LIBERTATI GERMANO studioso dei documenti storici di Fermo per l’economia e il governo di Fermo anni 1288 e 1309

Anno 1288 luglio 5 inserito nellatto Anno 1309 marzo 21 e aprile 5 da ASF, perg. 1236, Tesi di Liberati Germano pp. 268-273-
Trattati commerciali tra Fermo e Zara
“ Nel nome di Cristo, anno dell’incarnazione 1309, indizione settima, giorno 15 aprile, a Zara, al tempo del signor Pietro Gradenico, doge di Venezia e del reverendo padre frate Jacopo arcivescovo di Zara e del signor conte Matteo Manelusso di Gregorio, il saggio uomo Jacopino di Rainaldo sindaco e procuratore della città di Fermo, a nome per conto del nobile signor Pino de Vernacis, podestà di Fermo e anche del Consiglio e del Comune della città, come dal pubblico istrumento scritto da Giovanni di Rainaldo notaio della predetta città, e stabilito per le seguenti cose.
Inizia: nel nome di Dio. Amen. Nell’anno 1309, indizione nona, giorno 21 marzo ecc. da una parte il sapiente signor Gregorio di Diatico della città di Zara sindaco e procuratore di Gregorio del signor Matteo Manualesso, conte di Zara anche del Consiglio del Comune della stessa città, come risulta dal pubblico di strumento scritto da Giovanni di Quat(…) notaio della città di Zara, e stabilito in modo speciale per le cose seguenti.
Inizia: nel nome di Cristo. Amen. Nell’anno della sua incarnazione 1309 indizione settima giorno 1 aprile ecc. Dall’altra parte. Ratificarono, provarono e confermarono tutti singoli patti scritti e stabiliti tra il nobile uomo sig. Michele de Micuscio da Zara, un tempo sindaco del detto Comune di Zara da una parte, e il sig. Gentile di Marco, un tempo sindaco del comune di Fermo dall’altra parte, furono scritti e pubblicati per mezzo del notaio Iacopo di Atto da Fermo. Ecco il tenore ed i contenuti dei patti. Nel nome di Dio. Amen. Anno 1288, indizione prima, giorno 5 luglio. Nel Consiglio pubblico e Generale del Comune della città di Fermo, riunito come al solito, al suono della campana e a voce dell’annunciatore, il signor Antonio giudice e assessore e vicario del Comune della città di Fermo, per mezzo del nobile magnifico uomo Giovanino de Guidomini, podestà della città di Fermo, insieme con tutto lo stesso Consiglio, insieme con il signor Antoldo “esgravatore” della città di Fermo, a nome e nelle veci di questo comune, come legittimo sindaco, agente, procuratore o come meglio si può giuridicamente dire e pensare, allo scopo di approvare, confermare, ratificare e approvare e tenere stabili e validi di tutti singoli patti, le convenzioni e le promesse, il discreto uomo sig. Michele de Micuscio da Zara, sindaco, agente, procuratore di Gregorio uomo del sig. Iacopo Templi Doge di Venezia; del figlio del conte di Zara e dei nobili uomini Sebastiano di Nito e Tommaso di Secreto, consiglieri dello stesso; e dei giudici e del Consiglio della città di Zara, da una parte e dall’altra parte, il predetto sig. Gentile di Marco sindaco e procuratore del Comune di Fermo a nome e nelle veci di questo Comune, cioè degli uomini di Zara e del suo distretto caricando e scaricando le cose loro proprie, dove ad essi piacerà nel predetto distretto, senza alcun dazio, “thalomo”, gabella, “maltolto” o qualsiasi esitazione, eccetto il dazio del sale di Francesco di Lundente (?), sia gli uomini di Iadra che del suo distretto, paghino come saranno tenuti gli altri uomini. E questi uomini di Zara e del distretto della stessa città non possono recare vino o portarlo al porto o ai porti della città di Fermo e del suo distretto, al fine di vendere questo vino.
E dalla rispettiva parte, il provvido uomo Michele de Micuscio, sindaco, agente procuratore, come già detto, a nome e nelle veci del predetto sig. conte, dei consiglieri, dei giudici del consiglio della città di Zara e del suo distretto, salvi e sicuri nelle cose e nelle persone, i detti uomini di Zara terranno ed avranno come amici, acquistando e vendendo, liberi e sicuri sia nella città che nel suo distretto, caricando e scaricando le cose loro proprie, ove piacerà nel predetto distretto di Zara, senza alcun dazio, “thalomo”, gabella “maltolto”, o qualsiasi esazione, eccetto il dazio del sale da Pago. Gli uomini di Fermo e quelli del suo distretto pagano come saranno tenuti
altri uomini. E non possano recare o portare vino al porto o ai porti di Zara e del suo distretto, al fine di vendere questo vino.
Per approvare e rendere note le pene e le obbligazioni dei beni come promesso da una parte e dall’altra; e per ogni singola cosa contenuta in questi patti per entrambe le parti; e per promettere che ogni singola cosa detta sopra si ritiene valida e stabile sotto la stessa pena contenuta nei patti stessi; e per obbligare i beni dei comuni stessi al fine di dover osservare le cose dette prima; e in generale per dovere adempiere le cose dette, tutte le altre e singole predette che riguardo a ciò saranno da fare tanto da essi, quanto per mezzo di sostituto, comandato da essi, in tutte le cose sopra dette da dover adempiere direttamente o tramite sostituto comandato da essi sia fatto, compiuto e promesso riguardo alle cose predette a qualunque delle cose predette, tenere l’atto valido e stabile sotto obbligazione dei beni del Comune.
Redatto a Fermo nel palazzo di questo comune, presenti come testimoni il sig. Rainaldo di Odorisio, il sig. Matteo di Ugolino, il sig. Rugerio del sig. Nicolò, Pietro del sig. Iacopo, Rainaldo di Giustiniano, Matteo di Marco e Pace di Radulfo ed altri.
Io Iacopo di Atto, richiesto come notaio, ho scritto e pubblicato. Con stipula solenne promisero, intervenendo dall’una parte e dall’altra, i già detti sindaci, sig. Iacopo di Rainaldo e Gregorio di Diatico, nel ruolo sopra detto, uno e l’altro , scambievolmente, di tenere, avere e osservare e far osservare la detta ratifica, approvazione e conferma dei patti ed ogni predetto patto, per il tempo venturo e mai agire in contrario, né cambiare per nessuna ragione od appiglio, in via giuridica o di fatto, sotto obbligazione dei beni dei Comuni presenti ai patti, facendo rimanere e perdurare questi patti nel loro vigore e nella loro stabilità. Redatto e firmato di fronte ai testimoni chiamati al rogito, cioè Giovanni di Pasqua de Varincas; Iacobo di Damiano de Florado, e La(e)rte di Marino de Osessico, cittadini nobili di Zara; Filippo di Alessandro, Matteo di Giovanni Picini e Rodardo di Ofreduccio notaio, cittadini Fermani ed altri. Io Giovanni Qual(….) d’autorità imperiale e giurista di Zara, su richiesta, fui presente e ho ascoltato, ho scritto ed ho corroborato .

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