denaro. In realtà, nelle cause invece di 25 libre o di minore ammontare, il Giudice possa e abbia validità a fare la procedura al primo e secondo decreto contro gli eredi e contro i possessori dei beni e dei pegni ed anche alla escussione, senza praticare nessuna solennità nelle dette cose, secondo il modo e il potere della seconda rubrica di questo libro che parla della detta somma. E abbrevi, a suo piacere, le scadenze e le dilazioni nelle cause e negli affari civili che non eccedano tale ammontare. Tuttavia, dato che vogliamo dare favori ai sudditi e tentiamo di abbreviare le liti, noi decretiamo che qualsivoglia Rettore della Città, entro 30 giorni continui, da calcolare dal giorno della prima citazione, con <atti> scritti o senza scritti, a piacere di volontà, e con quel potere, modo, forma e sotto quella pena come disposto nella seconda rubrica di questo libro riguardo alla somma di 25 libre o minore, in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore, né parvenza di processo, ascolti, porti a termine e decida tutte e singole le dette liti e le cause cioè dei pupilli, degli orfani, dei poveri, dei pellegrini e delle persone miserabili che lasciamo valutare come tali ad arbitrio e a coscienza del Giudice, ed anche <le cause> delle doti delle donne, delle cose delle chiese, delle mercedi dei fabbri e dei lavoratori ed anche le cause dei lavori agricoli, delle opere di qualsiasi ammontare ed estimo esse siano. Inoltre nelle cause per danno inferto, per l’avviso di un’opera nuova, anche nelle cause e nelle controversie che si facessero riguardanti fiumi, termini, muri comuni, percorsi o vie, acquedotto, ripe, legno non arrecato, per raccogliere la ghianda o un frutto, per gli alberi posti a confine, per un muro da restaurare, per i molini, per le gronde (canali d’acqua), per le sotto-gronde, per le coperture o gli stillicidi, per restaurare le aperture, gli scoscendimenti, i ponti, per le fosse da rinnovare, per le separazioni da fare e in occasione queste cose, e per tutte le altre cose simili che noi lasciamo giudicare come simili ad arbitrio del Giudice, riguardanti un usufrutto, un uso, un’abitazione, le superfici, i corsi d’acqua e cose simili, e in generale per tutte le singole servitù reali e personali. E per tali cose il Rettore o il Giudice di fronte al quale si facesse una controversia o lagnanza o istanza per qualcosa del genere, possa e debba fare la procedura, esaminare e ultimare in modo sommario, semplice e chiaro, senza rumore né parvenza di processo, anche senza rispettare le scadenze, e le solennità del diritto e degli statuti, senza alcun processo e come gli sembrerà opportuno, dopo avuta, esaminata e considerata la sola verità del fatto e dell’informazione. E, qualora gli sembri utile, possa osservare con gli occhi le dette cose e costringere le parti tra le quali sia stata sorta la controversia sulle dette cose o la questione in modo che facciano un compromesso, o più (compromessi) di diritto e di fatto in maniera congiunta e separata, anche possa scegliere maestri d’arte per prendere visione di queste cose e per riferire al Giudice secondo la perizia della propria arte. E qualora queste parti abbiano trascurato o rifiutato di fare il compromesso o anche di scegliere i maestri d’arte a riferire sulle dette cose secondo la perizia della propria arte, il Giudice stesso o il Rettore possa scegliere e utilizzare i maestri o gli arbitri su ciò e con essi o con uno di essi impegnati su ciò, anche senza <alcuno>, possa far terminare la controversia, come detto prima. E qualsiasi cosa riguardo alle dette cose o intorno ad esse sia stata decisa dal Giudice abbia validità e resti stabile, per l’autorità di questo statuto, secondo una relazione, o il consenso di tali arbitri o maestri, nel caso che siano stati assunti, o anche egli da solo, in mancanza della presenza di costoro, ancorché non sia intervenuto un processo o uno scritto su ciò, né valga che <la sua decisione> si ritratti per alcun pretesto, né modo o causa. Il Giudice, tuttavia, nelle dette cose si comporti in modo che tale controversia debba aver portata a conclusione, entro 30 giorni continuati dal giorno della querela o della istanza fatta su ciò, sotto pena di 100 libre di denaro, mentre permangono nella loro validità gli statuti che impongono su ciò le scadenza di minor tempo. Inoltre vogliamo che nelle dette dilazioni e nelle scadenze o in altre qualsiasi dilazioni da dare ad opera di un Rettore o di un Giudice del Comune di Fermo, se l’ultimo giorno della dilazione o della scadenza cadesse in un giorno non lavorativo, si intenda che sia il giorno giuridico seguente per le dette scadenze e dilazioni. Aggiungiamo inoltre, per disbrigare le cause civili, che un Collaterale del signor Podestà, del Capitano e il Giudice di giustizia e tutti gli altri officiali di questa Città e del contado che hanno giurisdizione siano obbligati a praticare, con precisione e con determinazione, le scadenze e le dilazioni degli statuti, tanto nel fare la procedura, quanto nello svolgere e nel portare a termine queste cause civili. E non possano in nessun modo prorogare tali scadenze statutarie né altre, né disporre oltre quanto gli statuti dispongono, sotto e per la pena contenuta negli statuti; e qualora non vi sia determinata alcuna pena, incorrano nella penalità di 25 libre di denaro da prelevare sul fatto stesso, se abbiano trasgredito, nonostante qualsiasi modalità o consuetudine che siano state praticate fino ad ora nella Curia. E i Procuratori non possano né debbano, di loro volontà, chiedere nelle cause civili che si soprassieda in qualsiasi parte del processo, e in qualsiasi causa, tanto principale, quanto di appello, sotto la pena e per la pena di 25 libre di denaro per chi facesse il contrario, tanto per i Procuratori, quanto per il Giudice, per ciascuno di essi e per ciascuna volta, da pagare sul fatto e da ritirare, senza la presenza, il consenso e la volontà dei principali. E sin da ora sia cosa nullo, qualora sia stato fatto diversamente, in qualsiasi modo e non abbia validità per il diritto stesso.

3 Rub.  4

   Gli interrogatori da farsi nel processo, e le cose che sono adoperate come fondamento del futuro giudizio <processo>.

   Dato che spesso, prima che un giudizio sia ordinato, è necessario che alcuni interrogatori e le risposte si facciano nel giudizio, ed anche fare qualcosa in precedenza al fine dell’ordinamento di un giudizio futuro, come ad esempio nel rivendicare una cosa, in un giudizio per dividere un’eredità di famiglia, per spartire cose comuni per un socio, o quando qualcuno abbia voluto accordarsi con qualcuno come erede, o contro i beni, oppure dicesse che chiede o che ha qualche diritto sui beni di un qualunque defunto, oppure che agisca per restituire, o per tali simili cose, decretiamo e ordiniamo che ciascun Giudice o Rettore della Città riguardo a ciò che sia domandato o indagato, per la domanda di chi domanda o indaga, sia obbligato e debba fare gli interrogatori opportuni o coerenti riguardo alle dette cose e a simili e costringere a rispondere la parte inquisita per la risposta, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore e senza parvenza di processo e se gli sembrerà opportuno anche di persona, sul fatto, tuttavia dopo che la parte che chiede o indaga abbia prestato il giuramento sulla calunnia. E il Giudice o il Rettore già detto sia obbligato e debba fare e ordinare anche le altre cose che saranno necessarie o opportune nelle dette cose o in qualcuna di esse. E questo stesso Giudice o il Rettore non possa decretare e neanche la parte possa ottenere una dilazione né ritardi oltre i 10 giorni, al fine di deliberare su qualcuna tra le dette cose. Il Giudice tuttavia si comporti in modo tale che su quanto detto, la scadenza cioè 15 giorni non sia in nessun modo oltrepassata per porre la fine e portare a termine tale affare, sotto pena di 100 libre di denaro. Vogliamo che questo venga stabilito e ordinato e provveduto <cioè> che riguardo ad altre cose o altre persone o affari, la risposta o le altre cose che si facessero nelle dette cose o in qualcuna di esse, non generino né valgano a generare alcunché di danno a chi dà la risposta o a colui che fa qualcos’altro opportuno o necessario nelle cose dette prima. Se tuttavia qualcuno nelle dette cose o in qualcuna di esse, abbia rifiutato di eseguire o obbedire in modo contumace ai comandi del Giudice o del Rettore che fa l’interrogatorio oppure che dispone diversamente in qualcosa di quanto detto sopra, dopo il mandato o dopo la richiesta del Giudice su quello su cui sia stato interrogato o ingiuntogli in altro modo, per autorità di questo statuto, <costui> sia considerato e debba essere considerato come uno che ha fatto la confessione. E non debbano lamentarsi quelli che sono stati interrogati, o ammoniti, o comandati di rispondere se esistano gli eredi, quand’anche con prontezza e in modo immediato possa essere provveduto per essi con il fare l’inventario, in modo che non siano tenuti al di sopra delle potenzialità ereditarie.

3 Rub.  5

Le ferie <giorni non lavorativi>

   Nelle cause e negli affari che saranno trattati nella Curia del Podestà o del Capitano, del Giudice di giustizia e degli appelli o nella Curia dei Consoli dei Mercanti della Città di Fermo, ci siano ferie cioè il giorno della Natività di nostro Signore Gesù Cristo con i sette precedenti e i seguenti due giorni con anche la settimana successiva; il primo giorno (calende) di gennaio; il giorno dell’Epifania con i due giorni seguenti; il giorno di Carnevale con un solo giorno precedente e uno solo successivo; il giorno della Pasqua della Resurrezione con i sette precedenti e i seguenti due giorni con la settimana successiva; il giorno dell’Ascensione del Signore; il giorno della Pasqua di Pentecoste con i due successivi; il giorno della festa del Santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo; il giorno dell’Assunzione della beata Vergine Maria con i sette giorni precedenti e i seguenti sette; tutti i giorni delle festività della Vergine Maria; il giorno della Concezione della Vergine Maria; tutti i giorni di domenica e i giorni di venerdì e di sabato dopo le ‘none’ ore per tutto l’anno; tutti i giorni principali delle festività di tutti gli Apostoli, e degli Evangelisti; dei quattro Dottori della Chiesa; tutti i giorni delle festività del beato Giovanni Battista; il giorno del beato Lorenzo; il giorno del beato Nicola; il giorno del beato Stefano; il giorno del beato Martino; il giorno di sant’Agostino; il giorno del beato Francesco; il giorno del beato Domenico; il giorno del beato Michele Arcangelo, il giorno di sant’Angelo, il giorno d santa Caterina, della beata Lucia; il giorno della beata Margherita; il giorno della beata Maria Maddalena, il giorno della festa di tutti i Santi e quello successivo in cui si celebra l’officio dei Morti, il giorno del beato Pietro martire; il giorno del beato Savino; il giorno del beato abate Adam; il giorno del beato Bernardo; il giorno dell’indulgenza del beato Martino in Varano 14 ottobre, il giorno della festa di Santa Croce; il giorno della beata Anna; il giorno del beato Claudio; il giorno del beato Antonio da Vienne; il giorno del beato Salvatore; il giorno 2 giugno in memoria dell’eccidio del ferocissimo tiranno Rainaldo da Monteverde, memoria maledetta, e siano non lavorativi, i giorni delle Adunanze (Concioni), della Cernita e del Consiglio quando si fanno prima di pranzo e ai vespri si facciano le cause se le Adunanze siano terminate tempestivamente, e allora i Giudici seggano giuridicamente; e nel tempo delle Rogazioni o delle processioni si eserciti il diritto (giudiziario) a sera. Invece le ferie <per la raccolta>delle messi ci siano e durino, ogni anno dalla festa del beato Pietro del mese di giugno fino al primo di agosto; e ci siano le ferie delle fiere della Città Fermana dal primo agosto fino al primo settembre. Le ferie poi delle vendemmie comincino al primo ottobre e durino fino alla fine di ottobre. Inoltre siano non lavorativi tutti i giorni in cui le ferie fossero indette all’improvviso per una causa probabile. Tuttavia secondo la disposizione dello statuto posto nella rubrica terza o nel titolo di questo libro, oppure secondo la disposizione del titolo precedente, almeno ci sono giorni nei quali nelle cause e negli affari si può fare la procedura, o esaminare, in modo semplice e calmo, senza strepito, senza parvenza di processo; non abbiano luogo le ferie per le messi, per le vendemmie, per ferie improvvise già dette; sempre si fanno salvi i casi in cui espressamente c’è disposizione che si debbano svolgere le cause in tempo di queste ferie, e le dette ferie non siano di ostacolo, in nessun modo, per queste cause. In realtà nelle cause o negli affari penali abbiano validità l’investigare, il fare la procedura, anche il sentenziare e concludere per mezzo di sentenza, in tutti i giorni, anche in <quelli> stabiliti in onore di Dio, o non lavorativi. E non si possa mettere alcuna contestazione, né obiezione, né opposizione contro i processi, le investigazioni, le sentenze penali, neanche, contro ciò, fare appello, né reclamare o fare opposizione di nullità, né querelare in contrasto, né fare suppliche con un pretesto, con una causa, con un aspetto, che in giorni o in tempi non lavorativi, gli atti sono stati fatti o promulgati, o le cose fatte e promulgate. Tuttavia nessun Rettore, officiale o Giudice della Città possa né valga decidere né pronunciare, in alcun modo, una sentenza assolutoria, negli ultimi 10 giorni del suo officio, neppure pronunciarsi nelle cause penali né negli affari, anzi la facoltà di decidere e pronunciare tali sentenze assolutorie in tali 10 ultimi giorni gli sia interdetta completamente. E la faccenda sia di nuovo interamente portata a conclusione.

3 Rub.  6

La sommaria disanima nelle cause dei ‘forensi’ e il danno da risarcire per mezzo di rappresaglie a favore di chi l’ha sofferto.

   Per tutte le singole cause civili e gli affari che siano svolte tra forestieri <o fuori dalla giurisdizione fermana> e cittadini o abitanti del distretto Fermano, anche tra i forestieri vicendevolmente, i Rettori della Città e i loro Giudici siano obbligati a fare investigazioni, determinarle e portarle a scadenza e debbano farlo in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore, senza parvenza di processo, in ogni tempo, ad eccezione dei giorni non lavorativi in onore di Dio. E si faccia senza ‘libello’ per contestare la lite, senza giuramento di calunnia, senza praticare le solennità giuridiche, solo dopo aver ispezionato la verità del fatto o dell’affare, entro 20 giorni continui dal giorno in cui la causa o la controversia è stata introdotta o mossa. Essi siano obbligati e debbano, a richiesta della parte, eseguire e mandare di fatto in esecuzione la causa e aver portato a termine l’affare o qualunque cosa abbiano stabilito o decretato, omettendo ogni solennità e aspetto sostanziale, solo dopo aver riscontrata la verità del fatto, in modo reale e personale, insieme o separatamente, come abbia preferito la parte, contro le persone principali e i beni loro se sono maschi; e soltanto in modo reale contro gli eredi dei principali o dei successori anche contro le femmine, quantunque principali. Vogliamo tuttavia che nessun forestiero o persona non sottoposta alla giurisdizione civile e criminale del Comune di Fermo, in una causa civile o penale o in un affare contro un Cittadino o un abitante del distretto di Fermo, non sia in nessun molto ascoltato, se in precedenza non abbia presentato i fideiussori in relazione al fare risarcimento, al cittadino o all’abitante del distretto per le spese, in caso che si sia dato per vinto, e sul far cessare il processo e pagare il giudicato se si sarà fatto un accomodamento dal tale cittadino o abitante del distretto di Fermo o in una causa di accomodamento. E qualora egli non abbia voluto presentare questi fideiussori, cosa che sia lasciato all’arbitrio del Giudice, allora benché a presentar qualcosa sia obbligato quel cittadino, o abitante del distretto, a favore del medesimo forestiero o del tale non sottoposto alla giurisdizione di Fermo, che afferma che vuole fare accomodamento con il detto cittadino o abitante del distretto, su mandato del Giudice, tutto ciò che sia così da presentare, sia consegnato in deposito presso un mercante Fermano, che debba essere nominato dal Giudice. E questo deposito sta per rimanere fino alla scadenza che sarà stabilita ad arbitrio del Giudice al detto Cittadino o all’abitante del distretto, per dare prova di ciò che nel giudizio dell’accomodamento che fa o vuole fare di ciò, il Cittadino abbia dichiarato e abbia detto espressamente ciò che il forestiero debba rendere o pagare a lui e sia da imporre su ciò fino alla fine. Dopo ultimata questa faccenda il deposito venga restituito qualora il detto cittadino o il distrettuale non abbia dato prova di quello che egli pretende <ricevere>. Aggiungiamo che per i debiti tra un forestiero e un <altro> forestiero, contratti, fatti e obbligati fuori dalla città di Fermo e fuori dal suo contado e distretto, debiti d’obbligo prima del loro arrivo, dell’abitare, del sostare e del domicilio in questa Città, nel contado e nel distretto, il Podestà e il Capitano e gli altri officiali della Città e del contado non possano fare investigazione, né ascoltare, né amministrare la giustizia, ma siano totalmente negate la potestà, l’autorità e la giurisdizione agli stessi officiali su queste cause dei detti forestieri, nonostante tutte le cose che siano credute in contrasto. Inoltre se un Cittadino, un abitante o un distrettuale di Fermo, in occasione delle rappresaglie concesse contro i Cittadini, gli abitanti o i distrettuali di Fermo, a motivo del debito di qualche, Cittadino, abitante o distrettuale di Fermo, oppure in tale occasione abbia patito un danno, colui che lo ha causato oppure in occasione del quale il danno gli sia capitato o questo si sia avuto, sia obbligato al totale risarcimento, di fatto, in modo reale e personale nel dare risarcimento a chi l’ha sofferto.

3 Rub.  7

Cause fra cittadini abitanti del contado da concludere nella Città.

   Tutte le liti e le cause di qualunque genere fra un Cittadino o un abitante della città di Fermo o un abitante del distretto o del contado Fermano, o ivi abitante, da farsi o da avviare in modo attivo oppure passivo, vogliamo e decretiamo che debbano essere fatte o debbono essere mosse nella Città e nel tribunale di Fermo, con i patti e con alcune convenzioni fra il Comune di Fermo e con gli uomini di alcuni Castelli dello stesso contado, nonostante tutte le cose avviate o fatte che in realtà non vogliamo in alcun modo che siano da portate o da intendersi in relazione ai detti Cittadini e abitanti. E quanto fatto in altro modo, non abbia stabilità per il diritto stesso, e gli officiali della Città siano totalmente obbligati a mettere in pratica, con il vincolo del giuramento, il presente statuto, sotto la penalità di 200 libre di denaro.

3 Rub.   8

I testimoni e loro esame.

   Il Giudice stesso faccia di persona l’esame dei testimoni e non un altro, se la questione sulla quale i testi vengono esaminati, sia stata di 50 libre di denaro oppure più di ciò. Se in realtà la causa sia stata al di sotto di 50 libre, allora agisca lui stesso oppure ordini che l’esame debba essere fatto da due Notai della Città di Fermo, non ricusati dalle parti, e l’incarico abbia validità. E l’esame precisamente venga fatto in modo che i testimoni palesino la regione di quanto dicono e della testimonianza, e qualsiasi affermazione insieme con la detta ragione venga registrata per iscritto. Tuttavia gli esaminatori dei testimoni, e coloro che trascrivono le cose dette dicono, stiano attenti alle parole da non far registrare per iscritto, per non scrivere né far scrivere qualcosa detto o una testimonianza del teste, con queste parole: «disse che sono vere le cose contenute nell’articolo, nella posizione <della causa>, nella istanza o nell’intenzione»; ma al contrario, che abbia detto che egli sa quanto per lungo, per largo e ordinatamente, e per come abbia fatto la testimonianza,  sia accolta la sua testimonianza, nel modo come fece la testimonianza, e di seguito sia trascritta, sotto penalità di 20 libre di denaro per ciascun trasgressore e per ogni volta. E nondimeno la testimonianza proibita o accolta in contrasto alla disposizione di questo statuto, sia di nessuna validità. E il Giudice stia avveduto in ciò e sopra a ciò prima di rendere pubbliche le attestazioni. I Rettori o i Giudici, nelle cause civili, penali o nelle miste, abbiano l’autorità e il potere di costringere chiunque in modo reale e personale e con altri mezzi della legge, con l’imposizione di una multa per addurre effettivamente la testimonianza ed anche senza processo come a loro sembrerà conveniente.

