SERVIGLIANO anno 1450 confini stabiliti da Fermo con Santa Vittoria in Matenano

Ecco il documento dell’anno 1450 nella pergamena di Servigliano che testimonia gli accordi stabiliti da Fermo e recepiti a Santa Vittoria in Matenano che delega un incaricato per segnare i confini con Servigliano. Non risulta alcuna giostra all’epoca.

Gesù Salvatore degli uomini. Nella nome di Dio. Amen. Nell’anno 1450, indizione XIII, al tempo di sua santità nostro signore Nicolò per divina provvidenza papa quinto, il giorno 16 del mese di giugno, dopo convocato ieri, per oggi, il consiglio pubblico generale del Comune e degli uomini della terra di Santa Vittoria, per mezzo del pubblico banditore comunale Crescenzio Vanni, su ordine del nobile ed illustre Tommaso de Spiccolis di Ancona, dottore in legge, potestà onorevole della terra di Santa Vittoria, in base alla delibera dei priori Santavittoriesi, rispettabili signori Nicola di ser Bonaccorsi, ser  Saladino Vanni, Pasquale Masi, Sante Rigogliosi, Angelo Vanni, Benedetto di Sante Nicolucci, al suono della campana e a voce del banditore, nella sala grande del palazzo di detto comune, secondo l’usanza, nel Consiglio riunito e adunato in maggioranza e in numero sufficiente, il podestà e i priori predetti con la presenza, il consenso e la volontà di tutto il consiglio generale, anche con la presenza e la volontà del podestà e dei priori, tutti d’accordo, consenzienti, di unanime volontà, concordi, chiedono ai magnifici signori Priori di Fermo di trovarsi filialmente, decisero, stabilirono, decretarono e ordinarono legittimamente per il comune di Santa Vittoria in ogni miglior modo, metodo, diritto e forma come più occorra giuridicamente, che l’illustre signor ser Antonio Marini da Santa Vittoria sia vero e legittimo procuratore, sindaco, nunzio sicuro speciale, agente, facente o quale meglio giuridicamente può dirsi e ritenersi (sindaco) del comune di Santa Vittoria, di ciascuno e di tutti loro e per ciascuno di loro, affinché dia, ceda, conceda ai signori Priori di Fermo tutto il territorio che il comune di Santa Vittoria ha e può avere nel Piano di S. Gualtiero e ogni diritto, ogni azione reale e personale, utile, giudiziaria o mista che il comune di Santa Vittoria ha o può avere nel Piano di S. Gualtiero, facendo rogito notarile, con  impegnativa  dei beni del comune e con l’aggiunta di pene e con le altre clausole, cautele giuridiche necessarie ed opportune, a parere del sapiente predetto sindaco, tanto che abbia valore giuridico di “Buoni Uomini”; inoltre affinché dichiari i confini, i limiti o termini tra il comune di Servigliano ed il comune di Santa Vittoria, faccia la transazione e composizione nel modo, nella forma e nell’ordine con cui si verrà a dichiarare, concludere, fare transazione e comporre per mezzo del sindaco insieme con i predetti signori Priori di Fermo, e del sindaco o sindaci del castello di Servigliano sotto qualunque forma ed accezione di vocaboli, come meglio sembrerà e piacerà. Parimenti annulli, abolisca, renda vani i singoli processi, le condanne fatte e inflitte o emanate per mezzo del podestà della terra di Santa Vittoria, sino ad oggi, contro qualunque persona o uomo sia della città di Fermo che del suo Contado, in occasione, per causa o a titolo di qualsiasi malefatta, crimine, eccesso e delitto sinora commessi in qualunque modo o di qualunque tipo appaiano, processi che per la presente legge siano considerati vani, cancellati, annullati, tolti.

D’altra parte i predetti magnifici signori Priori della città di Fermo aboliscano, annullino, cancellino, tolgano, rendano vani i singoli processi istituiti per mezzo del podestà e del capitano della città di Fermo o di altri ufficiali della stessa città, parimenti le sentenze, le condanne personali, pecuniarie e miste emanate sopra detti processi in occasione, per causa o a titolo di qualsiasi malefatta, crimine, eccesso e delitto sinora commessi in qualsiasi modo e di qualsiasi tipo appaiono sino al giorno di oggi contro gli uomini, le persone della terra di Santa vittoria e contro gli abitanti di essa. Tali processi sentenze e condanne personali, pecuniarie o miste siano considerati vani, cancellati, annullati e tolti del tutto, tanto che nessuno che sia della terra di Santa Vittoria o che vi abiti, possa essere in qualunque modo molestato, infastidito, turbato, catturato o imprigionato realmente o personalmente per tali fatti o per qualcuno di essi.

Inoltre in generale faccia, ponga termine, pattuisca, concordi, concluda ogni particolare atto che sarà utile, necessario e opportuno riguardo a tali atti, a qualunque di essi e tutto quello che gli stessi costituenti possono fare, dire, concludere e concordare come presenti di persona, anche qualora fossero cose tali da richiedere menzione speciale e non rientrassero sotto i vocaboli generici.

E di quanto detto si deve fare pubblico istrumento a parere sapiente di colui o di coloro cui interessa con le promesse, le clausole e le cautele giuridicamente necessarie e opportune, dando e concedendo al loro sindaco un mandato pieno, libero, speciale e generale con amministrazione piena, libera, speciale e generale; promettendo di considerare ratificato, accettato e stabilito in perpetuo ogni atto e tutto ciò che sarà fatto per mezzo del loro sindaco sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i beni del predetto comune.

Inoltre essi costituenti, volendo esonerare il loro predetto sindaco da ogni obbligo di dover soddisfare, come persone pubbliche, esonerandolo, promisero a me cancelliere sottoscritto, Antonio, stipulando e accettando da parte e a nome di tutti coloro cui interesserà o potrà interessare in futuro, di trattenersi nei confronti del sindaco da ogni azione giudiziaria, e giudicando, proscioglierlo in ogni clausola di deliberato per cui gli stessi costituenti si sono dichiarati fideiussori  sopra l’ipoteca e le obbligazioni predette. Redatto nella terra di santa Vittoria, nel palazzo comunale, nella sala grande di tale palazzo posto ivi a confine da un lato con la casa di Matteo D’Antonio, dall’altro lato con la casa di ser Antonio di ser Colucci, ed altri confini. Sono presenti e considerati testimoni chiamati e richiesti per quanto sopra espresso: Ser Giacomo di . . .  da Castignano, milite associato al signor podestà, Marco di ser Antonio, illustre dottore in legge, ser Iancola <=Nicola> di mastro Nicola, ser Battista Di Pietro, e molti altri di Santa Vittoria, oltre al numero del già detto Consiglio.

(sigillo notarile) Io Antonio del fu Matteo Torci di Santa Maria in Lapide, notaio pubblico d’autorità apostolica, cancelliere al presente del comune e degli uomini di Santa Vittoria, fui presente e, richiesto di scrivere, scrissi ed apposi il mio consueto sigillo.

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