Calmiere dei prezzi del futuro raccolto agricolo a Fermo 1459, Fra’ Giacomo della Marca

FERMO sec. XV: VENDITA DEI FRUTTI SUL CAMPO. Il Consiglio Generale del governo Fermano stabilisce norme di calmiere dei prezzi anche per i mutui finanziari sui frutti da raccogliere. Dal registro 12 dei bastardelli dei ‘Consila et Cernitae’ carte dopo 68, data di riferimento 19 marzo 1459, quando Fra’ Giacomo della Marca fece le proposte nel Consiglio Generale dello Stato Fermano. Fu deliberato statutariamente che i prezzi debbono essere stabiliti da estimatori ufficiali dei frutti da raccogliere, su elezione del consiglio di Cernita. Il prezzo da calmierare riguarda olio, grano, biada, vino, lino, noci, fichi, seme di lino. Vietati i prezzi concordati per proprio conto. (Traduzione dal latino).
“ Deliberarono, ordinarono, stabilirono e fecero riforme sui frutti acquistati e da acquistare, a prezzo o patto stabilito e dichiarato, in questo modo, cioè che nessuna persona della città di Fermo, del suo comitato, che vi abiti o dimori, o forestiero di qualsivoglia condizione, dignità e stato, possa né debba, né in alcun modo gli sia lecito, nella detta città e ducato, forza e distretto, acquistare o far acquistare da uomini e persone di questa città e contado o altro abitante, alcun genere di frutti prima del tempo, a patto e prezzo stabilito e concordato, sotto penalità di 10 ducati all’acquirente e 10 ducati al venditore dei detti frutti e 10 ducati al notaio che faccia rogito di essi. Le multe vanno riscosse sul fatto. Questa penalità di 10 ducati va riferita ad ogni ‘migliaia’ di olio acquistato prima del tempo, a patto stabilito e concordato, per ciascuna volta, per ciascuna quantità di esso olio e dei frutti qui elencati: penalità per ciascuna salma di grano, o di biada e per ciascuna salma di vino e per ciascun ‘rubbo’ di lino, per ciascuna salma di noci, per ciascuna salma di fichi e ciascuna salma di me di lino. La penalità di quattro soldi per ciascun acquirente, venditore notaio che facesse rogito, penalità da esigere di fatto e pagare.
Tuttavia sia lecito e possono acquistare e far acquistare, prima del tempo, per i prezzi che saranno in vigore nei tempi adatti a frutti, secondo l’estimo che deve esser fatto per mezzo di estimatori che misurano e questi debbono essere scelti da parte della Cernita, su olio, grano, spelta, ciascun genere di biada per tutto il mese di agosto; sul seme di lino per tutto il mese di ottobre; su noci, fichi per tutto il mese di novembre; sull’oliva per tutto il mese di gennaio; sull’olio per tutto il mese di marzo, nei mesi futuri. Chiunque con un testimone possa essere accusatore e guadagni la quarta parte di dette penalità e sia tenuto segreto; anche ciascun ufficiale della città di Fermo e suo contado, il quale per suo riscontro o per l’accusa presentata a lui da un accusatore, esigerà, farà esigere e farà giungere in comune le penalità predette e ci guadagnerà dovendo ricevere la quarta parte di esse multe. Parimenti gli acquirenti dei detti frutti, acquistate prima del tempo, nel caso che in città e contado generalmente non potessero raccolti detti frutti, né si trovassero tutti in altra maniera, siano tenuti a riavere indietro soltanto e solo nel quanto, i denari pagati e presi a mutuo per i detti frutti e cose, e in nessun modo si faccia nuovo estimo di essi. Similmente i venditori dei frutti siano tenuti e debbano essere costretti a pagare, rendere i denari ai detti acquirenti. Parimenti i venditori dei frutti non possano né debbano dare i detti frutti ad un altro o ad altri uomini e persone se non a colui o coloro ai quali li vendettero al prezzo o prezzi secondo l’estimo, nei detti tempi, sotto le dette penalità da parte dei venditori. La riscossione dovrà essere fatta, per ciascuna volta che essi venditori hanno fatto infrazione.
Inoltre ciascun notaio che facesse rogito dell’acquisto di detti frutti prima del tempo, a prezzo stabilito e concordato, incorra nella penalità di 10 ducati, da esigere e pagare di fatto per ciascuna volta. Similmente nessun notaio possa, né debba far rogito di alcun contratto di deposito di olio o di altri frutti, sotto penalità di 10 ducati, salvo che siano i prezzi congrui quali debbono essere fatti su estimo dagli estimatori nei detti tempi. Qualora il notaio avesse dubbi sul contratto di deposito che fosse fittizio o ‘illiato’ o usuraio egli è tenuto e debba dare alle parti contraenti il giuramento di dover dire e tenere la verità. Anche le parti di acquirenti e di venditori dei frutti debbono prestare giuramento e dire la verità sotto penalità di 10 ducati, tanto al notaio quanto all’acquirente e venditore, se facessero infrazione. Infine simili contratti siano nulli sul fatto stesso, senza alcuna esecuzione, che non meritino ma siano considerati nulli e non fatti. Il podestà della città di Fermo e i suoi ufficiali siano tenuti e debbano inquisire e investigare con buona diligenza e sollecitudine su tutte le dette cose. Dopo scoperta la verità sono tenuti e debbano esigere e fare esigere le dette penalità, per ciascuna infrazione in ciascuna delle parti e capitoli detti, e ricevano e guadagnino la quarta parte delle dette penalità che avranno fatto pervenire in comune, o tramite accusa di altri, o per investigazione o riscontro proprio, procedendo sempre di fatto con fare esecuzione, omettendo ogni solenne formalità giuridica, senza alcun processo, dopo riscontrata la verità del fatto. Qualora nelle dette cose il podestà e i suoi ufficiali fosse negligenti, per tale fatto incorrano nella penalità di 50 libbre di denari, da parte di ciascuno dei negligenti, e debbano essere riscosse le multe, di fatto con ritenute dal loro salario.
Inoltre tutti i contratti e gli acquisti fatti fino al presente giorno riguardo all’olio e ai frutti da raccogliere nel presente anno e ne tempo futuro, facendo il prezzo stabilito e concordato, sono considerati sin da ora come prezzo che sarà valido e stimato per mezzo degli estimatori nei tempi sopra dichiarati e riguardo al patto o prezzo fatto prima del tempo di esso contratto non abbiano valore, sono nulli e senza effetto e non abbiano né meritino alcuna esecuzione.
Così hanno deliberato che tutti gli ordini e riforme debbono essere notificati per mezzo di lettere patenti in tutti i castelli del con tanto di Fermo e dare un ordine di registrare le lettere patenti e i detti ordini negli statuti o nei libri dei castelli, sotto penalità di 10 libbre di denari, per ciascuno di essi ufficiali che non abbiano scritto e registrato i detti ordini nei loro libri e statuti.

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