3 Rub.  9

Coloro che fanno la confessione nel processo.

   Se qualcuno, con naturalezza, nel processo, abbia confessato che lui debba dare qualcosa, o qualche intenzione della parte avversaria, le parti del Giudice non siano altri di diverse che fare l’ingiunzione a chi ha fatto la confessione di pagare entro i 10 giorni successivi, o, anche, condannare colui che ha confessato, o pronunciarsi contro costui come a lui sembrerà che convenga. Se qualcuno inoltre abbia confessato nel processo, con qualcosa ammesso, o sotto qualche contestazione, o con aggiungere qualche altra cosa, il Giudice faccia a costui il precetto che paghi entro la detta scadenza di 10 giorni, o, come preferisca , condanni costui, o si pronunci contro costui, come detto sopra, riservando a costui la possibilità di fornire la prova, di avere provato la condizione ammessa, l’opposizione, o la detta cosa aggiunta, con precisione e con determinazione, entro la scadenza già detta di 10 giorni. Qualora ciò sia stato provato, tale precetto del Giudice, la detta disposizione, o la sentenza, non siano di alcun valore, ma generalmente sia come se non fossero stati fatti. Se invece ciò non sia stato provato, quel precetto, la sentenza o la disposizione restino validi e dal Giudice, tramite il suo officio, a richiesta della parte, in modo reale o personale, trascorsa detta scadenza, sia messo in esecuzione entro i 5 giorni prossimi successivi, o anche più tardi secondo la richiesta della parte, a meno che la parte che ha confessato, entro i detti 5 giorni, non abbia informato il Giudice su un patto di non chiedere, o di un pagamento fatto sopra a ciò o di una transazione seguita; nel quale caso che interviene nelle dette cose sopraggiungano, colui che ha confessato sia assolto dal Giudice.

3 Rub.  10

Le parti e il giuramento.

  In tutte le singole cause e negli affari civili, eccettuati quelli per i quali si fa la constatazione in un pubblico istrumento, qualora la parte attiva (attore) voglia stare al giuramento del reo <accusato> o, anzi, riguardo e su una richiesta, oppure sull’intenzione di costui stesso di dire la verità su ciò, il Giudice sia obbligato e debba dare deliberazione al reo il quale o giuri o introducendo il suo giuramento, risponda con chiarezza su ciò a chi denuncia. E se colui al quale il giuramento è stato offerto, abbia giurato, il Giudice sia obbligato del tutto a seguire completamente il giuramento di costui, come chiaramente sia stato giurato, anche senza alcuna solennità di processo. Se, tuttavia, costui abbia rifiutato o non abbia voluto giurare, allora il Giudice riporti il giuramento al detto deferente, e come costui stesso abbia fatto il giuramento, il Giudice stabilisca e prosegua, facendo salvo sempre e con riserva in ognuno dei detti casi, talché, dopo fatto tale giuramento, la parte avversa abbia facoltà e potere di dare prova del contrario di ciò che sia stato giurato, e possa redarguire di spergiuro la parte che ha giurato, entro gli otto giorni continui immediatamente successivi, entro i quali i testimoni debbano aver fatto la loro deposizione e aver giurato, e qualsiasi altra prova che fosse pretesa riguardo a ciò, debba essere stata fatta. E qualora da tali cose provate il Giudice abbia constatato che colui che ha giurato ha spergiurato oppure è stato spergiuro, allora questo giuramento non sia per nulla un ostacolo per la parte avversa né si pensi che sia stato dannoso ad essa, e ciononostante colui che in tal modo sia stato spergiuro ed abbia così spergiurato, sia condannato alle spese e all’interesse a favore della parte avversa, anche quando non ce ne sia stata una richiesta, e per il Comune a 10 libre di denaro. E non si esiga alcuna petizione, nessuna contestazione della lite, né alcuna solennità, per dare prove e per redarguire riguardo allo spergiuro, come detto sopra; ma si porga la sola intenzione della parte, poi, come sopra, si faccia l’approvazione. E tutte le singole dette cose abbiano luogo nelle cause e negli affari che eccedano l’ammontare o l’estimo di 40 soldi. Invece nelle cause che non eccedano l’ammontare o l’estimo di 40 soldi riguardo allo spergiuro o contro un giuramento non si faccia affatto querela, non si attenda né sia domandato se il giuramento sia dovuto o non dovuto, neanche qualcos’altro, soltanto che sia stato fatto giuramento, e in questo caso i giuramenti ottengano piena stabilità e il fare querela di spergiuro sulle anzidette cose, o il fare indagine non abbiano validità.

3 Rub.  11

 Le cause e le liti di persone molto potenti.  

   Affinché la legge non sia violata, a causa dell’inopportuno potere di qualcuno, decretiamo che se qualcuno nella Città o nel distretto di Fermo, sia stato infastidito o tormentato ingiustamente nei suoi beni o nei suoi diritti da qualcuno più potente, da un chierico o da un laico, il Podestà il Capitano e i loro officiali difendano costui con tutti i modi e con tutti i rimedi opportuni difendano e lo guidino nei suoi diritti e si oppongono a tale potenza. Ma se qualcuno, a causa della povertà, non abbia le forze sufficienti per resistere a tale potenza, siano pagate le spese in tali cose, a costui, ad opera del Comune di Fermo, sotto penalità 100 libre di denaro e con il vincolo del giuramento per il Rettore che abbia trascurato di praticare ciò.

3 Rub.  12

Esecuzione di un pubblico istrumento e di una scrittura privata.

   Quando qualcuno abbia presentato in un processo qualche istrumento pubblico senza garanzia o che ha una garanzia che non merita l’esecuzione tutelata al modo della garanzia, e abbia chiesto o abbia sollecitato che questo istrumento sia messo in esecuzione contro una o più persone principali, descritte in tale istrumento o contro gli eredi di esse o i successori, in occasione di un debito o di altra cosa contenuta in esso, a cui una condizione o un modo non siano stati aggiunti, oppure qualora siano stati aggiunti, l’ occasione sia stata espiata o il modo già adempiuto, il Giudice lo faccia fare l’esecuzione dell’istrumento stesso nel modo seguente, a richiesta di colui che lo presenta o di chi vi è interessato, cioè faccia che sia citata la parte avversa a che entro una scadenza, a sua discrezione, ma non più di 5 giorni; colui che ha prodotto <l’istrumento> compaia in giudizio con l’intenzione che soddisferà al richiedente in occasione di questo pubblico istrumento, prodotto contro di lui oppure per dichiarare la cagione per cui l’istrumento prodotto non debba essere messo in esecuzione. Se abbia fatto la comparizione e abbia chiesto una scadenza per fare opposizione contro il detto istrumento, il Giudice gli assegni la scadenza di 10 giorni per la opposizione contro questo stesso, facendo una o molte di queste eccezioni cioè falsità, pagamento, prescrizione, quietanza e patto di non chiedere, simulazione, altresì anche debito usuraio, cioè quelle eccezioni che egli abbia affermato di voler comprovare, mentre chieda che tale istrumento sia concesso a lui, entro quale scadenza debba dare e avere dato le prove di qualche contestazione, con precisione e perentoriamente, come detto sopra. Dopo trascorsi i 10 giorni di scadenza, il Giudice renda pubblico e apra il processo e nel renderlo pubblico egli assegni la scadenza di 5 giorni per fare l’opposizione contro le obiezioni o le cose prodotte o provate, in contrasto a questo istrumento e per dare le prove e aver comprovato entro tale scadenza. Dopo trascorsa la scadenzai di 5 giorni, il Giudice senza aspettare né ammettere un’altra prova, qualora di fatto il reo sia stato manchevole nelle cose di prova, egli dia soltanto l’esecuzione reale a tale istrumento e lo faccia eseguire per mezzo delle cose e dei beni del debitore descritto in questo stesso istrumento e del suo erede e del successore, senza alcuna solennità. Poi secondo la forma e il modo scritto nella terza rubrica di questo libro, proceda per l’ulteriore esecuzione. Qualora il reo abbia dato prove legalmente entro la detta scadenza di 10 giorni a difesa sua contro questo istrumento, allora il Giudice non dia esecuzione a questo istrumento, ma dichiari con il suo pronunciamento interlocutorio che non va eseguito e condanni alle spese, in qualsiasi di questi casi già detti, il vinto a favore del vincitore. Quando il reo citato, come nelle cose premesse, non compaia entro la scadenza della citazione, il Giudice proceda nel dare e nel concedere la tenuta <presa di possesso> per vigore di questo stesso istrumento, poi prosegua per il resto, come è scritto nella terza rubrica di questo libro. Se qualcuno abbia presentato in tribunale una scrittura privata o un’apodittica scritta con la presenza della mano del debitore o anche non scritta di sua mano, bensì da lui sottoscritta, la quale contenga qualcosa di autentico o corretto ed egli ne abbia chiesto l’esecuzione, si proceda nel seguente modo, cioè il reo sia citato per commissione del Giudice affinché compaia personalmente entro la scadenza, non maggiore di giorni 5, in tribunale a fare la ricognizione della scrittura o di tale apodittica così scritta, presentata come (detto) sopra. Quando egli si presenta personalmente il Giudice gli comandi che riconosca se la scrittura o la apodittica presentata sia stata scritta o sottoscritta di mano di lui stesso; qualora lo dichiari, il Giudice gli comandi che entro la scadenza dei successivi 10 giorni, debba  aver fatto il pagamento e appagato il creditore; tuttavia con la riserva che egli abbia facoltà che entro questa scadenza abbia a dare le prove per una o più delle dette contestazioni che abbia dichiarato gli competono, e quando egli abbia dato le prove e abbia provato la sua difesa entro la detta scadenza, tale precetto sia inefficace e di nessuna validità. Dopo passata questa scadenza di 10 giorni entro i quali questa difesa non sia stata presentata e neanche approvata, questo precetto rimanga stabile e si proceda all’ulteriore reale esecuzione per mezzo delle cose e dei beni del debitore, o degli eredi di costui o dei successori si esegua secondo l’ordine scritto nella terza rubrica di questo libro. Qualora invece il reo negasse che la già detta scrittura apodittica o la scrittura sia stata scritta di propria mano o sottoscritta, allora il Giudice, entro il terzo giorno dopo tale negazione faccia fare il confronto dei grafemi-lettere con le scritture di questo debitore e anche facendo sì che lo stessi rea scriva, o in altro qualsiasi modo, come gli sembrerà opportuno, facendo, o comandando affinché in ciò la verità risplenda. Qualora al Giudice risulterà che il debitore su ciò abbia detto falsità, lo costringa in modo reale e personale, come crederà opportuno, a pagare o appagare la parte attiva, senza badare ad alcuni diritti, opposizioni su ciò, o difese del reo stesso, e a motivo di questa sua falsità, vogliamo che egli sia privato dei tali cose a causa del suo mendacio. E nondimeno il Giudice punisca tale reo da solo e senza alcun processo a 100 libre di denaro sul fatto. Qualora invece il reo abbia fatto la comparizione non da se stesso, ma tramite un suo procuratore, allora il Giudice stabilisca la scadenza di tre giorni a questo presentatosi, affinché il principale si faccia presente per esaminare come detto sopra. E quando costui abbia fatto la comparizione, si proceda con lo stesso facendo come detto sopra. Qualora invece il principale non si sia presentato entro la detta scadenza, allora il Giudice, dopo aver ristabilito un’altra scadenza a tale procuratore, regolandosi a suo arbitrio e l’assegni subito e con precisione per quella stessa cosa. E qualora il principale abbia fatto la comparizione, con lui si faccia la procedura come sopra; qualora invece non ci sia la comparizione entro la detta scadenza, il Giudice pronuncia, in maniera interlocutoria, che l’anzidetta scrittura o apodittica debba essere stata considerata che è stata ed è riconosciuta e confessata e la consideri tale; poi proceda contro il reo per un’ulteriore esecuzione, come è scritto nella terza rubrica già detta. Al contrario, qualora qualcuno avrà voluto servirsi della scrittura privata o dell’apodittica contro gli eredi del debitore o del reo o contro un’altra terza persona, allora non si segua la detta procedura, ma quella ordinaria come è scritto nella terza rubrica di questo libro. E le cose già dette riguardo alla scrittura o all’apodittica abbiano validità sia che la scrittura sia stata annotata oppure sottoscritta da testimoni; sia che no. Il Giudice tuttavia abbia in ciò una procedura tale che l’affare o la causa giunga alla scadenza nelle dette cose, entro 30 giorni continui da calcolare dal giorno della presentazione dell’istrumento pubblico o della scrittura o dell’apodittica privata, sotto penalità di 100 libre di denaro, a meno che non sia il caso in cui colui che viene considerato colui che ha scritto questa scrittura o apodittica, oppure sia considerato che l’ha sottoscritta, sia assente della città di Fermo o dal suo distretto e il Giudice in verità abbia constatato legittimamente ciò. In questo caso il Giudice abbia potere di indulgere, a suo arbitrio, con maggiori rinvii. Aggiungiamo inoltre che una scrittura fatta dal debitore di propria mano con la sottoscrizione di due testimoni, dopo che ne è stata fatta la ricognizione, come sopra, abbia l’esecuzione in tutte le cose e per tutte le cose, procurata come se l’istrumento avesse garanzie.

3 Rub. 13

   Esecuzioni di atti di garanzia.

   Chiunque si sia obbligato con qualcuno a dovergli dare qualcosa, oppure a dover fare e con un rogito di notaio pubblico su ciò e per mezzo del pubblico istrumento fatto su ciò, queste parole vi furono scritte, cioè: “Io Notaio sottoscritto ho comandato alle dette parti oppure ai debitori che pratichino nel modo di garanzia tutte le dette cose”, e con parole simili oppure equipollenti che tuttavia contengono il precetto di garanzia, il Podestà e il Capitano e i loro Giudici, essi insieme oppure separatamente, quando hanno esaminato questo istrumento di garanzia e la sua forma, siano obbligati, e debbano metterlo in esecuzione in modo reale e personale, quando c’è la richiesta del creditore o degli eredi di costui o dei successori o di altri aventi tale diritto per ragione di qualsiasi denaro o di cose tra quelle contenute in questo istrumento, senza che sia da fare alcuna citazione o richiesta sul debitore o sul reo in esso nominato, in qualsiasi tempo anche festivo, quand’anche sia stato introdotto in onore di Dio, eccettuando i giorni del Natale del Signore, il primo giorno (calende) di gennaio e l’Epifania e la Pasqua di Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, la festa di San Bartolomeo apostolo, la Pentecoste, l’Assunzione della Beata Vergine e nelle vigilie, e il giorno dei santi Pietro e Paolo apostoli, debbano mandare in esecuzione tale istrumento in modo reale o personale come piacerà a tale chiedente, catturando il debitore principale, o il reo nominato in esso, oppure lo stesso costituito, e tenendolo detenuto nel Palazzo o nelle carceri, a volontà del creditore, fino alla adeguata soddisfazione; purché dal giorno del precetto di garanzia siano passati 10 giorni e questo Notaio, per autorità di questo statuto, abbia pieni poteri di fare tale precetto. Sia tuttavia lecito a tale debitore o al reo catturato, di garantire fideiussori idonei di non allontanarsi dal palazzo del Rettore fino a quando non avrà soddisfatto il detto creditore e qualora avrà garantito, sia trattenuto nel palazzo e non sia messo in carcere, tuttavia a volontà del creditore. E qualora questo catturato si sia allontanato dal palazzo prima di fare questa soddisfazione <pagamento>, la detta esecuzione e si debba fare contro tali fideiussori, nella stessa forma e modo, come si doveva o poteva fare contro tale catturato, fino a quando effettivamente abbia soddisfatto il creditore, oppure sia piaciuto, espressamente, a questo creditore concedere licenza ai detti fideiussori o al reo. E queste cose dette sopra sulla esecuzione che va fatta in modalità personale, per vigore dell’istrumento di garanzia, ma non si eseguano in alcun modo contro le donne e neanche contro gli eredi scritti in tale istrumento, ma la sola esecuzione reale rivendichi l’adempimento. Vogliamo anche che qualora chi chiede abbia scelto l’esecuzione dell’istrumento di garanzia contro il ‘reo’ oppure l’esecuzione reale contro il debitore contenuto nell’istrumento o sui suoi beni, o anche l’esecuzione del detto istrumento sia stata chiesta contro gli eredi del ‘reo’ o contro una donna, anche principale, allora questi Rettori e i loro Giudici facciano l’esecuzione reale e siano obbligati e debbano farla e in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore né parvenza di giudizio, senza ‘libello’ <citazione>, né contestazione della lite, o giuramento di calunnia, senza ‘libretto’, contestazione di lite, giuramento riguardo ad una calunnia, e omettendo ogni solennità e sostanza giuridica; purché tuttavia notifichi al tale debitore o al ‘reo’, almeno nella sua casa di abitazione che la tenuta sui suoi beni andrà ad essere presa, e dopo fatta questa denuncia, il Giudice a suo libero arbitrio, senza alcuna citazione, né requisizione del debitore o di questo ‘reo’, possa e debba a richiesta di chi chiede questa esecuzione dell’istrumento di garanzia, concederla in restituzione e come pagamento per l’ammontare contenuto in tale istrumento, o anche per l’interesse del creditore, quando l’ammontare non si trovasse espresso nello stesso istrumento, secondo l’estimo che dovrà essere fatta su tale cosa, che è stata presa in tenuta, ad opera di due estimatori tra i più vicini alla cosa presa in tenuta, che dovranno essere eletti e incaricati su ciò dal Giudice, a meno che le parti non abbiano concordato per eleggerli e li abbiano incaricati.

