Anno 1011 marzo: il vescovo Fermano, Uberto fece enfiteusi in quel di Sant’Elpidio Maggiore

Anno 1011 marzo. Da “Codice1030” FM ed. pp. 662-664.

   Il vescovo Fermano, Uberto concesse enfiteusi nel “ministrero” di Sant’Elpidio Maggiore.

Nel nome di Dio. Io Adamo, figlio del fu Actio, richiedo per me, per i figli e nipoti fino alla terza generazione, a te Uberto, venerabile vescovo della santa Chiesa Fermana, e ai tuoi successori, la concessione in prestito usufruttuario della proprietà della vostra santa chiesa Fermana che è nel fondo e Piano di Tenna, vocabolo Ventio (?Vesino) e nel fondo che è in località detta Reteneto e nel fondo Canapinna e nel fondo Closura, vocabolo Loriano, nel “ministero” di Sant’Elpidio Maggiore, cioè i terreni e il bosco di misura moggi duecento uniti, con alberi e frutti e con quanto vi è sopra o sotto, (a confine) da capo con la strada, con la terra mia e del consocio mio e con la terra della vostra Chiesa Fermana; da piedi il limite e il fossato antico da cui viene l’acqua; da un lato la terra mia e dei consoci miei e la terra della vostra Chiesa Fermana; dall’altro lato la terra mia e del consocio e la terra di Tencio. Il vostro prestito di usufrutto a me ed alla mia terza generazione è per fruire, lavorare, escludendo ogni vendita, donazione, permuta, destinazione a luogo venerabile e per alcun motivo o modo o timore non dovrà mai diventare o darsi in proprietà altrui, soltanto come prestito usufruttuario per Adamo e la sua terza generazione, come scritto sopra. Io Adamo ed i miei discendenti dobbiamo pagare il censo di otto denari d’argento, a te Uberto vescovo ed ai tuoi successori, ogni anno, nel mese di marzo, dandolo nel vostro episcopio, o ponendolo nel santo altare della vostra chiesa o al custode addetto ad esso. Finita e ultimata la terza generazione, queste proprietà debbono tornare  alla santa Chiesa Fermana, senza contestare o non rispettata la consegna. Questo prometto io Adamo e i miei discendenti a voi vescovo Uberto e successori. Qualora i vostri diritti di proprietà ecclesiastica non fossero rispettati, oppure non pagassimo il dovuto censo annuale, o non facessimo come è stato scritto sopra, si fa composizione per me Adamo e per i miei discendenti in soldi dodici, restando stabile la riconsegna della proprietà di diritto di questa Chiesa, senza contestazione alcuna, come è stato convenuto qui tra di noi. Io Leo notaio ho scritto questa precaria richiestone da Adamo nell’anno 1011 dall’incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo, nel mese di marzo, indizione nona, felicemente. Feci rogito io Adamo in questa precaria. Firme in essa di propria mano: io Andrea, io Manfredo.

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