La Città di Fermo fa eleggere a suffragio segreto un annuale capitano e un sostituto nei suoi castelli Anno 1278.

Stralcio dagli statuti di Fermo per i Castelli dell’anno 1278

pergamena fermana n, 707 presso l’Archivio di Stato di Fermo.

             “Nessuna villa né castello elegga qualche persona per proprio capitano né per vicario. Il potestà dia a queste ville o castelli qualcuno degli anzidetti, e qualora si contravviene il castello o la villa sia punito a 25 libbre per ciascuna volta e altre 25 libbre chi ne faccia l’accoglienza.

       I capitani e i castellani vengano eletti nel consiglio Generale con nome tirato a sorte (scarfina) presso Grottammare, Marano, Boccabianca, Torre di palme, Massignano, Monteleone, Castel San Marco, Monturano, Petritoli, Montefalcone, Moresco, Magliano.

Si aggiunge che possa eleggere il giudice notaio soltanto dalla città di Fermo e questa elezione si faccia con la volontà del podestà di quel castello e si intenda soltanto per il castello Torre di palme, Marano, Boccabianca, Massignano, Monteleone,  San Marco, e Monte San Martino.

         E colui che sarà il capitano di Monte Urano soltanto per la custodia di questo castello possa porre un bando fino a dieci soldi e non possa ivi ordinare nessun vicario né lui, neppure gli uomini di questo castello e non abbia a fare nessuna inchiesta nelle cause civili e penali. Si aggiunge che gli uomini di Monte Urano, Petritoli e Magliano abbiano il capitano per tutto l’anno da eleggersi nel Consiglio generale con un nome estratto a sorte (scarfina).

       Il capitano di qualsivoglia castello abbia < a ricevere>due soldi per ciascun fumante secondo quanto si paga al podestà della città di Fermo. E il capitano che contravviene sia punito a 50 libre, e il vicario a 10 libre senza remissione alcuna.

        Si aggiunge che gli uomini del castello di Belmonte siano tenuti ad eleggere ogni anno un solo capitano della città di Fermo, in modo tale che chiunque sia stato capitano di questo castello, di qualunque contrada <fermana> egli sia, non possa esserlo nell’anno seguente né lui, né alcun altro della sua contrada, ma gradualmente siano obbligati a eleggere uno di qualunque contrada, secondo la forma dei loro patti. Questa elezione siano obbligati a farla nel consiglio Generale.

       Tutti i fumanti dei detti castelli e delle ville che sono governati per mezzo della città di Fermo siano computati nella somma dell’anzidetto feudo (salario del podestà).

        In realtà i castelli che intendiamo: il castello Marano, Torre di palme, Monte Urano, Monte San Martino, Massignano per la somma che supera 25 libbre somma che sia avuta dal podestà di quelli e di Boccabianca; parimenti se supera da 15 libre e più che sia avuta dal potestà loro. E i sindaci e i curatori degli stessi castelli di Boccabianca e di Massignano siano obbligati a dare ai loro podestà queste 25 libbre e 15 libbre.

       E il sindaco del Comune di Fermo, che sarà stato incaricato nel tempo, sia obbligato  a ricevere il fumante del podestà, a richiesta del podestà degli stessi castelli, sia obbligato a fare quietanza a quegli stessi sindaci e curatori, nonostante il capitolo che si legge riguardo al modo di porre le dative.

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