 E qualora in questo istrumento si contenesse che il debitore o il ‘reo’ debba dare, o consegnare al tale che chiede, o a colui che ne ha diritto, qualche cosa mobile o semovente o stabile o immobile, allora il Giudice sia obbligato e debba di fatto, nel modo e forma come detto sopra, a porre il chiedente nel possesso corporale di tale cosa contenuta nell’istrumento; e costui così messo e introdotto su questa cosa contenuta nell’istrumento, o anche in generale immesso in possesso sui beni del suo debitore per effetto del detto istrumento, per il debito ivi contenuto, con autorizzazione del Giudice invocato per tale fatto, sia sicuro in perpetuo su questa cosa sulla quale sia stato immesso e sia difeso continuamente in perpetuo ad opera della Curia del Comune di Fermo su queste cose, allontanando ogni contestazione, solamente contro il debitore segnalato in tale istrumento, e contro i suoi eredi e successori e per il resto questo debitore o ‘reo’ non sia in alcun modo ascoltato per ritirare i beni e le cose già dette. Vogliamo inoltre che per vigore di questo istrumento di garanzia, dopo presentato questo istrumento di garanzia di cui si dice sopra, abbia facoltà di praticare l’esecuzione reale e personale in modo congiunto o separato contro le persone scritte sopra, e dopo che ha scelto una via, non gli sia impedito di scegliere un’altra via, e abbandonare quella scelta prima; anzi la può variare a suo piacere di volontà, fino a quando avrà avuto il pagamento interamente per le cose contenute in tale istrumento; e colui che è nominato in questo non può fare opposizione né farla fare contro tale istrumento, né possano i suoi eredi o successori, non da sé, né tramite altri a suo nome; ma valgono le opposizioni predette o qualcuna di queste, cioè la falsità, il pagamento, la quietanza o il patto di non richiedere. Queste cose possono far fare opposizione ed essere dimostrate e lo debbano ad opera di chi è stato catturato in vigore di questo istrumento o, a nome di costui, ad opera di altri, entro 10 giorni da calcolare dal giorno della cattura; purché tuttavia la persona catturata nel frattempo non sia rilasciata. E qualora attraverso le prove di qualcuna di queste opposizioni sia risultato che qualcuno abbia fatto catturare ingiustamente uno, per vigore di tale istrumento, chi così abbia fatto catturare sia costretto sul fatto a rifondere interamente al catturato tutte le spese che costui abbia fatto per tale occasione; e chi così l’ha fatto catturare, nondimeno, venga costretto, ad opera del Giudice a pagare sul fatto e senza processo alcuno, a titolo di penalità 100 libre di denaro e una metà di questa sia data al Comune e l’altra sia per il catturato. E chiaramente queste contestazioni, o qualcuna di queste possono essere opposte, anche quando l’esecuzione reale sia stata fatta in vigore dell’istrumento di garanzia, o sia stata richiesta, purché tuttavia si debba fare l’opposizione e dare le prove, entro 10 giorni dal giorno di presentazione dell’istrumento, o dal giorno quando fu dato il possesso della tenuta, in vigore di questo istrumento. E queste opposizioni possono farsi ad opera del principale che fa la comparizione e non tramite qualcun altro a nome suo, a meno che il già detto fosse gravemente ammalato o fosse assente per qualche urgente necessità, che debba essere provata per mezzo di due testimoni degni di fede. Allora e in tale caso l’opposizione può essere fatta tramite altri a nome del principale. Tuttavia chiunque abbia fatto opposizione con una di queste contestazioni contro tale istrumento di garanzia o contro colui che lo abbia presentato, e non abbia prodotto le prove, come già detto, sia punito sul fatto, senza alcun processo, alla penalità di 25 libre di denaro, di cui la metà sia assegnata alla parte attiva (attore) e l’altra parte per il Comune. Non possono né venire opposte, né essere ammesse le contestazioni, né altre eccezioni, o difese simili, o altre cose di qualsiasi genere siano e queste non abbiano in alcun modo validità, e neanche può essere implorato l’officio del Giudice, né in alcun modo, possa essere concesso ciò contro tale istrumento o contro lui da sé, o altro producente, sotto un aspetto, un pretesto di altra difesa, di opposizione o di contestazione simile o dissimile, come espresso sopra. Contro questo strumento di garanzia non si può né impetrare né chiedere il beneficio di cessione dei beni e non lo si possa neanche ammettere, né accogliere in alcun modo. E questi Rettori e i loro giudici siano obbligati a praticare e far praticare il presente statuto in tutte le cose e per mezzo di tutte le cose, sotto pena di 100 libre di denaro per chiunque trasgredisca, penalità da imporsi per ogni volta e da prelevare infine dal salario degli stessi. Aggiungiamo inoltre che i cessionari abbiano l’esecuzione predisposta in tutte le cose, e per mezzo di tutte le cose, negli istrumenti di garanzia, e per l’efficienza di questo statuto, godano dei privilegi e delle prerogative, come anche i principali scritti in questi strumenti di garanzia.

3 Rub.  14

Esecuzione di una scrittura fatta dal Notaio incaricato per scrivere i crediti dei mercanti.

   Decretiamo che due Notari legali e di buona fama, maggiori di 25 anni, Cittadini Fermani, siano estratti ed eletti dal numero di dodici che debbano essere posti e successivamente essere estratti da un sacchetto o marsupio. E l’officio di questi Notari sia tale, cioè che ciascuno di loro faccia e tenga un registro di 100 carte bambagine segnate con uno stesso segno e all’inizio di esso si scrivano gli anni del Signore, con l’indizione e con il nome del Papa e del Potestà che ci sarà nel tempo. E uno di questi Notari possa e abbia validità a scrivere tutte le credenziali e i crediti che si facessero da parte di qualche mercante o negoziante di qualsiasi condizione sia, della contrada Castello, di Pila e di San Martino. L’altro Notaio invece possa e abbia validità a scrivere tutte le credenziali e i crediti che ci fossero ad opera di qualche mercante o negoziante, di qualsiasi condizione sia, della contrada di Fiorenza, di San Bartolomeo e di Campoleggio, in occasione delle loro mercanzie o loro cose. E si sia praticata piena fede, chiaramente, a tale scrittura di mano dell’altro dei detti due Notari, purché tuttavia nella scrittura siano contenuti i nomi di due o più testimoni. E in ciascuna credenziale o credito siano scritti ad opera del predetto Notaio gli anni del Signore, l’indizione, il mese, il giorno, il luogo e il fatto che riguarda la cosa compiuta. E queste scritture trovate nel registro o nel quaderno, siano messe in esecuzione come istrumento di garanzia, ad opera del Potestà e del Capitano, o di qualcuno della loro Curia e anche dai Consoli dei Mercanti del Comune di Fermo. E tutte le singole cose provvedute e stabilite riguardanti l’esecuzione dell’istrumento di garanzia siano capite e siano richieste e abbiano luogo nell’esecuzione di questa scrittura. Tali Notai tuttavia per loro mercede per qualsiasi tale scrittura non possano ricevere più di 12 denari, fino a 25 libre, oltre ciò poi 18 denari soltanto per qualsiasi credenziale di qualsiasi ammontare sia; ma per la cancellatura di tale scrittura possano ricevere soltanto sei denari. Vogliamo inoltre che riguardo all’appagamento e al pagamento di questa credenziale venga data fede e sia valida la scrittura di tale notaio che contenga due testimoni, e valida anche la scrittura del detto mercante o negoziante anche carente di testimoni e di solennità. Tuttavia non sia valido né sia da chiedere, né da concedere un’esecuzione della cattura di una persona in vigore di tale scrittura, se non dopo trascorsi due mesi da calcolare dal giorno quando è stata fatta la credenziale; a meno che le parti non si siano accordate su un tempo o maggiore o minore; in questo caso si pratichi l’accordo. Tuttavia l’officio di tali notai non abbia validità di durare oltre un anno e se un Notaio che a ciò è stato estratto e deputato non abbia voluto esercitare una delle tali cose, a suo luogo un altro successivamente sia estratto e deputato.

3 Rub.   15

Quali oggetti tra quelli posseduti non possano essere sequestrati. 

   In nessun modo, i panni da letto, di qualunque genere siano, il letto, la lettiga, gli indumenti da donna, o da uomo, i buoi, gli asini o le altre restanti cose domestiche possano essere annoverati né portati via in tenuta (possesso), a meno che il Giudice espressamente non abbia comandato di prenderle a seguito di una sicura conoscenza, dopo saputo il motivo. Inoltre nessun Balivo presuma, nell’occasione di fare un pignoramento, di entrare in qualche camera di qualcuno, quando in un’altra parte dell’abitazione sia capitato di trovare i pegni idonei, sotto pena 100 soldi di denaro da riscuotersi sul fatto.

3 Rub.  16

Catturare il debitore sospetto e fuggitivo.

  Decretiamo che quando il debitore sia stato dichiarato sospetto e fuggitivo dal creditore o da un altro a suo nome, dopo che è stato prestato da lui il giuramento personale dinanzi al Podestà o al Capitano, o ai loro Giudici, <dicendo> che tale debitore non possiede un valore sufficiente in beni di qualunque genere per il debito preteso; inoltre se ad opera del Balivo del Comune di Fermo fosse stato riferito ai predetti Rettori che non si trova una tenuta di beni mobili o immobili del preteso debitore, libera da litigio o da controversia, il Podestà o il Capitano, o i loro Giudici richiesti per questo siano obbligati e debbano concedere la ‘famiglia’, a richiesta di tale creditore, o del suo procuratore o di altro legittimo amministratore,

oppure far catturare tale debitore e trattenerlo nel palazzo o anche nelle carceri, oppure prendergli la proprietà, fino a quando non abbia appagato tale creditore o richiedente, oppure non abbia presentato a questo stesso idonei fideiussori riguardo al far cessare il giudizio, e pagando il giudicato. Se al contrario tale richiedente o creditore fosse stato trovato che era spergiuro, perché sapeva o pubblicamente era cosa nota, che tale debitore carcerato, al tempo di tale cattura, possedeva beni immobili o mobili sufficienti per il debito preteso, che venga condannato di fatto, ad arbitrio del Giudice, a pagare le spese legittime o fare il risarcimento a favore del tale catturato e al risarcimento: e nondimeno venga costretto, sul fatto, a pagare al Comune di Fermo 10 libre di denaro; salvo che per opera del Balivo non sia stato riferito quello che è già detto e giovi a scusare dalla condanna e dalla pena. Le cose che sono state già dette sul catturare il debitore, come sopra, naturalmente abbiano validità soltanto per un maschio; infatti una femmina purché tuttavia sia stata onesta e di buona vita, per un debito civile non possa essere carcerata di persona; invece la donna di malavita, possa essere carcerata come il maschio.

3 Rub. 17

Il debitore che dimora nel contado.

   Decretiamo che i Sindaci e le comunità dei Castelli e delle Ville del distretto di Fermo, in base agli ordini del Giudice delle cause civili della Città, con cui da una lettera risulti, a richiesta del creditore, o di altro a nome di costui, nominato nella lettera, siano obbligati e debbano catturare il debitore nominato in essa, dimorante in un Castello o in una sua Comunità, e immediatamente presentarlo dinanzi al Rettore o al Giudice, di persona e con efficacia. Il Sindaco, invece, e la Comunità, che dopo tali ordini e la richiesta del creditore fatta sopra a ciò, abbiano trascurato di eseguire gli ordini del Giudice, siano costretti a pagare concretamente a tale creditore per intero il debito con le spese e con l’interesse, legittimi da tassarsi sul fatto dal Giudice. E’ riservato al Sindaco e alla Comunità il diritto di riscuotere dal debitore quello che è pagato in questa occasione. E si comprendano gli statuti e avvenga che tutte le dette cose siano state destinate anche ai nobili del contado, ai quali tali ordini saranno stati inviati e così saranno stati richiesti.

3 Rub.  18

Revoca di sequestro sui beni di qualcuno altro piuttosto che del debitore.

   Quando sarà stata accolta e ottenuta una tenuta o un possesso di beni di un altro piuttosto che dal debitore preteso, o anche senza che sia stata praticata la forma data dalla terza rubrica di questo registro, il Giudice, che fa indagini riguardo ciò, sia obbligato e debba revocare, cancellare e annullare tale tenuta o possesso così accolto e fare indagine e terminare l’affare di tal genere in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore, né parvenza di giudizio, senza “libello” (citazione), senza contestazione di lite, né giuramento di calunnia, e debba sul fatto punire colui che consapevolmente abbia preso tale tenuta o possesso con 10 libre di denaro di cui una metà sia per il Comune e l’altra metà per colui al quale il possesso o la tenuta saranno stati così tolti.  E al richiedente o al querelante su ciò sia sufficiente dare prova che la cosa o il possesso così accettato al tempo di tale accettazione egli lo possedeva o almeno lo teneva di fatto o che era suo per diritto di dominio o quasi, al fine della cancellazione, della revoca, dell’annullare tale tenuta e farne la restituzione e la reintegrazione nello stato precedente, affinché anzitutto colui che era stato spogliato sia ristabilito nel possesso e nel suo comodo.

3 Rub.  19

L’alienazione di un pegno, tanto concordato quanto deciso da pretore.

   Decretiamo che il debitore sia obbligato e debba pagare effettivamente il pegno stabilito per accordo, o anche stabilito dal pretore entro i 10 giorni che Giudice, a richiesta del creditore, stabilisca al debitore e sia obbligato di decretare. Qualora invece, su ordine del Giudice, il debitore non abbia voluto pagare quel tale pegno, pagando al creditore per intero il debito e le spese, sia lecito al creditore, per opera sua o di un altro, vendere tale pegno, ad un prezzo conveniente; dopo aver ottenuto su ciò il permesso del Giudice, e se qualche cosa avanzasse oltre il debito e le spese, la renda del tutto al debitore entro il terzo giorno, sotto penalità di due soldi per ogni libra del detto superfluo. E qualsiasi acquirente di tale cosa sia in perpetuo sicuro contro il debitore e i suoi successori, e nel fare la parte attiva nel processo e nel difendersi su tali cose.

3 Rub.   20

Il modo di prestare un patrocinio, e il compenso per i patrocinatori.

   Qualsiasi avvocato, procuratore, curatore per le cause o per una causa, e chi fa la parte attiva (attore nel tribunale) giurino di sostenere e difendere la buona e giusta causa. Chi invece si sia rifiutato dopo che gli è stato comandato o sia stato ammonito di giurare, non abbia validità di essere presente nella causa, né chiedere la retribuzione. Quando tuttavia sia stato prestato tale giuramento, ad opera del Notaio della causa esso sia redatto per iscritto, e tale scrittura sia ritenuta come validissima prova del patrocinio prestato. Qualora tale giuramento non compaia, mentre tuttavia non sia stato rifiutato, né trascurato contro l’ordine del Giudice, sia sufficiente la prova semipiena per provare il patrocinio prestato. E qualsiasi Giudice e officiale della Città, a richiesta di un Avvocato, di un Procuratore, di un curatore, e parimenti anche dell’attore (parte attiva), o di altro a nome loro, sia obbligato e debba, sotto penalità di 25 libre di denaro, costringere e sollecitare in modo reale e personale, il cliente o i suoi eredi a pagare il salario a tale avvocato, procuratore, o attore, in qualsiasi tempo, anche festivo, in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore e senza parvenza di giudizio, o senza rispettare l’ordine, o anche di fatto e senza alcun processo. Il modo tuttavia di pagare il loro onorario sia questo, cioè: l’Avvocato nelle cause civili e criminali, pecuniarie o miste, nelle quali abbia prestato il patrocinio, abbia soldi 4 di denari per ogni fiorino, per il patrocinio di lui; e il Procuratore delle dette cause abbia soldi 2 per ogni fiorino. In realtà nelle cause penali corporali, ovvero afflittive del corpo di cosa inestimabile, un Avvocato abbia 10 fiorini, in realtà un Procuratore 5, con questa dichiarazione che il salario per l’Avvocato, qualunque sia l’ammontare della causa, non ecceda la somma di 10 fiorini. L’onorario in verità del Procuratore non ecceda l’ammontare di 5 fiorini. Peraltro in seconda istanza l’Avvocato, e il Procuratore già detti, se loro stessi furono nella prima istanza, abbiano la metà di detto salario. In realtà, qualora un altro Avvocato e il Procuratore siano stati in seconda istanza, o da qualunque giorno, abbiano lo stesso salario, che avrebbe avuto se fosse stati in prima istanza. In verità nella terza istanza, o in qualunque altra, quelli che furono in prima istanza, sempre abbiano in qualunque di queste, lo stesso onorario che ebbero nella seconda. E coloro che furono soltanto nella seconda, gli stessi abbiano in qualsiasi altra istanza, la metà dello stesso salario che avrebbero avuto nella seconda, se fossero stati nella prima. Specifichiamo invece che l’Avvocato e il Procuratore della parte soccombente abbia soltanto la metà di detti salari. In realtà per una semplice scritturazione fatta per il bastardello (registro delle minute), su richiesta del Procuratore, del curatore o dell’attore, fino a 10 ducati non possono essere chiesti, né è possibile tassare oltre 10 soldi. Dai 10 ducati e sopra, qualunque sia l’ammontare, il salario non ecceda 20 soldi di denaro. E le cose dette per il Procuratore siano praticate per il curatore, e per l’attore e per questi simili. E una terza parte di questi salari sia pagata all’inizio della causa, una terza parte all’apertura del processo, la restante poi alla fine della causa, tanto principale quanto di appello. E le dette cose siano praticate sia che il patrocinio sia stato prestato dinanzi ad un arbitro o anche dinanzi a un <giudice> conciliatore o a un commissario. E lo stesso modo si intenda per i salari per le dette persone dello Stato, come sopra per gli Avvocati, e ci sia per le dette persone, arbitri, i conciliatori, assunti da qualsiasi delle parti, e per i commissari deputati.

3 Rub.   21

Nel tribunale non ammettere chi non abbia la matricola.

   L’officio di avvocatura, di procura, di un curatore o di un attore nelle cause civili, o il ministero debbano essere di competenza in modo pubblico e indifferente per i cittadini Fermani, ma non per i ‘forensi’ (forestieri). Perciò vogliamo che nessun forestiero, che non abbia iscrizione a matricola, e iscritto nella matricola degli Avvocati o dei Procuratori della Città di Fermo, non venga ammesso come Avvocato, Procuratore, attore o curatore di alcuno. Se invece, il forestiero non immatricolato, sia stato ammesso dal giudice per le dette cose, qualora non sia stato ammesso per volere delle parti, gli atti fatti tramite lo stesso giudice non abbiano validità per il diritto stesso, e lui che abbia ammesso tale patrocinante, incorra nella penalità di 25 libre di denaro.

3 Rub.  22

L’officio e la mercede dei Notai delle banche.

   I Notai deputati per i giudizi civili, sia nelle cause principali, sia degli appelli, ad eccezione dei semplici contraddittori o dei consensi delle parti agli atti ed anche ad eccezione degli atti che sono permessi da qualche statuto, quando fatti soltanto a semplice parola delle parti, a meno che in nessun modo, possano né abbiano validità che scrivano o redigano le denunce, o gli atti o le cose fatte che concernono o riguardano le persone di una delle parti e le cose che queste stesse debbano fare, se non secondo quanto la parte a cui spetta abbia consegnato a loro stessi per iscritto. In realtà, sia punito chiunque abbia trasgredito sia punito sul fatto, per ciascuna volta, con penalità di 10 libre di denaro da pagare alla parte contro la quale si fa la scrittura e a favore dell’interesse di questa stessa parte, e nondimeno quello che è stato fatto in tal modo non abbia validità, né possa giovare, per lo stesso diritto, alla parte che fa fare ciò. Nei documenti siano obbligati a scrivere e a redigere gli atti che spettano al giudice secondo quello che sarà sembrato opportuno al giudice per i documenti. E ciascuno Notaio deputato agli atti civili sia obbligato e debba conservare tutte le singole scritture che gli sono state esibite dalle parti e riporle in una sfilza e farne la copia per le parti che la chiedono. E ciascuno di questi Notai, in qualsiasi causa in cui gli atti si debbano ricevere negli scritti, sia obbligato e debba fare un volume o un registro in cui, nei singoli giorni in cui si celebrano i detti atti, debba scrivere e registrare integralmente questi atti, parola per parola, come giacciono, sotto penalità per chi trasgredisce di un ducato di oro per ciascun atto e per ciascuna volta, da riscuotere sul fatto, ed è obbligato a pagare l’interesse alla parte lesa; e nondimeno, per lo stesso diritto, non abbia validità quello che è stato fatto in modo diverso. E questo notaio, per questo registro e per ciascuna carta sua o foglio scritto e registrato, contenente tot righe scritte e le cose dette qui sotto, questo Notaio abbia e debba avere da ciascuna delle parti per questa registrazione due soldi di denaro e dopo pagatagli la mercede, debba esibire al Giudice il registro delle carte e quello che lo stesso Notaio ha redatto in forma pubblica, e sia obbligato a lasciarlo fino a quando, ad opera del Giudice, non sarà passato in giudizio. E dopo che la causa è stata definita e terminata in modo perentorio, lo stesso Notaio debba assegnare tale registro e lasciarlo al Notaio dei signori Regolatori, consegnandolo nella Apoteca o ‘Per i Regolatori’ del Comune di Fermo. Inoltre il detto Notaio della causa sia obbligato e debba ogni volta che sia necessario e ci sia in qualche modo un dubbio su tale registro o su una parte di esso, presentare al Giudice la sfilza e gli atti originali integralmente, gratis e senza alcuna mercede, sotto la predetta penalità da riscuotere da lui, sul fatto, per ciascuna volta in cui sia stato trasgredito. Inoltre ciascuno di questi notai sia obbligato a scrivere tutti i singoli giorni e le ore utili e in quelle in cui il Giudice, sotto il quale egli scrive gli atti, siede per render giustizia. Invece il salario di questi notai sia tale, cioè anzitutto per la relazione della semplice cedola di citazione, fatta dal Balivo, abbiano quattro denari e se siano stati citati molti in una sola cedola, abbiano quattro denari per ciascuno; tuttavia in modo che l’ammontare non ecceda quattro soldi. Per la presentazione di una contumacia <abbiano> otto denari e se i contumaci siano stati molti, abbia quattro denari per ciascuno, oltre il primo; tuttavia in modo che l’ammontare non ecceda quattro soldi. Per una licenza concessa al Balivo che dia la tenuta nella contumacia della parte, se l’ammontare sia di 20 soldi o meno; <abbiano> denari dodici e se sono molti in una sola cedola, <abbiano> quattro denari per ciascuno, oltre il primo; in modo che non ecceda sei soldi. Da e oltre 20 soldi, fino a 100 <abbiano> due soldi e quando in una sola licenza sono in molti, dodici denari per ciascuno, oltre il primo, in modo che non ecceda otto soldi. Da 100 soldi sino a 10 libre, <abbiano> quattro soldi e quando sono molti, quattro denari per ciascuno, oltre il primo, in modo che non ecceda 10 soldi. Da 10 libre fino a 50, <abbiano> 10 soldi. Da 50 in su fino a 100, sei soldi. Da 100 fino a 1000 due soldi per centinaio. Da e sopra 1000 libre, per qualunque ammontare, o estimo, 40 soldi e non oltre. Tuttavia per le scritture registrate nei loro registri, tuttavia non invece nelle cedole soltanto avute, ricevano le dette somme, cioè quattro soldi per ogni foglio o carta. E questo foglio o carta abbia lo scritto almeno in 50 linee o trattini e ciascuna linea debba contenere almeno sedici vocaboli. E qualora la scrittura sia stata più breve oppure più prolissa sempre si paghi secondo la rata <parte>. Non si faccia, invece, il pagamento nel detto modo per i precetti fatti contro i <rei> confessi dopo il secondo decreto definitivo con sentenze delle cause civili tanto principali quanto di appelli primari e secondari; ma sia faccia in modo diverso cioè per un precetto fatto verso un <reo> confesso, se l’ammontare non ecceda il valore di 100 soldi ricevano dodici denari dalla parte; qualora però fosse maggiore ma non ecceda 25 libre <abbia> due soldi; se in realtà sia stato maggiore, ma non superi 50 libre, soldi tre; da qui, in su fino a 100 libre, soldi quattro. Qualora però sia maggiore, di qualsiasi ammontare o estimo, ricevano, per ciascun centinaio, dodici denari, purché non ecceda la somma di 20 soldi. Per il secondo decreto ricevano la metà di quello che sotto si dirà riguardo alla sentenza definitiva. Per una sentenza definitiva, poi, in una causa civile principale, se il valore non ecceda la somma di 100 soldi riceva da ciascuna parte tre soldi. Qualora poi sia di maggiore somma, ma non ecceda 10 libre riceva da qualsiasi parte soldi quattro. Se però l’ammontare sia maggiore ma non ecceda la somma di 25 libre, riceva 5 soldi da ciascuna parte. Se poi l’ammontare sia maggiore ma non ecceda 50 libre riceva da ciascuna parte otto soldi. Se poi fosse di ammontare maggiore ma non ecceda 200 libre riceva da ciascuna parte 20 soldi. Qualora poi sia di ammontare maggiore, ma non ecceda 500 libre riceva da ciascuna parte 30 soldi. Se poi sia di maggiore ammontare ma non supererà 1000 libre riceva da ciascuna parte 40 soldi. Se abbia superato le 1000 libre e di qualsiasi ammontare o valore sia stato, riceva da ciascuna parte da e sopra 1000 libre soldi 10 per ogni migliaio purché non ecceda la somma di libre 20. Qualora qualcuna delle parti fosse contumace non per questo, tuttavia, si riceva dalla parte presente più di tutti i detti casi.  E questi salari siano sufficienti riguardo alle sentenze e per queste, tanto per una sola persona oppure siano molte le persone in tale causa, da qualunque parte. Nelle cause poi di appello, ricevano per una sentenza definitiva, da scrivere e da registrare <il notaio> riceva soltanto secondo la predetta ragione, quanto deve ricevere per una sentenza definitiva di una causa principale. Inoltre <il notaio> per ogni foglio del registro, in una causa di appello, riceva quattro soldi nel modo e nella forma descritti sopra nel disporre gli altri atti che riguardano la sentenza definitiva di secondo decreto di precetto verso un <reo> confesso. Tuttavia, altri pagamenti da fare per gli atti o per le scritture nelle cause, pagamenti che non sono disposti o stabiliti né qui né in altro statuto, si facciano secondo le Costituzioni generali della Provincia della Marca.

3 Rub.  23

I Notai siano stati iscritti nel Collegio o Matricola.

   I Notai o i segretari di notai, se non siano stati iscritti nella matricola dei Notai della Città di Fermo, e precedentemente già approvati nel pubblico Collegio, in nessun modo osino né presumano di fare istrumenti pubblici né qualche rogito di qualsiasi contratto, o testamento, né scrivervi né registrare. Chiunque, invece, abbia trasgredito, sia punito, sul fatto, ogni volta, con 25 libre di denaro. E nessuno Notaio della Città o del contado di Fermo osi né presuma di scrivere, registrare o pubblicare in qualche altro luogo, o registro o quaderno di alcuna persona, né a richiesta di qualcuno, i contratti o i rogiti dei quali egli sia stato richiesto; ma soltanto nel proprio bastardello (registro di minute), o nel registro, nel quale i notai sono soliti scrivere e registrare le loro scritture, sotto la pena di 50 libre di denaro, sul fatto, da riscuotersi per il fatto stesso, ad opera di qualunque officiale dinanzi al quale sia stato denunciato. E tale contratto non abbia validità per il diritto stesso e non abbia alcun vigore di stabilità, e < chi trasgredisce> possa essere accusato da chiunque, e l’accusatore abbia la quarta parte della condanna e sia tenuto segreto, e ciò abbia validità per il futuro.

3 Rub.  24

Le scritture (abbreviature) e i protocolli dei Notai.

   Decretiamo che qualsiasi Notaio della Città e del distretto di Fermo per autorità del Podestà o del suo Giudice, del Capitano o del suo Giudice, abbia validità a pubblicare e a redigere nella pubblica forma tutti i singoli protocolli, gli atti e le scritture di qualsiasi Notaio morto, assente, o infermo, a richiesta di colui a cui interessa. E se in tali scritture o nei protocolli si trova questa parola “etc.” <et cetera> quel Notaio possa estendere la scrittura o il detto protocollo secondo come il Notaio che ha scritto tali cose fu solito fare la stesura o registrare per una cosa simile; se, al contrario, non si trova qualcosa che sia simile a quello, allora si faccia la stesura secondo la consuetudine comune degli altri notai della Città. Precisamente qualsiasi cosa così sarà stata copiata, pubblicata o scritta ottenga validità pienissima, nonostante alcunché altro contrario. Decretiamo anche che se in qualche protocollo o in qualche istrumento si trovi erroneamente scritto l’anno del Signore M.ccc. mentre doveva scriversi trecentesimo o se qualcosa di simile al Giudice sembri scritto erroneamente scritto cioè M.ccc al posto di quello scritto esattamente o per cosa simile, si faccia concordare l’anno con l’indizione contenuta nell’istrumento o nel protocollo; un errore o una dimenticanza non abbiano a viziare il premesso istrumento o il protocollo o altra qualunque scrittura non sono in alcun modo; anzi, nonostante tale errore, e neanche per qualche statuto o nonostante un diritto, esso ottenga pieno vigore di prova e faccia stabilità. Vogliamo inoltre che qualora nei protocolli o nelle scritture di un Notaio defunto, assente, o malato non si trovino le parole: “io tale Notaio …” eccetera oppure non si trovi la sua sottoscrizione mentre tuttavia al Giudice consta che tale scrittura o protocollo furono stati scritti per mano del detto Notaio defunto o assente ed a provare ciò basti la sola asserzione con giuramento di due notai della Città da scegliersi ad opera del Giudice, tali protocolli o scritture abbiano validità e ottengano piena stabilità, purché tuttavia non vengono a mancare le altre cose sostanziali. Inoltre decretiamo che se in qualche quaderno o in un bastardello (minuta) di qualche Notaio, cioè in principio o in qualsiasi altra parte si trovino scritti gli anni del Signore, le scritture e i protocolli successivi di mano dello stesso Notaio nei quali non ci sia esistano gli anni, si intendano fatti sotto l’anno e il millesimo < dell’atto> che precede. Le scritture poi che precedono tale anno e millesimo, se in esse non c’è un altro millesimo nel precedente, si intendano fatte nel millesimo immediatamente precedente e a motivo di ciò vogliamo che non si siano viziate in nulla. Inoltre decretiamo che se in un protocollo, in una scrittura, in un quaderno, in un bastardello, o foglio si trovino qualche contratto, testamento, o altre cose con scrittura di mano del detto Notaio, oppure non scritta di sua mano, ma che sia sottoscritta di mano di questo Notaio, tale contratto, testamento o scrittura pertanto siano considerati come se fossero stati scritti di mano del Notaio che li sottoscrive e con tutta pienezza abbiano validità e siano stabili e pertanto non è valido che sino viziati. E tutte le singole cose dette prima, abbiano vigore anche nelle cose presenti e passate e future o non decise in altri modi da sentenza o transazione e per quelle abbandonate. Vogliamo inoltre che i notai chierici o anche presbiteri possano fare rogiti di qualunque contratti, di ultime volontà o di altri qualsiasi atti e le scritture di questi abbiano fede <di certezza> come per gli altri notai, nonostante che siano presbiteri o chierici. Inoltre decretiamo che tutti i singoli notai che hanno i protocolli di un Notaio già defunto siano obbligati e debbano, sotto penalità di 50 libre di denaro per ciascuno, a fare l’inventario di tutti i protocolli del defunto e debbano consegnarlo al Notaio del Collegio dei notai, o nella Sacrestia dei Frati Predicatori. E in questo inventario siano posti, almeno, i nomi di quelli che fanno i contratti o fanno le disposizioni di altro modo, e segnati l’anno del Signore e il giorno.

3 Rub.  25

Gli instrumenti già pagati da restituire.

   Se qualcuno abbia avuto un istrumento o un protocollo di qualche debito o credito, dopo fatto il pagamento o la remissione del debito o del credito che vi è contenuto, sia obbligato, su richiesta del debitore di quella volta, a rendere tale istrumento o protocollo a lui o a chi lui ha dato l’incaricato, entro 10 giorni da calcolare dal giorno in cui si è fatto il pagamento o la soddisfazione o la remissione, senza alcuna cancellazione, se sia stato richiesto, a meno che in esso non siano contenuti diversi contratti o scritture. E il creditore sia obbligato, su richiesta del debitore, di farne fare la cancellazione, a spese del debitore. Qualora tuttavia il creditore abbia smarrito tale istrumento o protocollo, il creditore sia obbligato a sue spese a fare un istrumento di quietanza per il debitore sul debito che gli è stato restituito o del quale è stato appagato, in modo che il debitore si mantenga indenne, e inoltre  prometta a lui che qualora l’istrumento perduto sarà pervenuto nelle sue mani o avrà avuto la facoltà di fare restituzione di esso, lo restituirà al debitore; e quando chiaramente questo creditore sia stato scoperto che egli tiene presso di sé tale istrumento, dopo <fattone> tale pagamento o la detta soddisfazione e dopo i detti 10 giorni, sia punito sul fatto a 10 libre da dover dare al debitore e nondimeno, di fatto, sia obbligato a riconsegnare l’istrumento <al debitore>. Inoltre decretiamo che qualora il debitore abbia dato un fideiussore o abbia dato un pagatore principale, il creditore dopo fattogli il pagamento o la soddisfazione del debito, sia obbligato a farne remissione e liberazione entro i 10 giorni successi, sotto pena di 25 libre di denaro, per metà al Comune e per l’altra metà a colui a cui dovette essere restituito il documento delle cose da pagare. Inoltre se qualcuno, contro qualcuno di fronte a qualche Giudice o arbitro nella Città o nel distretto di Fermo, si sia servito di qualche istrumento <di credito> dopo il pagamento e la soddisfazione del debito contenuto in questo istrumento o dopo fattane la quietanza,  quando chiaramente ciò sia stato constatato per mezzo di testimoni o per mezzo dell’istrumento di quietanza o remissione, colui che se ne sia servito in tal modo sia punito, sul fatto, <al pagamento> di quel tanto che già pagatogli, con falsità chiedeva che gli fosse pagato nuovamente, e per metà <penalità> sia per il Comune e per l’atra metà per colui contro il quale sia stato presentato l’istrumento. E le dette cose abbiano vigore per quelle passate, per le presenti e per le future. Si fa salvo per ciascun creditore che possa usare l’istrumento per quello che sia rimasto da pagare; e si fa salvo che la pena del presente statuto non abbia vigore se non quando si facesse la richiesta consapevolmente agli eredi e successori universali o singoli. Inoltre qualora qualcuno <creditore> abbia ricevuto una parte del debito, sia obbligato, sotto pena di 10 libre di denaro, a richiesta del debitore, a fare quietanza al debitore di quello che ha ricevuto, e questo abbia vigore anche nelle cose passate e nelle future.

3 Rub.  26

La rivalsa del fideiussore contro il principale.

   Se qualche cittadino o abitante nella Città, o nel distretto di Fermo, o fuori <di questo>, abbia prestato garanzia, per un motivo qualunque, per qualcuno in un processo, e abbia pagato a posto di lui, il Podestà e il Capitano, e i loro Giudici, chi di essi fosse interpellato su ciò, dopo che ad opera di questo fideiussore sia stata data la fede legittima su tale pagamento, sia obbligato e debba costringere in modo effettivo e personale, anche mettere in carcere il principale, quando lo richiedano il fideiussore o gli eredi suoi o successori di costui, dopo aver rimosso ogni opposizione o proroga, senza libello (citazione)senza contestazione della lite, senza giuramento di calunnia, in modo semplice e calmo, senza rumore e senza parvenza di giudizio, sul fatto e senza alcun processo, affinché soddisfaccia e paghi al fideiussore, o ai detti eredi o suoi successori, per ciò che così sia stato pagato, e soddisfaccia per i danni, per le spese e per gli interessi. E allo stesso modo contro gli eredi, i successori di tale principale si proceda come sopra. E i beni dello stesso principale siano ipotecati e tacitamente obbligati a vantaggio per tale fideiussore, per i suoi eredi o successori, e per le cose già dette. E ogni vendita sui detti beni del fideiussore che egli abbia emanata ad opera del Sindaco del Comune, o di un altro, in occasione di detto pagamento; e ogni consegna data al fideiussore o agli eredi e successori suoi in pagamento sui detti beni, abbiano stabilità valida.

3 Rub.  27

 Gli arbitri e i conciliatori.

   Gli atti degli arbitri, sia dei laici, sia dei chierici, con atti scritti o in qualunque forma siano stati pubblicati e fatti, rimangano stabili e decisi, purché tuttavia il compromesso sia sopravvenuto su ciò o il compromesso sia stato fatto giuridicamente e di fatto nel fare la procedura, e soltanto fatto giuridicamente nel dare la sentenza, ossia sia avvenuto di fatto soltanto oppure di diritto soltanto nel fare la procedura, e di diritto nel dare la sentenza. E permettiamo che davanti a questi arbitri si faccia appello, entro 5 giorni dopo la loro approvazione. Su coloro che fanno da conciliatori e da compositori amichevoli, che esaminano e concludono in base alla forma loro di compromesso, invece decretiamo che le loro decisioni di arbitri e le composizioni possano ridursi a un atti di arbitro come buono uomo, tuttavia dopo che su ciò sia stata presentata una semplice richiesta, senza rumore, né parvenza di giudizio, e senza processo alcuno, in qualsiasi tempo, <di raccolta> di messi, di vendemmie, e in altri giorni non lavorativi, anche improvvisi, e per quanto e nel modo, in base alla forma del loro compromesso, i conciliatori e i compositori amichevoli potevano esaminare e concludere. Pertanto abbia validità il richiedere queste riduzioni entro il quinto giorno dopo la composizione fatta, o dalla pubblicazione del lodo, ovvero dell’arbitrato, tanto di fronte al Giudice delle cause civili, quanto di fronte al Giudice d’appello, calcolando dal giorno dell’informazione ovvero della notifica. Tuttavia dopo passata questa scadenza, senza che sia stata fatta la richiesta di riduzione, questa composizione, il lodo, ossia l’atto di arbitro siano validi, stabili e considerati come giusti, equi, e si presuma che la parte che non chiese questa riduzione entro la detta scadenza, abbia rinunciato espressamente e con chiara consapevolezza riguardo all’iniquità e al dolo di detti atti di arbitro e della composizione e che in seguito non sia ascoltata in alcuna cosa contro la composizione e l’atto di arbitro già detti. Inoltre decretiamo e vogliamo che qualora due arbitri, o conciliatori assunti, fossero in discordanza, si possa assumere un terzo con la loro comune concordia. Se però non concordassero nello scegliere il terzo, allora ad opera del Podestà o del Capitano o di qualcuno della loro Curia, siano costretti a eleggere colui che essi stessi abbiano voluto, ovvero il Podestà o il Capitano lo eleggano. E quindi colui che è assunto ossia eletto come terzo, in uno dei detti modi, abbia potere di fare la sentenza, il lodo e l’arbitrato, come se fosse stato assunto, scelto o nominato dalle parti stesse con il loro comune consenso. Precisamente, la detta riduzione debba essere terminata ad opera del Giudice di fronte al quale essa sia stata richiesta, entro quindici giorni dopo la richiesta fattane. E dopo trascorsi questi giorni, rimanga valido il predetto arbitrato, se la riduzione non sia stata terminata. E, quindi, i detti arbitrati, gli atti di conciliatori, o le composizioni e le sentenze si mettano in esecuzione, secondo la forma data per l’esecuzione delle sentenze. E gli arbitri o i conciliatori e i compositori amichevoli siano obbligati e debbano ultimare, investigare, e portare a conclusione i loro atti di arbitri, o di conciliazioni e di ‘lodi’, entro 30 giorni continuativi dal giorno di accettazione da essi fattane. Vogliamo inoltre che qualora capiti che qualcuno di questi arbitri si assenti e verosimilmente avvenga che non possa ritornare entro un mese, ovvero quando nel compromesso è prevista la proroga per un certo breve tempo, cosicché non è verosimile che l’arbitro assente possa ritornare, entro la scadenza posta nel compromesso per ultimare la causa, allora il Giudice costringa e debba costringere la parte che ha scelto tale arbitro assente a sceglierne un altro, sul fatto e in modo sommario. E questo tale così scelto sia considerato surrogato al posto di chi è assente e sia pertanto come se fosse stato eletto sin dal principio e gli atti o le cose fatte per opera sua abbiano piena stabilità.

3 Rub.  28

I compromessi da farsi fra congiunti.

   Se ci fosse qualche questione o controversa tra alcuni che siano stati vicendevolmente congiunti per consanguineità o affinità fino al terzo grado incluso da calcolare secondo il diritto canonico, il Podestà e il suo Giudice a richiesta di una qualsiasi parte, o di un altro qualsiasi richiedente, siano obbligati e debbano spingere le parti di questi così congiunti a dover fare un compromesso e a dover fare un compromesso generale di diritto o di fatto nel fare la procedura e nel sentenziare, presso qualcuno o presso alcuni congiunti o presso amici comuni che dovranno essere scelti da loro insieme e, costringendo costoro come sembrerà opportuno ai già detti, in modo reale e personale alle cose predette, entro 5 giorni successivi dopo che sia stata fatta la richiesta, sotto pena di 100 libre di denaro a tale Rettore o Giudice, sul fatto, da prelevare nel tempo del sindacato. E tali arbitri o conciliatori amichevoli siano obbligati ad accettare <l’incarico per> questo compromesso entro i tre giorni successivi dal giorno quando siano stati eletti, o nominati, o assunti e poi siano obbligati a terminare e ultimare del tutto entro un mese continuo da calcolare dal giorno della accettazione fatta. Da qualsiasi Rettore ovvero Giudice possano essere costretti a fare ciò e abbia validità e siano obbligati a richiesta di qualsiasi parte, sul fatto, in modo personale e reale. E qualora fossero discordi si proceda all’elezione di un terzo come contenuto nello statuto precedente. E i loro ‘lodi’, le sentenze o gli arbitrati e le composizioni possano ridursi all’arbitrato di un buon uomo e abbiano validità in tale modo, come si contiene nello statuto immediatamente precedente. Aggiungiamo inoltre al presente statuto e allo statuto precedente sugli arbitri che se entro i detti 30 giorni non abbiano concluso per mezzo di una sentenza la causa compromessa a loro, in qualsiasi modo, l’istanza del compromesso sia cancellata, e non possano agire per nulla ulteriormente su questa causa, se la volontà delle parti non abbia aggiunto per il compromesso altro maggior tempo <proroga>. Dopo trascorso questo tempo questa istanza sia annullata, come sopra. E gli arbitri che non abbiano fatto la conclusione entro questa scadenza, non debbano ricevere dalle parti nessun salario, né comodo. E qualora lo abbiano ricevuto siano obbligati a restituirlo alle parti, sotto pena del doppio, da esigersi su di essi, sul fatto, ad opera di un officiale del Comune. E il presente statuto abbia vigore nelle cose passate, nelle presenti e nelle future, purché siano cose non decise né ultimate per mezzo di una sentenza. E la detta causa compromessa che non sia stata terminata per mezzo di una sentenza entro il tempo <di scadenza> non possa avere ulteriore compromesso, se non sia avvenuto per volontà delle parti e nessuna parte possa essere costretta a fare il compromesso, nonostante lo statuto detto sopra che dichiara che i consanguinei siano costretti a fare un compromesso, a cui espressamente deroghiamo nel caso detto prima.

3 Rub.  29

La divisione di beni comuni.

   Decretiamo e ordiniamo che chiunque in una comune eredità o in base ad altro motivo di una cosa comune non abbia voluto restare o tenere <in comunione> e abbia chiesto la divisione, il Podestà, e il suo Giudice, il Capitano e il suo Giudice che ne sia stato richiesto, per la petizione o per la requisizione di qualsiasi erede o socio, sia obbligato e debba costringere in modo reale e anche personale l’altro coerede o socio, uno solo o molti, a dover fare la divisione, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore, né parvenza di giudizio, senza il “libello” <citazione>, senza contestazione della lite, senza giuramento di calunnia, a motivo della sola semplice petizione fatta su ciò negli atti. E il Rettore o sia il Giudice che ne sia stato richiesto, sotto penalità di 500 libre di denaro, sia obbligato entro 20 giorni continui dal giorno di tale richiesta, a portare a scadenza tale affare; e ciò dopo che al Giudice sia risultato, per sola informazione avuta su ciò, che quella cosa è ereditaria o è comune in altro modo. Tuttavia i pupilli e gli adulti <tutelati> non possono richiedere la divisione se non con l’autorità dei tutori o dei curatori. Inoltre non c’è validità di potere provocare i propri fratelli minori o fratelli minori a 14 anni a fare qualche divisione se non dopo che hanno chiesto su ciò la licenza al Giudice e l’abbiano ottenuta e il Giudice ha potere di concederla se gli sembrerà opportuno. E in qualsiasi caso di divisione da dover fare, il <fratello> maggiore nel tempo <età> sia obbligato a fare la divisione e fare le partizioni congrue in tempo. E il minore <in età> abbia la scelta di prendere e scegliere <per primo>. E qualora insorgesse divergenza sul dubbio della loro età, chi sia il minore, sia lasciato <decidere> all’arbitrio del Giudice. E queste cose siano praticate, nella forma e nel modo, come già detto, riguardo alla divisione da fare. E questo abbia vigore, anche qualora la divisione fosse richiesta tra quelli che tra di loro non fossero vicendevolmente congiunti per consanguineità né per affinità. E le cose dette siano praticate in tale modo quando le parti sono alla pari nel bene indiviso o nell’eredità. Qualora invece tra di loro le parti dell’eredità o del bene non fossero uguali, allora chi ha la parte maggiore sia obbligato a far fare le parti e a dare a colui o a coloro che hanno la scelta minore. Aggiungiamo inoltre su ciò che qualora, per caso, colui al quale capitasse di fare la divisione, come sopra, abbia fatto una divisione non equa né giusta, ma con cattivo inganno o con frode e a danno di qualcuno a cui spettava di prendere una parte, sia lecito allo stesso querelante di fare la divisione paritaria e giusta, se egli lo voglia e lui prenda.

3 Rub.  30

I muri in comune da farsi insieme.

   Se qualcuno avesse avuto l’abitazione accanto all’abitazione di un suo vicino, interclusa fra lui stesso e tale vicino, con assiti di legno, o con una parete con canne, o con vimini o con cose simili;

e qualcuno di loro abbia voluto fare un tramezzo fra loro stessi, a richiesta di chi vuole fare il tramezzo, l’altro vicino sia obbligato, entro due mesi dalla richiesta di fare il tramezzo o di farlo fare, di altezza almeno tanto quanto tale paratia sia stata estesa; purché le spese fra le due parti non eccedano la somma di 10 libre di denaro e per di più, il vicino non sia un povero. Sia inteso inoltre l’essere povero se i suoi beni non valgano oltre 100 libre di denaro. I Rettori <del Comune di Fermo> siano obbligati a praticare questo statuto.

3 Rub.  31

Coloro che hanno alberi in (un terreno) altrui e gli alberi che portano un impedimento al vicino.

   Se qualcuno abbia avuto un proprio albero sul suolo di un altro, il padrone dell’albero sia obbligato a vendere tale albero al padrone del suolo, e quello, a sua volta, sia obbligato di comperarlo ad un giusto prezzo da dichiararsi concordemente da due vicini da scegliere. Parimenti se qualcuno sopra il terreno del vicino abbia avuto un albero che porta ombra o un ostacolo per il vicino, sia obbligato a potarlo e tagliare i rami pendenti sopra il terreno del vicino, affinché non porti ostacolo. E la stessa cosa per un albero al confine o posto su una via con ostacolo per il vicino o sovrastante per l’altro. Inoltre se qualcuno, di qualsiasi età o sesso, abbia avuto qualche cuneo di terra di misura di un modiolo e mezzo, o di un numero minore accanto a questo da due parti, sia costretto di vendere a chi tale terreno è adiacente in modo migliore, e costui, a sua volta, sia obbligato a comperare ad un giusto prezzo da dichiararsi concordemente da due vicini da eleggersi concordemente. E questo non abbia vigore qualora qualcuno abbia il cuneo di terra vicino per sessanta canne alla Città o al Castello, oppure se vi abiti con tutta la sua famiglia. Inoltre questo statuto non abbia validità contro coloro che fanno tali cunei di terra, astutamente in frode di questo statuto, vendendo una parte del terreno affinché diventi un cuneo di terra. I chierici, tuttavia abbiano validità a servirsi del beneficio di questo statuto in qualunque modo.

3 Rub.  32

Le società, le colleganze e le cose comuni, e la ricerca di queste stesse.

   Se qualche Cittadino o abitante del distretto Fermano abbia fatto ovvero intrapreso qualche colleganza o un contratto di società o di colleganza con qualcuno per quanto riguarda le merci e sulle merci da trasportare per mare ovvero per terra, colui che abbia ricevuto tali merci, entro quindici giorni dopo che sia giunto alla Città di Fermo sia obbligato a far rendiconto con colui che abbia dato in tal modo le merci da trasportare, e a riconsegnare a lui i denari dovuti e le cose effettivamente, secondo le convenzioni loro, escludendo ogni contestazione. E chi riceve, a richiesta di colui che dà, sia costretto a praticare l’osservanza di queste convenzioni, in modo sia reale che personale e qualora abbia trascurato di eseguirle sia punito a 25 libre, sul fatto e per ciascuna volta. E tutti i Rettori della Città siano obbligati e debbano ad esaminare le questioni, e le cause da trattare su ciò, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore né parvenza di giudizio e a concluderle entro 30 giorni continui, sotto penalità di libre 100 di denaro <da prelevare> dal loro salario. Inoltre se qualcuno che sia andato al trasporto o al percorso, vi sia morto o, impedito in altro modo, da non aver forza di ritornare, e abbia consegnato alcune cose ad alcuni suoi soci o corrieri, questi soci o corrieri, o anche gli altri già detti sopra, siano obbligati, in qualsiasi modo queste cose siano pervenute a loro, senza essere interpellati e senza ritardo a riconsegnare, di fatto, tali cose ai successori del morto o dell’impedito, o a quelli che siano rimasti nell’abitazione di lui, entro 30 giorni dopo che siano tornati in Città; tuttavia dopo aver ricevuto idonea cautela dell’indennità e del pagato.  E le cose dette abbiano vigore anche per tutte le riconsegne di tutte qualsiasi le cose, fatte tra i mercanti Fermani fuori dalla Città e dal distretto di Fermo. E ogni Rettore e Giudice della Città, come detto sopra, per tutte le singole cose, proceda, faccia indagine e porti a conclusione e decida e anche faccia condanne, sotto la penalità già detta e di questa penalità una metà sia del Comune e l’altra metà sia per la parte. Inoltre decretiamo che i fratelli e i soci che hanno beni comuni, facendo crediti e debiti, possano anche qualcuno tra di loro stessi, a nome suo e dei fratelli e dei soci, per l’autorità del presente statuto, fare richieste ai debitori ed riscuotere, sia che l’istrumento del debito compaia, sia che non <compaia>, e sia che uno solo sia o non sia procuratore dell’altro, purché tuttavia a tale debitore o a tali debitori, con idonei fideiussori, si dia cauzione dell’indennità e di quanto pagato da avere per opera dell’assente, a giudizio di uno saggio tra gli stessi: E le cose dette abbiano vigore quando molti fratelli o soci siano contenuti in solo istrumento, o contratto, affinché quello che è stato fatto per mezzo di uno solo, ovvero con uno solo, debba valere come firmato e accettato tramite un altro. E chi è assente in nessun modo valga che si metta contro ciò che sia stato fatto tramite tale fratello o socio. Aggiungiamo alle cose dette sopra che se qualcuno abbia ricevuto una qualche consegna e sia andato e l’abbia portato oltre il mare, cioè oltre il Golfo, debba avere la quarta parte dal guadagno di questa consegna, e chi abbia ricevuto questa consegna debba andare e anche tornare, tutte le volte a spese di questa consegna, cioè il vitto per se stesso e il vitto per un unico servo, e a queste spese debba contribuire chi riceva questa consegna per la rata parte delle sue mercanzie e delle altre cose che egli porterà in questo percorso a meno che non sia stato concordato qualcos’altro tra le parti. E questo abbia validità nelle cose future e affinché sia placato ogni argomento di tafferuglio e risplenda la verità, decretiamo che ogniqualvolta ci fosse una questione tra due mercanti o tra altri operatori o tra altri chiunque, e tra questi si muovesse il dubbio su alcune cose date e su cose ricevute da una parte e dall’altra, e ad opera di una delle parti già dette si chiedesse che sia reso pubblico o che si esibisca il registro in cui stesse scritto l’affare tra di loro, allora il Giudice costringa e debba costringere il tale che ha il registro e gli eredi suoi ad esibire questo registro, in modo reale e personale, tralasciando ogni solennità giuridica; purché consti che il tale contro cui si fa la richiesta, ha questo registro. E se il far fede non si può avere in altro modo si chiarisca per mezzo di un giuramento, deferendo a tale disposizione il giuramento per dire se abbia presso di sé il registro sulle cose dette.

3 Rub.   33

Le emancipazioni dei figli.

   Decretiamo che debbano essere fatte le emancipazioni dei figli dinanzi al signor Podestà, o al Capitano ovvero al Vicario di qualcuno di loro, nel Palazzo della loro residenza. E quelle fatte in un modo diverso, per lo stesso diritto, non reggano.

3 Rub.34

I tutori.

   Per provvedere i tutori decretiamo questo, che qualora un padre chiaramente abbia disposto nel testamento o con qualunque altra sua ultima volontà, i tutori a favore di un suo figliolo o dei suoi figlioli, quelli scritti o disposti stiano come tutori, e siano preferiti agli altri legittimi e assegnati. E questi tutori siano obbligati a soddisfare in modo idoneo, se pure la fiducia per loro è approvata dal testatore stesso. La madre pure abbia la potestà di ordinare i tutori per il figlio impubere o per i figli nel suo testamento o con altra ultima volontà, qualora i pupilli non abbiano il padre <vivente>. E ciò quando i beni del figlio o dei figli non abbiano valore più che 100 libre. Si pervenga ai tutori <dati> per legge quando manchino i tutori ordinati, detti sopra, nel testamento o con altra ultima volontà, si giunga ai tutori per legge in questo modo, cioè vogliamo infatti che la tutela sia data alla madre, poi, secondo un ordine, alla nonna, e queste siano considerate per legge e preferite ad altre e ad esse siano assegnati e vogliamo che abbiano a gestire da sé la tutela. E ciò quando i beni del pupillo, o dei pupilli non superano 100 libre. Se invece valgono sopra 100 libre, allora la madre o la nonna, secondo l’ordine, stia come tutrice insieme con il più idoneo parente del pupillo o dei pupilli senza che la prossimità sia tenuta in considerazione, ma soltanto dopo aver verificato l’idoneità. Se invece la madre o la nonna non ci fossero, con questo ordine si pervenga ai legittimi tutori: il Giudice, fatta la ricerca di legittimi tutori, ordini quel tutore fra essi, considerando soltanto che sia idoneo, senza che sia tenuta in considerazione la prossimità. Chi è stato così ordinato sia costretto dal Giudice a prendere la tutela per gli opportuni rimedi. Qualora invece non ci siano tutori per legge, allora il Giudice col consenso dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia, dopo aver fatto l’indagine fra i buoni uomini idonei, uno o molti, come a lui sembrerà meglio, decida i tutori e comandi e costringa colui o coloro ad assumere la tutela per gli opportuni rimedi. E il Giudice mandi in esecuzione le dette cose sia per dovere del suo officio sia anche per la richiesta di chiunque. In realtà prima che i tutori mettano mano all’amministrazione, facciano l’inventario di tutti i beni, delle cose, e dei debiti e dei crediti del pupillo, in buona fede e senza frode; e facciano le altre cose, per le quali sono obbligati per legge, entro 10 giorni, dopo che i tutori siano stati assegnati. Qualora invece la tutrice, madre o nonna, abbia voluto passare a seconde nozze, allora si pervenga ai tutori legittimi, se esistono; altrimenti poi si pervenga a <tutori> assegnati, dopo aver rispettato il modo e la forma indicati sopra. Se qualcuno invece abbia voluto dispensarsi dalla tutela, abbia la facoltà di ciò entro otto giorni continui, da calcolarsi dal giorno della nomina e della disposizione, entro i quali abbia portato prove in modo perentorio e preciso per la sua dispensa, e debba averla provata con effetto. Queste dispense, tuttavia debbano essere considerate legittime con la consapevolezza e la disposizione del solo Giudice, e nonostante, in qualsiasi modo, una disposizione del diritto Comune circa queste cose.

3 Rub.  35

I pazzi, gli squilibrati, i dissipatori, i muti e simili <minorati> e i loro curatori.

   I muti, i sordi, coloro che sono di mente diversamente sana debbano avere i curatori per lo meno per le cause. In realtà senza impedimenti essi stessi amministrino i loro affari e i beni da sé, non invece i curatori anzidetti. Invece i Giudici della Città aventi la giurisdizione, con diligente indagine a favore dei pazzi furiosi e dei mentecatti o per quelli che soffrono di una debolezza di mente e anche per i dissipatori palesi, stabiliscano i curatori degli affari e dell’amministrazione dei beni e per le cose da farsi. Infatti questi curatori, dando idonei fideiussori, o un fideiussore e per mezzo del giuramento debbano badare all’esercizio degli affari degli anzidetti, in modo fatto bene, fedelmente e legalmente, e debbano farsi le cose utili e le cose inutili debbano evitarsi, e le altre rimettersi a posto; facendo salvo sempre che la verità abbia vigore in un processo e fuori di esso. E se qualche persona, anche non parente per qualcuno di costoro che rimangono sotto il curatore, abbia esposto una lamentela a qualche Rettore o Giudice perché un curatore di qualcuno di costoro abbia commesso o commettesse una frode, una colpa, o una negligenza nella stessa curatela, tale Rettore o Giudice in modo sommario, semplice, calmo, senza rumore e senza parvenza di giudizio, e tralasciata anche ogni solennità giuridica, si informi riguardo a ciò. E avendo avuta la sola fede della cosa e la verità contro tali curatori, sul fatto, debba rimuovere costoro dalla curatela. Inoltre per tali curatori ci sia e venga stabilito quel salario che al Giudice che sembrerà che sarà giusto.

3 Rub.   36

Le prescrizioni.

   Tutti i singoli cittadini o abitanti della Città di Fermo, o del suo contado o del suo distretto, che abbiano tenuto e posseduto qualche cosa per lo spazio di un triennio senza contestazione, siano sopra a ciò sicuri per l’usucapione. Se qualcuno invece abbia tenuto e posseduto una cosa mobile o immobile, sia per sé, o fra lui stesso e i suoi gestori, per lo spazio di 20 anni continui senza titolo, purché tuttavia senza lite né contestazione, sia sicuro per la prescrizione del detto tempo e sia considerato, per l’autorità di questo statuto, come il vero padrone e possessore di tali cose. Inoltre se qualcuno abbia posseduto una qualche cosa immobile, senza lite né controversia, per il tempo di 10 anni, con giusto titolo fra i presenti, anche tra di lui stesso e i suoi agenti, sia sicuro per sempre sopra a ciò. E le cose anzidette o qualcuna delle anzidette, i sopra detti statuti, neppure qualcuno di essi rivendichino efficacia per quanto riguarda le cose ecclesiastiche, o pertinenti alle chiese, o contro le persone ecclesiastiche, o altrimenti privilegiate per diritto riguardo alle prescrizioni, oppure contro i pazzi furiosi o mentecatti, in nessun modo rivendichino efficacia per loro. Inoltre anche contro i minorenni, o contro gli assenti dalla Città di Fermo o dal suo distretto per una causa credibile o per un motivo di necessità, ma al contrario tutto il tempo della minore età e della predetta assenza venga detratto dalle dette prescrizioni, e venga considerato come non fosse trascorso. Qualora qualcuno invece, per il futuro abbia posto sotto obbligo <ipoteca> qualche debito, ossia l’abbia avuto ‘obbligato’ e non abbia richiesto tale debito, dal giorno in cui il contratto sia stato fatto entro 20 anni, o in altro modo nel frattempo per opera del debitore non fosse stato conosciuto, da quel momento in poi tale debito in nessun modo possa essere richiesto, e servirsi la scrittura fatta sopra di esso non abbia validità; ma per l’autorità della presente legge si debba intendere che il debito sia stato legittimamente pagato dal debitore. Inoltre se qualcuno abbia avuto o fatto fare qualche istrumento di debito o abbia fatto oppure abbia fatto redigere una scrittura privata scritta con mano del debitore e firmata, o non firmata da tre testimoni, e il debitore vivente in esso indicato, non abbia richiesto in tribunale il debito indicato nel contratto o nella scrittura entro 10 anni, da calcolarsi dal giorno del contratto di tale debito, tale contratto e tale scrittura, che entro il detto tempo durante la vita del debitore non sia stata mandata in esecuzione né richiesta in tribunale, successivamente, non possa essere mandata in esecuzione contro gli eredi o i successori del debitore deceduto, né da allora si possa fare azione o chiedere qualcosa riguardo a ciò. In realtà le dette cose non abbiano valore in nessun modo contro i minorenni, contro i pazzi furiosi o i mentecatti o contro gli assenti per un motivo credibile o di necessità, né contro le persone ecclesiastiche privilegiate per legge in altro modo. Inoltre le dette cose, ed ognuna di esse che recano le dette mete delle prescrizioni negli istrumenti di garanzia non rivendicano validità per sé, se non alla fine dopo trascorsi 20 anni fra i presenti e trent’anni fra gli assenti, dal giorno della stipula del contratto. Trascorsi questi anni come sopra, i detti contratti di garanzia siano assolutamente prescritti, e si abbiano e si intendano come cancellati o nulli, anche quando siano stati fatti con giuramento; e per questi e per altri contratti il giuramento non impedisca le prescrizioni. Scadute queste prescrizioni, il Giudice non possa dare esecuzione a tali contratti, pena di 10 ducati d’oro da pagarsi sul fatto per il Comune di Fermo, e da prelevare a questo Giudice e agli altri officiali che agiscano nell’esecuzione, per ciascuno e per ogni volta. Inoltre mossi per una somma eguaglianza vogliamo e con l’autorità della presente legge decretiamo che per tutti e qualsiasi i tempi di qualsiasi usucapione o della prescrizione decorsa o passata, al tempo della tirannide di Rainaldo da Monteverde, cioè dal 3 settembre dell’anno del Signore 1376 fino al giorno incluso 25 del mese di agosto dell’anno del Signore 1379, siano detratti, e tolti di mezzo e siano per l’autorità di questa legge dal tempo  dell’usucapione e della prescrizione già detta e si intenda restituito e da allora ci sia tanto tempo quanto passò nel detto tempo della tirannide del già detto <tiranno>. Aggiungiamo inoltre che i patrocini e i salari degli Avvocati e dei Procuratori si possano chiedere e riscuotere entro un triennio; e trascorso il triennio siano prescritti e coloro che li richiedono non siano ascoltati in alcun modo. Inoltre gli operai o i salariati che vengono assunti a giornata, e per lavoro giornaliero, debbano chiedere la mercede o il salario loro entro un anno, dal giorno dell’opera o del lavoro fatto, completato e dato dagli stessi operai. Inoltre similmente i servitori o i cottimisti che vengono assunti a mesata o per un tempo maggiore, siano obbligati e debbano chiedere e riscuotere la mercede o la paga degli stessi entro due anni prossimi futuri, dopo scaduto il tempo della loro assunzione; e trascorso detto tempo stabilito, come sopra, per detti operai, salariati, servitori e cottimisti da allora per l’autorità della presente legge si prescrivano e siano cose prescritte per lo stesso diritto. E così per il resto su ciò, in nessun modo o via, i detti operai giornalieri, i servitori o i cottimisti possano agire o chiedere contro i loro patroni o conduttori, ma ai già detti la via di poter ulteriormente chiedere <tali cose> e di agire <in tribunale> sia completamente preclusa.

3 Rub.37

Gli acquirenti di un bene stabile.

   Se qualcuno abbia acquistato un bene stabile e abbia tenuto questo stesso bene e l’abbia posseduto egli stesso o i suoi eredi ovvero i successori per se stessi, ovvero nel tempo computato insieme contemporaneamente del suo promotore ovvero predecessore, senza controversia per 10 anni continui da calcolare dal tempo dell’acquisto e della presa di possesso in modo pacifico e sereno, senza lite, né controversia; tale cosa non possa essere richiesta né portata via, né revocata a lui, né ai suoi eredi o successori, per un pretesto, un’occasione, una causa, o per un aspetto che di questa cosa prima sia stata fatta una donazione, una vendita, una cessione o un qualsiasi altro contatto ad opera del venditore stesso a un altro cittadino, o a uno del contado o del distretto o a un forestiero, nonostante le parole scritte in tale primo contatto cioè che stabilisce che egli possiede quella cosa a titolo precario di acquirente, di donatario, o di contraente in altro modo, oppure con altre qualsiasi parole o atti simili o equipollenti. Inoltre se qualcuno abbia venduto, donato o ceduto in altro modo ovvero alienato qualcosa prima ad uno solo o ad alcuni, in seguito ad un altro o ad altri, si intenda che costui siano preferibili <possessori> colui o coloro che all’inizio per primi hanno raggiunto il possesso vero e reale di questo bene, non invece quelli che hanno avuto il possesso finto o precario soltanto. E la disposizione di questo statuto abbia e ottenga vigore in tutti i singoli casi di questa rubrica ed anche attribuisca il diritto e l’effetto sia quando colui che possiede, e vuole difendersi, sia quando, per qualsiasi caso o modo, sia venuto meno dal possesso e voglia fare l’azione per ottenere questa cosa ovvero il possesso. E questo statuto abbia vigore per le cose presenti, passate e future.

3 Rub.38

Le cose acquistate pubblicamente oppure dai pirati.

   Inoltre se qualche Cittadino o un Fermano abitante del contado , o un abitante nel distretto di Fermo, abbia comperato da qualche persona forestiera una cosa mobile, visibilmente o pubblicamente, proprio di giorno, non di notte, e in un luogo non sospetto, e abbia affermato, comprovato che egli ha pagato il prezzo, anche detto con suo giuramento che egli  non aveva saputo che tale cosa fosse stata sottratta con un furto, anche se tale cosa sia stata ottenuta  da tale compratore, quello che la tiene non sia obbligato restituire il prezzo, a meno che al Giudice per qualche motivo non sia sembrato diversamente. Se qualcuno poi abbia comperato una cosa mobile o semovente da armigeri o da mercenari, o da pirati, o da corsari, e per caso si presentasse qualcuno che fosse il signore padrone di detta cosa, allora e in tal caso il compratore di questa cosa sia obbligato a restituire detta cosa e perda il prezzo pagato nell’acquistare la cosa già detta.

3 Rub.39

Non ci sia alcuno che soccomba in una causa civile a motivo di una richiesta non valida.

   Decretiamo ed ordiniamo che in seguito nessuno sia costretto a rendere pubblica un’azione <in tribunale> con qualche richiesta, o con un “libello” (citazione), ma chi ha competenza proponga soltanto il fatto adatto a chi di competenza per la causa; e a motivo nullità della richiesta, o per la richiesta non valida, nessuno soccomba.

3 Rub.40

I contratti falsi da reprimere.

   Se qualcuno abbia ricevuto qualche bene del valore di oltre 100 soldi o alcuni beni o una parte di questi a causa di una donazione fra vivi, o a causa di una morte, o come premio per una emancipazione, o a motivo di una vendita, o per un qualsiasi altro contratto o per qualunque titolo lucrativo fra vivi, per sua opera, oppure non lucrativo, ad opera sua o per mezzo di un altro, sia quando l’istrumento sia stato stipulato su ciò, sia che non <stipulato>, ed egli dopo morto il tale abbia manifestato che egli ebbe tale titolo su tale cosa ovvero sui beni e li abbia avuti e posseduti nel tempo della vita di quello sino alla morte <di lui>.

Tale contratto o titolo su tale cosa tale cosa ovvero beni, per l’autorità di questo statuto non abbia alcuna validità; a meno che dinanzi al Podestà, ovvero al suo Giudice, o davanti al Capitano, o davanti al Giudice di costui, il quale è consapevole e si è accertato di colui che si dice abbia fatto tale contratto o titolo abbia mostrato e insinuato e fatto pubblicare e abbia fatto mettere la firma in detto contratto o istrumento fatto su ciò tramite uno dei notai di detto Podestà o del Capitano. E non giovi a chi riceve tale contratto o titolo il fatto che colui che lo scrisse abbia fatto la confessione di possedere oppure abbia stabilito se stesso a possedere a nome precario di quello o di possedere in altro modo, neppure che abbia ricevuto tale cosa o tali beni in gestione, ma piuttosto gli sia necessario di aver raggiunto il possesso vero e corporale durante la vita di colui che abbia fatto tale titolo o il contratto ed anche necessiti che l’abbia occupato al tempo della morte del tale stesso ovvero di averlo ad opera sua propria o dell’erede di quello, altrimenti qualunque cosa sia stata fatta in modo diverso non abbia validità per il diritto stesso.

3 Rub.41

L’alienazione di beni dei Minorenni.

   Le vendite, le donazioni, le alienazioni, i condoni, le cessioni, le quietanze, altresì le transazioni di tutte le cose, azioni, ovvero diritti, che gli adolescenti debbano fare in età minore di 25 anni, sotto qualunque forma, titolo, contratto, concetto di vocaboli non abbiano, né tengano validità in altro modo, se non è intervenuto su ciò il giuramento corporale di questi minorenni e se ivi la presenza e l’espressione del consenso di almeno due dei più prossimi consanguinei, se esistono non siano state presenti o intervenute, , oppure, quando essi non esistono, se non ci sia stato il consenso di almeno di due dei più prossimi affini di sesso maschile, se esistono, oppure del sesso femminile di 25 anni o più, considerando questa consanguineità o affinità da parte di coloro che pretendono essere tali consanguinei o affini soltanto dal giuramento; oppure qualora non ci sono tali consanguinei o affini, la presenza, l’autorità del Giudice, e l’assenso di due del vicinato di questi minorenni siano del tutto pienamente sufficienti. Debbano intervenire anche il consenso e l’autorità del curatore di questo adolescente minorenne, se abbia avuto un curatore. Qualora invece queste alienazioni o qualcuna di esse fossero fatte da minorenni oda pupilli, allora, e in tal caso, intervengano le dette solennità ed anche il consenso e l’autorità del tutore e del Giudice, sempre e in ogni caso debbano intervenire; e le cose fatte in modo diverso da questi minorenni e dai pupilli non abbiano validità per il diritto stesso e si presumano fatte con inganno ed estorte. Se qualcuno precisamente minore di 25 anni, di fatto maggiore di 14 anni che è riconosciuto laborioso e colui che in altro modo fosse abituato a esercitare pubblicamente il commercio, compiere azioni, esercitare la mercatura, allora a questo minore sia lecito fare tutte le cose al modo come anche chi è maggiorenne e le cose compiute a sua opera, benché abbiano omesso una delle dette solennità, tuttavia non siano annullate.

3 Rub.42

L’alienazione dei beni delle doti.

   Le vendite ossia tutte qualunque le alienazioni delle cose dotali con estimo o senza estimo che il marito abbia fatte non abbiano validità, se non dopo aver praticato le cose scritte qui, cioè che la moglie dia il suo consenso insieme con il consenso di due più prossimi consanguinei per tale vendita ossia alienazione, e lei stessa prometta che la stessa vendita da lei è considera stabile e che la mantiene stabile, e in ogni modo producendo un istrumento su ciò, e del tutto esigiamo che questo istrumento sia prodotto in ogni modo. Vogliamo anche che sia espresso il contraccambio di ciò che la moglie riceve dal marito. E questo cambio al tempo di tale vendita o alienazione, debba essere giustamente buono, un bene come la cosa di dote alienata ossia venduta e un bene immobile posto nella città di Fermo o nel suo distretto. Inoltre qualora il marito abbia venduto, abbia alienato o abbia ipotecato qualche bene obbligato a sua moglie ovvero ipotecato per cosa di dote o come la dote della moglie, tale vendita, obbligazione o alienazione non abbia validità né obblighi in altro modo se la moglie non abbia consentito e lei stessa non abbia giurato di considerare ciò <essere> stabile e inoltre, al tempo del consenso e del predetto giuramento, altrettanti beni rimangano al marito, tali che siano sufficienti in modo idoneo per la restituzione della dote alla moglie e per i creditori del marito di lei. Quando tuttavia tutte queste tutte singole cose non siano intervenute, non c’è validità nel generare un danno né alla moglie né ai suoi eredi o successori. Sia lecito tuttavia ad una moglie di alienare o obbligare i suoi beni dotali per una necessità sua o anche del marito o dei figli e di questa necessità si faccia legalmente la costatazione e <sia lecito> anche alienare e obbligare i beni in uso anche se non sussistano né una causa né una necessità ed anche senza cambio alcuno. Inoltre sia lecito alla moglie consentire a suo marito che faccia l’alienazione o l’ipoteca delle cose dello stesso marito, ipotecate per questa moglie per la dote, quando per suo marito e per i figli dello stesso suo marito siano imminenti una urgente necessità e una causa e di queste si dia informazione legalmente al Giudice; tuttavia ci sia il consenso di due consanguinei più prossimi di tale moglie che debbano consentire alle dette alienazione o obbligazione, se essi esistono, altrimenti di uno <di questi>, o qualora non esista alcun consanguineo, siano pienamente sufficienti su ciò il consenso e l’autorità del Giudice e anche l’autorità e il consenso del curatore che va dato a lei  su ciò quando la moglie sia maggiorenne. Quando tuttavia la moglie sia minorenne per ottenga la pienissima validità, intervenendo il giuramento di lei stessa e la insinuazione negli atti insieme con il consenso dei predetti consanguinei. Quando, in realtà, tali consanguinei di questa moglie non esistono, l’autorità del Giudice insieme con il consenso del curatore che le va dato abbia pienissima validità e sia sufficiente su ciò in tutti i singoli detti casi. Inoltre decretiamo, ordiniamo, e aggiungiamo alle cose già dette che la moglie possa vendere le cose dotali e le cose che ha in uso e le cose obbligate per le doti a lei; e le sia lecito dare consenso a suo marito che fa la vendita, anche senza alcun cambio e senza alcun’altra solennità degli statuti e senza la presenza dei consanguinei, qualora ci sia imminente una necessità urgente per il marito suo e per i figli suoi e anche per se stessa e di questa necessità si faccia informazione al Giudice e se il Giudice abbia dichiarato che esistono la necessità e la causa e che è necessità legittima e necessaria e che esiste il motivo di vendere ovvero di dare il consenso, allora questa moglie venda e consenta validamente senza che sia richiesto altro. E il contratto celebrato da lei in questo modo raggiunga la piena stabilità di vigore.

3 Rub.43

Gli sponsali, il reddito dello sposo, il beneficio della sposa, e sotto l’amministrazione di chi la sposa e i suoi beni siano governati.

   Dato il fatto che alcuni carichi di spese per i contratti degli sponsali sono sostenuti dallo sposo, decretiamo e ordiniamo che quando sia che capiti che gli sponsali siano stati contratti tra maggiorenni in un settennio, seppure la sposa sia senza padre, lo sposo, dal giorno del contratto di sponsali, abbia completamente il lucro di tutti i singoli frutti della dote convenuta o costituita. Decretiamo inoltre che qualora la sposa non abbia avuto il padre, ma sia governata sotto un tutore, oppure abbia bisogno di un tutore, seppure lo sposo abbia il padre, tutta la tutela della stessa sposa sia devoluta a suo suocero, cioè al padre dello sposo completamente, e le cose e tutti i singoli beni di questa sposa, per autorità di questa legge, siano a lui affidati e vengano scritti in un inventario. E per la confezione di questo inventario, debba esserci e intervenire la presenza di un Giudice insieme con la presenza di due dei più prossimi consanguinei di questa sposa, se esistano, oppure con uno solo. Qualora invece lo sposo non abbia avuto il padre, i beni della stessa sposa siano amministrati completamente dallo sposo suo, se egli sta in età maggiore di 20 anni, dopo per sia stato fatto l’inventario, per sua opera, come sopra. E se sia capitato che si dissolveranno gli sponsali tra essi stessi, non siano tenuti, per lo meno, né il padre dello sposo, né lo stesso sposo al rendiconto dei frutti né dei proventi della detta dote, almeno in alcun modo, piuttosto vadano completamente per il guadagno dello sposo a motivo degli oneri che gli è capitato di sopportare, come già detto.

3 Rub.44

La restituzione delle doti nuziali.

   Qualora chiaramente un matrimonio sia stato dissolto, a causa della morte della moglie, dopo che il matrimonio era stato contratto con le dichiarazioni a parole in presenza e con il mutuo consenso, quand’anche non sia stata eseguita la copula carnale e non ci siano stati figli né figlie comuni, il marito lucri la metà della dote, e sia obbligato a restituire la restante. E qualora chiaramente questo marito non abbia ricevuto la dote, ma questa gli sia stata promessa e convenuta, possa chiedere e ottenere la metà di tale dote da chi l’ha promessa o dal suo erede. Per l’altra metà tuttavia una moglie per sua volontà possa far testamento. Il marito, o qualcuno a suo nome, non sia in nessun modo costretto a restituire le cose che sono state date soltanto per il conto o per l’arredo, ma faccia lucro di queste, nonostante tutti qualsiasi i patti dotali, o le leggi che esprimano il contrario. Qualora una moglie morendo abbia lasciato soltanto figli e figlie, avuti da un precedente matrimonio, il marito chiaramente faccia lucro della terza parte della dote e di tutto il conto e l’arredo; e sia obbligato a restituire completamente le restanti due parti. E il marito, oltre le dette cose, il marito non possa avere, tenere o chiedere se non soltanto la terza o metà parte sui beni e sulla dote della moglie, in occasione di qualsiasi patto intercorso fra loto e avere il conto, cose notate sopra.

 E contro queste terza o metà parte, la moglie non possa aggiungere nessun gravame tra i vivi, neppure nell’ultima volontà. E non abbia alcuna validità che si rinunci al presente statuto né in alcun modo valga fare il contrario, quand’anche si apponesse un giuramento, e qualora si facesse diversamente non abbia validità in nessun modo. E quando una moglie sia morta prima di suo marito,  avendo lasciati figli e figlie comuni, questo stesso marito non sia tenuto a restituire nulla della dote o del conto; ma i figli comuni, prima i maschi e, quando questi non ci siano, le femmine, abbiano queste cose, nonostante qualsiasi patto espresso in un istrumento dotale e nonostante che sia avallato anche con un giuramento in cui si contiene che se ci saranno stati i figli e se siano morti entro un dato tempo, e nonostante qualunque modo, né altro patto. E queste cose abbiano validità e riguardino le cose passate, le presenti e le future che non siano state decise per mezzo di una transazione o con una sentenza o non ci sia pendente una lite. Invece quando sia avvenuta la morte di una moglie <che ha avuto due matrimoni> ed ha lasciato i figli da entrambi i matrimoni, cioè dal precedente e dal successivo, qualora morisse, la sua dote e quello che resta del conto siano divisi e distribuiti, come sopra, tra i figli maschi oppure tra le femmine, in modo uguale, secondo le teste (persone) del precedente e del successivo matrimonio. Sia lecito tuttavia alla stessa moglie, nei detti tre casi, a piacere di sua volontà <testamentaria>, di disporre dei detti conto e dote, cioè della terza parte, per la sua anima, nonostante qualsiasi patto dotale posto in un istrumento e neanche per donazione a motivo delle nozze; questa cosa non valga in nessun modo a pregiudicare questa disposizione. E si pratichi la stessa cosa per una vedova. Qualora invece sia capitato che il matrimonio sia stato dissolto a motivo della morte del marito, anche se la dote sia stata in denari o in cose mobili o semoventi, allora gli eredi del marito o chiunque altro che sia da contattare per la restituzione della dote e del conto, abbia un anno calcolando dal giorno della morte del marito, per fare tale restituzione e non oltre; e nel frattempo, lei sia nutrita dagli eredi del marito, nel modo che sembrerà giusto a un Giudice. Qualora precisamente la dote sia stata in beni stabili ossia immobili allora entro quindici giorni da calcolare come sopra si faccia la restituzione di questa dote. E in questo caso il conto tanto con l’estimo fatto tanto non fatto, non possa richiedersi riguardo alla cosa oppure all’estimo, se non almeno quello che resterà al tempo della morte del marito, a meno che il prezzo del conto sia stato computato in dote. E la moglie non possa chiedere nulla, qualora dopo la morte del marito siano rimasti i figli comuni, per il vigore del patto di donazione a motivo delle nozze contenuto nell’istrumento dotale. Qualora, al contrario, non siano rimasti i figli comuni, allora la moglie possa chiedere e abbia secondo il patto convenuto. Vogliamo anche e ordiniamo che dopo dissoluto il matrimonio a causa della morte del marito, la moglie non possa avere, tenere, chiedere né lucrare nessuna veste nuziale e da ornato, ma soltanto vesti di uso quotidiano, oppure debba avere quelle di lutto con riguardo alla qualità delle persone. Inoltre la moglie, oltre le cose già dette sopra, nulla possa chiedere, tenere né lucrare sui beni del marito.

3 Rub.45

Le ultime volontà.

   Tutti i singoli testamenti scritti di mano di un notaio pubblico e legale, che hanno quattro testimoni in Città, e soltanto tre testimoni invece nel contado, senza calcolare nel numero dei testimoni il notaio, quand’anche i testimoni non siano richiesti, per l’autorità di questa legge, siano considerati e siano del tutto pienamente validi ed autentici e siano mandati in esecuzione ad opera di ciascun Rettore e Giudice della Città, come aventi le solennità e ogni sostanza del diritto e abbiano validità a che si agisca per il loro vigore e abbiano conseguenze e siano difesi, tuttavia a condizione che colui che fa il testamento sia abile a fare testamento secondo il diritto comune. Inoltre quando nel detto testamento si sia fatto un lascito di qualcosa, a qualsiasi titolo di lascito, omettendo il diritto di istituzione, per il figlio o per la figlia o per altri discendenti o anche ascendenti ai quali debba essere fatto un lascito secondo il diritto Comune per diritto di istituzione, nondimeno tale testamento abbia validità e permanga né valga che sia annullato né invalidato, con un pretesto e in nessun modo, ma si possa agire per il supplemento, qualora sia stato lasciato meno delle cose legittime. Inoltre quando qualcuno abbia fatto il suo testamento di fronte a cinque testimoni nella Città e quattro soltanto nel contado, anche non richiesti, che siano maschi e maggiorenni senza eccezione, vogliamo ed ordiniamo che questo testamento o ultima volontà che ha la prova dei detti testimoni pertanto abbia validità e resti e sia messo in esecuzione, come è stato detto sopra riguardo al testamento redatto nella forma pubblica, come fosse stato adibito per questo il numero legittimo dei testimoni e tutte le altre legali solennità vi fossero presenti. Inoltre quanto si presentino due o più testamenti di una stessa persona vogliamo che sempre l’ultimo che è stato redatto e questo prevalga sul precedente, anche in qualcuno dei modi già messi o scritti come già detto, nonostante che quella che è stato fatti anteriormente abbia anche una qualsiasi forma che lo ha solennizzato e sia avallato con giuramento, e quandanche vi siano state scritte e poste parole derogatorie in qualsiasi forma. Vogliamo i inoltre che i testamenti, i codicilli, o le donazioni a causa della morte e tutte quante le altre ultime volontà che riguardino i pii lasciti scritti di mano del notaio e contenenti i nomi di due testimoni anche non richiesti, abbiano del tutto piena validità e restino e siano messi in esecuzione, come fossero stati avallati con ogni solennità di diritto e avallati in forma sostanziale legalmente. Inoltre i codicilli e qualunque altra ultima volontà prima del testamento ossia scritti dopo dal notaio e contenenti i nomi di tre testimoni maschi, o anche non scritti dal notaio ma comprovati con quattro testimoni maschi, abbiano validità e vigore. Inoltre le donazioni per causa di morte, con la prova di tre testimoni di numero, abbiano del tutto piena validità e fermezza come se vi fossero presenti tutte le solennità di legge. Inoltre decretiamo che se qualcuno abbia scritto di propria mano un testamento, i codicilli, una donazione a causa della morte o altra qualunque ultima volontà, benché tale scrittura non si giovi di testimoni firmatari e neppure delle cose contenute in tale ultima volontà e neanche di un notaio e non abbia neppure le solennità né le forme sostanziali di legge, neppure contenga l’istituzione di un erede, nondimeno abbiano del tutto piena validità e vigore e siano messe in esecuzione secondo il loro tenore e contenuto. E questo testamento prevalga su qualsiasi altro fatto in precedenza quantunque avallato anche con il giuramento solenne o anche contenente qualsiasi parole derogatorie, purché che il giudice abbia la costatazione, o per mezzo di testimoni o con una prova idonea, che il testamento, i codicilli, la donazione a causa di morte o qualunque altra ultima volontà, già detti, sia scritto o siano stati scritti di mano di colui che ha fatto il testamento o i codicilli o che abbia formulato l’ultima altra sua volontà; e il giudice per suo officio, anche senza  un ordine né qualsiasi solennità, abbia potere valido di ricevere la fede di tale cosa e la prova, badando soltanto alla verità. Vogliamo anche che dopo aperto un testamento per la consanguineità del postumo, i legati e le cose fedecommesse particolari che in esso sono contenuti abbiano validità e restino. In generale decretiamo però che i Rettori della Città e i loro giudici deputati alle cose civili, cioè chiunque di questi sia stato richiesto su ciò, siano obbligati e debbano mettere in pratica e far praticare e mettere in esecuzione le ultime volontà già scritte sopra, anche qualsiasi altre volontà ordinate, in modo sommario, semplice e calmo, senza rumore né parvenza di giudizio. Aggiungiamo inoltre che i testamenti, i codicilli e qualsiasi altre ultime volontà redatte nel tempo della pestilenza e ordinate se hanno la prova di tre testimoni degni di fede, abbiano validità e permangano di pieno diritto come tutte le solennità e le forme sostanziali del diritto tanto civile, quanto municipale, fossero state usate, nonostante qualsiasi altre cose che agiscano in contrasto.

3 Rub.46

Le eredità, e i legati fatti all’ospedale di Santa Maria della Carità, e all’operaria di Santa Maria dell’Episcopato, e ad altri ospedali.

   Molte e innumerevoli cause incidono sui mortali e a motivo di queste, gli uomini non possono mantenere perennemente le cose che posseggono e per la grande moria passata proprio nell’anno del Signore 1349, molte e diverse persone che volevano scrivere i loro testamenti, i codicilli o le ultime volontà, hanno cessato di avere una possibilità di giurisperiti, anche di notai che scrivono i testamenti, i codicilli, le ultime volontà in occasione della detta morìa. Pertanto decretiamo e ordiniamo che ogni ultima volontà di chi è morente che sia comprovata almeno tramite due testimoni, anche non richiesti, e ogni testamento, codicillo e ultima volontà ossia qualunque altra scrittura fatta di mano del testatore, con o senza i testimoni, ovvero di mano di qualunque Notaio, e in questi <atti> venisse trovato qualche legato ovvero eredità, puramente ovvero senza condizione, o risultasse che ne è erede l’ospedale di Santa Maria Novella della Carità o i suoi poveri o qualche altare da dover fare o fatto in questa chiesa di Santa Maria, o risulti  un legato fatto a questa chiesa su qualsiasi beni, denaro, cose; e per mezzo di questa scrittura di mano propria dello stesso testatore o per opera di qualunque Notaio, nonostante che non ci sia la solennità del diritto o non potesse avere giuridicamente la validità per la mancanza delle solennità del diritto, purché, per qualcuno dei detti modi, si veda la volontà del testatore e di colui che da disposizioni di ultima volontà, ovvero in presenza di due testimoni, da quando sia stata presentata la scrittura di mano propria di chi ha scritto il testamento o di qualunque altro Notaio, ogni Giudice che ha giurisdizione su questo testamento, codicillo o ultime volontà, dopo aver visto e letto oppure dopo accolti questi almeno due detti testimoni, metta in esecuzione la pia volontà del testatore, in maniera sommaria, semplice, con calma e senza rumore né parvenza di giudizio, anche di fatto. Essi facciano fare la restituzione con efficacia, per mezzo dei detti modi o di qualcuno di essi, o in qualunque altro modo, a favore di questo ospedale e per i suoi poveri da parte di tutti qualsiasi coloro, fossero pure <persone> della detta Fraternità <di S. Maria>, i quali possedessero o tenessero i beni, il denaro o le cose del defunto che ne faceva disposizione durante quel tempo di forte moria, ovvero ne fossero possessori e detentori dopo. E abbia validità e stabilità e ottenga la piena stabilità del diritto e del vigore la scrittura su qualsiasi beni, denaro o cose, scritta di mano propria del testatore, anche di mano di qualunque Notaio, fatta nel detto tempo della morìa, nelle modalità del testamento, del codicillo o di qualsiasi altra volontà a favore di questo ospedale e per i suoi poveri, nonostante qualsiasi cosa posta sotto un titolo sui testamenti, o nonostante ogni altra cosa posta sotto altri titoli sul diritto Canonico e Civile che si esprimano in contrasto con le cose qui dette o contro qualcuna di queste. E le cose qui dette non siano da intendere per le cause e questioni decise e determinate. Vogliamo che le cose qui dette abbiano valore nelle cose presenti, in quelle passate e nelle future. E quello che qui sopra è stato detto riguardo all’Ospedale di Santa Maria della Carità, la stessa cosa diciamo e decretiamo per la chiesa di Santa Maria dell’Episcopato di Fermo e per ogni altro ospedale esistente nella Città e nel distretto di Fermo.

3 Rub.47

I legati fatti a favore dei luoghi piir o per scopi pii.

   Le cose donate con lasciti a favore di chiese o per altri luoghi pii, o per qualsiasi persona per motivi pii, di cui si abbia la constatazione per mano di un Notaio pubblico, o per mano di chi fa il lascito, o chi fa disposizioni nella ultima volontà a favore di scopi pii, come già detto, anche se tale ultima volontà non contenga né testi sottoscritti, né altri; purché tuttavia risulti che la scrittura è stata scritta di mano di quel tale, o è stata fatta in quel modo che sopra viene scritto nel titolo “La fede da avere sulle ultime volontà”, che l’ultima volontà sia di mano del testatore, oppure altre ultime volontà. Riguardo alla fede da avere che l’ultima volontà sia di mano di colui che faceva testamento, ovvero l’altra ultima volontà di chi ordine e di chi concede. I Rettori e i Giudici delle cause civili della Città di Fermo siano obbligati e debbano essere obbliga a fare che si soddisfaccia e che queste siano mandate ad esecuzione entro 10 giorni continui dal giorno della presentazione dell’istrumento dinanzi ad essi, e dal giorno dell’indagine fatta sopra a ciò, a meno che entro i detti 10 giorni una difesa legittima o con prove non sia stata allegata né provata sopra a ciò. Quando al contrario, non risulti, né per mano di un Notaio pubblico, né per mano di colui stesso che faceva il lascito, ma in modo diverso riguardo a tali lasciti, oppure si abbia constatazione su questi lasciti o si dica che ci sia la constatazione oppure viene affermato che risulta diversamente, la causa sia da muovere su ciò entro 20 giorni continui, pur omettendo tutte qualsiasi le formalità degli statuti e della legge, e sia assolutamente ultimata. E si intendano e siano gli stessi statuti, in tutto e per tutto nei lasciti donati per la costruzione e la riparazione dei ponti, e siano così.

3 Rub.48

Obbligo di fare l’inventario.

   Decretiamo e ordiniamo che chi è erede per testamento o senza testamento, sin dal giorno quando sia giunto all’eredità e in essa medesima sia immesso, entro i quindici giorni continui da calcolare, in modo esclusivo, dal tale giorno, faccia l’inventario dei beni e delle cose di debito e di credito di ereditario e dei legati lasciati, cose che siano giunte a sua informazione, anche senza aver chiamato i creditori, i debitori né i legatari, per l’autorità di questo statuto, anche senza intervento di un Giudice o di un Rettore. E chiaramente, dopo trascorsa questa scadenza in qualità di vero erede, sia che abbia fatto questo inventario entro detta scadenza, sia che non l’abbia fatto, sia costretto, per diritto, a rispondere ai creditori e ai legatari e agli altri che vogliono fare accordi con lui, nonostante le già dette leggi né qualcuna di queste o nonostante le costituzioni che concedono maggior tempo per la compilazione dell’inventario o che parlano della dilazione dello stesso inventario. Tuttavia tale inventario, seppure si faccia di fronte ad un Giudice per mezzo di un solo Notaio con la presenza di almeno due testimoni, abbia validità che sia scritto ossia fatto e abbia pienissimo vigore, fatto così. Se al contrario sia fatto altrove, non di fronte ad un Giudice, debbano intervenire, alla sua compilazione, due notai pubblici e almeno tre testimoni e uno di questi notai scriva l’inventario, poi l’altro Notaio si sottoscriva. E tale inventario, per l’autorità del presente statuto, abbia pienissimo vigore. I fidecommissari poi o gli esecutori ordinati e lasciati nell’ultima volontà, o quelli ordinati, o surrogati per mezzo di un Giudice, entro quindici giorni da quando abbiano saputo di essere in tal modo posti, ordinati, oppure surrogati, siano obbligati a redigere l’inventario dei beni del defunto e non osino esercitare per nulla l’officio dato a loro, prima di compilare questo stesso. Entro questi quindici giorni, essi possano rifiutare l’officio medesimo, e dopo trascorsi questi, se non abbiano così rifiutato, siano costretti ad esercitarlo immediatamente e in tutti i modi, e, per disposizione di questa legge, restino a ciò obbligati per costoro che ne hanno interesse.

3 Rub.49

Le successioni a chi non ha fatto testamento.

   Decretiamo e ordiniamo che al fine di conservare il ceppo dell’abitazione, e della famiglia e per il fatto che questi ricevono i nomi e sono conservati ad opera dei maschi, quando, per il resto, sia capitato che qualcuno o qualcuna muoia senza testamento con i figli maschi superstiti, di discendenti oppure di ascendenza o i trasversali consanguinei fino al terzo grado da calcolare secondo il diritto Canonico, le figlie femmine e anche la madre e le sorelle e tutte le altre femmine, tanto di discendenza, quanto di ascendenza e tutte le trasversali (consanguinee), tanto da linea maschile quanto da femminile e tutte le femmine consanguinee e tutti i cognati, sia maschi che femmine, siano esclusi da ogni successione e dall’eredità di colui che muore in tale modo <senza testamento> e tanto dai beni delle successioni e dall’eredità dei datori di doti quanto dei non datori di doti, e questi maschi abbiano la successione. Precisamente le femmine che abbiano la sorte di sopravvivere e quelle che dovevano ricevere per diritto la dote da parte della persona premorta, e quelle che fossero senza dote, abbiano la dote per dichiarazione del Podestà e dei Priori competentemente, facendo attenzione alla qualità delle persone e alla dignità dell’abitazione<casato-famiglia> e alle facoltà del patrimonio, con una informazione extragiudiziale, senza alcun ordine giudiziario. Le femmine non dotate abbiano le cose legittime dalla madre, quando non ci sono figli maschi superstiti, sui beni materni. E quando esistono questi maschi, esse hanno la successione su questi beni per metà delle cose legittime. Riguardo alla dote si pratichi lo statuto, di sopra, sulla restituzione delle doti. E qualora sia avvenuto che a sopravvivere sia la madre di colui che così è deceduto, la stessa madre debba avere la metà parte delle cose legittime sui beni del figlio ovvero della figlia ossia di altri, ovvero di altre discendenti che siano morte senza figli, e, quando la madre non ci sia <viva>, la nonna paterna<abbia> metà delle cose legittime. E in tutti i casi detti precedentemente, il morire senza testamento, si intenda morire senza poter fare testamento in tutti i casi detti sopra, tanto che un minorenne muoia senza poter fare testamento, tanto che sia un maggiorenne, nonostante qualsiasi cosa in contrario per il diritto comune, gli statuti, i decreti e le delibere. Vogliamo inoltre che lo statuto già detto possa essere allegato per fare l’interpretazione sui testamenti e sui discendenti con testamento.

3 Rub.50

L’esecuzione delle sentenze delle cause civili.

   Nelle cause civili, l’esecuzione delle sentenze emanate e promulgate da un Giudice o dai Giudici del Comune di Fermo, dai Consoli dei mercanti, da un arbitro, o da un conciliatore o da qualunque altro officiale che ne ha autorità, quando su di questi non siano stati fatti appello, né reclamo, neppure parlato di nullità, entro le scadenze entro i le quali sia lecito fare l’appello; neppure sia stata fatta la richiesta per la restituzione all’intero, ovvero per la riduzione all’atto di un arbitro di un buon uomo, entro tali scadenze, ovvero qualora entro i detti tempi si siano fatti l’appello, il reclamo, e si sia parlato di nullità oppure si sia chiesta la riduzione o la restituzione; e dal Giudice dell’appello sia stata confermata la sentenza, oppure siano scaduti i tempi decisionali, in modo tale che la prima sentenza rimanga stabile; ad opera dei Rettori o degli officiali del Comune di Fermo si faccia e si debba agire nel modo e nella forma che è scritta qui sotto, cioè dopo che la sentenza è stata prodotta di fronte al Giudice, si faccia la citazione alla parte contro la quale la sentenza sia stata pubblicata, affinché entro il termine di tre giorni in Città, ovvero di cinque giorni nel contado, venga e faccia comparizione di fronte al Giudice per dichiarare, e dimostrare la causa per cui la detta sentenza non debba eseguirsi contro quella. Qualora non faccia la comparizione, entro la detta scadenza, oppure nel fare la comparizione non faccia il contraddittorio, la sentenza venga eseguita in modo reale e personale, a volontà del creditore, e il condannato non abbia udienza fino a quando, secondo la forma della sentenza prodotta, non avrà appagato il creditore. Se precisamente la parte avversa abbia fatto la comparizione e abbia fatto l’opposizione all’esecuzione e abbia chiesto la copia della sentenza prodotta e abbia detto che vuol fare qualche obiezione contro la sentenza, allora gli sia stabilito il termine di cinque giorni per opporsi, per avere e per dare ogni prova che abbia voluto in opposizione a quella. E senza un’eccezione di falsità, di pagamento e di quietanza, e non possa far altre opposizioni, neanche simili. E dopo trascorsi questi cinque giorni, si fa procedura nella causa e al modo come si fa procedura in un istrumento di garanzia, pronunciando la sentenza sia da eseguire o non lo sia, secondo come al Giudice sembrerà che dovrà avvenire di diritto, condannando chi ha prodotto la sentenza, quando queste opposizioni o qualcuna di queste siano state provate, ovvero condannando chi propone queste opposizioni o qualcuna di queste, qualora non abbiano avuto le prove, come contenuto nello statuto sull’esecuzione di un istrumento di garanzia. E chi è stato vinto sia condannato alle spese a vantaggio del vincitore. Aggiungiamo a questo statuto che qualora il Giudice si sia pronunciato per far eseguire la sentenza, contro questo pronunciamento non si possa far appello, né reclamo, né chiedere la restituzione all’intero, né la riduzione con un arbitrato di un buon uomo, né il giudice debba ritardare l’esecuzione per alcuna delle dette cause né per altre qualsiasi, sotto pena di 100 libre di denaro da prelevare a lui nel tempo del sindacato e da devolvere a favore del Comune di Fermo.

3 Rub.51

Secondo quali diritti le cause civili e gli affari debbano concludersi.

   Decretiamo ed ordiniamo che i Rettori e i Giudici della città di Fermo, in tutte le singole cause, negli affari civili da decidersi e concludersi, per prima cosa ed anzitutto si attengano e pratichino gli statuti e gli ordinamenti della Città di Fermo; poi nel caso di questi non ci fossero, poi si attengano successivamente, alle Costituzioni generali della Provincia della Marca; e in terzo luogo, in loro mancanza di queste, poi si attengano ed osservino, successivamente, il diritto civile e e comune; e poi, nel caso di mancanza di questo, pratichino il diritto canonico. Mancando tutte queste e singole cose, le consuetudini della Città di Fermo non disapprovate, debbano essere praticate.

3 Rub.52

<Le rivalse di> rappresaglie da concedersi.

   Decretiamo e ordiniamo come fare la procedura qualora qualche persona forestiera o una Comunità, ovvero un luogo non sottoposto alla giurisdizione del Comune di Fermo, fossero in obbligo verso un Cittadino Fermano, o verso qualche abitante della Città, ovvero del distretto di Fermo, ovvero verso qualche Comunità della stessa Città, per effetto di un contratto, o quasi, o per effetto di una malafatta, o quasi, o per un’altra qualsiasi causa; o, qualora in qualche terra o in qualche territorio di qualche terra fuori dal distretto di Fermo, sia stato causato un danno a un cittadino Fermano o a un abitante della stessa Città, del contado, o del distretto, o a qualche Comunità della stessa Città, o, qualora ad opera di qualcuno o di alcuni siano state rubate le cose di qualcuno dei predetti, e nella terra, o nel territorio fuori dal distretto e dal territorio della Città di Fermo, dove sia stata contratta o quasi contratta un’obbligazione sulle dette cose, o qualora qualcosa si stata commessa su qualcuna delle dette cose; sia stata negata la giustizia a un Cittadino Fermano o a un abitante della Città, del contado o del detto distretto oppure a una Comunità della stessa Città di Fermo già detta; ad opera del Podestà o degli officiali della terra o del detto territorio, qualora su ciò la querimonia o la querela siano state fatte o proposte ai signori Priori del popolo e al Vessillifero di giustizia della Città di Fermo e quando a questi sia fatta fede o conferma sulle dette cose e riguardo a queste, per mezzo di un testimone idoneo che depone la verità, oppure per mezzo di tre testimoni che fanno una deposizione su ciò riferendo la pubblica voce e la fama, dopo che il tale querelante, o altro a suo nome, abbia fatto di fronte ad essi il giuramento corporale riguardo e sopra le dette cose; si proceda con questo ordine, cioè i signori Priori e il Vessillifero di giustizia, su richiesta del tale querelante, siano obbligati e debbano destinare una lettera al Podestà o agli officiali della terra o del detto territorio, a nome del Comune <di Fermo>, per la restituzione e la degna soddisfazione da fare allo stesso querelante. Quindi questa lettera, qualora la causa o la questione sia stata sulla somma o sul valore di 10 libre o meno di questo, debbano farla una volta soltanto. Dopo che, tuttavia, hanno mandato questa lettera, come sopra detto, se a questi signori Priori o Vessillifero la restituzione o questo pagamento non siano risultati entro la scadenza che abbiano deciso di prestabilire, allora, dopo trascorsa questa scadenza, il Podestà o il Capitano che ci siano nel tempo, nella città di Fermo, entro gli otto giorni immediatamente dopo detta scadenza, per licenza e per volontà dei signori Priori e del Vessillifero di giustizia di questa Città, che ci siano nel tempo, siano obbligati e debbano dare e concedere al tale querelante anzidetto la (rivalsa di) rappresaglie o la licenza di catturare e arrestare le persone e le cose della terra o del detto territorio e degli uomini di questo, fino al degno appagamento dello stesso querelante, per la sorte principale, e per le sue spese e per l’interesse. Quando tuttavia la questione sta stata sulla somma o sul valore che superino 10 libere di denaro, allora, dopo fatta la querela o la querimonia, come sopra, anche dopo fatta la fede, o l’informazione e dopo fatto il giuramento nel modo e nella forma già detti, i signori Priori e il Vessillifero di giustizia, su richiesta del tale querelante siano obbligati e debbano destinare la lettera nel modo e nella forma già detti. E qualora poi entro la scadenza da loro prestabilita, come sopra, non sia risultato a questi che sia stata fatta la degna restituzione allo stesso querelante, allora, scaduto il detto termine, su richiesta del detto querelante, siano obbligati e debbano destinare i loro ambasciatori alla terra o al territorio già detto, e ai Reggenti del luogo, a spese del Comune <di Fermo>, una volta soltanto, come sopra, riguardo e per la restituzione da dover fare. E qualora poi questi ambasciatori non abbiano riferito che la restituzione sia stata fatta in modo idoneo, questi signori Priori e il Vessillifero di giustizia, che ci siano nel tempo, con vincolo di giuramento e sotto pena di 100 libre di denaro per ciascuno, su richiesta del tale querelante, entro gli otto giorni dopo il ritorno di detti ambasciatori, siano obbligati a fare proposte nel Consiglio generale, e in modo speciale sul dover concedere le rappresaglie contro le persone e i beni degli uomini della terra o del detto territorio, per la sorte e per le spese e per l’interesse dello stesso querelante. E qualunque cosa sia stata ottenuta in questo Consiglio, per l’autorità di questa legge, abbia validità e sia messa di esecuzione. E nessun Cittadino Fermano, o del distretto, osi né presuma di difendere in qualsiasi modo per i suoi o in altro modo qualsiasi, le cose degli uomini, della terra o del detto territorio, prese o sequestrate, su richiesta del tale querelante, in occasione di queste rappresaglie; facendo sempre salvi i patti avutisi tra il Comune di Fermo e i Comuni di Ravenna, di Pesaro, di Fano, di Senigallia e di altre terre. In realtà le rappresaglie concesse, una volta, dai signori Priori e dal Vessillifero di giustizia con il consenso del Consiglio generale o speciale o con delibera dello stesso Consiglio, abbiano validità e, rimangano stabili e perdurino. Quelle concesse in altra maniera o in modo diverso siano cancellate, e di nessuna validità, per l’autorità del presente statuto. Tuttavia possano, di nuovo, secondo la forma scritta sopra, essere concesse ed abbiano validità. Per il fatto poi che qualche Fermano o abitante di questa <Città> o del suo distretto, abbia acquistato alcune cose nella città di Venezia o altrove, in contrasto con la forma degli statuti o contro la consuetudine di quel luogo, e pertanto le abbia perdute o queste cose gli siano state rubate, non siano concesse affatto le rappresaglie. Inoltre quando qualche terra riscuota, dai Cittadini o da chi vi abita, o dai Fermani del distretto, qualche tassa del quadrante o del quarantesimo, oppure prenda qualcos’altro in una qualsiasi occasione, nella città di Fermo, altrettanto <denaro> si possa e sia valido prendere da tutti i singoli della stessa terra, in simile occasione. Inoltre qualora in qualche terra sia proibito esportare qualcosa o non si permetta ai mercanti o ai cittadini o agli abitanti Fermani esportarla da questa o dal suo territorio, si pratichi la stessa cosa contro gli uomini della medesima terra nella città di Fermo e nel suo territorio. Tuttavia nel presente statuto aggiungiamo questo e decretiamo che sia immutabilmente praticato che nessuno abbia potere in occasione di fare le rappresaglie di prendere, arrestare o impedire in alcun modo una persona che traporta o fa trasportare le granaglie verso la città di Fermo e neppure osi prendere, bloccare, né impedire le granaglie che sono portate verso o alla stessa Città. Inoltre chiunque ha la concessione di fare le rappresaglie sia obbligato e debba far scrivere in carta pergamena ad opera del Notaio dei Tesoriere tutte le cose che in occasione delle rappresaglie egli abbia preso, abbia fermato, o siano pervenute a lui; e se abbia fatto in modo diverso sia costretto a rendere il doppio di tutto ciò e nondimeno incorra nella pena di 10 libre di denaro da dare al Comune di Fermo, sul fatto stesso. Inoltre tutto quello che in occasione delle rappresaglie sia stato preso o fermato con lettera dei signori Priori o del Podestà o del Capitano o di qualche loro Giudice e in presenza di qualcuno di costoro, dopo tuttavia dopo che ne sia fatta l’asta, possa essere venduto e abbia validità a richiesta di colui a cui sono state concesse le rappresaglie e non in altro modo. Inoltre il Podestà o il Capitano non abbiano potere, né osino impedire qualcuno affinché non faccia uso delle rappresaglie concesse a lui. Inoltre quando qualche Castello o Comunanza o Comunità del distretto di Fermo facesse un’occupazione sulle cose o sui possessi di qualche Cittadino o abitante del contado o abitante di Fermo o fosse ricettatore di vassalli di qualcuno dei già detti, con pregiudizio per qualcuno di questi o in altra maniera prendesse la tenuta dei beni di qualcuno di essi, il Podestà e il Capitano e ciascuno di questi, sotto penalità di 200 libre di denaro, sia obbligato e debba dare e prestare aiuto, consiglio e favore sufficientemente ai detti Cittadino, o abitante di Fermo, o abitante del contado, fino a quando, questi possessi del vassalli o le cose, siano stati liberamente rilasciati e siano riportati alla condizione precedente. E questo capitolo o statuto sia praticato inviolabilmente in ogni sua parte.

3 Rub.53

I signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia possano applicare tutte le rappresaglie.

   Parimenti decretiamo ed ordiniamo che i signori Priori del popolo e il Vessillifero di giustizia della Città di Fermo, che ci saranno nel tempo, possano e debbano fornire tutte le singole rappresaglie (rivalse) che i cittadini fermani hanno <ottenuto> contro qualsiasi uomini e persone, e possano fare le composizioni con quelli contro i quali le rappresaglie sono state concesse, con il Consiglio e senza il Consiglio, a loro arbitrio e volontà. E ciò egualmente sia inteso per le rappresaglie concesse contro un Comune e gli uomini della Città e del distretto di Fermo, e possano comporre in pace tutte le rappresaglie, in modo che tutti i singoli, contro i quali sono state concesse, possano e debbano venire con sicurezza nella città di Fermo.

3 Rub.54

Le prescrizioni contro gli Ebrei.

   Il Giudeo che ha, o che in futuro avrà qualcuno che di persona abbia obblighi, per qualche debito, per il quale risulta un istrumento con garanzia, oppure senza garanzia, o una ricevuta, o una scrittura fatta di mano dal debitore, o da altro qualunque modo il debito risultasse, e questo Giudeo non abbia richiesto tale debito al già detto suo debitore, dal giorno del contratto del debito, entro cinque anni continui allora immediatamente successivi, o quel debito non sia stato riconosciuto dal debitore nel frattempo, non abbia validità, né possa richiedere quel debito, e sia manchevole ogni azione <giuridica>, e si presuma che dal debitore il debito fosse stato pagato e il debitore sia difeso contro questo Giudeo, per l’autorità della presente legge, della prescrizione di cinque anni. E vogliamo che ciò abbia vigore per le cose passate, presenti e future.

3 Rub.55

Il giuramento degli Ebrei.

   Quando capiti che un Giudeo debba giurare sulla verità sopra qualche lite, causa o controversia, e del giuramento di costui si fosse stato dubitato, in altro tempo, vogliamo, e con questa perpetua legge decretiamo che ogni qualvolta che un Giudeo, o i Giudei dovessero giurare sulla verità da dire, in una causa, lite, o controversia già dette, l’officiale, dinanzi al quale deve essere prestato questo giuramento, comandi al Giudeo o ai Giudei, i quali debbano prestare giuramento sulla verità da dire, che pongano la mano sopra le scritture ebraiche; e con la mano del Giudeo che deve giurare tenuta sempre sopra queste scritture, il detto officiale dica a questo Ebreo, o Giudeo queste parole, cioè: – “Io tale officiale di Fermo, te, tale giudeo (si dica il nome del giudeo) <s>congiuro per lo nome di Dio del cielo e della terra, Dio d’Israel, per quello Dio, che comandò al popolo suo d’Israel, «Io sono il tuo Dio, che ti trassi di terra d’Egitto, e di casa di servitù, per quello Iddio che ti comandò ‘Non giurare il nome di Dio tuo a falsità, che non magnifica Dio colui che giura il nome suo a falsità’. E se confermerai, o confesserai la verità a le parole ch’io ti dirò, sopra le quali debbi rispondere la verità, giunga sopra de te e sopra li eredi tuoi tutte le benedizioni che furono scritte nei cinque libri della legge che Dio dette a Moisè nel monte Sinai. E se tu pergiurerai e non mi dirai la verità, o prevaricarai al detto giuramento, e alle scritture tue, corporalmente, possan venire e vengan sopra di te e dell’erede tuo e sopra l’erede dell’erede tuo, tutte

le bestemmie, le quali si contengono nel registro di Moisè e non cessi da te la gotta, né lebbra, né palo in mano, e non ti perdoni Iddio se prevaricarai al detto giuramento che ti metta da canto a male da tutti li ebrei d’Israel con tutte le bestemmie del patto, che furono scritte nel libro della legge di Moisè. E questo giuramento debbi fare senza alcuno inganno, e non pensi in questo gsacramento nessuna malignità, né malizia se non come Dio commise» – E dopo le predette cose sia narrato il fatto sopra il quale si debba dare risposta dal Giudeo: e l’officiale avverta sopra la risposta da farsi, così che la verità chiaramente si abbia.

3 Rub.56

Le cause con tre Giudici.

   Sulle cause dei pupilli, degli orfani, delle vedove, dei luoghi pii e delle miserabili persone, affinché questi pupilli, orfani, vedove, luoghi pii, e persone miserabili non siano danneggiati nei loro diritti e non siano oppressi, né a motivo dei dispendi per litigi si facciano dissipazioni, né queste cause siano tirate alla lunga, decretiamo e ordiniamo che il signori Priori presenti e quelli che ci saranno nel tempo, nella prima istanza delle cause per ogni domanda o richiesta di questi pupilli, orfani, vedove, luoghi pii e persone miserabili o di altri a loro nome, che ricorrono e chiedano difesa nella prima istanza delle cause, siano obbligati e debbano convocare e far convocare di fronte a costoro, il signor Podestà e il suo collaterale e il signor Capitano o il Giudice di giustizia di questa città di Fermo. E dopo che questi sono stati convocati e riuniti di fronte a questi signori Priori e dopo aver preavvertito e chiamato anche le parti che hanno il giudizio, la lite e la causa, questi signori Priori, per mezzo del Cancelliere del Comune, facciano sì che il giuramento sia prestato e comandino, toccando con le mani le Scritture sopra il Messale e il Crocifisso dipinto in questo Messale, queste cause o liti insieme e congiuntamente, entro un mese continuo, in modo sommario, in giorni non lavorativi e lavorativi, senza litigio, senza rumore né parvenza di giudizio, in modo semplice e calmo, dopo aver visto e ispezionato soltanto la verità del fatto, esaminino, facciano indagine e portino a conclusione giuridicamente e decidano, allontanando odio, simpatie, timore, preghiere, venalità, e ogni favoritismo umano; e di fronte a questi signori Priori rechino la sentenza, siano obbligati a recare e render pubblica la sentenza, e debbano, entro il detto mese immediatamente dopo il giorno del giuramento prestato, sotto la penalità di 25 ducati per ciascuno di questi stessi se siano stati negligenti e facessero il contrario. E le parti non possano in alcun modo né valgano a fare appello, reclamare, fare opposizione o parlare di nullità su questa sentenza, nella qualità di ultima e perentoria; ma questa sentenza si intenda che sempre e in ogni tempo abbia stabilità di vigore e abbia esecuzione preparata, e per l’autorità della presente legge, abbia valore e venga eseguita con ogni ordine e omettendo le solennità del diritto, nonostante tutti qualsiasi gli statuti, ordine, le delibere, le costituzioni e le leggi che siano in contrasto. E se questi signori Priori siano stati negligenti nelle predette cose e non abbiano praticato queste cose che sono di competenza del loro officio, incorrono anche nella penalità di 25 ducati per ciascuno di essi stessi, da prelevare nel tempo del loro sindacato, anche da assegnare anche a favore della Camera del Comune di Fermo, e di queste cose si faccia sindacato in modo speciale nel tempo del loro sindacato.

3 Rub.57

Le suppliche riguardanti le cause civili non siano accolte nel Consiglio di Cernita.

   Con questa salutare legge decretiamo che i signori Priori, che ci saranno nel tempo, per le cause civili, non possano, né ci sia validità, che propongano, trattino o deliberino qualche supplica, nelle Cernite, né nelle Delibere e non siano, in alcun modo, accettate le suppliche anzidette sulle dette cause civili, sotto pena 25 ducati d’oro per ciascuno di questi Priori quando trasgredissero, o per ciascun Cancelliere che le leggesse le dette suppliche. Ma queste cause sempre siano rinviate al signor Podestà o al signor Capitano, affinché facciano giustizia.

3 Rub.58

Fare il bando per il debitore contumace.

   Ogni volta che qualche debitore citato secondo la forma dei nostri statuti, sia stato contumace e non abbia dato risposta in un tribunale, da sé, o tramite un idoneo procurator, al creditore o al suo procuratore ad istanza del quale sia stato citato e, ad opera del Balivo del Comune, sia stata fatta al giudice una relazione sul fatto che non è possibile trovare una tenuta sui beni di tale debitore sia sufficiente per la somma chiesta, possa e debba essere messo al bando, se sia piaciuto al creditore o al suo procuratore. E il Podestà e i suoi officiali siano obbligati a fare il bando di questo tale contumace nella somma chiesta. E se egli entro un mese continuo dal giorno di questo bando, abbia fatto comparizione e abbia annullato la contumacia, offrendo un fideiussore idoneo per far sospendere il giudizio e assolvendo il giudicato, e abbia rifuso le spese alla parte attiva, non sia obbligato minimamente al bando. E dopo trascorso il detto mese, non abbia udienza né sia esente dal bando fino a quando non avrà soddisfatto integralmente il debito al creditore, anche le spese. Aggiungiamo che per mezzo di questo statuto non intendiamo derogare a nessuno statuto di questo volume <di Statuti> che dia disposizioni sul modo di fare la procedura contro un reo contumace; ma questi statuti permangano nel loro vigore e si possa fare la procedura al primo e al secondo decreto contro il reo, secondo la forma dello statuto, e non si tolga dal detto bando, né uno per mezzo di altro, fino a quando non avrà interamente pagato il creditore e questo debitore che ha ricevuto il bando possa essere preso e detenuto nella persona e dopo scaduto il termine di questo bando, e non debba essere rilasciato fino a quando, come detto sopra, non avrà pagato.

3 Rub.59

Quando le parti fanno un contratto si debba intendere in fiorini, non invece in ducati né al contrario.

   Decretiamo e ordiniamo che quando le parti facciano i contratti vicendevolmente e fanno promesse una parte all’altra, tra di loro, per una qualche somma di denaro, piccola o grande, oppure esse parlino in fiorini o sui fiorini si comprenda e vogliamo che si intenda su 40 Bolognini di argento. Esattamente <si intenda> riguardo ai ducati di buon oro e di media caratura e non di fiorino gigliato o altro fiorino, a meno che non sia stato detto espressamente tra le parti che non intendono sul ducato ma sul il fiorino gigliato o altro fiorino.

\\\Fine del terzo Libro di Statuti dei Fermani

Posted in Senza categoria | Tagged , | Leave a comment

Attendiamo la novità redentrice? In Europa come in Russia?

Attendere l’apocalisse?

L’impressione di molti  è che siano in arrivo cambiamenti, decisivi per gli atei, che trasformano la situazione. Mi fa pensare allo scritto di un autore russo nell’anno 1908. Scriveva MERESCHKOVSKIJ nel giornale «Riec’»: “Per comprendere la differenza che passa tra noi russi e gli occidentali, non solo di idee, di sentimenti; ma perfino delle primordiali sensazioni, di quella fisica che sta a fondamento di ogni metafisica … essi si sono individualizzati; noi <russi> siamo ancora una informe massa collettiva … presso di noi possono verificarsi le migliori e le peggiori eventualità. La nostra forza, ed in ciò sta pure la nostra debolezza, è che noi crediamo ancora nel cataclisma universale, nella fulminea rivoluzione apocalittica del nuovo cielo e della nuova terra. … Ma la nota più forte del nostro disaccordo con l’Europa e più difficile da definire, è la caratteristica religiosa. Dire semplicemente “noi abbiamo una religione ed essi no” è immodesto e forse falso. Noi tutti, credenti o no, possiamo dire di ognuno di noi più o meno quello che diceva di sé un decadente russo: ”Desidero quel che nel mondo non esiste.” Gli Europei non lo direbbero.”\

Seppure l’animo del popolo russo era orientato a traversie con un seguito di innovazione, o di qualcosa che non esiste, e noi attendiamo … ?

Posted in Senza categoria | Leave a comment